CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 luglio 2023
150.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.
  1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono comprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che esercitino funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, ai quali, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso delle spese di viaggio, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile per garantire l'efficacia dell'azione amministrativa».
1.19. Il Governo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nei limiti delle risorse utilizzabili a legislazione vigente destinate al trattamento economico spettante al personale assegnato ai predetti uffici senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*1.13. (nuova formulazione) D'Attis, Tassinari, Rubano.
*1.15. (nuova formulazione) Faraone, D'Alessio.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 334, le parole: «e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, Pag. 38dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;

   b) al comma 336, alla fine aggiungere: «e i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti dall'Agenzia italiana per la gioventù sono incrementati di 11.876 euro.».

   c) al comma 337, le parole: «e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù».

  5-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal comma 5-bis pari a euro 125.000 annui a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
1.16. (nuova formulazione) Lucaselli.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

  1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il riferimento al rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale rispetto è assicurato dall'osservanza della previsione di cui al comma 2 del citato articolo 34 nonché della previsione di cui al quinto periodo del comma 3 del medesimo articolo 34 della legge n. 247 del 2012.
16.01. Varchi, Lucaselli, Maschio, Morrone.

  Al comma 2, lettera c), numero 1), capoverso 2, sostituire le parole: di cui uno titolare con le seguenti: di cui due titolari.
18.1. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Stefani.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
  1-ter. Agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e la transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «e la sicurezza energetica».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
19.3. (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)

  1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Al direttore si applica la disposizione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444».
  2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del Pag. 39PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco, comunque per una durata non superiore a sei mesi dalla data di scadenza del contratto medesimo.
*19.08. Cangiano.
*19.09. Battistoni.

  Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile)

  1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra l'ISPRA e l'ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:

   a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, all'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, all'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall'ISPRA e dall'ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

   c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19.012. Il Governo.

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  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Nella provincia autonoma di Bolzano, la formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi formativi abilitanti disciplinati e istituiti dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 12-bis del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89.
20.46. Gebhard, Schullian, Steger.

  Dopo l'articolo 22 aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi, per l'intera durata dei medesimi incarichi, sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'interno.
  2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «, per il triennio 2022-2024,» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2022 al 2026».
*22.01. (nuova formulazione) Fornaro, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scotto.
*22.02. (nuova formulazione) Zinzi, Giagoni.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

   «i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, secondo quanto risulta dall'ultimo bilancio consolidato redatto ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano»;

   b) al comma 1-ter, le parole: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), c) e i-bis)».

  Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di ingresso di lavoratori stranieri per motivi particolari.
24.10. Foti, Urzì, Schifone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre Pag. 412023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di lavoratori frontalieri.
24.11. (nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini, Candiani, Zoffili.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 113-ter del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, è posto in posizione di comando o di distacco, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che è disposto entro i limiti massimi consentiti ove previsti dai rispettivi ordinamenti, è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento stesso, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;

   b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica l'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
27.2. Il Governo.

  Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

Art. 27-bis.
(Modifica all'articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, in materia di termine per la presentazione della domanda di elargizione di una somma a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive)

  1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
27.07. Colosimo, Urzì, Schifone.

  Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni per accelerare talune procedure per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni previste dal presente capo)

  1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al completamento delle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono anche stipulare convenzioni volte a reclutare il personale necessario mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
28.028. Casu, Scotto, Bonafè.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: al comma 2, inserire le seguenti: le parole: «aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane» sono sostituite dalle seguenti: «legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia» e.
*28.36. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.
*28.37. Paolo Emilio Russo, Tassinari.

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  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni, le province e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili e, comunque, per almeno una unità. Fermo restando il rispetto dei princìpi generali di reclutamento del personale stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego con riferimento alle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti dei trattamenti economici accessori del personale dall'ultimo periodo del comma 1-bis e dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».
**28.38. (nuova formulazione) Soumahoro.
**28.39. (nuova formulazione) Zaratti, Mari.
**28.40. (nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
**28.41. (nuova formulazione) Roscani.
**28.42. (nuova formulazione) Deborah Bergamini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: «interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali».
28.45. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I comuni possono prevedere, nel limite dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale, dirigenziale e non dirigenziale, che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica, o al personale non dirigenziale che sia in servizio a tempo indeterminato per lo stesso periodo di tempo. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
28.46. (ulteriore nuova formulazione) Messina.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
28.47. (nuova formulazione) De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.

  Nel capo I, dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, dopo le parole: «i bandi» sono Pag. 43inserite le seguenti: «, che possono essere adottati anche dalle singole amministrazioni,»;

   b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti all'esperienza stessa»;

   c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo. La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma».

