CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2023
144.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 129

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 Marrocco e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 249 Marrocco e abbinate, recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, come risultante dalle proposte emendative approvate dalla XII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

   apprezzato quanto disposto all'articolo 2, comma 1, che disciplina l'accesso ai servizi finanziari, bancari, d'investimento ed assicurativi, ai fini della stipula o del rinnovo dei contratti corrispondenti, prevedendo che il consumatore non sia tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni, ovvero cinque anni qualora la patologia sia insorta prima del compimento dei ventuno anni d'età;

   considerato altresì favorevolmente che, ai sensi del medesimo articolo 2, in tutte le fasi di accesso dei consumatori ai predetti servizi i soggetti che li forniscono devono dare alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al citato comma 1 (comma 2), che non possono essere applicati all'interessato limiti, costi e oneri aggiuntivi e diversi trattamenti rispetto a quelli previsti per gli altri consumatori a legislazione vigente (comma 3) e che è fatto divieto ai predetti soggetti che forniscono il servizio, per i casi di cui al comma 1, di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari per la stipulazione dei relativi contratti (comma 4), disponendosi apposite norme circa la nullità, a vantaggio del consumatore e rilevabile d'ufficio, delle singole clausole difformi ai suesposti princìpi (comma 6),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.