CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2023
144.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1239 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023 n. 75, recante Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025,

   premesso che:

    il provvedimento, composto di 44 articoli, suddivisi in 5 Capi, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni (Capo I), interventi in materia di agricoltura (Capo II), disposizioni urgenti in materia di sport (Capo III), norme in materia di lavoro (Capo IV), nonché disposizioni per il Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 (Capo V);

    il provvedimento in esame reca numerose norme rientranti nei profili di competenza e di interesse della VII Commissione relative ai settori dell'istruzione, con particolare riguardo alla materia del reclutamento e della formazione del personale docente, dello sport e del lavoro sportivo;

   evidenziato che:

    l'articolo 20 modifica la disciplina in materia di reclutamento del personale docente delle scuole, interviene modificandola sulla disciplina relativa alle graduatorie relative ai concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno e alle procedure concorsuali straordinarie per le classi di concorso e tipologie di posto funzionali alle immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il PNRR circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche (STEM). Il medesimo articolo 20 modifica, altresì, la disciplina relativa al percorso di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento per le scuole secondarie;

    l'articolo 21 incrementa di 2 posizioni dirigenziali di livello generale e di 8 posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito (MIM). Il medesimo dicastero è autorizzato, poi, nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2019-2021. Si prevede, inoltre, l'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito di 6 milioni di euro per il 2023, di 7,5 milioni di euro per il 2024 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    l'articolo 33 estende da uno a due anni il termine minimo di possesso dei beni da cui derivano plusvalenze patrimoniali, valevole per consentire la rateizzazione del relativo costo fiscale in cinque anni, per le società sportive professionistiche, introduce una specifica disciplina fiscale delle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta di società sportive professionistiche, differenziandone il trattamento tributario secondo la natura del corrispettivo. Si prevede, altresì, ai commi 3 e 4, un Pag. 94rifinanziamento del Fondo per l'esonero dalla contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo;

    l'articolo 34 dispone che il CONI, le Federazioni sportive Nazionali e le Discipline sportive associate adeguino i propri statuti e regolamenti con l'obiettivo che le penalizzazioni che hanno l'effetto di mutare la classifica finale delle competizioni a squadre siano applicabili solo una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nonché di favorire la formazione del giudicato prima della scadenza del termine per l'iscrizione al campionato successivo a quello sulla cui classifica va a incidere la penalizzazione;

    l'articolo 35 modifica l'articolo 5-quaterdecies, del decreto-legge n. 162 del 2022, escludendo che le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi alla ammissione ai campionati dilettantistici possano, fino al 31 dicembre 2025, continuare ad essere trattate attraverso la disciplina speciale dettata durante il periodo dell'emergenza epidemiologica;

    l'articolo 36, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, stabilisce che le società sportive professionistiche sono sottoposte a controlli secondo modalità e principi approvati dal CONI. Tale norma riproduce sostanzialmente il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 91 del 1981 in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti abrogata a decorrere dall'1° luglio 2023;

    l'articolo 37 rende applicabile anche agli investimenti effettuati dal 1° luglio al 30 settembre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d'imposta pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, per gli investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive che investono nei settori giovanili e rispettano determinati limiti dimensionali;

    rilevato, in particolare, il contenuto dell'articolo 41 che introduce, a decorrere dal 1° luglio 2023, una modifica della disciplina del cosiddetto vincolo sportivo – costituito dalle forme di limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta. La modifica concerne l'area del dilettantismo; si prevede la possibilità che – in deroga al divieto di vincolo sportivo – gli ordinamenti interni delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate contemplino, a prescindere dalla sussistenza di un contratto di lavoro, una forma di tesseramento comprensiva di un vincolo per una durata massima di due anni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni di merito, al fine di assicurare le accresciute funzioni del Ministero della cultura, anche connesse agli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, alle funzioni assegnate dagli articoli 20 e 46, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le misure più opportune volte ad incrementare, fino a un massimo di dieci unità, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, anche estraneo alla pubblica amministrazione, nonché il contingente dei consiglieri di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto n. 169 del 2019, tra i quali individuare anche i vice capi degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della cultura di cui all'articolo 5, comma 10, del medesimo regolamento di cui al decreto n. 169 del 2019;