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti di cui al primo periodo è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti, anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e dei requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Un'ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ha ricoperto presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 per almeno un biennio e con valutazione positiva.
*28.11. (nuova formulazione) Bordonali, Comaroli, Bof, Iezzi, Stefani, Ravetto, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.
*28.053. (nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, De Monte.
*28.49. (nuova formulazione) Curti.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, Pag. 44n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2020 al 2025»;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 a 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
28.055. I Relatori.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre sub-commissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

   a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

   b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

   c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale abbattuti, previa verifica dell'idoneità al consumo alimentare.

   9-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, i sub-commissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4 nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai sub-commissari si applicano, altresì, le disposizioni dei commi 7 e 8».
29.8. Urzì, Schifone.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le risorse del Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie situate nei comuni interessati dai danni verificatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al primo periodo»;

   b) alla rubrica, dopo le parole: «settore suinicolo» sono aggiunte le seguenti: «e del settore faunistico-venatorio e agrituristico-venatorio».
29.9. (nuova formulazione) Molinari, Bruzzone, Cavandoli, Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Iezzi, Giaccone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle Pag. 45frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'AGE-Control S.p.a. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto delle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

   a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

   b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

   c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021;

   e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

   f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021;

   g) ogni altra attività di controllo a essa affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241».

  2. L'AGE-Control S.p.a. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con lo svolgimento delle attività a essa affidate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01 sono abrogati;

   b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15-bis è abrogata;

   c) le parole: «Titolo II – SOPPRESSIONE DI AGECONTROL S.P.A. TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN AGEA;» sono soppresse;

   d) l'articolo 16 è abrogato.
30.1. Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;

   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi»;

   c) al terzo periodo, le parole: «in numero comunque non superiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «le quali nelle assemblee nazionali non possonoPag. 46 comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, tre se di numero compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, quattro se di numero compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, cinque se in numero pari a mille o superiore»;

   d) al quarto periodo, dopo le parole: «dalla data della nomina» sono inserite le seguenti: «e ne riferisce all'autorità vigilante.»;

   e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo».

  2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;

    dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi.»;

   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dalla data della nomina» sono inserite le seguenti: «e ne riferisce all'autorità vigilante.»;

   c) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo.».
39.01. Nevi, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: 1° luglio 2023, aggiungere la seguente: anche;

   b) sostituire le parole: praticanti discipline sportive dilettantistiche con le seguenti: che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica.

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: gli eventuali premi con le seguenti: i premi.
41.2. (nuova formulazione) Perissa, Mollicone.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e alle annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presìdi sede di dipartimenti di emergenza, accettazione e pronto soccorso della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza dei pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 124,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 26,3 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3,2 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025, al lordo dell'imposta sul valore aggiunto, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

   b) quanto a 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,6 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 3,2 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, Pag. 47del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario straordinario per il Giubileo, di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, predispone una proposta di aggiornamento del programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, e dei relativi allegati, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio.
43.4. Il Governo.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 5, le parole: «dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti in possesso di laurea triennale, laurea specialistica o magistrale».

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «15.000» è sostituita dalla seguente: «25.000». alla rubrica, sostituire le parole: recante disposizioni urgenti con le seguenti: e altre disposizioni.
28.28. (nuova formulazione) Comaroli.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo con le seguenti: a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis del presente articolo.
29.11. I Relatori (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  Al comma 4, sostituire le parole: dal 2023 con le seguenti: dal 2024
33.5. I Relatori (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
34.5. I Relatori (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. All'articolo 1, comma 516, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «alla società dedicata.» sono aggiunte le seguenti: «Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo Statuto della società dedicata è, conseguentemente, modificato.»
30.3. I Relatori.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Regime IVA attività didattica sportiva)

  1. Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, compresePag. 48 quelle didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
  2. Le prestazioni di servizi didattiche e formative di cui al comma 1, rese anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, si intendono comprese nell'ambito applicativo dell'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
36.2. Barelli, Casasco, De Palma, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto con le seguenti: ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto.
39.1. Schullian, Cattoi, Gebhard, Steger, Urzì.

Pag. 49

ALLEGATO 2

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.023, 3.14, 4.16, 8.05, 9.6, 11.2, 14.16, 15.07, 16.1, 20.47, 27.3, 28.66, 28.67, 28.055, 29.11, 30.3, 33.5, 34.4 e 34.5 DEI RELATORI e 13.08 DELLA RELATRICE PER LA XI COMMISSIONE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
0.1.023.3. Bonafè, Scotto.

