CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2023
144.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di giusta retribuzione e salario minimo. C. 1275 Conte, C. 141 Fratoianni, C. 210 Serracchiani, C. 216 Laus, C. 306 Conte, C. 432 Orlando e C. 1053 Richetti.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
1.3. Zurzolo, Giaccone, Tenerini, Bicchielli, Volpi, Nisini, Tassinari, Mascaretti, Caparvi, Malagola, Giagoni, Giovine, Coppo.

  Al comma 1, sostituire le parole: una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato con le seguenti: un salario minimo legale, ovvero una remunerazione minima legale.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato con le seguenti: salario minimo legale e remunerazione minima legale;

   b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: In presenza fino a: prestato con le seguenti: Il salario minimo legale, ovvero la remunerazione minima legale.

   c) al titolo della proposta di legge, dopo le parole: salario minimo aggiungere le seguenti: legale e della remunerazione minima legale.
1.4. Soumahoro.

  Al comma 3, dopo le parole: codice civile, aggiungere le seguenti: nonché ai lavoratori a partita IVA.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, dopo le parole: il datore di lavoro aggiungere le seguenti: , ovvero il committente,;

    2) al primo periodo, dopo le parole: a livello nazionale aggiungere le seguenti: , nonché la remunerazione comprensiva di tutti gli istituti previdenziali spettante ai lavoratori autonomi, ivi compresi i lavoratori a partita IVA;

    3) al secondo periodo, dopo le parole: stabilito dal CCNL aggiungere le seguenti: o pattuito;

   b) all'articolo 3, comma 2, dopo la parola: CCNL aggiungere le seguenti: ovvero dall'accordo tra il committente ed il lavoratore autonomo, ivi compreso il lavoratore a partita IVA;

   c) all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: il datore di lavoro aggiungere le seguenti: o il committente;

    2) dopo le parole: associazioni sindacali aggiungere le seguenti: o professionali;

    3) dopo le parole: ordina al datore di lavoro, aggiungere le seguenti: , ovvero al committente,;

    4) dopo le parole: ai lavoratori aggiungere le seguenti: o ai prestatori d'opera;

   d) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: datori di lavoro, aggiungere le seguenti: , ovvero dei committenti.
1.1. Soumahoro.

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  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai giovani, non occupati, che si avviano al lavoro, ovvero ai lavoratori in distacco transnazionale, di cui al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: domestico aggiungere le seguenti: , per i giovani che si avviano al lavoro e per i lavoratori in distacco transnazionale, di cui al decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136.
1.2. Soumahoro.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo composto dal trattamento economico minimo e da tutti quei trattamenti economici che il contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qualificherà come comuni a tutti i lavoratori del settore.
2.2. Magi.

(Ritirato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a 9 euro lordi con le seguenti: alla cifra stabilita dalla Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al successivo articolo 5, che, in prima applicazione, la determina entro trenta giorni dalla sua istituzione.

  Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: di 9 euro.
2.4. Marattin, Boschi, Del Barba.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 9 euro lordi con le seguenti: 12 euro lordi.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole: 9 euro con le seguenti: 12 euro.
2.1. Soumahoro.

  Al comma 2, dopo le parole: politiche sociali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,.

  Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,;

   b) al comma 2:

    1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

   a-ter) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;

    2) alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di rappresentanti delle associazioni dei lavoratori autonomi e dei committenti;

   c) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del salario minimo legale e della remunerazione minima legale deve essere stabilita in termini di progressività legata ai meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale, ed è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2.3. Soumahoro.

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ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1 sopprimere le parole da: In presenza fino a: articolo 2, dopo la parola: prestato aggiungere le seguenti: ovvero il trattamento economico complessivo e dopo le parole: a livello nazionale aggiungere le seguenti: ovvero pattuito;

   b) al comma 2, dopo la parola: CCNL aggiungere le seguenti: , ovvero nell'accordo tra il committente ed il lavoratore autonomo, ivi compresi i lavoratori a partita IVA;

   c) sopprimere i commi da 3 a 5;

   d) al comma 6, capoverso, dopo la parola: corrispettivo aggiungere la seguente: orario e sostituire le parole da: a quello stabilito dai fino alla fine del comma, con le seguenti: a 12 euro lordi, soglia aggiornata annualmente in termini di progressività legata ai meccanismi di stabilizzazione dell'indice di inflazione reale.
3.1. Soumahoro.

ART. 4.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Qualora il contratto collettivo applicabile a cui fare riferimento ai sensi degli articoli 2 e 3 sia scaduto o in relazione ad esso sia stata comunicata la disdetta da almeno dodici mesi, il relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è temporaneamente sospeso con tutti i relativi effetti di legge.
4.2. Magi.

(Ritirato)

  Al comma 1, sostituire le parole da: è quello previsto fino alla fine del comma con le seguenti: , in ogni caso, non può essere inferiore a quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2.
4.1. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contratti collettivi rinnovati).

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato sono totalmente esenti dalla contribuzione INPS sia a carico del lavoratore che del datore di lavoro e soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono, in ogni caso, al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4.01. Magi.

(Ritirato)

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   osservato che il provvedimento introduce disposizioni volte ad assicurare che alla guarigione clinica della persona corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione, con particolare riferimento all'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, alle procedure di adozione di minori, all'accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale;

   condivise, in particolare, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, le finalità dell'articolo 4, laddove, in particolare al comma 2, prevede la promozione – da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentite determinate organizzazioni di pazienti oncologici – di specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021. Testo unificato C. 1259 e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 1259, recante ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021, approvata, in un testo unificato, dal Senato;

   premesso che la Convenzione generale di sicurezza sociale, stipulata il 12 febbraio 1982 dalla Repubblica italiana ed il Principato di Monaco, successivamente ratificata con legge 5 marzo 1985, n. 130, e in vigore a far data dal 1° ottobre 1985, consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, delle disposizioni di sicurezza sociale, relative, fra le altre, all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari;

   osservato che l'Emendamento, di cui si propone la ratifica e l'esecuzione, è inteso a integrare la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato;

   rilevato, dunque, che i lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa;

   segnalato che la modifica appare importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo, per la gestione dei contributi previdenziali, che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o l'impiego di personale italiano,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.