CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 24 luglio 2023
148.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Fondo per il finanziamento del rinnovo della contrattazione collettiva nazionale per il settore pubblico)

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare seguito alle procedure connesse al rinnovo della contrattazione collettiva nazionale per il settore pubblico, è istituito un Fondo con dotazione pari a 10.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
01.03. Boschi, D'Alessio.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 334, le parole: «e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;

   b) al comma 337, le parole: «e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù».

  5-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal comma 5-bis si provvede mediante il Fondo di cui al comma 143 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  5-quater. Per gli enti pubblici nazionali istituiti allo scopo di operare come autorità nazionali di riferimento per la gestione di programmi comunitari, alle spese di funzionamento dei quali si provveda anche con fondi comunitari, gli emolumenti spettanti ai componenti dell'organo di vertice con funzioni di indirizzo politico amministrativo e al collegio dei revisori sono quelli stabiliti a normativa vigente, incrementati del 35 per cento.
1.16. Lucaselli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai rispettivi regolamenti governativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
*1.13. D'Attis, Tassinari, Rubano.
*1.15. Faraone, D'Alessio.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
**1.01. Mari, Zaratti.
**1.02. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
1.022. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalitàPag. 30 di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*1.03. Mari, Zaratti.
*1.04. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*1.020. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
**1.05. Mari, Zaratti.
**1.06. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**1.021. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
*1.07. Mari, Zaratti.
*1.08. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*1.09. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

  1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressivaPag. 31 eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.013. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

  1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
  2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
  4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
1.014. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi di prevenzione e formazione e aggiornamento del personale operante nel settore)

  1. Per far sì che le vittime di violenza contro le donne e di violenza domestica Pag. 32siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato deve garantire che gli operatori e i professionisti che possono entrare in contatto con le vittime – polizia e carabinieri, magistrati, personale della giustizia, personale socio-sanitario, insegnanti, polizia municipale – siano coinvolti in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, con natura continua e permanente, al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle Regioni, con l'A.N.C.I, U.P.I., U.N.C.E.M., con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, con il Formez PA. e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno e con i centri antiviolenza.
  2. Per cogliere gli obiettivi sopra richiamati è necessario che la formazione del personale di cui al comma precedente sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo, alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, e che la stessa sia coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.
1.016. Ferrari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al fine di assicurare la continuità e il pieno svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e del principio di invarianza della spesa per il personale, che è quella risultante dal rendiconto generale 2022 regolarmente approvato, la dotazione organica dell'Ente suddetto, come determinata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2013, deve intendersi costituita dal personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come strutturalmente inserito nei distinti ruoli tecnico-amministrativo, pari a n. 42 unità, e guardaparco, pari a n. 40 unità.
1.019. Paolo Emilio Russo, Tassinari.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni di interpretazione autentica)

  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3, del medesimo articolo 1, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unità di missione.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante «Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle Pag. 33imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi» è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79.
1.018. Il Governo.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili)

  1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, ed i lavoratori inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al comma 3, primo periodo.
  2. A decorrere dall'anno 2023, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 5 milioni di euro annui.
  3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni interessate provvedono a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 ottobre 2023. Al fine del riparto le predette amministrazioni, entro il 30 settembre 2023, presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
  4. Ai fini di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta come stabilito dal Dipartimento della funzione pubblica con la circolare del 13 maggio 2020.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.1. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico, Morfino, D'Orso, Carmina, Raffa, Cantone, Scerra, Sergio Costa, Amato, Penza, L'Abbate, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria (anno 2015-2016), sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tal fine, è assegnato alla medesima regione un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2023.Pag. 34
  1-ter. All'onere di cui al comma 1-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.8. Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele, Loizzo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le assunzioni di cui al comma 1 s'intendono in deroga agli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, e dell'articolo 1, commi 495, 496 e 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2.3. Cannata.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 2-ter a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato «Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS» di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
  2-ter. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 2-bis.
  2-quater. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 2-bis, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 settembre 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 2-bis, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
2.4. Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

Pag. 35

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi articolazioni o sedi periferiche nel territorio della Regione Siciliana sono autorizzate a stipulare convenzioni con la medesima regione al fine di attingere, per il soddisfacimento del proprio fabbisogno di personale, dallo scorrimento delle graduatorie regionali relative al concorso «Categoria C – Istruttore Amministrativo Contabile e istruttore Operatore Mercato del lavoro – Posti a bando ex Delibera 361/2019 e 551/2020 – Rafforzamento Centri per l'Impiego della regione Sicilia» in corso di validità.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2-bis, le graduatorie ivi indicate rimangono valide per un termine di quattro anni dalla data di approvazione.
2.5. D'Orso, Aiello, Scerra, Cantone, Carmina, Morfino, Raffa, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Per le peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico circa la tempestiva e proficua attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, delle agende urbane e della programmazione strategica del ciclo 2021-2027, la Regione Siciliana è autorizzata ad attingere da graduatorie vigenti, delle categorie C e D, ai fini del potenziamento della capacità amministrativa e organizzativa degli uffici regionali e delle strutture periferiche,
  2-ter. Per i medesimi obiettivi di cui al comma 2-bis, i comuni della Regione Siciliana sono autorizzati a stipulare accordi con la regione per l'utilizzo delle medesime graduatorie per il potenziamento dei propri uffici.
2.6. D'Orso, Aiello, Scerra, Cantone, Carmina, Morfino, Raffa, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. I lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione Siciliana di cui comma 1, in utilizzazione diretta da parte della stessa regione presso gli uffici dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, possono essere stabilizzati anche in sovrannumero e in deroga ai limiti assunzionali, con rapporto di lavoro a tempo parziale, senza maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2.10. Calderone, Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo le parole: «autorizzate per l'anno 2022,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero previste nel Piano triennale del Fabbisogno 2022/2024,» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
2.01. Varchi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
2.02. Varchi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.1. Boschi, D'Alessio.

Pag. 36

  Sopprimere i commi da 1 a 14.
3.2. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 2, ottavo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative di riferimento.
3.6. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il personale del comparto ricerca dipendente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL al quale è applicato il contratto collettivo nazionale degli enti pubblici di ricerca, e trasferiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, senza possibilità di diniego da parte del Ministero.
3.7. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  16-bis. Nell'ambito delle previsioni finanziarie stabilite nel Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 181, 3 agosto 2019, a seguito di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è previsto lo scorrimento integrale delle graduatorie del concorso, con la possibilità di utilizzo delle stesse anche da parte dello Stato per le Amministrazioni centrali, anche a valere sui fondi del PNRR.
3.12. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124)

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Associazione italiana per la previdenza complementare (Assoprevidenza)»;

    2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;

    3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «All'Assoprevidenza»;

   b) al comma 5, le parole: «Per il funzionamento del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza».

  2. Al fine di accrescere la capacità amministrativa nei processi di analisi e di valutazione degli interventi in materia di previdenza complementare di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente all'Associazione italiana per Pag. 37la previdenza complementare (Assoprevidenza), entro il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria, per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 settembre 2023.
3.01. D'Alessio, Rosato, Boschi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento delle politiche attive)

  1. Al fine di consentire un'efficace attività di potenziamento delle politiche attive anche rispetto a interventi operativi sul Programma GOL per le attività afferenti ai LEP G – L, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, lavoratori specialisti delle politiche attive da individuarsi tra quelli già selezionati mediante la procedura pubblica di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante l'impiego di quota parte delle risorse assegnate per l'intero territorio nazionale per il programma 21-27 Giovani, donne e lavoro, a valere sul Fondo sociale europeo Plus (FSE Plus) di cui al regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021.
3.02. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico, Ascari, Donno.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4.2. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*4.3. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*4.4. Zaratti, Mari.
*4.5. Richetti, Boschi, D'Alessio.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso Art. 40, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o anche tra personale estraneo alle stesse.
4.6. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 3.3, aggiungere il seguente:

  3.4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Con riferimento alle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), il Direttore nazionale degli armamenti riferisce annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.».
4.8. Graziano, Carè, De Maria, Fassino, Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il Ministero della difesa è autorizzato ad inserire il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa. Detto personale, pari a 1221 unità, è inserito in una pianta organica dedicata, la cui strutturazione è effettuata in base alla Tabella allegata, in considerazione delle mansioni e delle qualifiche ricoperte al momento del transito.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 38Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al decreto-legge, aggiungere in fine la seguente tabella:

Tabella
(articolo 4, comma 3-bis)

  LAVORATORE

  LIVELLO/AREA

  STIPENDIO
  LORDO
  MENSILE

  X 14
  MENSILITÀ

  X 13
  MENSILITÀ

  STIP
  LORDO
  ANNUO

  DIFFERENZA

  OPERAIO

  IV LIVELLO

  € 1.814,00

  € 25.396,00

  € 25.396,00

  - € 60,00

  PERSONALE
  CIVILE MIN

  AREA 2 – F5

  € 1.948,91

  € 25.335,83

  € 25.335,83

  OPERAIO

  III LIVELLO

  € 1.700,88

  € 23.812,32

  € 23.812,32

  € 857,26

  PERSONALE
  CIVILE MIN

  AREA 2 – F4

  € 1.897,66

  € 24.669,58

  € 24.669,58

  OPERAIO

  II LIVELLO bis

  € 1.591,21

  € 22.276,94

  € 22.276,94

  € 939,11

  PERSONALE
  CIVILE MIN

  AREA 2 – F3

  € 1.785,85

  € 23.216,05

  € 23.216,05

  OPERAIO

  II LIVELLO

  € 1.535,84

  € 21.501,76

  € 21.501,76

  € 326,15

  PERSONALE
  CIVILE MIN

  AREA 2 – F2

  € 1.679,07

  € 21.827,91

  € 21.827,91

4.9. Sergio Costa, Tucci, Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Orrico, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e di dotazione organica, il personale civile non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le autorità amministrative indipendenti e i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, è inquadrato nei ruoli del Ministero della difesa, previa accettazione dell'interessato.
4.12. Nisini, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di assegnazione definitiva del personale delle Forze Armate)

  1. Il personale delle Forze Armate ammesso ai benefici di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza di un familiare con disabilità in situazione di gravità, al compimento del settimo anno continuativo di servizio nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.Pag. 39
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, in quanto compatibili, al medesimo personale ammesso ai benefici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al compimento di due mandati elettorali consecutivi nel reparto di temporanea assegnazione.
4.01. Varchi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «ad ordinamento speciale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Universitaria ad ordinamento speciale promossa dal Ministero della difesa,»;

   b) al comma 2, le parole: «8 febbraio 2013, n. 45» sono sostituite dalle seguenti: «14 dicembre 2021, n. 226»;

   c) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del CASD reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010.»;

   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca e restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa».

  2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, coerentemente con il sistema di istruzione e formazione nazionale e con le specificità dell'ordinamento militare, sono definite le discipline necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di espletamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente.».
4.02. Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze Armate, nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1013 è inserito il seguente:

«Art. 1013-bis.
(Corsi di formazione professionale)

   1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale diretti unicamente a militari in servizio nelle materie afferenti le proprie esigenze organizzative interne.
   2. I corsi di cui al precedente comma, qualora attributivi di abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero di competenze riferite a qualificazioni di professioniPag. 40 non organizzate in ordini o collegi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
   3. Entro il 2023, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro delle politiche sociali sono disciplinate, previa acquisizione ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, delle linee guida vincolanti, sono definite le modalità tecniche e operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
   4. Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio dello Stato e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, articolo 2, comma 1, lettera f), dopo il numero 4) è inserito il seguente:

   «4.1) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quelle afferenti alle autorità competenti di cui al precedente punto 4.».
4.03. Rizzetto.

ART. 5.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. L'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del personale dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale.
5.11. Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Valorizzazione professionale degli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 218 del 2016 non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, con uno stanziamento di 49 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro destinato alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
5.02. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Pag. 41

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure correttive in materia di trattamento giuridico ed economico degli ex lettori di lingua)

  1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023 n. 85, sono inserite in fine le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito».
  2. Il comma 3 dell'articolo 26 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato.
*5.05. Mari, Zaratti, Piccolotti.
*5.06. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Incremento Fondo di Finanziamento Ordinario per nuovi contratti di ricerca)

  1. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-septies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il comma 6, secondo periodo, dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 è abrogato. Per le finalità delle disposizioni di cui al presente comma, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.09. Caso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di personale medico e veterinario assunto presso le aziende ospedaliero-universitarie)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

   «5-bis. Il personale medico e veterinario assunto presso le aziende di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, diverso da quello di cui all'articolo 5, comma 1, assume la qualifica di dirigente ed è ricompreso nella medesima area di contrattazione collettiva dei dirigenti medici e veterinari del Servizio sanitario nazionale.».
5.011. Tassinari.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 2.500.000 per l'anno 2023 e di euro 2.963.996 con le seguenti: euro 10.000.000 per l'anno 2023 e di euro 12.000.000.
6.1. Boschi, D'Alessio.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Tali Pag. 42incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia, e per la quota eccedente la copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, finanziano le spese di funzionamento dell'ente»;

   b) il comma 4 è abrogato.

  1-ter. Il comma 3-bis dell'articolo 17, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 31 dicembre 2022 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

  1-quater. All'articolo 21-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è soppresso.
  1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-quater, quantificati in euro 2.257.773 per l'anno 2023, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e in euro 3.386.660 annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le entrate che annualmente confluiscono nel bilancio dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 9-duodecies, comma 3 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

  Conseguentemente, alla rubrica, inserire, in fine, le seguenti parole: e disposizioni per la funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco.
*6.2. Mari, Zaratti.
*6.3. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  1-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
6.9. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli Istituti zooprofilattici, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 428 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale, compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia Pag. 43completato il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva.
6.7. Malavasi, Furfaro, Girelli, Stumpo, Ciani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)

  1 All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Fino all'adozione del regolamento di cui al comma 7, per l'ammissione ai concorsi, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 44, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483 è sostituita dalla seguente:

   b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del Servizio sanitario nazionale».
6.01. Rizzetto, Schifone, Urzì.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Premialità per zone disagiate)

  1. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
  2. Il Ministro della salute di concerto con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
6.05. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle zone disagiate)

  1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata in zone disagiate, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.07. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni urgenti per il Funzionamento dell'Ordine degli Assistenti sociali)

  1. Coerentemente con quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-Pag. 44legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, con la legge 21 giugno 2023, n. 74 e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le migliori competenze e tutele in merito all'esercizio della professione di assistente sociale, quanto previsto al comma 797 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l'Ordine degli Assistenti sociali.
  2. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: «della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono sostituire dalle seguenti: «della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S».
  3. La vigilanza sull'Ordine è esercitata dal Ministero della Giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della salute.
  4. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, che predispone apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.
  5. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.
  6. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione
  7. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reiscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.
  8. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può istituire nell'Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell'integrazione sociosanitaria, all'interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito – entro 90 giorni – il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presentePag. 45 norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

   a) in quiescenza e non esercenti;

   b) supervisori;

   c) esperti nel sistema sanitario nazionale;

   d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

   e) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;

   f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

  9. Agli esercenti di cui al comma 8, lettera c), si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.
  10. In seguito all'istituzione degli elenchi di cui al comma 8 e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell'Ordine. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell'Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto – entro i successivi 60 giorni – dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;

   b) la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;

   c) la composizione dei consigli;

   d) l'incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;

   e) la pari opportunità;

   f) l'elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;

   g) l'elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;

   h) l'individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.

  11. L'elettorato attivo per l'elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera a), l'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo quelli sospesi dall'esercizio della professione e quelli iscritti all'elenco di cui al comma 8, lettera a).
6.08. Furfaro, Scotto, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «di monitoraggioPag. 46 delle azioni poste in essere» sono inserite le seguenti: «secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni stabiliti a livello nazionale, da rispettare in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere delle Associazioni dei malati oncologici»;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'ultimo periodo, le parole: «pari a 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 30 milioni» e dopo le parole «si provvede» sono inserite le seguenti: «, quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo occorrente per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, capitolo 2999, e quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027».
8.1. Bonetti, Semenzato, Alessandro Colucci, Cattoi, Comaroli, Benigni, Patriarca, Maerna, Lucaselli, Gebhard, Rosato, Boschi, Furfaro, Malavasi, Zanella, Quartini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dopo le parole: «di monitoraggio delle azioni poste in essere» sono inserite le seguenti: «secondo precisi indicatori dei livelli delle prestazioni stabiliti a livello nazionale, da rispettare in tutte le regioni e province autonome, anche avvalendosi del parere e dell'esperienza delle Associazioni dei malati oncologici».
8.2. Semenzato, Alessandro Colucci, Cattoi, Comaroli, Benigni, Patriarca, Maerna, Lucaselli, Gebhard, Bonetti, Rosato, Furfaro, Malavasi, Zanella, Quartini.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per quanto riguarda l'obiettivo della piena operatività delle reti oncologiche regionali, il decreto ministeriale di cui al presente comma prevede l'erogazione della quota parte del fondo ad esse destinate sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi e tempistiche da stabilire per singola regione, nonché un relativo meccanismo premiante. Il decreto ministeriale istituisce il Coordinamento Generale delle Reti oncologiche, come previsto dalla “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale”, di cui all'accordo della Conferenza tra lo Stato e le Regioni n. 59 del 17 aprile 2019, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute.»