  All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
0.1.023.1. Bonafè, Scotto.

  All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, dopo le parole: Ministro per la pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
0.1.023.2. Bonafè, Scotto.

  All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: specifico corso-concorso con le seguenti: specifico concorso pubblico.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: di specifici corsi-concorsi con le seguenti: di specifici concorsi pubblici;

   b) al comma 2:

    alla lettera a), sostituire le parole: al corso concorso con le seguenti: alla procedura di concorso;

    alla lettera d), sostituire le parole: del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 con le seguenti: del concorso;

    alla lettera e), sostituire le parole: i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare con le seguenti: i programmi riguardanti le prove del concorso, tesi a testare la formazione complementare;

   c) al comma 3:

    sostituire le parole: corso-concorso, ovunque ricorrono, con le seguenti: concorso;

    sopprimere l'ultimo periodo;

   d) sopprimere il comma 4;

   e) al comma 7 sostituire le parole: corso-concorso con le seguenti: concorso e le parole: corsi-concorsi con le seguenti: concorsi.
0.1.023.5. Boschi, D'Alessio.

Pag. 50

  All'articolo aggiuntivo 1.023 dei Relatori, capoverso Art. 1-bis, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari sugli esiti delle procedure di cui al presente articolo, nonché sulla congruità delle risorse di cui al comma 7.
0.1.023.4. Bonafè, Scotto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni ed al fine di rinforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie fiscali e quelle di cui al comma 6,stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

   a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dal 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare le docenze e delle sedi in cui tenere la formazione in presenza, queste ultime scelte prioritariamente tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

   b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale, rispettivamente, dirigenziale e del comparto;

   c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendosene altresì le materie specialistiche ed i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

  2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), definiscono tra l'altro:

   a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

   b) i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva ed il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;

   c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, volta alla verifica del possesso delle capacità tecniche e delle attitudini afferenti gli specifici compiti da ricoprire presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero presso le Agenzie fiscali;

   d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e Pag. 5114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

   e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso.

  3. Il numero dei posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali. I bandi del corso concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili, maggiorato del venti per cento.
  4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili,le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  5. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

   a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria definisce con proprio regolamento i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis,comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti su base convenzionale, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi.»;

   b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da: «nell'ambito degli stanziamenti» e fino a: «lo svolgimento dei corsi» sono soppresse;

   c) l'articolo 41 è abrogato.

  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità, all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-riscossione.
  7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito con le convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi l'offerta formativa è svolta. Agli oneri per le attività di predisposizione e gestione dello specifico corso-concorso si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti.
1.023. I Relatori.

ART. 3.

  All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro inserire le seguenti analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro.
0.3.14.1. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

Pag. 52

  All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: analisi, gestione e promozione delle politiche attive del lavoro, attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.
0.3.14.3. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), secondo periodo, dopo le parole: analisi e valutazione delle politiche del lavoro aggiungere le seguenti: attuazione degli interventi operativi sul Programma GOL.
0.3.14.2. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, dopo le parole: punteggio doppio aggiungere le seguenti: agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e.
0.3.14.7. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole: doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso,.
0.3.14.8. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale con le seguenti: e, in ogni caso, un punteggio doppio agli specialisti delle politiche attive già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
0.3.14.5. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sopprimere le parole: e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale.
*0.3.14.9. Scotto, Bonafè.
*0.3.14.4. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  All'emendamento 3.14 dei relatori, comma 16-bis, lettera a), capoverso comma 6-bis, lettera b-ter), terzo periodo, sostituire le parole: che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale con le seguenti: che siano stati già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
0.3.14.6. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

Pag. 53

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'articolo 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

   «6-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

   b-ter) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale, per l'assunzione del personale appartenente all'Area Funzionari di cui alla Tabella B. Per le medesime esigenze di speditezza, le procedure di reclutamento di cui al primo periodo possono essere finalizzate anche al reclutamento di personale dell'area dei funzionari a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, per specifiche professionalità con competenze in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno, analisi e valutazione delle politiche del lavoro, gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento, digitalizzazione, gestione siti web, contrattualistica pubblica. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento e, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della specifica professionalità maturata da soggetti di elevata specializzazione tecnica che abbiano svolto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attività inerenti alla comunicazione istituzionale.

   6-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, nel biennio 2024-2025, a reclutare, con corrispondente incremento della dotazione organica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a sei dirigenti di seconda fascia mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 819.509 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

   b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita in via esclusiva la vigilanza e il controllo analogo sulla società. Gli indirizzi di carattere generale sono definiti e approvati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del 28 agosto 1997 n. 281».

   c) dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

   «16-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole: “del personale del comparto ministeri” sono sostituite da: “del personale dei Ministeri, dell'ANPAL e dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro dal 2023.”».
3.14. I Relatori.

