CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 luglio 2023
149.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO
Pag. 30

ALLEGATO 1

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.19, 3.09, 12.9 E 27.2 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'Unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.
  1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «di euro 2.000.000 per l'anno 2026.» sono inserite le seguenti: «Sono ricomprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che svolgano funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, a cui, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso spese di viaggio, nel limite delle risorse finanziarie di cui al periodo precedente, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza.».
1.19. Il Governo.

ART. 3.

  All'articolo aggiuntivo 3.09 del Governo, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito della riorganizzazione di cui al comma 1, è istituita una divisione avente competenze di studio, analisi e ricerca del settore produttivo dei content creator al fine di dare attuazione entro tre mesi alla delega di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m) e n), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
0.3.09.2. Barzotti, Caso, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Iaria.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)

  1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le Pag. 31parole: «si articola» sono aggiunte le seguenti: «in non più di quattro Dipartimenti e».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 210.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che reca le occorrenti disponibilità.
3.09. Il Governo.

ART. 12.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso Art. 53, comma 1:

    1) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali e promozione delle attività culturali;

    2) sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

    3) sopprimere la lettera l);

   b) sopprimere la lettera b).
0.12.9.27. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, lettera c), sostituire le parole: circensi, dello spettacolo viaggiante con le seguenti: circensi senza animali, dello spettacolo viaggiante senza animali.
0.12.9.1. Evi, Zaratti.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), capoverso Art. 53, comma 1, lettera i), sostituire le parole: promozione delle imprese culturali e creative con le seguenti: promozione delle attività culturali e creative anche attraverso soggetti ed enti privati;

   b) alla lettera b), capoverso comma 1, primo periodo, dopo le parole: disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
*0.12.9.28. Scotto, Bonafè.
*0.12.9.29. Mari, Zaratti.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a cinque con le seguenti: non può essere superiore a uno.
0.12.9.5. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a cinque con le seguenti: non può essere superiore a due.
0.12.9.2. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a cinque con le seguenti: non può essere superiore a tre.
0.12.9.3. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non Pag. 32può essere superiore a cinque con le seguenti: non può essere superiore a quattro.
0.12.9.4. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a cinque.
0.12.9.6. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a sei.
0.12.9.7. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a sette.
0.12.9.8. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a otto.
0.12.9.9. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a dieci.
0.12.9.10. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a dodici.
0.12.9.11. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a quindici.
0.12.9.12. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a venti.
0.12.9.13. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a venticinque.
0.12.9.14. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a ventisei.
0.12.9.15. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a ventotto.
0.12.9.16. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, comma 2-bis, lettera b), capoverso comma Pag. 331, secondo periodo, sostituire le parole: non può essere superiore a trentadue con le seguenti: non può essere superiore a trenta.
0.12.9.17. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: al 1 gennaio 2024 con le seguenti: al 31 dicembre 2025.
0.12.9.21. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: al 1 gennaio 2024 con le seguenti: al 30 giugno 2025.
0.12.9.20. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: al 1 gennaio 2024 con le seguenti: al 1 gennaio 2025.
0.12.9.18. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: al 1 gennaio 2024 con le seguenti: al 30 giugno 2024.
0.12.9.19. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024.
0.12.9.26. Mollicone.

  All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
0.12.9.22. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2023 con le seguenti: 15 ottobre 2023.
0.12.9.25. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2023 con le seguenti: 30 novembre 2023.
0.12.9.23. Boschi, D'Alessio.

  All'emendamento 12.9 del Governo, lettera b), comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: 15 novembre 2023 con le seguenti: 30 ottobre 2023.
0.12.9.24. Boschi, D'Alessio.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Aree funzionali)

   1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

   a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

   b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

   c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

   d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività degli istituti culturali;

   e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

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   f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

   g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

   h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

   i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali;

   l) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività, di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali, e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

   b) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.».

  2-ter. Fino alla data, in ogni caso non anteriore al 1° gennaio 2024, di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 15 novembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è fatto salvo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, lettera b), pari a 228.610 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, alte scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
12.9. Il Governo.

ART. 27.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:

  5-bis. All'articolo 113-ter del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il personale di cui al comma 1, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia e, nel limite massimo di tre unità, delle Forze di polizia, che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, che viene disposto entro i limiti massimi consentiti, laddove previsti Pag. 35dai rispettivi ordinamenti, e per tutta la durata dello stesso, è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.»;

   b) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per il personale appartenente alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, posto in posizione di comando presso l'Agenzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 91, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.».
27.2. Il Governo.

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ALLEGATO 2

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA APPROVATA

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni concernenti la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)

  1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «sono adottati» sono inserite le seguenti: «, acquisito il parere del comitato scientifico,»;

   b) all'articolo 3, comma 1:

    1) all'alinea, dopo le parole: «nel campo della cinematografia» sono inserite le seguenti: «e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali»;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, l'intersezione della produzione e della fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale e le relative implicazioni»;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: «il direttore generale,» sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole: «, e il direttore generale,» sono soppresse;

    3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata del consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220»;

    4) al comma 4, le parole: «, nonché i compiti del direttore generale» sono soppresse;

   d) all'articolo 6:

    1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e le parole: «tre dal Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito»;

    2) al comma 2:

     2.1) la lettera d) è abrogata;

     2.2) alla lettera f), dopo le parole: «su proposta del presidente,» sono inserite le seguenti: «sentito il comitato scientifico,»;

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     2.3) alla lettera g), le parole: «sentito il preside» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il comitato scientifico e il preside»;

     2.4) alla lettera h), le parole: «determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «delibera la proposta da sottoporre al Ministro della cultura» e le parole: «le indennità» sono sostituite dalle seguenti: «concernente i compensi»;

   e) all'articolo 7:

    1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Il comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive»;

    2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) alle modifiche allo statuto di cui all'articolo 2»;

    3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Il comitato scientifico esprime altresì il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonché dei docenti della Scuola nazionale di cinema»;

   f) l'articolo 12, comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento».
12.03. (Proposta di nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Mollicone.