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: dopo il primo periodo con le seguenti: dopo il terzo periodo.
*8.3. Rubano.
*8.4. Schifone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine del riparto delle risorse di cui al comma 1, le regioni e provincie autonome definiscono idonei interventi per la diagnosi precoce di tumori o delle lesioni pretumorali, mediante programmi di screening oncologico per le neoplasie per le quali c'è evidenza di efficacia (cervice uterina, mammella, colon retto) e presa in carico complessiva delle persone positive allo screening, attraverso l'organizzazione e la gestione di percorsi diagnostico-terapeutici multidisciplinari e integrati tra i servizi territoriali, strutture ospedaliere e cure primarie.
8.6. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articoloPag. 47 10, comma 1, dopo il numero 20), è inserito il seguente:

   «20-bis) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario».

  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 2 milioni di euro, a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.8. Malavasi, Bonetti, Semenzato, Alessandro Colucci, Cattoi, Comaroli, Benigni, Patriarca, Maerna, Lucaselli, Gebhard, Rosato, Furfaro, Zanella, Quartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.
8.9. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Ai fini del riparto delle risorse di cui al comma 2, il Ministero della salute entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto provvede all'istituzione del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29.
8.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale)

  1. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, è inserito, in fine, il seguente comma:

   «1-bis. Nei servizi delle Aziende sanitarie che esercitino funzioni di organizzazione, programmazione, acquisto e controllo di prestazioni sanitarie o socio-sanitarie l'accesso ai concorsi per la qualifica dirigenziale è consentito in deroga al requisito della specializzazione di cui al precedente comma 1, lettera b)».
8.01. Comaroli, Cattoi, Frassini, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

  1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali determinate dalla cessata emergenza pandemica da SARS-CoV-2, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025, il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
8.02. Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

Pag. 48

ART. 9.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di rafforzare l'operatività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tramite l'esercizio delle funzioni amministrative e di vigilanza e controllo attribuite al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera dal quadro ordinamentale vigente, all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo la lettera d), è inserita la seguente:

   d-bis) all'articolo 2196-bis, è inserito, in fine, il seguente comma:

   «1-sexies. Entro il 1° gennaio 2024, il personale di cui all'articolo 937, lettere a) e c), vincitore di ulteriore concorso per servizio di rafferma, nonché richiamato in relazione alle esigenze di cui all'articolo 987, cui non sia prescritta la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, in deroga all'articolo 655, viene immesso in servizio, fino ad un massimo di 2 unità, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo decreto del 24 agosto 2007, secondo l'ordine di anzianità relativa determinata dall'età, previo accertamento del possesso del requisito dell'idoneità psico-fisica. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 25.904,29 per l'anno 2023 e a euro 84.188,94 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
9.1. Urzì.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 18 luglio 1957, n. 614, le parole: «e scelto,» e le parole: «fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato in servizio» sono soppresse.
9.3. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle relative ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri del Comitato di cui all'articolo 45 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e per i restanti componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, allegato I.11 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le indennità sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, allegato I.11 del citato decreto legislativo n. 36 del 2023.
9.5. Urzì.

Pag. 49

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. Per l'anno 2023 il limite di spesa per il conferimento di incarichi di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di euro 150.000.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9.02. Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività degli enti multi-livello regionali in materia di mobilità e trasporto pubblico locale)

  1. Ai fini di adeguare la capacità tecnico amministrativa degli enti multi-livello regionali, istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1 comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 28 giugno 2019, n. 58.
10.01. Rosato, Boschi, D'Alessio.

ART. 11.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. In relazione agli interventi di cui al comma 4, lettere a) e b), per le Stazioni Appaltanti che non abbiano avanzato istanza di accesso al Fondo entro le finestre temporali previste dal citato comma 4, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, è reso attivo per sessanta giorni, in deroga alla scadenza del 31 gennaio 2023, l'accesso alla piattaforma, fermo restando i limiti di dotazione del fondo stabiliti al comma 5».
11.1. Messina.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, le parole: cento unità sono sostituite dalle seguenti: duecento unità.
12.1. Boschi, D'Alessio, Giachetti.

Pag. 50

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale non dirigenziale, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con particolare riguardo alla rappresentanza di genere,.
12.2. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Al fine di provvedere alle assunzioni di cui al presente comma, il Ministero della cultura può provvedere, anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
12.4. Casu.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione, a tal fine anche utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.
  2-ter. Per i contratti di cui al comma 2-bis si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma 2-bis possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50-ter, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Agli eventuali ulteriori oneri recanti dalla disposizione di cui al comma 2-bis, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2023 e il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
12.6. Cannizzaro, Arruzzolo, Furgiuele.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di assicurare le accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il Pag. 51contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato complessivamente fino a un massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto n. 169 del 2019, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 10, del medesimo regolamento di cui al decreto n. 169 del 2019, è incrementato complessivamente di dieci unità. A tali fini è autorizzata la spesa di 606.067,00 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134,00 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 606.067,00 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134,00 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
12.7. Mollicone.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni che si applicano ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano agli ordini e ai collegi professionali a meno che la legge non lo preveda espressamente, e fatti salvi criteri di compatibilità in relazione alle effettive dotazioni organiche e al bilancio dell'ente professionale».
12.01. Schifone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «consiglio di amministrazione,» sono aggiunte le seguenti: «acquisito il parere del Comitato scientifico,»;

   b) all'articolo 3, comma 1:

    1) all'alinea, dopo la parola: «cinematografia» sono inserite le seguenti: «e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali»;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, le implicazioni e intersezione della produzione e fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale»;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: «il direttore generale,» sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole «,e il direttore generale,» sono soppresse;

   d) all'articolo 6:

    1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e dopo le parole: «tre dal Pag. 52Ministro per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «, due dal Ministro dell'istruzione e del merito»;

    2) al comma 2, la lettera d) è soppressa;

    3) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «su proposta del presidente,» sono aggiunte le seguenti: «sentito il Comitato scientifico,»;

    4) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «su proposta del presidente» sono inserite le seguenti: «e sentito il Comitato scientifico»;

   e) all'articolo 7:

    1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, due dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive»;

    2) al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-bis) alle modifiche allo Statuto, di cui all'articolo 2, ed esprime parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca Nazionale nonché dei docenti della Scuola Nazionale di cinema»;

    3) al comma 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. I compensi del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione nonché del Presidente e dei componenti del Comitato scientifico sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220.
   2-ter. Alla costituzione del Consiglio di amministrazione della Fondazione e del Comitato scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente Comitato scientifico. Il Consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello Statuto entro sessanta gironi dalla data di insediamento».
12.03. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono soppresse.
  1-ter. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  1-quater. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
*13.1. Mari, Zaratti.
*13.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto,Pag. 53 Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*13.3. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, la pianta organica dei Magistrati del tribunale di Teramo è incrementata di due unità.
13.4. Roscani.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. Al fine di assicurare un più efficace funzionamento della Giustizia attraverso un ampliamento del numero degli ausiliari del Giudice dell'esecuzione e in particolare dei professionisti cui sono delegate le operazioni di vendita da parte del Giudice dell'esecuzione, all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, il comma 12 è sostituito dal seguente:

   «12. Il giudice dell'esecuzione che conferisce la delega delle operazioni di vendita nomina un professionista iscritto nell'elenco di uno dei Tribunali ricompresi nel Distretto di Corte d'appello».
13.10. Patriarca, Calderone, Pittalis.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni urgenti per il funzionamento dell'Ordine degli Assistenti sociali)

  1. Coerentemente con quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge n. 44 del 22 aprile 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e con le disposizioni del presente decreto in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire le migliori competenze e tutele in merito all'esercizio della professione di assistente sociale, nonché con quanto previsto all'articolo 1, comma 797 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge 23 marzo 2023, n. 33, in materia di fabbisogno di professionisti, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, è riformato l'Ordine degli Assistenti sociali. Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, le parole: «della laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali» sono sostituite dalle seguenti: «della laurea triennale della classe L39 e della laurea magistrale LM87 o della laurea specialistica nella classe 57/S».
  2. La vigilanza sull'Ordine è esercitata dal Ministero della giustizia che, per quanto riferito alle rispettive competenze, coordina la propria attività con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute.
  3. Entro il 31 dicembre 2023 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine, che predispone apposita piattaforma telematica per l'autocertificazione da parte degli iscritti dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione. A decorrere dal 2025, l'Albo è aggiornato al 31 marzo di ogni anno, e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza.
  4. Per garantire l'accesso alla funzione disciplinare da parte di tutti i soggetti titolati, l'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita.Pag. 54
  5. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto dal comma 3, è inviata da parte del Consiglio territoriale dell'Ordine competente diffida ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio. Qualora, spirato il termine, l'iscritto non abbia adempiuto, il medesimo Consiglio provvede alla sospensione dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte dell'avvenuta sottoscrizione dell'autocertificazione
  6. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza e non esercenti sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio Nazionale dell'Ordine delibera, con proprio regolamento, le modalità per l'iscrizione al suddetto elenco speciale, per l'esonero parziale dalla formazione continua e per la reiscrizione all'elenco degli esercenti. Il Consiglio Nazionale e i Consigli territoriali dell'Ordine, inoltre, deliberano la rispettiva quota di funzionamento dovuta dai non esercenti, unitamente a quella dovuta dagli esercenti.
  7. Il Consiglio nazionale dell'Ordine può istituire nell'Albo degli iscritti elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione che assicurino ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, direzione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali e socio sanitarie, nonché nell'ambito della cura e dell'assistenza alle persone vulnerabili o fragili, della valutazione multidimensionale dei bisogni, del case management e dell'integrazione sociosanitaria, all'interno di organizzazioni pubbliche e private. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito – entro 90 giorni – il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti nell'albo gli elenchi degli assistenti sociali:

   a) in quiescenza e non esercenti;

   b) supervisori;

   c) esperti nel sistema sanitario nazionale;

   d) esperti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

   e) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;

   f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

  8. In seguito all'istituzione degli elenchi di cui al comma precedente e al termine del mandato in corso alla data di entrata in vigore della presente norma, si procede al rinnovo dei Consigli territoriali e, successivamente al loro insediamento, del Consiglio nazionale dell'Ordine. I Consigli territoriali e il Consiglio nazionale hanno durata di 5 anni, e sono eletti sulla base di un sistema elettorale uniforme. Conseguentemente, è abrogato quanto disposto in materia dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente norma, il Consiglio nazionale dell'Ordine invia al Ministero vigilante la proposta di regolamento elettorale, unico per i consigli territoriali e il consiglio nazionale, da approvarsi con decreto – entro i successivi 60 giorni – dal Ministero. Il suddetto Regolamento norma il processo elettorale, nel rispetto dei seguenti criteri:

   a) lo svolgimento delle operazioni elettorali mediante idoneo sistema telematico, che garantisca la segretezza e correttezza del voto;

   b) la rappresentanza proporzionale di entrambe le sezioni;

   c) la composizione dei consigli;

   d) l'incompatibilità tra la carica di consigliere territoriale e nazionale;

   e) la pari opportunità;

   f) l'elezione mediante il sistema delle liste concorrenti;

   g) l'elezione dei candidati più votati, adottando il sistema di scorrimento delle Pag. 55graduatorie in caso di decadenza o dimissione dei consiglieri;

   h) individuazione dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità nonché degli organismi preposti alla loro valutazione.

   L'elettorato attivo per l'elezione dei Consigli territoriali spetta a tutti gli iscritti nel relativo albo, salvo quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7, lettera a), l'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio nazionale spetta ai Consigli territoriali, avendo riguardo al numero dei relativi iscritti. In occasione dell'entrata in vigore del Regolamento di cui al presente comma, sono eleggibili tutti gli iscritti all'Ordine, salvo quelli sospesi dall'esercizio della professione e quelli iscritti all'elenco di cui al comma 7, lettera a).
13.01. Schifone.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

  1. Al fine di consentire a tutti gli ordini professionali di fornire un fattivo contributo all'applicazione del PNRR e di garantire parità di genere anche negli organismi che rappresentano l'esercizio delle professioni regolamentate, al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante «Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo la parola: «ingegneri» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei periti industriali»;

   b) all'articolo 2 , comma 1, dopo le parole: «6 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis»;

   c) all'articolo 2 , comma 4, dopo le parole: «non possono essere eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

   d) all'articolo 3 , comma 4, dopo le parole: «procedure elettorali e», sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis»;

   e) all'articolo 4 , comma 1, dopo le parole: «sezione A dell'albo» sono aggiunte le seguenti: «ove applicabile»;

   f) all'articolo 5 , comma 1, dopo le parole: «6, 7 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis» e dopo le parole: «alla sezione A e B» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista»;

   h) all'articolo 5 , comma 2, dopo la parola: «eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

   i) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei periti industriali)

   1. L'albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l'effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all'albo professionale senza la distinzione per sezioni.
   2. Fermo restando quanto è stabilito all'articolo 3 per l'elezione del Consiglio dell'ordine territoriale, ogni elettore può esprimere il numero massimo di voti pari al numero di consiglieri da eleggere.
   3. Al fine di garantire la parità di genere, il numero di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere almeno pari ad uno, ove risultino iscritti all'albo professionale dell'ordine territoriale e si rendano disponibili alla candidatura.
   4. La scheda che non contiene il numero minimo di preferenze per il genere meno rappresentato, ove iscritto all'albo e disponibile alla candidatura, è nulla.
   5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei Pag. 56seggi da attribuire, tenendo conto che uno di essi è riservato al candidato appartenente al genere meno rappresentato, ove iscritto all'albo, indipendentemente dal numero di preferenze espresse.
   6. Il Consiglio nazionale dei periti industriali ha sede in Roma ed è composto da quindici membri eletti dagli iscritti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5. Ad ogni consiglio dell'ordine spetta un numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 4. Al fine di garantire la parità di genere, ogni consiglio dell'ordine voterà i candidati, tenendo conto di assegnare almeno un voto al candidato del genere meno rappresentato. Salvo quanto stabilito all'articolo 5, in sede di proclamazione sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenendo conto che almeno uno dei consiglieri eletti deve appartenere al genere meno rappresentato, indipendentemente dal numero di preferenze espresse».

   l) all'articolo 9 , comma 1, dopo la parola: «procedimento», sono aggiunte le seguenti: «ove previsto».

  2. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, non si applica ai componenti in carica dei consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.
  3. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13.02. Cesa, Alessandro Colucci.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

  1. Al fine di consentire a tutti gli ordini professionali di fornire un contributo attivo all'applicazione del PNRR e garantire parità di genere anche negli organismi che rappresentano l'esercizio delle professioni regolamentate, al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, dopo la parola: «ingegneri» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei periti industriali»;

   b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

    al comma 1, dopo le parole: «6 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis»;

    al comma 4, dopo le parole: «non possono essere eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

   c) all'articolo 3 , comma 4, dopo le parole: «procedure elettorali e», sono aggiunte le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis»;

   d) all'articolo 4 , comma 1, dopo le parole: «sezione A dell'albo» sono aggiunte le seguenti: «ove applicabile»;

   e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

    al comma 1, dopo le parole: «6, 7 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis» e dopo le parole: «alla sezione A e B» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista»;

    al comma 2, dopo la parola: «eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

Pag. 57

   f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei periti industriali)

   1. L'albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l'effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all'albo professionale senza la distinzione per sezioni.
   2. Al fine di garantire la parità di genere, il numero di preferenze esprimibili nella votazione per i candidati appartenenti al genere meno rappresentato deve essere almeno pari al venti per cento, ove risultino iscritti all'albo professionale dell'ordine territoriale e si rendano disponibili alla candidatura e comunque il numero degli eletti deve essere pari al vento per cento e di età inferiore al quarantatreesimo anno.
   3. Per la composizione del consiglio nazionale dei periti industriali, l'atto costitutivo o lo statuto dovranno prevedere che l'individuazione di avvengano con criteri che garantiscano la presenza di un membro iscritto al registro ovvero all'albo professionale di cui al comma 1, che non abbia compiuto il quarantatreesimo anno di età e non abbia svolto già cinque incarichi per la medesima attività professionale.
   4. Fermo restando quanto è stabilito all'articolo 3 per l'elezione del Consiglio dell'ordine territoriale, ogni elettore può esprimere il numero massimo di voti pari al numero di consiglieri da eleggere.
   5. La scheda che non contiene il numero minimo di preferenze per il genere meno rappresentato, ove iscritto all'albo e disponibile alla candidatura, è nulla.
   6. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire, tenendo conto che uno di essi è riservato al candidato appartenente al genere meno rappresentato, ove iscritto all'albo, indipendentemente dal numero di preferenze espresse.
   7. Il Consiglio nazionale dei periti industriali ha sede in Roma ed è composto da quindici membri eletti dagli iscritti, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 5. Ad ogni Consiglio dell'ordine spetta un numero di voti secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 4. Al fine di garantire la parità di genere, ogni consiglio dell'ordine voterà i candidati, tenendo conto di assegnare almeno un voto al candidato del genere meno rappresentato, che deve comunque essere almeno pari al venti per cento. Salvo quanto stabilito all'articolo 5, in sede di proclamazione sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti, tenendo conto che almeno uno dei consiglieri eletti deve appartenere al genere meno rappresentato, indipendentemente dal numero di preferenze espresse.
   8. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 2, comma 4, non si applica ai componenti in carica dei consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.
   9. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

   g) all'articolo 9, dopo la parola: «procedimento», sono aggiunte le seguenti: «ove previsto».
13.03. De Bertoldi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Misure finalizzate al rafforzamento dell'Ufficio per il processo)

  1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in Pag. 58materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
13.06. Dori, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagagico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
13.04. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare assunzioni di personale amministrativo da destinare esclusivamente in tali sedi, anche potenziando il personale impiegato a contratto in loco.
  2. Alle finalità del comma 1, nel limite di due milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
13.07. Caramanna, Pietrella, Comba, Zucconi, Schiano Di Visconti, Giovine, Colombo, Maerna.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività Pag. 59di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di Polizia Penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  1-ter. Alle assunzioni di cui al comma 1-bis si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
14.4. Giuliano, Ascari, Cafiero De Raho, D'Orso, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, dopo il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, è inserito il seguente:

   «1-bis. In deroga al comma 1, in caso di assenza di dirigenti penitenziari del ruolo corrispondente che abbiano maturato il requisito dell'effettivo servizio, senza demerito, per almeno nove anni e sei mesi, gli incarichi superiori relativi alle funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna e di dirigente di istituto penale per i minorenni possono essere conferiti ai funzionari inseriti nei relativi ruoli dei dirigenti penitenziari assunti dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità sprovvisti di tale requisito, sino alla maturazione del medesimo».
14.12. Nevi, Tassinari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di 9.577.000 euro per l'anno 2023, di 15.400.237 euro per l'anno 2024 e di 10.968.518 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
14.13. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

ART. 15.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni volte garantire la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo»)

  1. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n., 20, nonché in deroga ai Pag. 60limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turnover, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
15.05. Gianassi, Serracchiani, Zan, Scarpa, Lacarra.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Norma di interpretazione autentica dell'articolo 34 della legge 31 dicembre 2012, n. 247)

  1. In attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, il richiamo al principio dell'equilibrio tra i generi di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si interpreta nel senso che tale principio è assicurato dal rispetto della previsione di cui all'articolo 34, comma 2, nonché della previsione di cui all'articolo 34, comma 3, quinto periodo della medesima legge.
16.01. Varchi, Lucaselli, Maschio, Morrone.