Pag. 54

ART. 4.

  All'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4.16. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio)

ART. 8.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi)

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi, con decreto di natura regolamentare, disciplina:

   a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi ordinistici, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'ordine degli psicologi anche agli iscritti alla Sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi;

   b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari anche istruttori di cui all'articolo 1 comma 3, lettera i) del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla Sezione B dell'albo professionale, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla Sezione B dell'albo, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

  2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, è abrogato.
  3. Le elezioni per il rinnovo di tutti gli organi dell'ordine degli psicologi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si svolgono, in osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro della salute di cui al comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.
  4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e straordinari,dell'ordine degli psicologi in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati fino allo svolgimento delle elezioni cui al comma 3.
8.05. I Relatori.

ART. 9.

  All'emendamento 9.6 dei Relatori, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis, dopo le parole: da codice della strada aggiungere le seguenti: e sugli incidenti stradali.

   b) al comma 1-ter:

    alla lettera a), dopo le parole: gli articoli aggiungere la seguente: 141,

    alla lettera b), dopo le parole: dei consumatori, aggiungere le seguenti: e delle vittime da incidenti stradali.
0.9.6.7. Zaratti, Mari.

Pag. 55

  All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera a) sostituire le parole: sovrintende alla con le seguenti: monitora la.
0.9.6.2. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera a), sostituire le parole: e all'uso con le seguenti: nonché sull'uso.
0.9.6.3. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera b), sostituire la parola: verifica con la seguente: raccoglie.
0.9.6.4. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera c), sostituire la parola: verifica con la seguente: monitora.
0.9.6.5. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-ter, lettera d), dopo le parole: presenta relazioni aggiungere le seguenti: annualmente alle competenti commissioni parlamentari.
0.9.6.6. Zaratti, Mari.

  All'emendamento 9.6 dei Relatori, al comma 1-quater, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai componenti dell'Osservatorio non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi comunque denominati.
0.9.6.1. Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. È istituito,presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile – l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada.
  1-ter. L'Osservatorio svolge, tra l'altro, le seguenti attività:

   a) sovrintende alla corretta applicazione delle disposizioni di cui gli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità;

   b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore, analizzare ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e può avviare indagini conoscitive nell'ambito delle quali può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate;

   c) verifica la corretta applicazione delle relative misure, in raccordo con il ministero dell'Interno,gli organi di polizia, l'ACI, la Motorizzazione civile e gli enti locali;

   d) predispone e presenta relazioni sullo stato di applicazione della suddetta normativa.

  1-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni,sono disciplinate la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
  1-quinquies. L'Osservatorio è presieduto da un esperto sui temi di cui al comma 2, il cui mandato dura 5 anni rinnovabili per un altro mandato, il cui incarico è conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  1-sexies. L'Osservatorio si avvale per il suo funzionamento delle risorse strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9.6. I Relatori.

Pag. 56

ART. 11.

  All'articolo 11, comma 2, sostituire le parole: risorse umane con le seguenti: risorse umane, strumentali e finanziarie.
11.2. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

ART. 13.

  All'articolo aggiuntivo 13.08 dei Relatori, capoverso Art. 13-bis, al comma 1, sostituire le parole: e di garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza anche con le seguenti: , anche assicurando il perdurare degli effetti virtuosi determinati dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.
0.13.08.1. Scotto, Bonafè.

  All'articolo aggiuntivo 13.08 dei Relatori, capoverso Art. 13-bis, al comma 1, sostituire le parole: è aumentata di 2.340 unità con le seguenti: è aumentata di 3.000 unità.
0.13.08.2. Dori, Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria è aumentata di 2.340 unità di personale del comparto funzioni centrali, area dei funzionari.
13.08. La Relatrice per la XI Commissione.

ART. 14.

  All'articolo 14, comma 6, dopo le parole: di cui ai commi 4 e 5 aggiungere le seguenti: nonché per le spese di funzionamento derivanti dal comma 8.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 9, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 6,.
14.16. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

ART. 15.

  All'articolo aggiuntivo 15.07 dei relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sin dall'emissione del decreto ministeriale di conferma nelle funzioni.
0.15.07.1. D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
  2. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno optatoPag. 57 per il regime esclusivo sono iscritti alla assicurazione generale obbligatoria e godono delle relative prestazioni previdenziali e assistenziali.
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa.
  4. Le modalità di applicazione del comma che precede sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense.
  5. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'articolo 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n .234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  6. La ripartizione dell'onere contributivo, di cui al comma 5, è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia.
  7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del presente decreto.».
15.07. I Relatori.

