CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2023
149.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 69/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 1322 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1322, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 69 del 2023, approvato dal Senato, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano;

   condivise le finalità del provvedimento volte a introdurre norme che possano portare alla chiusura di diverse procedure di infrazione e pre-infrazione;

   preso atto, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione, che l'articolo 2 modifica i criteri necessari per avvalersi dell'imposta di registro agevolata (aliquota del 2 per cento) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all'estero per ragioni di lavoro;

   rilevato, in particolare, che la modifica in esame – rispondendo ai rilievi della Commissione europea, che ha ravvisato nella normativa vigente del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, ovvero nel trattamento differenziato applicato al cittadino di altro Stato UE, una discriminazione fondata sulla nazionalità – sopprime pertanto l'individuazione soggettiva dell'agevolazione, ovvero la qualifica di cittadino italiano emigrato all'estero, legandola ad un criterio oggettivo non legato più alla cittadinanza;

   apprezzato che l'articolo 5, a seguito all'apertura del caso EU Pilot (2021) 10047-Empl, modifica la disciplina del computo – su domanda – dei periodi di contribuzione pensionistica maturati, in base a rapporti di lavoro dipendente svolti, nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera, presso organizzazioni internazionali, estendendola tale possibilità di computo all'ipotesi in cui il computo sia necessario per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata;

   rilevato che l'articolo 9-bis reca delle disposizioni urgenti finalizzate a favorire la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, e di interventi di decarbonizzazione negli stabilimenti di interesse strategico nazionale, agevolando la definizione delle procedure di infrazione n. 2013/2177, n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299;

   ricordato come la procedura di infrazione n. 2013/2177, avviata il 26 settembre 2013, riguarda l'asserita mancata adozione, da parte delle competenti Autorità italiane, delle misure necessarie a ridurre l'impatto ambientale dell'ex stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, in violazione della direttiva 2010/ 75/UE relativa alle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED);

   osservato, in particolare, che il comma 6 dell'articolo 9-bis contiene una disposizione finalizzata ad assicurare il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza Pag. 113urbana, consentendo, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato in materia (si veda, a tale proposito, la pronuncia del Consiglio di Stato, sez. IV, 23 giugno 2021, n. 4802) l'adozione di ordinanze sindacali, incidenti sull'operatività di stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale, in relazione ai quali sia stata rilasciata un'autorizzazione integrata ambientale;

   rilevato che l'articolo 11, ai commi 1 e 2 – al fine di superare le criticità, in tema di principio di non discriminazione e prevenzione degli abusi, constatate nella procedura di infrazione n. 2014/4231 dalla Commissione UE, in relazione all'impiego di forme contrattuali destinate a situazioni del tutto eccezionali – estende al personale docente e a quello tecnico e amministrativo delle istituzioni AFAM il diritto al riconoscimento per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, del servizio non di ruolo prestato presso le predette istituzioni, prevedendo, al comma 3, che, ai fini previdenziali, le suddette disposizioni operano con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 14 giugno 2023, data di entrata in vigore del presente decreto;

   segnalato che il medesimo articolo 11, al comma 3-bis, consente alle istituzioni AFAM di indire, a determinate condizioni, «procedure di reclutamento straordinarie», distinte per istituzione e settore artistico-disciplinare;

   preso atto delle disposizioni a favore del personale volontario impiegato per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco recate all'articolo 12, volte a prevedere incrementi di dotazioni organiche e corrispettive assunzioni straordinarie, nonché una riserva di posti per le altre già previste assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco relative all'anno 2023;

   preso atto altresì delle norme recate dall'articolo 13, che prevede una riserva di posti per tale personale nelle venture assunzioni straordinarie, facendo salva la disciplina vigente del personale volontario solo per la parte concernente i volontari impiegati per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo;

   osservato che l'incremento delle dotazioni organiche richiamato e le correlative assunzioni straordinarie sono intesi come «sostitutivi» dei richiami dei volontari cosiddetti «discontinui», sul cui utilizzo si sono appuntati i rilievi critici della Commissione europea, la quale vi ravvisa una sostanziale elusione della configurazione propria di un rapporto di lavoro a tempo determinato;

   rilevato che l'articolo 14 reca disposizioni in materia di riconoscimento del servizio, agli effetti della carriera, per il personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023-2024, in ragione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato;

   preso atto infine delle disposizioni dell'articolo 15 in tema di estensione della Carta del docente, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.