ART. 18.

  Al comma 2, lettera c), numero 1), capoverso, sostituire le parole: di cui uno titolare con le seguenti: di cui due titolari.
18.1. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Stefani.

ART. 19.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 7-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: cinque membri con le seguenti: sei membri;

   b) al secondo periodo, sostituire le parole: cinque membri con le seguenti: sei membri e dopo le parole: uno da Unioncamere aggiungere le seguenti: e un rappresentante delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 luglio 1986, n. 349.
19.2. Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «dieci».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Strutture tecniche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
19.3. Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)

  1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
*19.01. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Orrico, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Pag. 61

*19.010. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*19.011. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento della dotazione organica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ai fini della partecipazione e realizzazione del progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza «Etic»)

  1. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è autorizzato, per il triennio 2023-2025, a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto Etic, nell'ambito della Missione 4 coordinata dal Ministero dell'università e della ricerca del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzato all'installazione dell'Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos.
  2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 222.695 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 114.288 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
19.02. Lampis, Rotelli, Deidda, Mura, Polo, Mattia.

  Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Proroga della durata del contratto dei direttori degli Enti parco nazionali)

  1. All'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al direttore si applica la disciplina di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.».
  2. Al fine di assicurare la continuità dell'attività amministrativa e gestionale degli Enti parco nazionali, anche tenuto conto della realizzazione degli investimenti del PNRR, il contratto stipulato ai sensi dell'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione può essere prorogato fino all'insediamento del nuovo direttore del parco e comunque per una durata non superiore a sei mesi dal giorno di scadenza del contratto medesimo.
*19.08. Cangiano.
*19.09. Battistoni.

ART. 20.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    alla lettera a), sopprimere i numeri 1), 2) e 4);

    alla lettera b), sopprimere le parole: e il secondo periodo è abrogato;

Pag. 62

    sopprimere la lettera c);

   b) al comma 3:

    sopprimere la lettera a);

    dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 2-bis, comma 7, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, le parole da: «di cui 20 CFU/CFA» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui 30 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento e, nell'ipotesi di acquisizione dell'abilitazione per una classe di concorso per altro ordine o grado di istruzione, 10 CFU/CFA dei 30 CFU/CFA complessivi di tirocinio diretto. Per ogni CFU/CFA di tirocinio, l'impegno in presenza nelle classi non può essere inferiore a quanto previsto ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 4, secondo periodo»;

   dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 2-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:

   «5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis sono definiti gli eventuali costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 13 comma 2, primo periodo e all'articolo 18-bis, comma 3, primo periodo, tenuto conto dei criteri e condizioni di cui all'articolo 1, commi da 252 a 267, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e secondo le modalità di esonero disciplinate dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 3 agosto 2021, n. 1014, e fermo restando, presso le istituzioni statali, che la contribuzione è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire. Il medesimo decreto di cui al comma 4 dell'articolo 2-bis dispone altresì che per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie o accademiche statali che accedono, contemporaneamente, ai percorsi di formazione iniziale non è dovuta alcuna contribuzione per l'acquisizione dei crediti aggiuntivi di cui all'articolo 2-bis, comma 3, terzo periodo, e la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un anno ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.»;

   b-ter) all'articolo 5, sostituire il comma 4 con il seguente:

   «4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, congiuntamente:

   a) sono in possesso della laurea o del diploma di cui ai medesimi commi 1 e 2, ivi compresa la previsione di cui all'articolo 22, comma 2 del presente decreto;

   b) hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie nonché nell'ambito dei percorsi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

   c) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera b), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre»;

   dopo la lettera c) aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 16-bis, al comma 9, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, Pag. 63mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c-ter) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera c) le parole: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   c-quater) all'articolo 16-ter, al comma 9, lettera e) le parole: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   alla lettera d), sopprimere il numero 2);

   sopprimere la lettera e);

   c) al comma 5, sostituire le parole: non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti con le seguenti: è quantificato in 5 milioni di euro.
20.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a):

    sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a posti da docente a tempo indeterminato, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, esclusivamente per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere definiti contenuti e modalità alternativi di svolgimento della prova scritta di cui al precedente periodo, anche mediante l'utilizzo di quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese»;

    sopprimere il numero 4);

   b) al comma 3:

    sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione, per tali soggetti sono comunque verificati il raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4 e il superamento delle prove finali»;

    alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento;

   c) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. I soggetti che hanno aderito alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno fatto domanda a seguito della verifica del raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articoloPag. 64 2-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del superamento delle relative prove finali.
  6-ter. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.
20.3. Boschi, D'Alessio, Giachetti, Grippo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

   1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «per i concorsi banditi a posti da docente a tempo indeterminato, sostenimento mediante l'ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, esclusivamente per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possono essere definiti contenuti e modalità alternativi di svolgimento della prova scritta di cui al precedente periodo, anche mediante l'utilizzo di quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese».
20.4. Boschi, Giachetti, D'Alessio, Grippo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
20.5. Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I partecipanti alla procedura selettiva indetta dalla provincia autonoma di Bolzano con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, per il reclutamento di dirigenti scolastici nella scuola in lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultino assunti con l'incarico di dirigente scolastico presso le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della medesima provincia, sono iscritti nella graduatoria nazionale dei dirigenti scolastici, la quale è contestualmente prorogata fino ad esaurimento.
20.6. Urzì.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 2-ter, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini dell'acquisizione dell'abilitazione, per tali soggetti sono comunque verificati il raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4 e il superamento delle prove finali»;

   b) alla lettera d), numero 2), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.
20.10. Boschi, D'Alessio, Giachetti, Grippo.

  Al comma 3, lettera b), secondo periodo, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: comunque sincrone con le seguenti: sincrone o asincrone.
*20.15. Paolo Emilio Russo, Tassinari.
*20.20. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.

Pag. 65

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3:

    dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 2-ter, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguono, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2»;

    alla lettera d), premettere al numero 1) il seguente:

    01) al comma 2 le parole: «della riserva di posti stabilita» sono sostituite dalle seguenti: «della riserva di posti e con le modalità stabilite»;

   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo del comma 4-bis è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento della parità o che lo abbiano già ottenuto, secondo le modalità stabilite dagli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59»;

   b) dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. In via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa di tali percorsi, è considerato valido requisito, ai soli fini di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, in luogo del titolo di abilitazione di cui al comma 4-bis della medesima legge, l'aver svolto servizio presso le scuole paritarie, per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999 n. 124».
**20.7. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
**20.8. Rampelli, Cangiano, Mollicone, Amorese, Malagola, Messina, Lupi, Morgante.
**20.16. Lupi, Cavo, Alessandro Colucci.
**20.17. Dalla Chiesa, Tassinari.

  Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «religione cattolica nelle scuole statali» sono inserite le seguenti: «o paritarie»;
20.27. Lupi, Cavo, Alessandro Colucci.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatoriePag. 66 provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.
  6-ter. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 6-bis è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
  6-quater. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al punto d) del presente articolo.
  6-quinquies. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
  6-sexies. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 6-quater e 6-quinquies il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al punto a), nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
20.29. Mari, Zaratti, Piccolotti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, dopo le parole: «per titoli» sono aggiunte le seguenti: «prioritariamente una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale e»;

   b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

  4-quater. Prioritariamente alle selezioni pubbliche per titoli ed esami, la procedura concorsuale riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale di cui al comma 4-ter, dovrà essere necessariamente bandita da ciascuna Istituzione per ogni settore artistico-disciplinare. Essa è destinata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle Istituzioni AFAM statali, che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto e che abbiano maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle Istituzioni predette nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e che siano nell'anno accademico 2022/23 in servizio nell'Istituzione che ha bandito la procedura concorsuale «riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale» dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini dell'accertamento dei requisiti relativi ai tre anni accademici di insegnamento, per l'anno accademico si considera aver svolto almeno centottanta giorni di servizio con incarico a tempo determinato o almeno centoventicinque ore all'anno, nel settore artistico-disciplinare con contratto di collaborazione di cui all'articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'ambito dello stesso anno accademico. Il bando determinerà, altresì, il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procedura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica Istituzione e per un solo settore disciplinare; qualora il candidato abbia prestato servizio nell'arco dei tre anni in settori disciplinari differenti può partecipare solo per una disciplina per la Pag. 67quale abbia maturato almeno un'annualità. La domanda va inoltrata presso l'Istituzione accademica in cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.
  4-quinquies. Le graduatorie di merito di ciascuna Istituzione comprenderanno tutti coloro che hanno proposto istanza di partecipazione e sarà predisposta sulla base dei titoli di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica, attraverso una lezione simulata per dimostrare la capacità di insegnamento della disciplina per la quale si concorre. La Commissione preposta alla valutazione dei titoli di servizio e della prova orale è nominata con decreto del Direttore dell'Istituzione che bandisce la procedura concorsuale ed è costituita da non meno di tre componenti di cui, di norma, almeno un docente di ruolo del settore disciplinare per cui è bandito il concorso. La prova orale, che verrà svolta entro la prima decade del mese di ottobre 2023, non prevede una votazione minima e ad essa è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile. A seguito del superamento della prova orale ogni Istituzione stilerà la graduatoria di merito e ogni docente sarà assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo nella medesima Istituzione accademica presso cui ha prestato l'ultimo anno di servizio con contratto a tempo determinato.
  4-sexies. Le graduatorie di ciascuna Istituzione avranno validità quinquennale a decorrere dalla data di approvazione e saranno ritenute valide, ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale docente dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie nazionali. Nell'eventualità che una Istituzione accademica esaurisca la propria graduatoria prima della fine del quinquennio potrà attingere dalle graduatorie degli istituti più vicini. Qualora un candidato sia inserito, previo superamento della procedura concorsuale riservata straordinaria per soli titoli ed esame orale, nella graduatoria di una Istituzione nella quale non vi siano cattedre disponibili, ha facoltà di chiedere lo spostamento in una graduatoria di altra Istituzione limitatamente allo stesso settore disciplinare. Il tal caso il candidato potrà essere inserito in subordine agli aspiranti già presenti nella graduatoria dell'istituzione scelta dal candidato stesso.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: personale scolastico aggiungere le seguenti: e del personale docente AFAM.
20.28. Congedo, Cangiano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11-quinquies:

    alla lettera a), le parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato» sono soppresse;

    alla lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato»;

   b) dopo il comma 11-novies è aggiunto il seguente:

   «11-decies. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, superando la prova scritta e la prova orale, e a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova, sono immessi in ruolo con decorrenza 1° settembre Pag. 682024 e con retrodatazione della decorrenza giuridica al 1° settembre 2023, sui posti vacanti e disponibili con precedenza rispetto alle assunzioni per l'anno scolastico 2024/2025, fatta salva la necessità di eseguire i provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011 – IV serie speciale n. 56.».
*20.30. Loizzo, Sasso, Latini, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*20.31. Mollicone, Cangiano, Amorese, Messina.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Al fine di realizzare target e milestones previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in tema di riduzione dei divari territoriali e lotta alla dispersione scolastica nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e consentire il pieno ed efficace utilizzo delle risorse del PNRR, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, alle istituzioni scolastiche statali caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica, abbandono in corso d'anno, assenze, contesto socio-economico deprivato, è assegnato un organico aggiuntivo di personale scolastico da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria si attinge dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.
**20.32. Mari, Zaratti, Piccolotti.
**20.33. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva ai concorsi indetti con decreti del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e del merito n. 105 e n. 106 del 23 febbraio 2016, superando le prove scritte e orali, sono reintegrati in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2023 a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova ai sensi dell'articolo 1, commi da 116 a 120, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e abbiano almeno tre anni di servizio.
*20.34. Latini, Sasso, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*20.35. Amorese, Cangiano, Mollicone, Messina, Kelany.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Ai vincitori del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, si applicano con precedenza le disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
20.36. Orfini, Berruto, Manzi, Zingaretti.

Pag. 69

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. I soggetti che hanno aderito alla procedura straordinaria di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, conseguono l'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso per la quale hanno fatto domanda a seguito della verifica del raggiungimento del profilo professionale, degli standard e degli obiettivi formativi minimi indicati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del superamento delle relative prove finali.
20.38. Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.
20.39. Faraone, Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al presente comma sono iscritte su uno specifico capitolo di bilancio denominato “Somma da trasferire alla scuola europea di Brindisi per proprio funzionamento” e sono finalizzate ad incrementare il fondo di funzionamento amministrativo-didattico della scuola europea»;

   b) al comma 1-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il personale di cui al primo periodo, contrattualizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, nel limite delle risorse finanziarie stanziate su apposito capitolo di bilancio di cedolino unico, concorre ad incrementare l'organico complessivo della scuola europea. Al fine di consentire la retribuzione del personale docente e amministrativo, di madrelingua o esperto, il Ministero dell'istruzione e del merito provvede ad assegnare le risorse finanziarie, nei limiti del budget assegnato. Eventuali economie generate nel corso dell'anno possono essere utilizzate a copertura delle spese, per la medesima finalità, negli anni successivi. Il Ministero dell'istruzione e del merito adotta ogni opportuna misura, per il tramite dell'Ufficio Scolastico Regionale competente, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa nel conferimento degli incarichi da parte della scuola europea e provvede al monitoraggio periodico della spesa avvalendosi del sistema informativo del Ministero».
20.45. D'Attis, Tassinari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Nella Provincia autonoma di Bolzano la formazione iniziale dei docenti nella scuola secondaria può avvenire anche mediante percorsi abilitanti disciplinati e istituti dalla Giunta provinciale sulla base dell'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, recante «Approvazione del testo unificato dei decreti del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e 4 dicembre 1981, n. 761, concernenti norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano».
20.46. Gebhard, Schullian, Steger.

Pag. 70

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter:

    le parole: «mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «mediante una procedura concorsuale straordinaria riservata per soli titoli ed esame orale»;

    le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023».

   b) dopo il comma 4-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».
*20.01. Orfini, Berruto, Manzi, Zingaretti.
*20.02. Mari, Zaratti, Piccolotti.
*20.03. Torto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni in materia di formazione delle classi)

  1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
20.05. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

Pag. 71

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Disposizioni per la valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attività di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica)

  1. All'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «personale scolastico», sono inserite le seguenti: «delle scuole statali e paritarie».

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali, da adottare entro il 31 agosto 2023, sono definiti i criteri di utilizzo delle risorse di cui al presente comma».
20.09. Lupi, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato.