ART. 16.

  All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 con le seguenti: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n. 150.
16.1. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

ART. 20.

  All'emendamento 20.47 dei relatori, comma 6-bis, sostituire le parole: sono apportate le seguenti modificazioni, fino alla fine del periodo della lettera 11-undecies, con le seguenti: è aggiunto il seguente comma:

  11-decies. Ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, si applicano con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, come modificato dall'articolo 5, comma 20-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
0.20.47.1. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

(Irricevibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11-quinquies:

    1) alla lettera a) le parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato» sono soppresse;

    2) alla lettera b) sono aggiunte alla fine le seguenti: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere Pag. 58stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato»;

   b) dopo il comma 11-novies sono aggiunti i seguenti:

   «11-decies. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono in servizio presso istituzioni scolastiche quali dirigenti scolastici a seguito di immissione in ruolo con riserva per aver partecipato al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, sono confermati definitivamente in ruolo a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e prova.
   11-undecies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011 – IV serie speciale n. 56.».
20.47. I Relatori.

ART. 27.

  All'articolo 27, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a euro 2.401.507 per il 2023 e a euro 7.204.519 annui a decorrere dal 2024 con le seguenti: a euro 2.401.508 per l'anno 2023 e a euro 7.204.520 annui a decorrere dall'anno 2024.
27.3. I Relatori (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

ART. 28.

  All'articolo 28, comma 1, lettera a), dopo le parole: dei predetti tirocinanti aggiungere le seguenti: Allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
28.67. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

  All'emendamento 18.66 dei Relatori, capoverso lettera a-bis), dopo le parole: dell'accesso dall'esterno aggiungere le seguenti: mediante corso-concorso pubblico.
0.28.66.1. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 anche assicurando il rispetto del principio dell'accesso dall'esterno nel corso del triennio di programmazione in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti dei fabbisogni»;.
28.66. I Relatori.

Pag. 59

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, il periodo «Per gli anni 2020, 2021 e 2022» è sostituito dal seguente: «Per gli anni dal 2020 al 2025». Il secondo periodo del medesimo comma è sostituito dal seguente: «Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».
28.055. I Relatori.

ART. 29.

  All'articolo 29, comma 1, lettera g), sostituire le parole: utilizzando i fondi di cui al comma 2-quinquies del presente articolo con le seguenti: a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui al comma 2-bis.
29.11. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

ART. 30.

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: promuovere e di.
0.30.3.1. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: e di assicurare.
0.30.3.2. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere la parola: autorizzazione.
0.30.3.3. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: , erogazione.
0.30.3.4. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: e contabilizzazione.
0.30.3.5. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: degli aiuti e.
0.30.3.6. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, sopprimere le parole: e dei contributi.
0.30.3.7. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: AGEA è autorizzata a partecipare aggiungere le seguenti: in forma minoritaria.
0.30.3.8. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: AGEA è autorizzata a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 10 per cento.
0.30.3.9. Scotto, Bonafè.

Pag. 60

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, primo periodo, dopo le parole: AGEA è autorizzata a partecipare aggiungere le seguenti: con quote non superiori al 20 per cento.
0.30.3.10. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 30.3 dei Relatori, al capoverso 4, sopprimere l'ultimo periodo.
0.30.3.11. Scotto, Bonafè.

  All'articolo 30, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. All'articolo 1, comma 516, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «alla società dedicata.» sono aggiunte le seguenti: «Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo Statuto della società dedicata è, conseguentemente, modificato.».
30.3. I Relatori.

ART. 33.

  All'articolo 33, comma 4, sostituire le parole: dal 2023 con le seguenti: dal 2024.
33.5. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

ART. 34.

  All'articolo 34, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
34.5. I Relatori. (in recepimento della condizione espressa dalla Commissione Bilancio e volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)

  All'emendamento 34.4 dei Relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere le seguenti: conforme ai consolidati principi giurisprudenziali in materia.
0.34.4.4. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 34.4 dei Relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere le seguenti: , in analogia con quanto previsto dalle norme di legge in materia,.
0.34.4.5. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 34.4 dei relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere la seguente: adeguato.
0.34.4.2. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 34.4 dei Relatori, dopo le parole: è previsto un rimborso aggiungere la seguente: equo.
0.34.4.3. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 34.4 dei Relatori, aggiungere in fine il seguente periodo: Al fine di evitare potenziali conflitti tra decisioni assunte e competenze dell'organo giurisdizionale di appartenenza e considerata la gravosità degli incarichi di cui al presente comma, sia in termini di tempo impiegato che di esposizione mediatica, i magistrati operanti in organi monocratici di giustizia sportiva sono collocati fuori ruolo durante tutto il periodo di svolgimento dei predetti incarichi.
0.34.4.1. Enrico Costa, D'Alessio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A decorrere dal 30 settembre 2023, per le attività svolte dai pubblici dipendenti che sono nominati negli organi giudicanti e inquirenti degli organi di giustizia sportiva, è previsto un rimborso alle amministrazioni e organi di appartenenza Pag. 61a carico degli enti presso i quali viene svolta la prestazione. I criteri di determinazione del rimborso sono determinati con decreto dell'Autorità politica delegata allo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
34.4. I Relatori.

Pag. 62

ALLEGATO 3

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTE DI NUOVA FORMULAZIONE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Nelle more del riordino della disciplina dell'accesso alla carriera dirigenziale, della valutazione della performance e della formazione iniziale e continua del personale dirigente e non dirigente delle pubbliche amministrazioni ed al fine di rinforzare la capacità funzionale delle agenzie fiscali per l'attuazione della riforma fiscale e tributaria, la Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), con atti di organizzazione, adottati secondo linee di indirizzo del Ministro per la pubblica amministrazione, e con le modalità previste a legislazione vigente, provvede alla formazione superiore, alla specializzazione ed al continuo aggiornamento professionale nelle materie della fiscalità del personale del Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzia delle entrate e dell'agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché al reclutamento mediante specifico corso-concorso di dirigenti per le predette amministrazioni dotati di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale. Conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze, le predette Agenzie fiscali e quelle di cui al comma 6, stipulano con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e con la SNA apposite convenzioni per definire, in particolare:

   a) l'articolazione della formazione dedicata, di carattere teorico, pratico o divulgativo, idonea a garantire, a decorrere dal 2024, un volume annuo di iniziative non inferiore a quindici corsi specialistici, nonché l'individuazione condivisa delle professionalità cui affidare le docenze e delle sedi in cui tenere la formazione in presenza, queste ultime scelte anche tra le sedi centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali;

   b) l'individuazione dei contenuti della formazione e lo sviluppo di programmi formativi differenziati per il personale, rispettivamente, dirigenziale e del comparto;

   c) la predisposizione, l'organizzazione e la gestione, stabilendosene altresì le materie specialistiche ed i profili organizzativi e logistici, di specifici corsi-concorsi volti al reclutamento di personale di qualifica dirigenziale dotato di specifiche professionalità tecniche in materia fiscale, tributaria e catastale.

  2. Le convenzioni relative al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), definiscono tra l'altro:

   a) gli ambiti specialistici nei quali devono essere conseguiti i titoli di studio valevoli come requisiti per l'ammissione al corso-concorso ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70;

   b) i criteri di svolgimento della eventuale prova preselettiva ed il numero delle prove di esame, di cui almeno due prove scritte;

   c) il contenuto di una o più ulteriori prove scritte obbligatorie di soluzione di questioni o problemi di natura tecnica, volta alla verifica del possesso delle capacitàPag. 63 tecniche e delle attitudini afferenti gli specifici compiti da ricoprire presso le articolazioni interne dei Dipartimenti delle finanze e della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero presso le Agenzie fiscali;

   d) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni esaminatrici del concorso per l'ammissione al corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272;

   e) i programmi del corso, mirati a fornire ai partecipanti una formazione complementare rispetto al titolo posseduto per l'accesso al corso;

  3. Il numero dei posti destinati al corso-concorso di cui al comma 1, lettera c), è stabilito, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, anche in deroga all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in coerenza con la programmazione dei fabbisogni di personale del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente. I bandi del corso concorso di cui al comma 1, lettera c), possono prevedere una riserva di posti non superiore al venti per cento destinata al personale dipendente del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali che alla data di scadenza del bando abbia maturato almeno cinque anni di servizio. Sono ammessi a frequentare il corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili, maggiorato del venti per cento.
  4. Per quanto non diversamente disposto, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.
  5. Nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:

   a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. Il Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria definisce con proprio regolamento i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti su base convenzionale, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19. Agli oneri per la formazione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi.»;

   b) all'articolo 24, comma 1, lettera h), le parole da «nell'ambito degli stanziamenti» e fino a «lo svolgimento dei corsi» sono soppresse;

   c) l'articolo 41 è abrogato.