ART. 21.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere le parole da: In ragione fino a: periferica del Ministero dell'istruzione e del merito,

   b) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento ovvero dei costi indiretti, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR.
  4-ter. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della Piattaforma famiglie e studenti, che rappresenta un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali. La Piattaforma è costituita da un'infrastruttura tecnica che rende possibile l'interoperabilità dei sistemi informativi esistenti e funzionali alle attività del Ministero, al fine di semplificarne l'accesso e l'utilizzo. I servizi digitali della Piattaforma sono erogati nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il Ministero dell'istruzione e del merito e le Istituzioni scolastiche ed educative utilizzano i dati presenti sulla Piattaforma limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di quest'ultima e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. L'accesso alla Piattaforma è consentito con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82.
  4-quater. Nell'ambito dei servizi digitali a sostegno del diritto allo studio, al fine di semplificare l'erogazione delle prestazioni a favore di famiglie e studenti, di ottimizzare il lavoro del Ministero dell'istruzione e del merito e delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, e di alimentare la Piattaforma di cui al comma 4-ter, il Ministero medesimo è autorizzato ad acquisire dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i dati, in forma aggregata e privi degli elementi identificativi, suddivisi per fasce, relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (ISEE) delle famiglie con studentesse e studenti iscritti presso le Istituzioni suddette, al fine di ripartire le Pag. 72risorse tra queste ultime, privilegiando quelle con un maggior numero di famiglie bisognose. Le operazioni di acquisizione sono effettuate nel rispetto dei principi e delle prescrizioni del citato Regolamento (UE) 2016/679, nonché del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. Al fine di poter ricevere gli indicatori ISEE, il Ministero è autorizzato a trasmettere all'INPS i dati necessari ad individuare le studentesse e gli studenti delle Istituzioni scolastiche ed educative statali, adottando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'articolo 32 del citato Regolamento (UE) 2016/679. Le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di enti erogatori, per il tramite della Piattaforma di cui al comma 4-ter, effettuano, altresì, i controlli sul Sistema informativo ISEE di cui all'articolo 60, comma 3-bis, lettera f-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 relativi alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive della soglia ISEE delle famiglie che abbiano richiesto il riconoscimento del contributo, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
  4-quinquies. Il Ministro dell'istruzione e del merito, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta uno o più decreti, di natura non regolamentare, con i quali definisce i servizi digitali inclusi nella Piattaforma di cui al comma 4-ter, gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di sicurezza di cui al citato Regolamento (UE) 2016/679.
  4-sexies. Le attività previste dai commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  4-septies. All'articolo 1, comma 560 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «Ministero dell'istruzione e del merito» sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
  4-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono prorogate per gli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
  4-nonies. All'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «da 121 a 124» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per la formazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario».
*21.1. Sasso, Latini, Loizzo, Miele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*21.2. Cangiano, Rampelli, Amorese, Mollicone, Messina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 420, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento ai requisiti di partecipazione, in sede di prima applicazione, esclusivamente per la procedura di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi a partecipare direttamente alle prove scritte tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto almeno per un quinquennio, con incarichi a tempo determinato, le funzioni di dirigente tecnico nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica del predetto Ministero. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
21.3. Boschi, D'Alessio, Grippo, Giachetti.

Pag. 73

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali del Ministero dell'istruzione e del merito nonché al fine di un conforme inquadramento professionale, il contingente di alta professionalità, pari a cinquanta unità, assunto nei ruoli del suddetto Ministero e inquadrato nell'Area dei funzionari, ex Area III, posizione economica F3, a seguito delle procedure concorsuali pubbliche previste dall'articolo 64, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per l'accesso alle quali è stato richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento, anche del dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto, i cui bandi di selezione hanno altresì accertato il possesso di ulteriori titoli accademici, di carriera e di servizio, è inquadrato nell'Area delle elevate professionalità del comparto Funzioni centrali, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di cinquanta unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'ambito dell'Area delle elevate professionalità. Ai fini dell'attuazione del presente comma, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-bis, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzata una spesa pari a 1.612.789 euro per l'anno 2023 e a 4.838.367 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente, al comma 4, primo periodo:

   dopo le parole: di cui a commi 1, 2, aggiungere la seguente: 2-bis,

   sostituire le parole: pari a euro 7.586.111 per l'anno 2023, a euro 10.888.621 per l'anno 2024 e a euro 12.388.621 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: pari a euro 9.198.900 per l'anno 2023, a euro 15.726.988 per l'anno 2024 e a a euro 17.226.988 annui a decorrere dall'anno 2025.
21.6. Tassinari.

ART. 22.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata e, per la sua particolare attualità, di quello relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e dunque all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni, nonché al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
22.4. Gianassi, Serracchiani, Provenzano, Zan, Lacarra, Scarpa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: «personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4» aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», e dopo le parole: «specifiche responsabilità» aggiungere le seguenti: «nonché alla riammissione in servizio di coloro che siano cessati nell'anno 2023».
22.5. Urzì.

Pag. 74

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Interno)

  1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR e, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'Interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2027, incarichi di livello dirigenziale non generale, nei limiti della vigente dotazione organica, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti al personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi della tabella 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Interno.
*22.01. Fornaro, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scotto.
*22.02. Zinzi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2023, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale interna già bandita con Determina n. 158536/R.U. del 22 ottobre 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
22.03. Giaccone, Giagoni.

ART. 23.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Allo scopo di assicurare una gestione efficace di tutte le posizioni degli appartenenti alla Polizia di Stato, per un puntuale monitoraggio dei pensionamenti del personale, al fine di evitare criticità nei pagamenti e nelle determinazioni delle proprie documentazioni pensionistiche, di migliorare l'offerta di servizio dell'Istituto ai propri iscritti nonché conseguire un risparmio dei costi di gestione, è istituito il «Polo Unico INPS della Polizia di Stato» con competenze relative alla gestione della posizione assicurativa, delle prestazioni pensionistiche e delle prestazioni previdenziali.
23.1. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 24.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno sette anni».
24.3. Caparvi, Nisini, Giaccone, Giagoni.

  Sopprimere il comma 5.
24.5. Zaratti, Mari.

Pag. 75

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali, e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali.
  5-ter. Le assunzioni di cui al comma 5-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.
  5-quinquies. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-bis, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e in 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*24.6. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*24.7. Mari, Zaratti.
*24.8. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

(Parte ammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

   «i-bis) i lavoratori che siano stati dipendenti, per almeno dodici mesi nell'arco dei quarantotto mesi antecedenti alla richiesta, di imprese aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano;»;

   b) al comma 1-ter, dopo le parole: «lettere a) e c)», sono aggiunte le seguenti: «e i-bis)».
24.10. Foti, Urzì, Schifone.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.
24.11. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini, Candiani, Zoffili, Gadda.

Pag. 76

ART. 25.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni in materia di sedi vacanti dei segretari comunali)

  1. I comuni nei quali sia vacante la sede di segreteria, su richiesta del sindaco, possono stipulare contratti di collaborazione con soggetti esterni all'amministrazione che siano in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso per l'affidamento delle funzioni del segretario di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
25.04. Stefani, Bordonali, Iezzi, Ravetto.

ART. 26.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
*26.1. Mari, Zaratti.
*26.2. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*26.3. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, quantificati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
26.5. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «due anni» sono aggiunte le seguenti: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale».
26.6. Auriemma, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Misure urgenti in materia di enti locali)

  1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.
26.01. Carmina, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia italiana per la gioventù)

  1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù Pag. 77appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*27.01. Mari, Zaratti.
*27.02. Baldino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*27.03. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394)

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, comma 590, secondo periodo, e commi da 591 a 593. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.
  3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.
**27.04. Mari, Zaratti.
**27.05. Ilaria Fontana, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Orrico, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
**27.06. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

  1. All'articolo 13, comma 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
27.07. Colosimo, Urzì, Schifone.

ART. 28.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:

   «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis, primo periodo, si applicano anche al Pag. 78personale dirigenziale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio di cui al presente comma cessano, in ogni caso, al 31 dicembre 2025».
*28.5. Steger.
*28.6. Giagoni, Giaccone, Caparvi, Nisini.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso.
**28.8. Scotto, Bonafè, Casu, De Luca.
**28.9. Boschi, Carfagna, D'Alessio, Benzoni.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «di cui al quarto periodo» sono inserite le seguenti: «; il limite percentuale di cui al precedente periodo non si applica per i comuni fino a 100.000 abitanti».
28.11. Bordonali, Comaroli, Bof, Iezzi, Stefani, Ravetto, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 3, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: “riferita” è inserita la seguente: “anche”.».
*28.12. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*28.13. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*28.14. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: comma 3-bis, aggiungere le seguenti: le parole: «amministrazioni comunali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «pubbliche amministrazioni»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 3, comma 3-quinquies, primo periodo, le parole: «2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
28.15. Orrico, Tucci, Baldino, Scutellà, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 6, le parole: «sprovvisti di segretario comunale» sono sostituite dalle seguenti: «con popolazione fino a 10.000 abitanti».
28.27. Bof, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, comma 6-bis, la parola: «15.000» è sostituita dalla seguente: «25.000».
28.28. Comaroli.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 3, dopo il comma 6-sexies, è aggiunto il seguente:

   «6-septies. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato Pag. 79nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni».
*28.29. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
*28.30. Mari, Zaratti.
*28.31. Torto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) l'articolo 3-ter è abrogato.
**28.34. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
**28.35. Mari, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: al comma 2, aggiungere le seguenti: le parole: «aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane» sono sostituite con le seguenti: «legalmente riconosciute ai sensi della normativa vigente in materia» e.
*28.36. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani.
*28.37. Paolo Emilio Russo, Tassinari.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Per i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane, le percentuali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono incrementate rispettivamente al 20 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, e comunque per almeno una unità. Fermo il rispetto dei princìpi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo, non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 34, comma 6, e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Alle assunzioni di cui al presente comma si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58».
**28.38. Soumahoro.
**28.39. Zaratti, Mari.
**28.40. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
**28.41. Roscani.
**28.42. Deborah Bergamini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) all'articolo 20, comma 3-undecies, dopo le parole: «interesse nazionale» sono inserite le seguenti: «nonché al conferimento di cariche negli organi di governo di fondazioni di interesse nazionale vigilate dalle amministrazioni centrali».
28.45. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «non dirigenziale» sono soppresse;

    2) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto al comma 7 del presente articolo per coloro che hanno maturato il servizio Pag. 80con contratti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   b) al comma 7, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatto salvo, in quest'ultimo caso, il servizio prestato da non meno di cinque anni anche non continuativi maturati alla data di entrata in vigore della presente modifica, per posizioni previste in dotazione organica e per le quali i relativi contratti a tempo determinato siano stati stipulati ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa procedura di selezione per titoli ed esami e nel rispetto dei principi di par condicio, pubblicità e trasparenza della selezione».
28.46. Messina.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.
28.47. De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti pubblici siti in territori colpiti da eventi emergenziali, all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 44, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2), non si applicano ai concorsi banditi da enti siti in territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza».
28.48. Curti, Casu, Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la piena operatività e il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni, all'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 2) non si applicano ai concorsi banditi dai comuni con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti».
28.49. Curti, Casu, Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
28.50. De Luca, Casu, Bonafè, Scotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 35-bis del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Le amministrazioni centrali titolari di misure PNRR, ai fini del completamento del suddetto contingente, possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato da selezionare sulla base di procedure selettive stabilite con decreto di ciascun Ministro interessato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
28.59. Urzì, Schifone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni,Pag. 81 dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 2 è abrogato.
28.60. Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2020, n. 120, le parole: «, ad esclusione di» sono sostituite dalle seguenti: «con particolare riferimento e priorità per».
28.62. Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Auriemma, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
28.63. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3-bis è abrogato.
28.64. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del MAECI degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

  1. La dotazione organica del MAECI, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il biennio 2023-2024 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di n. 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
  2. L'accesso alla procedura concorsuale di cui al comma 1 è riservato ai dipendenti a contratto di cittadinanza italiana di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
  3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale.
  4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 7.498.890 a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e a euro 400.000 per l'anno 2023, a euro 794.899 per l'anno 2024 e a euro 79.989 a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato Pag. 82di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*28.01. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.
*28.02. Caiata.
*28.03. Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Le amministrazioni sono autorizzate a coprire le vacanze di organico, resesi disponibili dalla collocazione in aspettativa di dipendenti pubblici, mediante la sottoscrizione di contratti a tempo determinato per la durata massima di trentasei mesi con il personale in possesso dei medesimi requisiti di ingresso richiesti ai dipendenti collocati in aspettativa.
  2. Le amministrazioni interessate alla procedura di reclutamento straordinario di cui al comma 1 avviano la procedura mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico al fine di raccogliere le domande dei soggetti interessati alla sottoscrizione del contratto a tempo determinato. I soggetti selezionati in base al possesso dei requisiti e dei criteri specificati nell'avviso pubblico sono inseriti in un apposito elenco tenuto dall'amministrazione interessata, che procede allo scorrimento nei limiti delle disponibilità create dalle collocazioni in aspettativa.
  3. Il personale reclutato con contratto a tempo determinato ai sensi dei precedenti commi è tenuto all'obbligo formativo della partecipazione ai corsi di formazione specialistica o avanzata accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione.
  4. Il personale assunto a tempo determinato per la copertura dei posti vacanti può essere stabilizzato, previo esperimento di apposita procedura che tenga conto della valutazione riportata nel periodo di copertura del posto vacante e dell'esito di un colloquio selettivo, purché il posto in organico si sia reso disponibile definitivamente per collocazione a riposo o per rinuncia del dipendente uscente alla reintegrazione in servizio. Ai fini della stabilizzazione il dipendente entrante deve aver assolto l'obbligo formativo di cui al comma 3 conseguendo, ove previste, la relativa abilitazione.
  5. La copertura finanziaria è garantita dai risparmi di spesa derivanti dalla collocazione in aspettativa dei dipendenti pubblici.
28.04. Zinzi, Pierro, Giaccone, Iezzi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni per il coordinamento degli interventi in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)

  1. Allo scopo di favorire il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, è istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze una Cabina di regia per l'individuazione delle direttive in materia di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare, di seguito denominata «Cabina di regia». La Cabina di regia è presieduta dal Ministro dell'economia e delle finanze o dall'autorità politica delegata competente in ragione delle deleghe attribuite ed è composta da rappresentanti delle amministrazioni del Ministero dell'interno, Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero degli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, del Ministero della cultura, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e Pag. 83dei trasporti, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero del turismo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Cabina di regia rappresentanti di enti, organismi o associazioni portatori di specifici interessi.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la Cabina di regia esercita funzioni di impulso, coordinamento e controllo in materia di programmazione e realizzazione degli interventi necessari alla valorizzazione e alla dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. In particolare, la Cabina di regia:

   a) adotta il Programma nazionale pluriennale di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, che definisce i principi, gli strumenti e i criteri per l'attuazione degli interventi; ne cura l'aggiornamento annuale e ne monitora lo stato di avanzamento, promuovendo il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato competente;

   b) elabora linee guida in attuazione del Programma di cui alla lettera a);

   c) acquisisce dagli enti e dai soggetti attuatori i piani di investimento e le programmazioni degli interventi di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, allo scopo di condurre monitoraggi periodici sullo stato di avanzamento dei predetti interventi;

   d) nell'esercizio delle funzioni di controllo a essa attribuite, la Cabina di regia può promuovere l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3.

  3. Nei casi di mancata adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'avvio degli interventi ovvero di ritardo, inerzia o difformità nella progettazione ed esecuzione dei medesimi da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche su proposta della Cabina di regia, assegna al soggetto attuatore interessato un congruo termine per provvedere. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo o l'inerzia sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province e dai comuni, all'assegnazione del termine e al successivo esercizio del potere sostitutivo con le stesse modalità previste dal primo periodo provvede direttamente il Ministro competente. Ove il Ministro competente non provveda, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o della Cabina di regia, esercita i poteri sostitutivi con le modalità previste dal primo periodo.
  4. La Cabina di regia si avvale di una struttura tecnica composta da un dirigente di prima fascia, due posizioni dirigenziali non generali e cinque unità di personale non dirigenziale di supporto alle attività, individuati tra il personale dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze ovvero, con trattamento economico complessivo a carico dell'amministrazione di destinazione, tra il personale dei ruoli delle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che viene collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applicano l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e l'articolo 56, comma 7, del testo Pag. 84unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui al primo periodo non si applicano i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i limiti di durata previsti dall'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. A supporto della Cabina di regia è altresì assegnato un contingente di esperti o consulenti nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di 170.000 euro per il 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dal 2024. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2023 e di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2024.
  5. Ai componenti della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 550.000 per l'anno 2023 e a euro 1.640.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.05. Trancassini, Caiata, Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di concorsi per il reclutamento del personale)

  1. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) è soppresso.
28.06. Almici.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Non rilevano, altresì, le spese di personale a tempo indeterminato riferite alle stabilizzazioni finanziate integralmente da risorse nazionali ovvero regionali, previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse ai fini del rapporto dipendenti-popolazione di cui all'articolo 263, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 né ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente».
28.012. Carrà, Sudano, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

   «4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano alle medesime amministrazioni non di livello centrale, titolari di interventi previsti nel PNRR, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica complessiva della dirigenza amministrativa.».
28.015. Ciancitto.