  6. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano, previa definizione in via convenzionale delle relative modalità, all'Agenzia del demanio e all'Agenzia delle entrate-riscossione.
  7. Agli oneri per l'attività di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della SNA per la parte corrispondente alla componente formativa di natura tributaria già ordinariamente svolta dalla medesima Scuola e, per il residuo, secondo quanto stabilito con le convenzioni, con gli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi l'offerta formativa è svolta. Agli oneri per le attività di predisposizione e gestione dello specifico corso-concorso si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio degli enti nei cui riguardi i corsi-concorsi sono svolti.
1.023. (Proposta di nuova formulazione) I relatori.

Pag. 64

ART. 2.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria (anno 2015-2016), sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tal fine, è assegnato alla medesima regione un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  1-quater. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 495 le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023»
2.8. (Proposta di nuova formulazione) Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele.

ART. 3.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Il personale del comparto ricerca dipendente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL al quale è applicato il contratto collettivo nazionale degli Enti Pubblici di Ricerca, e trasferito all'Istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche – INAPP può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3.7. (proposta di nuova formulazione) Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 9.

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- l'Osservatorio nazionale sulle sanzioni da codice della strada che svolge le seguenti attività:

   a) predispone e presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti una relazione annuale di monitoraggio elaborata sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'interno e dall'Istituto nazionale di statistica e risultanti dall'attuazione degli articoli 142 e 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con particolare riferimento ai dati relativi all'incidentalità, alla trasparenza e all'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'uso dei dispositivi elettronici di controllo della velocità.

   b) verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori operanti nel settore, e può richiedere dati e informazioni alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate.

  1-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e sono definite le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio è composto da tre membri, di cui uno con funzione di Presidente. L'incarico di componente dell'Osservatorio ha una durata di quattro anni. Con il decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i compensi dei componenti dell'Osservatorio nei limiti di spesa di cui al comma 1-quater.Pag. 65
  1-quater. Per il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1-bis e per la corresponsione dei compensi ai membri nominati ai sensi del comma 1-ter, è autorizzata la spesa di euro 50.000 per l'anno 2023 e di euro 150.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, pari a euro 50.000 per l'anno 2023 e a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  1-sexies. L'Osservatorio si avvale delle risorse umane e strumentali e finanziarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente.
9.6. (Proposta di nuova formulazione) I Relatori.

ART. 13.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento del processo esecutivo attraverso l'ampliamento del numero dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-bis e 591-ter del codice di procedura civile, nelle more dell'adozione dei decreti integrativi o correttivi del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita può nominare, senza obbligo di specifica motivazione, un professionista iscritto nell'elenco di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile di un altro circondario del distretto della Corte di Appello di appartenenza.
13.10. (Proposta di nuova formulazione) Patriarca, Calderone, Pittalis.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti prodotti dagli interventi straordinari introdotti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica dell'Amministrazione giudiziaria è aumentata di 1.947 unità di personale del comparto funzioni centrali, area dei funzionari.
  2. All'adeguamento delle tabelle concernenti le dotazioni organiche di personale amministrativo dell'Amministrazione giudiziaria, indicate nel regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, come modificato dall'articolo 1, comma 5, del presente decreto.
13.08. (Proposta di nuova formulazione) I Relatori.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 50, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «nonché i Pag. 66compensi corrisposti ai magistrati onorari del contingente ad esaurimento confermati ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
  2. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che hanno optato per il regime esclusivo sono iscritti alla assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS.
  3. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, ed abbiano titolo per iscriversi alla cassa forense, mantengono l'iscrizione presso la detta cassa.
  4. Le modalità di applicazione del comma che precede sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la cassa forense.
  5. I magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 1, comma 629, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che esercitano le funzioni in via non esclusiva vengono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  6. La ripartizione dell'onere contributivo, di cui al comma 5, è stabilita nella misura di un terzo (1/3) a carico del magistrato onorario e di due terzi (2/3) a carico del Ministero della giustizia.
  7. Per i magistrati onorari confermati che non hanno optato per l'esercizio esclusivo delle funzioni e che sono pubblici dipendenti restano ferme le autorizzazioni, di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, già rilasciate in data precedente alla pubblicazione del presente decreto.».
15.07. (Proposta di nuova formulazione) I Relatori.