Pag. 85

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Stabilizzazione precari eventi sismici dell'Area Etnea)

  1. I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati al 31 dicembre 2024; fino alla stessa data continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 14-bis e 18 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. A tale fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato suddetto personale, purché abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2024.
  3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari ad euro 1.660.000. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 2, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
  4. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 1.
28.019. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Comandi e distacchi di personale)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica».
*28.020. Zaratti, Mari.
*28.021. Roggiani.
*28.022. Deborah Bergamini.

Pag. 86

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

  1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, e in deroga agli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la sicurezza urbana istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
28.023. Cannata.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 15, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «1° gennaio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2013».
28.026. Toni Ricciardi, Bonafè, Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere a nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi.
28.027. Marino, Scotto, Bonafè.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Al fine di provvedere alle assunzioni funzionali al raggiungimento del numero previsto per il completamento della dotazione organica di cui agli articoli 3, comma 15, 12, 13, 14, 21 e 24 del presente decreto, le pubbliche amministrazioni possono provvedere anche mediante la stipula di convenzioni volte a reclutare il personale necessario con lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, lettera b-bis) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
28.028. Casu, Scotto, Bonafè.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,Pag. 87 dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano alla società di cui al comma 1 fino al 31 luglio 2023. Dal 1° agosto 2023 la stessa società opera in regime di diritto privato, perseguendo obiettivi commerciali, nel rispetto della normativa interna ed eurocomunitaria».
28.029. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. Le risorse finanziarie annuali trasferite all'Agenzia Interregionale per il fiume Po – AIPO ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2023 sono rideterminate complessivamente in euro 60.627.851,25.
  2. Le risorse finanziarie annuali trasferite ad AIPO di cui al comma 1 saranno oggetto di rivalutazione automatica ogni tre anni sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevate dall'Istat, con effetto dal trasferimento relativo all'anno 2026 e così per i successivi trienni.
28.030. Cavandoli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.

  1. I requisiti per l'accreditamento delle istituzioni pubbliche o private, definiti dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, devono promuovere il riconoscimento, nell'ambito della formazione specialistica e avanzata, di corsi di master, di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale post universitari di secondo livello specificamente finalizzati ad assicurare la formazione specialistica dei RUP ai sensi dell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e del personale che sia in possesso dei requisiti per poter esser nominato membro dei collegi consultivi tecnici.
  2. Al termine del percorso formativo e previa verifica dell'apprendimento, i corsi accreditati dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione ai sensi del comma 1 rilasciano l'abilitazione come Public Project Manager. L'abilitazione conseguita è requisito preferenziale per la direzione di unità organizzativa in materia di contratti pubblici e per la designazione nei collegi consultivi tecnici.
  3. I corsi di formazione specialistica del RUP e del personale dei ruoli tecnici di cui ai commi precedenti devono essere organizzati dalle università in collaborazione con istituzioni, enti o associazioni esponenziali o rappresentative delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti e degli avvocati e devono essere in grado di fornire competenze integrate di legislazione, progettazione, esecuzione e contenzioso delle opere pubbliche e dei contratti pubblici.
28.032. Zinzi, Pierro, Giaccone, Iezzi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Riorganizzazione e rafforzamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei settori dei prodotti energetici, del traffico merci e dei generi sottoposti a regime di monopolio)

  1. Al fine di consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di fronteggiare le esigenze di straordinaria necessità e urgenzaPag. 88 connesse alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, di assicurare la piena attuazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali garantendo la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'approvvigionamento energetico e dei controlli doganali sugli idrocarburi e sulle merci ad elevato valore strategico, comprese quelle sottoposte a regimi speciali o di monopolio, garantendo la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nelle attività di particolare impatto strategico, rafforzandone lo svolgimento dell'azione di controllo, razionalizzandone le funzioni di governance, ottimizzandone la gestione organizzativa e assicurandone l'autonomia operativa nello svolgimento delle attività a carattere tecnico, in coerenza con le vigenti disposizioni per l'attuazione delle misure inerenti il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il rafforzamento del potenziale difensivo a tutela della pace e della sicurezza internazionale, la dotazione organica del personale amministrativo non dirigenziale della predetta Agenzia è incrementato sino a complessive 2800 unità con le modalità e le risorse di cui al comma 2.
  2. Al fine di dare attuazione all'incremento della dotazione organica previsto al comma 1, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli è autorizzata ad espletare procedure concorsuali pubbliche finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste e autorizzate a legislazione vigente e in deroga all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, un contingente di 2400 unità di personale amministrativo non dirigenziale, da inquadrare nei ruoli dell'Agenzia, così ripartito:

   a) 400 unità di Area II, posizione economica F3 e 400 unità di Area III, posizione economica F1 in ciascuno degli anni 2023 e 2024;

   b) 400 unità di Area II, posizione economica F3 e 400 unità di Area III, posizione economica F1 nell'anno 2025.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo pari a 44 milioni di euro nell'anno 2024, 88 milioni di euro nell'anno 2025 e 132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

   a) per la somma di euro 44 milioni per l'anno 2024 e 88 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse già disponibili e risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio approvato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché delle risorse che si renderanno disponibili e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per la parte eccedente;

   b) quanto a 44 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.045. Tassinari, De Palma.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni per l'accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i cittadini residenti all'estero)

  1. Al fine di agevolare l'accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai cittadini residenti all'estero, già assicurati con l'INPS, il Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
  2. La convenzione di cui al comma 1 definisce le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di disabilità, al fine Pag. 89del riconoscimento dei benefici di cui al presente articolo.
28.040. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, le parole: «i bandi definiscono» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi, che possono essere adottati anche da ogni singola amministrazione, definiscono»;

   b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'incarico»;

   c) all'articolo 35, comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, ad esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario, educativo, scolastico, incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il limite del 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.».
28.053. Pella, Paolo Emilio Russo, De Monte.

ART. 29.

  All'articolo 29, premettere il seguente:

Art. 029.
(Istituzione del servizio tecnico forestale e ambientale nazionale)

  1. Al fine di valorizzare la componente forestale dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché di rafforzare le funzioni produttive e di protezione degli equilibri paesaggistici ed idrogeologici del territorio nazionale, nel rispetto della biodiversità ed accrescendo il valore del capitale naturale nazionale, in attuazione dei commi 2, lettera s), e 3 dell'articolo 117 della Costituzione, è istituito il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale.
  2. Il Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale si articola nei Servizi forestali regionali di cui al comma 3 e nell'Ispettorato forestale dello Stato di cui al comma 10.
  3. Le Regioni a statuto ordinario, anche in ragione del trasferimento alle Regioni delle competenze già esercitate dal Corpo forestale dello Stato ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 159 e 162 del medesimo decreto legislativo, nonché per assicurare lo svolgimento delle funzioni loro assegnate in attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e delle relative norme di attuazione con particolare riferimento alla Strategia forestale nazionale, istituiscono, con proprie leggi, i Servizi forestaliPag. 90 regionali quali articolazioni regionali del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale, di seguito denominati Servizi regionali. Per l'attuazione delle disposizioni previste dal presente comma è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede al trasferimento alle medesime regioni delle risorse finanziarie di cui al presente comma.
  4. I Servizi regionali esercitano le funzioni di polizia ambientale e forestale nell'ambito del territorio amministrativo di competenza di ciascuna regione e sono articolati funzionalmente nei territori delle rispettive province. Essi contribuiscono all'attuazione della Strategia forestale nazionale e del Programma regionale forestale, svolgono attività di vigilanza al fine di prevenire danni o pregiudizi arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie ambientali e forestali nonché le attività dirette alla prevenzione, all'accertamento ed alla repressione degli illeciti penali ed amministrativi, secondo l'ordinamento delle polizie locali, nelle seguenti materie:

   a) caccia e pesca nelle acque interne;

   b) disciplina degli scarichi di cui alla Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento alle acque interne;

   c) disciplina della gestione dei rifiuti di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   d) maltrattamento di animali e tutela del benessere degli animali di affezione;

   e) disciplina della pianificazione paesaggistica regionale di cui alla Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   f) servizio di polizia stradale nell'ambito del territorio di competenza ed in relazione alle funzioni attribuite dal presente articolo;

   g) attuazione dei piani di abbattimento della fauna;

   h) servizi d'ordine, di vigilanza e d'onore in favore delle attività istituzionali dell'ente di appartenenza.

  5. I servizi regionali costituiscono altresì strutture operative regionali del Servizio nazionale della protezione civile, ai sensi dell'articolo 13 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Nell'ambito delle strutture di cui al periodo precedente i Servizi assumono, in particolare, la funzione di organo di riferimento in materia di spegnimento degli incendi boschivi per assicurare le attività di cui all'articolo 11, comma 1, lettera m), del predetto Codice.
  6. Le regioni disciplinano il funzionamento e l'organizzazione dei Servizi regionali secondo quanto disposto dal decreto di cui al comma 20. A capo dei Servizi regionali sono nominati, dal Presidente della Giunta regionale allo scopo interessata, il Responsabile regionale dei Servizi regionali con funzione dirigenziale di livello generale.
  7. Al personale dei Servizi regionali è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto su indicazione del presidente della Regione. Al medesimo personale sono garantite adeguata assistenza legale e copertura assicurativa a carico dell'ente di appartenenza. A tale personale si applica lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico previsto per il personale dipendente dalle amministrazioni regionali con le indennità previste a legislazione vigente.
  8. Nei Servizi regionali possono confluire, con invarianza di oneri, le organizzazioni, comunque denominate, create a livello regionale e provinciale a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e, a domanda, il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato e ai Corpi delle Polizie provinciali, nonché gli idonei al concorso bandito il novembre 2011 per il reclutamento di 400 allievi vice ispettori del Corpo forestale dello Stato, la cui graduatoria è stata approvata con decreto del capo del Corpo forestale il 24 luglio 2014.Pag. 91
  9. Nelle Regioni e Province autonome, le attività dei Servizi regionali possono essere svolte dai Corpi forestali, secondo i rispettivi ordinamenti.
  10. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, è istituito l'Ispettorato forestale dello Stato, di seguito denominato Ispettorato, incardinato nell'ambito dei Dipartimenti del medesimo Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed è altresì istituita, nell'articolazione dell'Ispettorato, la Direzione generale dei Servizi tecnici forestali la cui attività è coordinata con quella della Direzione generale economia montana e foreste la quale, conseguentemente, è affidata all'Ispettorato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Ispettorato è posto alle dipendenze del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa. Nell'ambito dei propri compiti e funzioni, l'Ispettorato, in particolare, provvede all'attuazione delle politiche forestali in coerenza con quanto delineato dalla Strategia nazionale forestale di cui all'articolo 6 del precitato decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e collabora con le Amministrazioni competenti in ogni altra attività di animazione, elaborazione, promozione, diffusione e controllo riferite agli ecosistemi forestali e montani previste dal predetto decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e dalle relative norme di attuazione. Il Capo dell'Ispettorato riveste il ruolo di Coordinatore nazionale del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale di cui al comma 2. Con decreto di natura ricognitiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, anche sulla base delle indicazioni contenute in specifico atto di indirizzo parlamentare, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro della difesa, entro 180 giorni dall'istituzione del Dipartimento, possono essere individuate le ulteriori e specifiche funzioni ed attività riconducibili alle materie di cui al comma 1 e, segnatamente, quelle contenute nel decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 e nella legge 6 febbraio 2004, n. 36 e successive modificazioni.
  11. L'Ispettorato si articola perifericamente in uffici a livello interregionale e regionale. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai precedenti commi, l'Ispettorato svolge le seguenti attività di:

   a) indirizzo e coordinamento tecnico ed amministrativo nei confronti dei servizi tecnici forestali ed ambientali regionali di cui al comma 3, allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti;

   b) organizzazione addestrativa e formativa del personale ad esso affidato e, in convenzione, con personale dei Servizi forestali e dei Corpi forestali delle Regioni e Province autonome;

   c) consulenza e supporto tecnico-scientifico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, tramite convenzione, di altre amministrazioni ed enti pubblici;

   d) raccolta ed invio al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di tutti gli elementi tecnici e documentali in proprio possesso, nonché delle elaborazioni utili per la predisposizione dei periodici Rapporti sullo stato delle foreste e del settore forestale in Italia e funzionali alla redazione ed aggiornamento della Carta forestale italiana di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;

   e) gestione delle foreste demaniali di proprietà dello Stato, in raccordo con gli Enti Parco nazionali quando le aree ricadano in tutto o in parte nelle aree protette di interesse nazionale, anche attraverso l'attività dei lavoratori assunti ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124;

   f) svolgimento delle attività e dei compiti di vigilanza e controllo derivanti dall'attuazione delle funzioni statali previste Pag. 92dal Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, con particolare riferimento al relativo Titolo VI;

   g) supporto agli Enti locali nelle attività di animazione, organizzazione, realizzazione delle attività di competenza in materia di green communities, comunità energetiche, riconoscimento dei servizi ecosistemici, verde urbano e periurbano e quant'altro relativo alle specifiche competenze.

  12. Le articolazioni centrali e periferiche dell'Ispettorato possono stipulare convenzioni con le articolazioni regionali dei servizi regionali e dei Corpi forestali delle Regioni e delle province autonome, al fine di collaborare all'attuazione delle politiche forestali, e per ogni altra materia di specifica competenza per la quale si ritenga prioritario un raccordo in sede territoriale con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Esse possono altresì stipulare convenzioni e accordi con le sedi centrali e periferiche del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria), quali supporto tecnico e scientifico alle attività di competenza.
  13. Il personale già appartenente al Corpo forestale dello Stato può confluire, a domanda, nelle articolazioni centrale e periferica dell'Ispettorato, conservando lo stato giuridico, il trattamento economico e pensionistico goduto al momento dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 18.
  14. Il Capo dell'Ispettorato forestale dello Stato è membro del Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'articolo 14 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  15. Al fine di assicurare il coordinamento e l'indirizzo unitario delle Forze di polizia e delle amministrazioni competenti è istituito, per ciascuna regione e per ciascuna provincia, il «Tavolo di coordinamento del sistema ambientale e forestale per il controllo ed il monitoraggio», di seguito denominato «Tavolo», presieduto dal Prefetto o da un suo delegato. Al tavolo partecipano il Questore quale autorità di pubblica sicurezza in ambito provinciale; il Comandante regionale o provinciale dell'Arma dei Carabinieri in ragione delle proprie competenze in materia ambientale e forestale; i rappresentanti del Servizio tecnico forestale e ambientale nazionale; i rappresentanti delle agenzie per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132; i rappresentanti delle altre forze di polizia, delle regioni, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali, laddove richiesti in ragione della programmazione dei controlli nel settore ambientale.
  16. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo le singole carriere di cui alla tabella A allegata la presente articolo, sono determinati l'organico ed il numero degli addetti dell'Ispettorato, della Direzione generale dei servizi tecnici forestali e degli uffici interregionali e regionali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici. Ai fini del presente comma, la dotazione organica di cui al periodo precedente può essere costituita, a richiesta degli interessati, anche con personale avente competenze nelle materie di cui al comma 1 e che ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 9 agosto 2016, n. 177 è transitato nelle differenti amministrazioni allo scopo previste. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e per il corrente funzionamento dell'Ispettorato, è autorizzata una spesa annua nel limite di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Sono ridotti nei confronti delle Amministrazioni interessate e sono trasferiti all'Ispettorato gli importi ad esse già assegnati per lo svolgimento delle funzioni e delle attività attribuite all'Ispettorato ai sensi del presente articolo, nonché le eventuali risorse assegnate ad altre amministrazioni e già destinate al personale che entra a costituire l'organico del predetto Ispettorato.
  17. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, il personale di cui ai prospetti A, B e C dell'allegata tabella A ed Pag. 93il personale dei servizi regionali è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita all'esercizio dei poteri ispettivi. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le caratteristiche di detto contrassegno e le modalità con cui il personale ispettivo può accedere ai luoghi oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse.
  18. Entro 90 giorni dalla data in entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, si provvede alla riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di dare attuazione alle disposizioni recate dal presente articolo.
  19. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il Ministro dell'economia delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disposte apposite linee guida per l'istituzione dei Servizi regionali di cui al comma 3.
  20. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 16, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA
(articolo 029, comma 17)

   Qualifica

   Posti di funzione o qualifica

   Prospetto A – Dirigenti:

   Dirigente generale ...........................................

  1 Ispettore gen. capo.

   Dirigente Superiore .........................................

  2

   Primo dirigente ...............................................

  26

   Prospetto B – Carriera direttiva:

   VII e VIII qualifica funzionale ........................

  298

   Prospetto C – Carriera di concetto:

   VI e VII qualifica funzionale ...........................

  225

   Prospetto D – Carriera esecutiva:

   IV e V qualifica funzionale ..............................

  300

   Prospetto E – Carriera ausiliaria:

   II e III qualifica funzionale .............................

  125

   Totale (prospetti A B C D E) ............................