ART. 20.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 2-bis, comma 2, le parole: «senza che, in generale» fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: «.Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e i titolari di contratti di docenza nell'ambito di percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito»;

   2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che Pag. 67hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;

   3) alla lettera d) premettere al punto 1) il seguente:

    «0.1) al comma 2 le parole: “della riserva di posti stabilita” sono sostituite dalle seguenti: “della riserva di posti e con le modalità stabilite”»;

   4) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

   «3-bis. All'articolo 1, comma 6, ultimo periodo del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 le parole: “38 per cento” sono sostituite con le seguenti: “45 per cento”.
   3-ter. Al fine di potenziare le attività di ricerca, gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 possono utilizzare, a valere sulle proprie risorse assunzionali, le procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo e secondo livello professionale per l'accesso rispettivamente al secondo e al primo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2022.
   3-quater. All'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-bis, il primo periodo è sostituito con il seguente: “Ferme restando le abilitazioni già conseguite secondo il previgente ordinamento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai fini di cui al comma 4, il requisito del titolo di abilitazione è conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”»;

   b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis della medesima legge, l'aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».
*20.7. (proposta di nuova formulazione) Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*20.8. (proposta di nuova formulazione) Rampelli, Cangiano, Mollicone, Amorese, Malagola, Messina, Lupi, Morgante.
*20.16. (proposta di nuova formulazione) Lupi, Cavo, Alessandro Colucci.
*20.17. (proposta di nuova formulazione) Dalla Chiesa, Tassinari.

  All'articolo 5, dopo il comma 21 aggiungere il seguente:

  21-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono iscritte su uno specifico capitolo di bilancio e sono finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della scuola europeaPag. 68 ed alla retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, .»;

   b) al comma 1-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato dalla Scuola europea di Brindisi nel limite delle risorse finanziarie di cui al medesimo primo periodo, concorre alla definizione dell'organico complessivo della scuola europea. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad attribuire le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero.».
20.45. (Proposta di nuova formulazione) D'Attis, Tassinari.

ART. 21.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, sopprimere le parole da: «In ragione» fino a: «Ministero dell'istruzione e del merito,»;

   dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico, finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le finalità di cui al primo periodo le istituzioni scolastiche sono autorizzate, nei limiti delle risorse ripartite di cui al periodo successivo, ad attivare incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un fondo, con la consistenza iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2023, da ripartire tra gli Uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2-bis, comma 7, terzo periodo del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo. I servizi digitali della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla Piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
  4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dall'IstitutoPag. 69 nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere gli indicatori ISEE, il Ministero è autorizzato a trasmettere all'INPS i dati necessari ad individuare le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma di cui al comma 4-ter, effettuano, altresì, i controlli sul Sistema informativo ISEE di cui all'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
  4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679.
  4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  4-septies. All'articolo 1, comma 560 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione e del merito» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
  4-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono prorogate per gli anni 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  4-nonies All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107 dopo le parole: «da 121 a 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario».
*21.1. (Proposta di nuova formulazione) Sasso.
*21.2. (Proposta di nuova formulazione) Cangiano.

ART. 28.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

  1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, Pag. 70di seguito denominata «Cabina di regia», ad esclusione del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa. La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo delegato ed è composta da rappresentanti delle amministrazioni del Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

   a) adotta il Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

   b) elabora linee guida in attuazione del Programma di cui alla lettera a);

   c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i piani di investimento e le programmazioni degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi;

  3. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente generale e cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività da inquadrare nell'Area dei Funzionari del vigente CCNL – Comparto Funzioni Centrali, individuate tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo del predetto personale, è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con un compenso nel limite di spesa complessivo di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  4. Ai componenti della Cabina di regia e ai partecipanti ai lavori non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 407.241 per l'anno 2023 e a euro 1.348.958 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma Pag. 71200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
28.05. (Proposta di nuova formulazione) Trancassini, Caiata, Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al comma 790 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 aggiungere alla fine il seguente periodo: «Per i comuni della Regione Siciliana e della regione Sardegna, la capacità fiscale pro-capite è quella determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del comma 565, lettera c), dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».
28.023. (Proposta di nuova formulazione) Cannata.

ART. 31.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 dopo le parole: «delle tariffe dovute» sono abrogate le parole: «dagli operatori», dopo le parole: «al Ministero della salute» sono abrogate le parole: «per la gestione e l'aggiornamento della BDN, nonché» e dopo le parole: «comma 1» sono abrogate tutte le parole fino alla fine del comma;

   b) al comma 6, le parole: «ai fini della copertura delle spese sostenute per il funzionamento della BDN.» sono sostituite dalle seguenti: «per lo svolgimento delle attività di cui al comma 5.»;

   c) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. È autorizzata la spesa di 4.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per la gestione e l'aggiornamento della Banca dati nazionale (BDN) di cui al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, articolo 2, comma 1, lettera b).».

  3-ter. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante riduzione per euro 4.450.000 annui a decorrere dall'anno 2025 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31.1. (Proposta di nuova formulazione) Cerreto.