  977

029.01. Baldino, Tucci, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la lettera b).

Pag. 94

  Conseguentemente, alla medesima lettera b), capoverso, sopprimere la lettera d).
29.1. Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) pone in essere ogni intervento utile al fine di promuovere la revisione dell'allegato di cui al Regolamento 4 luglio 2023 n. 2023/1407/Ue relativo alle zone della regione Sardegna, tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo delle malattie, in relazione alla peste suina africana, per i suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni, al fine di facilitare il commercio di suini e prodotti a base di carne suina, raccordandosi con la Regione Sardegna e con le aziende sanitarie territorialmente competenti.
29.5. Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

   «10-bis. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono nominati tre subcommissari, cui sono conferiti i seguenti compiti specifici:

   a) l'attività di coordinamento di cui al comma 2, lettera a);

   b) l'attività di verifica di cui al comma 2, lettera f);

   c) l'attività di confronto e di concertazione con le associazioni di categoria delle imprese di distribuzione e di vendita di carni, al fine di promuovere l'immissione nella relativa filiera dei capi della specie cinghiale (sus scrofa) abbattuti, previa verifica di idoneità al consumo alimentate.

   10-ter. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 10-bis, i subcommissari possono avvalersi del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui al comma 4, nonché degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli uffici competenti in materia di malattie animali delle amministrazioni indicate al comma 5. Ai subcommissari si applicano, altresì, le disposizioni di cui ai commi 7 e 8».
29.8. Urzì, Schifone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse, pari a 400.000 euro rispettivamente per gli anni 2023 e 2024, di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, Tabella n. 13, U.d.v. 1.3 dello Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentare e pesca», programma 6 «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi di produzione», capitolo 7827 «Fondo nazionale per la suinicoltura», stanziate per il sostegno e la tutela delle aziende faunistiche venatorie e agri-turistiche venatorie della regione Piemonte, site nei comuni interessati dai danni generatisi negli anni 2022 e 2023 a seguito della comparsa della peste suina africana.
29.9. Molinari, Bruzzone, Cavandoli, Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Iezzi, Giaccone.

ART. 30.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 30.
(Potenziamento dei sistemi di controllo sui prodotti agroalimentari e di contrasto alle Pag. 95frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Agecontrol S.p.A. svolge, inoltre, le seguenti attività in materia di controlli e di contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all'agricoltura:

   a) esecuzione dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli freschi e delle banane sia per il mercato interno sia per l'importazione e l'esportazione;

   b) gestione della banca dati nazionale degli operatori ortofrutticoli (BDNOO);

   c) esercizio della potestà sanzionatoria per gli illeciti amministrativi di cui al decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, fatte salve le competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

   d) esecuzione dei controlli ex post di cui al regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021;

   e) verifiche istruttorie, contabili e tecniche nei settori di intervento di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, nonché sugli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

   f) esecuzione dei controlli sulle attività delegate dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021;

   g) ogni altra attività di controllo affidata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dagli organismi pagatori delle regioni e delle province autonome sulla base di appositi accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».

  2. Agecontrol S.p.A. procede alla modifica del proprio statuto al fine di renderlo coerente con il quadro delle competenze di cui al comma 1.
  3. Al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, sono abrogate le seguenti disposizioni:

   a) i commi 1 e 3, lettere c) e d), dell'articolo 01;

   b) il comma 1, lettera e), dell'articolo 15-bis;

   c) la rubrica del titolo secondo;

   d) l'articolo 16.
30.1. Urzì, Schifone.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente, con le seguenti: sono aggiunti i seguenti:

  Conseguentemente, al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Agecontrol S.p.A. svolge altresì attività di supporto, controllo e monitoraggio sull'attuazione nazionale degli obiettivi stabiliti dal piano Farm to Fork (F2F) della Commissione europea, al fine di rendere i sistemi alimentari europei sostenibili e più equi.
30.2. Evi, Zaratti.

ART. 31.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, i commi 5 e 6 sono abrogati. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, riferiti esclusivamente alla gestione ed aggiornamentoPag. 96 della BDN, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
31.1. Cerreto.

ART. 32.

  Al comma 1, e ovunque ricorrono, sostituire le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 18 milioni, con le seguenti: 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni.
32.1. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di Parco Nazionale delle Cinque Terre)

  1. Il Parco nazionale delle Cinque Terre è autorizzato, per il triennio 2023-2025, a dotarsi di otto unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è corrispondentemente rideterminata in diciotto unità.
  2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35 comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari ad euro 262.617 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale delle Cinque Terre. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 134.308 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
32.02. Frijia.

ART. 33.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.
33.4. Paolo Emilio Russo.

ART. 34.

  Sopprimerlo.
34.1. D'Alessio, Boschi.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; nell'adeguare gli statuti e i regolamenti, il CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate prevedono il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
34.2. Enrico Costa, D'Alessio.

Pag. 97

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli statuti e i regolamenti adeguati ai sensi del periodo precedente prevedono il divieto di conferimento di incarichi di giustizia sportiva a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
34.3. Enrico Costa, D'Alessio.

ART. 36.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 2021, n. 36, dopo le parole: «società per azioni» sono inserite le seguenti: «, di società per azioni ad azionariato popolare».
36.1. Zaratti, Berruto.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Regime IVA attività didattica sportiva)

  1. Le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport, comprese quelle didattiche e formative, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto.
  2. Le prestazioni di servizi didattiche e formative di cui al comma 1, rese anteriormente all'entrata in vigore della presente disposizione, si intendono comprese nell'ambito applicativo dell'articolo 10, comma 1, n. 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
36.2. Barelli, Casasco, De Palma, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 37.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), sostituire le parole: al 30 settembre 2023 con le seguenti: al 31 dicembre 2023;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al terzo periodo, le parole: «35 milioni di euro per il primo trimestre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «85 milioni di euro per il primo trimestre 2023»;

   c) alla lettera c), sostituire le parole: per il trimestre compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 settembre 2023 con le seguenti: per il periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 81, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il terzo periodo è soppresso».
37.1. Andrea Rossi, Berruto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1 milione di euro con le seguenti: 30 milioni di euro.

  Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*37.2. Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

Pag. 98

*37.3. Semenzato, Alessandro Colucci.
*37.4. Paolo Emilio Russo, Tassinari.
*37.5. Perissa, Mollicone.

ART. 38.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
38.3. Soumahoro.

ART. 39.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai comuni di Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto con le seguenti: ai comuni di Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno e Valdisotto.
39.1. Schullian, Cattoi, Gebhard, Steger.

  Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Misure urgenti per garantire il funzionamento delle federazioni sportive)

  1. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;

   b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi»;

   c) al terzo periodo, le parole: «in numero comunque non superiore a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «le quali nelle assemblee nazionali non possono comunque essere in numero superiore a due se il numero delle società con diritto al voto è inferiore a trecento, tre se di numero compreso tra trecento e quattrocentonovantanove, quattro se di numero compreso tra cinquecento e novecentonovantanove, cinque se in numero pari a mille o superiore»;

   d) al quarto periodo, dopo le parole: «dalla data della nomina» sono inserite le seguenti: «e ne riferisce all'autorità vigilante.»;

   e) dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al sesto periodo debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo».

  2. All'articolo 14 del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

   al secondo periodo, la parola: «non» e le parole: «di tre» sono soppresse;

   dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I soggetti di cui al secondo periodo in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, debbono essere eletti con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti validamente espressi.»;

   b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dalla data della nomina» sono inserite le seguenti: «e ne riferisce all'autorità vigilante.»;

   c) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «I soggetti di cui al presente comma debbono garantire nei loro statuti la più ampia partecipazione all'elettorato passivo.».
39.01. Nevi, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 40.

  Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provinciaPag. 99 di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna.
  3. La sede del Consorzio è stabilita nello statuto di cui ai commi 10, 11, 12, 13 e 14.
  4. Sono organi del Consorzio:

   a) l'assemblea degli enti consorziati;

   b) il comitato tecnico;

   c) l'amministratore unico;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

  5. Il Consorzio svolge le funzioni amministrative relative alla gestione e alla salvaguardia della laguna di Orbetello, in raccordo con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle competenze e a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con particolare riguardo alle seguenti attività:

   a) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare, ivi compresa l'escavazione dei fanghi;

   b) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

   c) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

   d) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

   e) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

   f) manutenzione delle sponde e dei canali;

   g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

   h) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali.

  6. Le attività di cui al comma 5 sono svolte secondo quanto previsto nel piano annuale delle attività del Consorzio e sono distinte in ordinarie e in straordinarie.
  7. Il piano annuale delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui al comma 13 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio. Contestualmente alla trasmissione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il piano è altresì trasmesso, per opportuna conoscenza, ai soggetti che gestiscono le attività produttive nella laguna.
  8. Nel corso dell'anno di riferimento l'amministratore unico, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, adottato con deliberazione del Consiglio dei ministri, il piano annuale delle attività di cui al presente articolo.
  9. L'amministratore unico presenta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività secondo le indicazioni contenute nel piano stesso.
  10. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.
  11. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalità del raccordo operativo tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci Pag. 100obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.
  12. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative alla sede, all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che non è espressamente previsto dalla presente legge.
  13. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
  14. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale dell'attività di cui al comma 5.
  15. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dal comma 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
  16. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia.
  17. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti. Le modalità di sostituzione e di delega avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  18. Spetta all'assemblea degli enti consorziati:

   a) adottare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

   b) adottare il piano annuale delle attività del Consorzio e le sue eventuali modifiche in corso d'anno;

   c) adottare il bilancio di esercizio e la relazione di gestione;

   d) adottare lo statuto del Consorzio e i regolamenti interni di funzionamento;

   e) adottare la pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

   f) deliberare in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

   g) nominare i componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

  19. Il comitato tecnico ha funzioni di indirizzo, di proposta e consultive sulle attività svolte dal Consorzio. In particolare:

   a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

   b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

   c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

   d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

  20. Il comitato tecnico è formato da sei membri esperti nelle materie di cui al comma 5 ed è composto:

   a) da un membro designato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

Pag. 101

   b) da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

   c) da un membro designato dalla regione Toscana;

   d) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

   e) da un membro designato dal comune di Orbetello;

   f) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

  21. Ai membri del comitato tecnico è riconosciuto un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto.
  22. Alle riunioni del comitato tecnico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.
  23. Ogni amministrazione di cui al comma 20 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  24. Il comitato tecnico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  25. Per la validità delle sedute del comitato tecnico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  26. Il comitato tecnico si riunisce almeno due volte all'anno.
  27. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico.
  28. Il presidente del comitato tecnico:

   a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

   b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico;

   c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

   d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

  29. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.
  30. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

   b) in caso di gravi inadempienze;

   c) in caso di violazione degli indirizzi di cui all'articolo 13.

  31. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
  32. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato.
  33. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

   a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa,Pag. 102 secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

   b) predispone il piano annuale delle attività e il bilancio preventivo economico;

   c) predispone il bilancio di esercizio;

   d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

   e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

   f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico.

  34. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che ne individua anche il presidente, sentiti gli enti consorziati.
  35. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
  36. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
  37. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti, in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.
  38. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

   a) per il presidente del collegio, al 10 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

   b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

  39. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  40. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
  41. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.
  42. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.
  43. Il presidente del collegio dei revisori dei conti relaziona annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.
  44. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
  45. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
  46. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato Pag. 103patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
  47. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.
  48. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
  49. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi; la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.
  50. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  51. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.
  52. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  53. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  54. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
  55. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.
  56. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  57. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.01. Simiani.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Istituzione del Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello)

  1. Al fine di assicurare la gestione unitaria della laguna di Orbetello, è istituito tra lo Stato, la regione Toscana, la provincia di Grosseto, il comune di Orbetello e il comune di Monte Argentario, il Consorzio per la gestione e la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato «Consorzio».
  2. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto pubblico e ha competenza su tutto il territorio della laguna.
  3. La sede del Consorzio, stabilita nel comune di Orbetello, è individuata dallo statuto di cui al comma 11.
  4. Sono organi del Consorzio:

   a) l'assemblea degli enti consorziati;

Pag. 104

   b) il comitato tecnico;

   c) l'amministratore unico;

   d) il collegio dei revisori dei conti.

  5. Il Consorzio si occupa della salvaguardia della laguna di Orbetello, di concerto con le competenti strutture degli enti consorziati, nel rispetto delle prerogative che gli sono proprie, a supporto delle attività istituzionali dei medesimi, con riguardo alle seguenti attività:

   a) gestione e manutenzione degli impianti, delle strumentazioni e dei mezzi tecnici, quali autocarri, imbarcazioni raccogli alghe e altri, compresi gli impianti di pompaggio, i sistemi di paratoie, gli impianti di grigliatura e gli strumenti di monitoraggio dello stato dell'ambiente lagunare, costituiti da sonde, idrometri e correntometri;

   b) bonifica e manutenzione strutturale del sistema lagunare; ivi compresa l'escavazione dei fanghi;

   c) manutenzione e gestione del sistema di raccolta dei dati derivanti dal monitoraggio, nonché validazione dei dati stessi;

   d) raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento delle alghe che si producono all'interno dei bacini lagunari, compreso il riutilizzo delle stesse a fini di sistemazione ambientale;

   e) sostegno ai processi gestionali e alla valorizzazione produttiva delle risorse ambientali.

   f) campagne occasionali di analisi chimiche e batteriologiche in ambito lagunare;

   g) attività di ricerca per il mantenimento dell'ecosistema ambientale;

   h) manutenzione delle sponde e dei canali;

  6. Il piano approvato annualmente del Consorzio si divide in opere ordinarie e straordinarie.
  7. Il piano suddetto delle attività è predisposto dall'amministratore unico del Consorzio sulla base degli indirizzi di cui al comma 51 ed è adottato dall'assemblea degli enti consorziati. Esso è trasmesso, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che lo approva, sentiti gli enti consorziati, entro il 31 dicembre di ogni anno, dandone comunicazione al Consorzio.
  8. Qualora sia dichiarato lo stato di emergenza dello stato di emergenza, l'amministratore unico, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, può modificare in via straordinaria il piano delle opere di cui al presente articolo.
  9. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sovrintende l'attività del Consorzio, il quale è tenuto a fornire una relazione semestrale sull'avanzamento del piano annuale delle attività
  10. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sulla base degli indirizzi indicati dal consorzio e in relazione al piano annuale delle attività e degli investimenti concordati, destina una somma di cinque milioni di euro, o altra somma che lo stesso provvede a liquidare dopo la presentazione del bilancio consultivo delle operazioni effettuate. La regione Toscana destina una somma non inferiore ad un milione di euro.
  11. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica approva lo schema di statuto del Consorzio, predisposto d'intesa con gli altri enti consorziati.
  12. Lo statuto disciplina le modalità del rapporto tra il Consorzio e i soggetti che lo hanno costituito, le quote di partecipazione dei singoli consorziati, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, le modalità di reperimento del personale, l'eventuale dotazione organica e l'individuazione di un eventuale direttore.
  13. Lo statuto contiene, altresì, le norme relative alla sede, all'organizzazione e al funzionamento del Consorzio, nonché quelle relative alle funzioni degli organi consortili. Esso disciplina inoltre le modalità d'ingresso e i casi di esclusione o di recesso dei consorziati nonché le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli organi consortili. Lo statuto disciplina, altresì, tutto ciò che Pag. 105non è espressamente previsto dalla presente legge.
  14. I principali atti di gestione del Consorzio, individuati dallo statuto, sono preventivamente comunicati al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, oltre che agli altri enti consorziati. In relazione agli atti trasmessi, ove lo statuto non ne preveda l'approvazione da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, lo stesso può in qualsiasi momento impartire indirizzi al Consorzio, sentiti gli altri enti consorziati.
  15. Le eventuali modifiche allo statuto sono approvate dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Consorzio, previa acquisizione del parere favorevole dell'assemblea degli enti consorziati. Le modifiche concernenti ampliamenti e adeguamenti dell'oggetto sociale sono approvate nel rispetto di quanto previsto dal piano annuale dell'attività di cui al comma 5.
  16. L'assemblea degli enti consorziati è composta dai rappresentanti degli enti consorziati individuati dal comma 1. Il numero dei voti spettante a ciascuno dei consorziati è proporzionale alla quota di partecipazione individuata dallo statuto.
  17. I rappresentanti dello Stato in seno all'assemblea degli enti consorziati sono i Ministri competenti in materia o loro delegati;
  18. I rappresentanti della regione Toscana e degli enti consorziati in seno all'assemblea sono i legali rappresentanti o loro delegati; le modalità di sostituzione e di delega avvengono secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.
  19. Sono di competenza dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) l'approvazione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;

   b) l'approvazione del piano annuale delle attività del Consorzio e delle sue eventuali modifiche in corso d'anno;

   c) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione di gestione;

   d) l'approvazione dello statuto del Consorzio e dei regolamenti interni di funzionamento;

   e) l'approvazione della pianta organica del Consorzio, ove prevista dallo statuto;

   f) la deliberazione in ordine all'ingresso e al recesso degli enti consorziati;

   g) la nomina dei componenti del comitato tecnico su designazione degli enti consorziati.

  20. Il comitato tecnico e scientifico, in particolare:

   a) definisce le indicazioni operative sull'attività del Consorzio, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del piano annuale delle attività del Consorzio;

   b) formula all'amministratore unico pareri preventivi sugli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati, nonché sugli altri atti di gestione tecnica e amministrativa individuati dallo statuto;

   c) supervisiona ed esprime valutazioni sui risultati dell'attività tecnica svolta dal Consorzio;

   d) esprime pareri su ogni altro oggetto ad esso sottoposto dagli altri organi del Consorzio.

  21. Il comitato tecnico-scientifico è composto da cinque membri esperti nelle materie di cui al comma 5 ed è composto:

   a) da un membro designato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

   b) da un membro designato dalla regione Toscana;

   c) da un membro designato dalla provincia di Grosseto;

   d) da un membro designato dal comune di Orbetello;

   e) da un membro designato dal comune di Monte Argentario.

  22. Ai membri del comitato tecnico-scientifico è riconosciuto un gettone di presenzaPag. 106 per ogni giorno di riunione nella misura prevista dallo statuto e dalle leggi.
  23. Alle riunioni del comitato tecnico-scientifico partecipa senza diritto di voto l'amministratore unico.
  24. Ogni amministrazione di cui al comma 21 provvede a designare un membro supplente che la rappresenti in sostituzione degli effettivi con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
  25. Il comitato tecnico-scientifico è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  26. Per la validità delle sedute del comitato tecnico è necessaria la partecipazione della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
  27. Il comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno due volte all'anno.
  28. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con gli altri enti consorziati, individua tra i membri nominati quello avente le funzioni di presidente del comitato tecnico.
  29. Il presidente del comitato tecnico-scientifico:

   a) svolge funzioni di rappresentanza tecnica del Consorzio;

   b) convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico;

   c) formula indirizzi e pareri in merito ai contenuti e ai metodi tecnico-scientifici delle attività svolte dal Consorzio per l'attuazione del piano annuale delle attività;

   d) ha funzioni di impulso verso l'amministratore unico per il recepimento degli indirizzi e dei pareri di cui alla lettera c).

  30. L'amministratore unico del Consorzio è nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, d'intesa con la regione Toscana e sentiti gli altri enti consorziati, tra persone di sperimentata competenza in materia di tutela della natura e dell'ambiente, in possesso di idonea laurea magistrale, o di titolo equivalente, e di comprovata esperienza manageriale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in enti locali, strutture pubbliche o private equiparabili al Consorzio per entità di bilancio e per complessità organizzativa.
  31. L'incarico di amministratore unico ha la durata di cinque anni e può essere rinnovato una sola volta. Esso può essere revocato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione dell'assemblea degli enti consorziati:

   a) in caso di mancato conseguimento dei risultati previsti;

   b) in caso di gravi inadempienze;

   c) in caso di violazione degli indirizzi di cui al comma 52.

  32. L'incarico di amministratore unico non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo.
  33. Il trattamento economico dell'amministratore unico è determinato dall'assemblea degli enti consorziati con riferimento agli emolumenti spettanti, ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, ai dirigenti dello Stato di ruolo, incluse le retribuzioni di posizione e di risultato.
  34. Oltre alle funzioni previste dallo statuto, l'amministratore unico:

   a) rappresenta legalmente il Consorzio e ne cura la gestione tecnica e amministrativa, secondo le modalità e fatte salve le eventuali limitazioni previste dallo statuto;

   b) predispone il piano annuale delle opere e attività, oltre al bilancio preventivo economico;

   c) predispone il bilancio di esercizio;

   d) predispone tutti gli altri atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli enti consorziati e ne assicura l'attuazione;

   e) informa annualmente il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Pag. 107la regione Toscana e gli altri enti consorziati sull'attività del Consorzio, tramite apposita relazione;

   f) partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato tecnico.

  35. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di cui un membro indicato da parte del comune di Orbetello o del comune di Monte Argentario, un membro indicato da parte della regione Toscana e un membro indicato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  36. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta.
  37. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti del Consorzio secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento di contabilità del Consorzio, adottato dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti consorziati.
  38. Il collegio dei revisori dei conti delibera validamente anche con la presenza di due componenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. In assenza del presidente prevale il voto del membro più anziano.
  39. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità annua nella misura stabilita dallo statuto e comunque non superiore:

   a) per il presidente del collegio, spetta una somma pari al dieci per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato;

   b) per gli altri membri del collegio, all'8 per cento dell'indennità annua spettante all'amministratore unico, esclusa la retribuzione di risultato.

  40. Ai componenti il collegio dei revisori dei conti residenti in sede diversa da quella del Consorzio è dovuto inoltre, quando si recano alle sedute dell'organo di controllo, il rimborso delle spese secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  41. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, anche collaborando con l'amministratore unico, su richiesta dello stesso, ai fini della predisposizione degli atti.
  42. Il collegio dei revisori dei conti controlla l'intera gestione, in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio.
  43. È obbligatorio acquisire il parere del collegio dei revisori dei conti, reso collegialmente, sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio.
  44. Il presidente del collegio dei revisori dei conti relaziona annualmente agli enti consorziati sui risultati dell'attività del collegio medesimo.
  45. Il bilancio preventivo economico annuale è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ed è trasmesso, insieme alla relazione del collegio dei revisori dei conti, al Ministro della Transizione ecologica che lo approva entro sessanta giorni dal ricevimento.
  46. Il bilancio di esercizio è adottato dall'assemblea degli enti consorziati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento ed è trasmesso per l'approvazione al Ministro della Transizione ecologica, corredato della relazione del collegio dei revisori dei conti.
  47. Il bilancio di previsione si compone del conto economico, della nota integrativa e del piano annuale degli investimenti. Il bilancio di esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa ed è redatto secondo i princìpi di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
  48. Il bilancio di previsione è corredato di una relazione dell'amministratore unico che evidenzia i rapporti tra il piano annuale delle attività del Consorzio e le previsioni economiche.
  49. Il bilancio di esercizio è corredato di una relazione dell'amministratore unico che Pag. 108evidenzia i rapporti tra gli eventi economici e patrimoniali e le attività poste in essere.
  50. L'eventuale risultato positivo di esercizio è accantonato a riserva. Almeno il 20 per cento dell'accantonamento a riserva è reso indisponibile per ripianare eventuali perdite nei successivi esercizi, la restante parte dell'accantonamento a riserva può essere destinata a investimenti o a iniziative straordinarie per il funzionamento del Consorzio, previa autorizzazione dell'assemblea degli enti consorziati.
  51. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con apposita deliberazione, approva indirizzi per l'attività del Consorzio, d'intesa con gli altri enti consorziati e in coerenza con quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
  52. In conformità agli obiettivi di semplificazione amministrativa dell'attività della pubblica amministrazione, può essere convocata un'apposita conferenza di servizi, alla quale possono partecipare soggetti pubblici diversi dagli enti consorziati, titolari di specifiche competenze sul territorio del Consorzio.
  53. La conferenza di servizi è volta ad acquisire autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta comunque denominati, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  54. Le determinazioni della conferenza di servizi si sostituiscono alle autorizzazioni, nulla-osta e licenze finali e hanno lo scopo di velocizzare la conclusione dei procedimenti amministrativi, ad esclusione dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  55. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio e può disporre ispezioni mediante la nomina di uno o più ispettori scelti tra il proprio personale dirigente o tra il personale dirigente degli enti consorziati al fine di verificare il regolare funzionamento del Consorzio medesimo.
  56. Il Ministero della Transizione ecologica, prima di procedere all'esercizio dei poteri di vigilanza, ne dà tempestiva comunicazione agli altri soggetti consorziati.
  57. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  58. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
40.02. Fabrizio Rossi, Rotelli.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
40.03. Simiani.

Pag. 109

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41.1. Berruto, Manzi, Andrea Rossi, Orfini, Zingaretti.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: 1° luglio 2023, aggiungere la seguente: anche;

   b) sostituire le parole: praticanti discipline sportive dilettantistiche con le seguenti: che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica.
41.2. Perissa, Mollicone.

ART. 42.

  Sopprimere il comma 2.
*42.2. Mari, Zaratti.
*42.3. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Orrico.
*42.4. Scotto, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)

  1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
  2. A decorrere dal 1° luglio 2023, alle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «50.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «63.600 euro» e le parole: «100.000 euro» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «127.200 euro».
42.06. Alfonso Colucci, Amato, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 43.

  Al comma 1, dopo le parole: patrimonio sacro di Roma, aggiungere le seguenti: che includa una mappatura dettagliata dei percorsi e delle strutture accessibili alle persone con disabilità,.
43.1. Grippo, D'Alessio, Boschi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per l'implementazione della raccolta differenziata e della raccolta porta a porta funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43.2. Zaratti, Mari.

Pag. 110

  Sopprimere il comma 4.
43.3. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Disposizioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025)

  1. Per la realizzazione di investimenti tesi all'abbattimento delle barriere architettoniche in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 che sono assegnati al comune di Roma Capitale.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono avviati e realizzati dal comune di Roma Capitale sulla base di un piano degli interventi e delle opere necessarie, redatto dal comune di Roma Capitale e approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
43.01. Grippo, D'Alessio, Boschi, Faraone.

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ALLEGATO 2

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 1.19, 1.18, 3.09, 5.012, 12.9, 18.03, 19.012 E 43.4, DEL GOVERNO E RELATIVE PROPOSTE SUBEMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. Nel medesimo termine di cui al comma 1, in ragione della specifica ed elevata professionalità richiesta per garantire l'attuazione degli interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti nell'ambito del PNRR posti a carico del Dipartimento per la trasformazione digitale, gli incarichi dirigenziali relativi alle posizioni vacanti possono essere conferiti anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunque in numero non superiore a 4 unità. Resta ferma la disciplina della composizione dell'Unità di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2021.
  1-ter. Al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole: «di euro 2.000.000 per l'anno 2026.» sono inserite le seguenti: «Sono ricomprese tra le esigenze di funzionamento di cui al precedente periodo quelle relative alle missioni svolte dagli esperti di cui al comma 1, che svolgano funzioni di monitoraggio e verifica da effettuarsi al di fuori delle sedi ordinarie e prevalenti di esecuzione dell'incarico, a cui, anche in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è consentito l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità prevista dall'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, quale rimborso spese di viaggio, nel limite delle risorse finanziarie di cui al periodo precedente, qualora lo svolgimento della missione risulti inconciliabile con l'orario dei servizi pubblici ovvero l'uso di tale mezzo risulti indispensabile a garantire l'efficacia dell'azione amministrativa, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale dell'ufficio di appartenenza.».
1.19. Il Governo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle funzioni attribuite volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico».
1.18. Il Governo.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy)

  1. All'articolo 29, primo comma, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Pag. 112dopo le parole: «si articola» sono aggiunte le seguenti: «in non più di quattro Dipartimenti e».
  2. Agli oneri di cui al primo comma, pari a 210.000,00 euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023», allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy che reca le occorrenti disponibilità.
3.09. Il Governo.

ART. 5.

  All'articolo aggiuntivo 5.012 del Governo, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, a decorrere dall'anno 2024, una quota pari ad euro 500 mila è destinata alla copertura finanziari degli oneri relativi all'offerta di servizi e iniziative in favore degli studenti con disabilità, di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, attivati per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità ai corsi di studio avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici post lauream universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva.
0.5.012.1. Torto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 5.012 del Governo, capoverso Art. 5-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 2, comma 3, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «agli anni accademici a partire da quello 2020/2021»;

   b) al numero 3), le parole: «tre anni di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «due anni di servizio».

  3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano al personale inquadrato come collaboratore amministrativo, al pari di quanto previsto per il personale inquadrato come assistente amministrativo.
0.5.012.2. Castiglione, D'Alessio.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure urgenti in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica)

  1. Il Fondo per il funzionamento ordinario delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di euro 3.060.000 a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari a euro 400.000, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste.
  3. Nell'ambito delle risorse destinate dal comma 1 al funzionamento ordinario delle Pag. 113Istituzioni AFAM statali, stanziate nell'anno 2023, una quota pari ad euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle Istituzioni AFAM statali per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle Istituzioni AFAM statali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5.012. Il Governo.

ART. 12.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 53.
(Aree funzionali)

   1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni e i compiti di spettanza dello Stato nelle seguenti aree funzionali:

   a) tutela dei beni culturali e paesaggistici;

   b) gestione e valorizzazione del patrimonio culturale, degli istituti e dei luoghi della cultura;

   c) promozione dello spettacolo, delle attività cinematografiche, teatrali, musicali, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante; promozione delle produzioni cinematografiche, audiovisive, radiotelevisive e multimediali;

   d) promozione delle attività culturali; sostegno all'attività degli istituti culturali;

   e) studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza;

   f) promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; tutela del patrimonio bibliografico; gestione e valorizzazione delle biblioteche nazionali;

   g) tutela del patrimonio archivistico; gestione e valorizzazione degli archivi statali;

   h) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

   i) promozione delle imprese culturali e creative, della creatività contemporanea, della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinale ad attività culturali;

   l) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività, di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali, e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;

   b) all'articolo 54, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a cinque, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 53, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a trentadue, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.».

  2-ter. Fino alla data, in ogni caso non anteriore al 1° gennaio 2024, di entrata in Pag. 114vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare, entro il 15 novembre 2023, mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è fatto salvo il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, lettera b), pari a 228.610 curo annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, alte scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
12.9. Il Governo.

ART. 18.

  All'emendamento 18.03, sostituire il comma 2 con il seguente:

  Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, con il consenso della Banca d'Italia, la partecipazione da questa detenuta nella società da incorporare, tenendo conto del suo valore nominale.
0.18.03.1. Il relatore per la I Commissione

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Al fine di ottimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi svolti, la società Sose S.p.A. di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, è fusa per incorporazione nella società Sogei S.p.A, di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, senza necessità delle relazioni di cui agli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies del codice civile. I termini di cui agli articoli 2501-ter, ultimo comma, 2501-septies, primo comma, e 2503, primo comma, del codice civile sono dimidiati. La fusione è efficace con l'iscrizione di cui all'articolo 2504 del codice civile e, per effetto della stessa, la società incorporante subentra in tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali della società incorporata. Gli effetti contabili della fusione sono imputati all'esercizio in corso della società incorporante al momento della fusione. A decorrere dalla data di efficacia della fusione, tutti i riferimenti normativi alla società incorporata si intendono riferiti a quella incorporante.
  2. Nell'ambito dell'operazione di cui al comma 1, per razionalizzare l'assetto societario delle proprie partecipate, il Ministero dell'economia e delle finanze acquista, al valore nominale, le azioni della società da incorporare detenute dalla Banca d'Italia.
  3. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prestazione, in favore dell'amministrazione economico-finanziaria, delle attività affidate dalla legge o da specifici atti alla società incorporata, la società incorporante stipula con le amministrazioni affidanti, alla scadenza degli atti esecutivi attualmente vigenti, analoghi accordi per definire i livelli di servizio e le modalità operative di erogazione delle prestazioni, tenuto conto della specificità delle attività sinora svolte; ai medesimi fini, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, la società incorporante continua ad utilizzare la struttura produttiva della società incorporata, anche mediante la costituzione di un'apposita unità organizzativa.
  4. I componenti in carica del consiglio di amministrazione della società incorporante decadono, senza applicazione delle disposizioniPag. 115 di cui all'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e restano in carica fino alla data dell'assemblea da convocare, entro trenta giorni dall'efficacia della fusione, per il rinnovo del consiglio di amministrazione che si compone di cinque membri nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, nell'esercizio dei propri diritti di azionista, di cui tre scelti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n. 175 del 2016, tra i dipendenti dell'amministrazione economico-finanziaria ai quali si applica l'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. Le operazioni di cui al comma 1 sono esenti da imposizione fiscale.
  6. I lavoratori alle dipendenze dell'Agenzia delle entrate-Riscossione con contratto di lavoro subordinato, trasferiti alla società Sogei S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 258 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mantengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'iscrizione al Fondo di previdenza dei lavoratori esattoriali di cui alla legge 2 aprile1958, n. 377, con ogni conseguente effetto, se alla data della cessione del ramo d'azienda risultano iscritti al predetto Fondo.
  7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 435.000 curo per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
18.03. Il Governo.

ART. 19.

  All'articolo aggiuntivo 19.012 del Governo, dopo l'articolo 19-bis aggiungere il seguente:

Art. 19-ter.

  1. All'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   «6-bis. Gli enti locali con popolazione fino a diecimila abitanti possono essere delegati alla funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, in deroga a quanto previsto dal comma 6, anche mantenendo in capo ad unico responsabile di area l'emissione della autorizzazione paesaggistica e dei titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio».
0.19.012.4. Bof, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

(Irricevibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Misure per la valorizzazione dell'attività di ricerca di ISPRA ed ENEA)

  1. Al fine di valorizzare l'attività di ricerca, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui:

   a) 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   b) 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui al periodo precedente, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata da ISPRA ed ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello,Pag. 116 avviate tra il1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

   c) 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte, nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
19.012. Il Governo.

ART. 43.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Per l'immediata attivazione delle procedure di affidamento relative ai lavori di adeguamento e di ristrutturazione e annesse tecnologie sanitarie collegate alle attività dei presidi sede di Dipartimento di Emergenza Accettazione e Pronto Soccorso della rete del sistema dell'emergenza del Servizio sanitario regionale, funzionali a permettere un'adeguata accoglienza ai pellegrini che partecipano al Giubileo del 2025, nonché per tenere conto degli effettivi costi degli interventi previsti nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2023, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata la spesa complessiva di 57,7 milioni di euro per il 2023, 124,6 milioni di euro per il 2024, 26,3 milioni di euro per il 2025 e 3,2 milioni di euro per il 2026. Ai relativi oneri si provvede:

   a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro per l'anno 2025 a lordo IVA, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 a valere sulla quota assegnata alla regione Lazio;

   b) quanto a 17,7 milioni di euro per il 2023, a 24,6 milioni di euro per il 2024, a 11,3 milioni di euro per il 2025 e a 3,2 milioni di euro per il 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Commissario per il Giubileo, sentito per gli aspetti di competenza il Ministero della salute, propone l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dei relativi allegati, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge n. 234 del 2021, ferma restando l'immediata attivazione delle procedure di affidamento degli interventi anche da parte della regione Lazio.
43.4. Il Governo.

Pag. 117

ALLEGATO 3

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA 30.3 DEI RELATORI

ART. 30.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  4. All'articolo 1, comma 516, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «alla società dedicata.» sono aggiunte le seguenti: «Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA è autorizzata a partecipare alla società dedicata. Lo Statuto della società dedicata è, conseguentemente, modificato.»
30.3. I relatori.

Pag. 118

ALLEGATO 4

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) le parole: «mondo accademico nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema universitario nazionale e della»;

    2) le parole: «ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «Universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza»;

   b) al comma 2:

    1) le parole: «8 febbraio 2013, n. 45» sono sostituite dalle seguenti: «14 dicembre 2021, n. 226»;

    2) le parole: «bandi annuali per corsi di dottorato» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca»;

    3) la parola: «frequentatori» è sostituita dalla seguente: «partecipanti»;

   c) al comma 5 dopo le parole: «regolamenti interni» sono aggiunte le seguenti: «, la valutazione della qualità della ricerca di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;

   d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del CASD reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo Stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010.»;

   e) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».

  2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, coerentemente con il sistema di Pag. 119istruzione e formazione nazionale e con le specificità dell'ordinamento militare, sono definite le discipline necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di espletamento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente.».
4.02. (Proposta di nuova formulazione) Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate, nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1013 è inserito il seguente:

«Art. 1013-bis.
(Corsi di formazione professionale)

   1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale diretti unicamente a militari in servizio nelle materie afferenti le proprie esigenze organizzative interne.
   2. I corsi di cui al precedente comma, qualora attributivi di abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ovvero di competenze riferite a qualificazioni di professioni non organizzate in ordini o collegi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.
   3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro delle politiche sociali sono adottate, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative di attuazione delle disposizioni del presente articolo.
   5. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente: “4.1) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quelle afferenti alle autorità competenti di cui al precedente punto 4.”».
4.03. (Proposta di nuova formulazione) Rizzetto.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)

  1 All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Fino al 31 dicembre 2025 per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico Pag. 120presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN.»
6.01. (Proposta di nuova formulazione) Rizzetto, Schifone, Urzì.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per quanto riguarda l'obiettivo della piena operatività delle reti oncologiche regionali, il decreto ministeriale di cui al presente comma prevede l'erogazione della quota parte del fondo ad esse destinate sulla base del raggiungimento di specifici obiettivi e tempistiche da stabilire per singola regione, nonché un relativo meccanismo premiante. Il decreto ministeriale istituisce il Coordinamento Generale delle Reti oncologiche, come previsto dalla “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale”, di cui all'accordo della Conferenza tra lo Stato e le Regioni n. 59 del 17 aprile 2019, presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute.»

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: dopo il primo periodo con le seguenti: dopo il terzo periodo.

   dopo il comma 2,aggiungere il seguente:

  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esercizio delle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
*8.3. (Proposta di nuova formulazione) Rubano.
*8.4. (Proposta di nuova formulazione) Schifone.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. Per l'anno 2023 il limite di spesa per il conferimento di incarichi di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di euro 150.000.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.
9.02. (Proposta di nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: «consiglio di amministrazione,» sono Pag. 121aggiunte le seguenti: «acquisito il parere del Comitato scientifico,»;

   b) all'articolo 3, comma 1:

    1) all'alinea, dopo la parola: «cinematografia» sono inserite le seguenti: «e delle produzioni audiovisive, con particolare riferimento all'analisi e all'attuazione delle innovazioni conseguenti allo sviluppo delle tecnologie digitali»;

    2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) la ricerca, la sperimentazione e l'alta formazione in merito ai nuovi linguaggi e alle tecniche di produzione innovative del cinema e della produzione audiovisiva quali la realtà virtuale, la realtà aumentata, le tecniche e le modalità di fruizione del cinema immersivo, le interazioni con il linguaggio e la narrazione dei videogiochi, le implicazioni e intersezione della produzione e fruizione cinematografica e audiovisiva con l'intelligenza artificiale.»;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 1, le parole: «il direttore generale,» sono soppresse;

    2) al comma 3, le parole «,e il direttore generale,» sono soppresse;

    3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Ministro della cultura e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata del consiglio di amministrazione, a valere sulle risorse assegnate alla Fondazione ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge 14 novembre 2016, n. 220.»;

    4) al comma 4, infine, le parole: «, nonché i compiti del direttore generale» sono soppresse;

   d) all'articolo 6:

    1) al comma 1, primo periodo, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei» e dopo le parole: «tre dal Ministro per i beni e le attività culturali» sono inserite le seguenti: «, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'Istruzione e del merito»;

    2) al comma 2, la lettera d) è soppressa;

    3) al comma 2, lettera f), dopo le parole: «su proposta del presidente,» sono aggiunte le seguenti: «sentito il Comitato scientifico,»;

    4) al comma 2, lettera g), dopo le parole: «su proposta del presidente» sono inserite le seguenti: «e sentito il Comitato scientifico»;

    5) al comma 2, alla lettera h), le parole: «determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del» sono sostituite dalle seguenti: «delibera la proposta da sottoporre al» e le parole: «le indennità» sono sostituite dalle seguenti: «concernente i compensi»;

   e) all'articolo 7:

    1) il comma 1, è sostituito dal seguente:

   «1. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della cultura ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive.»;

    2) al comma 2, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

   «c-bis) alle modifiche allo Statuto, di cui all'articolo 2, ed esprime parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca Nazionale nonché dei docenti della Scuola Nazionale di cinema.»;

   f) all'articolo 12, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «Alla costituzione del consiglio di amministrazione della fondazione e del ComitatoPag. 122 scientifico si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; fino a tale costituzione restano in carica il precedente consiglio di amministrazione e il precedente Comitato scientifico. Il consiglio di amministrazione provvede all'adeguamento dello Statuto entro sessanta giorni dalla data di insediamento».
12.03. (Proposta di nuova formulazione) Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Mollicone.

ART. 19.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

   «1-bis. All'articolo 8, comma 2-bis, quinto periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la parola: “sei” è sostituita dalla parola “dieci”;

  1-ter. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-bis, comma 2-bis, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, le parole “e la transizione ecologica” sono sostituite dalle seguenti: “e la sicurezza energetica”.».

   Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni relative alle strutture poste alle dipendenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
19.3. (Proposta di nuova formulazione) Paolo Emilio Russo.

ART. 22.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Ulteriore rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Interno e del ministero dell'economia e delle finanze)

  1. Anche per l'attuazione degli adempimenti connessi agli interventi del PNRR e, in particolare per quelli di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, il Ministero dell'interno è autorizzato a conferire, entro il 31 dicembre 2026, incarichi di livello dirigenziale non generale, nel limite di sei unità, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai limiti percentuali previsti dalla medesima disposizione. Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Interno.
  2. All'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole «, per il triennio 2022-2024,» sono sostituite dalle seguenti: per le annualità dal 2022 al 2026
*22.01. (Proposta di nuova formulazione) Fornaro, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scotto.
*22.02. (Proposta di nuova formulazione) Zinzi, Giagoni.

ART. 24.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 13 giugno 2023, n. 83, si applicano fino al 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori frontalieri che alla data del 31 marzo 2022 svolgevano la loro attività lavorativa in modalità di telelavoro.
24.11. (Proposta di nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini, Candiani, Zoffili.

Pag. 123

ART. 28.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. I Comuni possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001.»
28.46. (Proposta di nuova formulazione) Messina.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, le parole «i bandi definiscono» sono sostituiti dalle seguenti: «i bandi, che possono essere adottati anche da ogni singola amministrazione, definiscono»;

   b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'esperienza maturata durante il servizio prestato temporaneamente all'estero»;

   c) all'articolo 35, il comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, ad esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio sanitario, educativo, scolastico, incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il limite del 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.».

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti è ricoperta attraverso procedure concorsuali Pag. 124pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ricopre presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un biennio e con valutazione positiva.
*28.11. (Proposta di nuova formulazione) Bordonali, Comaroli, Bof, Iezzi, Stefani, Ravetto, Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.
*28.053. (Proposta di nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, De Monte.

ART. 29.

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  1-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Le risorse di cui al Fondo nazionale per la suinicoltura, nella misura di 400.000 euro per l'anno 2023, sono altresì destinate a interventi di sostegno e tutela delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche-venatorie. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse, di cui al Fondo nazionale per la suinicoltura, destinate al sostegno e alla tutela delle aziende faunistiche-venatorie e agrituristiche- venatorie site nei comuni interessati dai danni generatisi nell'anno 2022 a seguito della comparsa della peste suina africana.»

   b) alla rubrica, dopo le parole ‹‹settore suinicolo›› sono aggiunte le seguenti: «e del settore faunistico venatorio e agrituristico venatorio».
29.9. (Proposta di nuova formulazione) Molinari, Bruzzone, Cavandoli, Davide Bergamini, Carloni, Pierro, Iezzi, Giaccone.

ART. 41.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: 1° luglio 2023, aggiungere la seguente: anche;

   b) sostituire le parole: praticanti discipline sportive dilettantistiche con le seguenti: che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica.

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: gli eventuali premi con le seguenti: i premi.
41.2. (Proposta di nuova formulazione) Perissa, Mollicone.

Pag. 125

ALLEGATO 5

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 41, comma 6, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, né all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per quanto attiene alla documentazione connessa all'esercizio delle sue funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale e dell'interesse nazionale nello spazio cibernetico».

  Conseguentemente, alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.
1.18. Il Governo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nei trattamenti economici dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, determinati dai pertinenti regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono considerati gli adeguamenti retributivi previsti dai contratti collettivi e riconosciuti ai dirigenti di ruolo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*1.13. D'Attis, Tassinari, Rubano.
*1.15. Faraone, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Disposizioni di interpretazione autentica)

  1. L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, e relativo alle medesime unità di missione.

  Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79.
1.018. Governo.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di percorsi formativi di interesse del Ministero della difesa)

  2. All'articolo 238-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,Pag. 126 dalla legge 19 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   d) al comma 1:

    3) le parole: «mondo accademico nazionale e» sono sostituite dalle seguenti: «il sistema universitario nazionale e quello della»;

    4) le parole: «ad ordinamento speciale della Difesa di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «universitaria ad ordinamento speciale di alta qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e della sicurezza, promossa dal Ministero della difesa e soggetta all'indirizzo e coordinamento del Ministero dell'università e della ricerca, limitatamente agli aspetti di competenza»;

   e) al comma 2:

    4) le parole: «8 febbraio 2013, n. 45» sono sostituite dalle seguenti: «14 dicembre 2021, n. 226»;

    5) le parole «bandi annuali per corsi di dottorato» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente bandi per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca»;

    6) la parola: «frequentatori» è sostituita dalla seguente: «partecipanti»;

   f) al comma 5, dopo le parole: «regolamenti interni» sono aggiunte le seguenti: «, la valutazione della qualità della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e la valutazione periodica di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19»;

   d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A seguito dell'adozione del decreto di cui al comma 5, i professori e i ricercatori del Centro alti studi per la difesa reclutati nel rispetto della legge 30 dicembre 2010, n. 240, transitano nei ruoli della Scuola superiore universitaria e acquisiscono lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui, rispettivamente, agli articoli 6, 8 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010»;

   e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Le spese per il funzionamento e per le attività istituzionali della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle strutture e per la ricerca scientifica, restano a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa e non gravano sui fondi di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».

  2. All'articolo 215 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con il Ministro dell'istruzione, coerentemente con la disciplina del sistema nazionale di istruzione e formazione e con le specificità dell'ordinamento militare, sono adottate le disposizioni necessarie ad assicurare il più efficace funzionamento dei licei militari in materia di ordinamento dei corsi, di svolgimento delle funzioni connesse alla dirigenza scolastica nonché di modalità di selezione e assegnazione del personale docente di ruolo e supplente».
4.02. (nuova formulazione) Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Corsi di formazione professionale del personale militare)

  1. Al fine di garantire il riconoscimento anche in ambito civile dei corsi professionalizzanti erogati dal Ministero della difesa al personale militare in servizio, di incentivare l'accesso alle Forze armate nonché di valorizzare il connesso sistema di attività formative, dopo l'articolo 1013 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto Pag. 127legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:

«Art. 1013-bis.
(Corsi di formazione professionale)

   1. Il Ministero della difesa eroga corsi di formazione e di perfezionamento professionale, diretti unicamente ai militari in servizio, nelle materie afferenti alle proprie esigenze organizzative interne.
   2. I corsi di cui al comma 1, qualora conferiscano abilitazioni di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ovvero competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, sono inseriti nel repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 13 del 2013.
   3. Entro il 30 giugno 2024, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'istruzione e del merito, dell'economia e delle finanze e del lavoro delle politiche sociali, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida vincolanti, con le quali sono definite le modalità tecniche e operative per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo».

  2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, all'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

   «4-bis) il Ministero della difesa, nei confronti del solo personale militare, in materia di individuazione, validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, acquisite all'esito delle attività formative di cui all'articolo 1013-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, salvo comunque quanto previsto per le qualificazioni afferenti alla competenza delle autorità di cui al numero 4)».
4.03. (nuova formulazione) Rizzetto.

ART. 5.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Il comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogato.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale.
5.11. Zaratti.

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Norme in materia di accesso ai concorsi per la dirigenza chimica)

  1 All'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

   «7-bis. Fino al 31 dicembre 2025 per l'ammissione ai concorsi per il profilo professionale di dirigente chimico è considerato requisito d'accesso in alternativa alla specializzazione nella disciplina oggetto del concorso l'aver maturato, sei mesi prima rispetto alla scadenza del bando, almeno tre anni di servizio anche non continuativo, con contratti a tempo determinato o indeterminato, con esercizio di funzioni proprie della professione sanitaria di chimico presso le Agenzie per l'ambiente o presso le strutture del SSN.»
6.01. (nuova formulazione) Rizzetto, Schifone, Urzì.

Pag. 128

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per quanto riguarda il raggiungimento della piena operatività delle reti oncologiche regionali, con il decreto di cui al primo periodo è prevista l'erogazione della quota parte del Fondo di cui al comma 9-bis destinata alle medesime reti oncologiche in base al raggiungimento di specifici obiettivi e al rispetto di termini stabiliti per ciascuna regione o provincia autonoma ed è altresì previsto un meccanismo premiale. Con il medesimo decreto , presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, è istituito il Coordinamento generale delle reti oncologiche, in attuazione di quanto previsto dal documento recante “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete oncologica che integra l'attività ospedaliera per acuti e post acuti con l'attività territoriale”, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 17 aprile 2019,(rep. Atti n. 59/CSR).»

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*8.3. (nuova formulazione) Rubano.
*8.4. (nuova formulazione) Schifone.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)

  1. In ragione del perdurare delle necessità organizzative e funzionali conseguenti alla cessata emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché dell'esigenza di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite, fino al 31 dicembre 2025 il limite anagrafico per l'accesso all'elenco nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e per l'accesso agli elenchi regionali di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2016 è elevato a sessantotto anni. Fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
8.02. Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

ART. 9.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le indennità da corrispondere ai componenti del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e quelle da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 4, secondo periodo, dell'allegato I.11 annesso al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono corrisposte, per i dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dall'amministrazione di appartenenza e rimborsate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per i restanti membri degli organismi di cui al primo periodo del presente comma, le indennità di cui al medesimo periodo sono corrisposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propria determinazione. L'ammontare delle indennità di cui al primo periodo del presente comma è calcolato secondo i criteri stabiliti dal regolamentoPag. 129 di cui al terzo periodo del citato articolo 3, comma 4, dell'allegato I.11 annesso al codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
9.5. Urzì.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'operatività del Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. Per l'anno 2023 il limite di spesa per il conferimento di incarichi di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di euro 150.000.
  2. Agli oneri derivanti dalla disposizione del comma 1, pari a 150.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti.
9.02. (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 12.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale non dirigenziale, inserire le seguenti: nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, con particolare riguardo alla rappresentatività di genere,
12.2. Zaratti, Mari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-bis. Al fine di assicurare l'adempimento delle accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al PNRR e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, è incrementato di un numero complessivo massimo di dieci unità; il contingente dei consiglieri di cui al comma 4 del citato articolo 5, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di cui al comma 10 del medesimo articolo 5, è incrementato complessivamente di dieci unità. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 606.067 euro per l'anno 2023 e di 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 606.067 euro per l'anno 2023 e a 1.212.134 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12.7. Mollicone.