   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 20, comma 3 del provvedimento in esame al fine di prevedere ulteriori interventi di modifica al decreto legislativo 13 aprile 1997 n. 59, in materia di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, al fine di prevedere che coloro i quali hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno Pag. 95tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 13 maggio 1999 n. 124, nonché coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, conseguano, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l'abilitazione all'insegnamento attraverso l'acquisizione di 30 CFU o CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all'articolo 13, comma 2;

   c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 20, comma 3 del provvedimento in esame al fine di modificare il comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017, specificando che per i soggetti individuati dal comma 2 del medesimo articolo 18-bis, il decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito, dovrà stabilire non solo la quota di riserva dei posti ma anche le modalità per l'accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno didattico agli alunni con disabilità;

   d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 20, comma 3 del provvedimento in esame al fine di modificare l'articolo 1, comma 4-bis della legge n. 62 del 2000 sulle scuole paritarie specificando, che anche per i docenti delle scuole paritarie secondarie di primo e secondo grado il titolo di abilitazione deve essere conseguito secondo la nuova disciplina prevista dal Capo I-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che prevede la partecipazione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento, prevedendo, altresì che, in via straordinaria per venire incontro alle esigenze di organico di docenti degli istituti paritari, nonché alle esigenze di tutti quei candidati che pur avendo presentato richiesta di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento non siano riusciti ad accedervi per mancanza dell'offerta formativa, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 e ai soli fini del riconoscimento o del mantenimento della parità, sia considerato valido requisito, in luogo del titolo di abilitazione, l'aver svolto presso le scuole paritarie, un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti;

   e) valutino le Commissioni di merito – in vista dell'imminente scadenza dei termini per lo svolgimento di rilevanti attività amministrative, progettuali e gestionali da parte delle scuole per l'utilizzazione delle risorse del PNRR che prevedono complesse procedure di gestione e una stabile e continua presenza della dirigenza in ogni istituzione scolastica, oltre alla necessità di valorizzare le esperienze formate e maturate dai dirigenti scolastici che abbiano prestato servizio – l'opportunità di modificare l'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante proroga di termini in materia di istruzione e merito al fine di consentire il reintegro dei dirigenti scolastici che hanno partecipato con riserva al concorso per dirigenti scolastici di cui al decreto ministeriale n. 956/2019 e afferente al concorso per dirigente scolastico di cui al DDG n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, a condizione che abbiano prestato almeno tre anni di servizio e il relativo periodo di formazione e prova, prevedendo, per coloro che non hanno il servizio di tre anni e la relativa formazione, la possibilità di partecipare al corso intensivo di formazione previsto dall'articolo 5 comma 11-quinquies della legge n. 14 del 2023, previo superamento della prova orale, a condizione che abbiano superato la prova scritta e la prova orale della procedura concorsuale e il relativo periodo di formazione e prova;

   f) valutino le Commissioni di merito, al fine di garantire la continuità didattica nelle more dello svolgimento dei nuovi concorsi,Pag. 96 le iniziative normative più opportune volte a garantire che i soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva ai concorsi indetti con decreti del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e del merito nn. 105 e 106 del 23 febbraio 2016, superando le prove scritte e orali, possano essere reintegrati nel ruolo a decorrere dal 1° settembre 2023 a condizione che abbiano superato il relativo periodo di formazione e prova ai sensi del comma 116 e seguenti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 e abbiano almeno tre anni di servizio;

   g) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 21 del provvedimento in esame al fine di prevedere che, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi previsti dal PNRR possano attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento ovvero dei costi indiretti, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR. Si preveda, altresì, che il Ministero dell'istruzione e del merito promuova la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di una Piattaforma destinata alle famiglie e agli studenti, che possa rappresentare un canale unico di accesso al patrimonio informativo detenuto dal Ministero medesimo e dalle Istituzioni scolastiche ed educative statali;

   h) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 37 del provvedimento in esame al fine di incrementare fino a 30 milioni di euro le risorse previste in materia di credito di imposta a sostegno dell'associazionismo sportivo per il trimestre compreso tra il 1 luglio 2023 ed il 30 settembre 2023;

   i) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 41 del provvedimento in esame in materia di vincolo sportivo, al fine di prevedere che l'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 non si applichi agli atleti che non hanno rapporti di lavoro di natura professionistica.

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ALLEGATO 2

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone.

SUBEMENDAMENTI RIFERITI AGLI EMENDAMENTI 1.14 E 2.18 DEL RELATORE

ART. 1.

  All'emendamento 1.14 del Relatore, al comma 3-bis, sostituire le parole da: nell'ambito delle risorse umane fino alla fine del comma, con le seguenti: nell'ambito delle risorse stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, sul Fondo, denominato «fondo per la diffusione delle discipline STEM» con la dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato al finanziamento degli interventi della presente legge.
0.1.14.1. Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.14. Il Relatore.

ART. 2.

  All'emendamento 2.18 del Relatore sopprimere le parole: al comma 2 sopprimere la lettera i) conseguentemente.
*0.2.18.1. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.
*0.2.18.2. Piccolotti.

  All'emendamento 2.18 del Relatore sostituire le parole: sopprimere la lettera i) con le seguenti: , alla lettera i) aggiungere, in fine, le seguenti parole: , destinandole prioritariamente alle donne per incentivare e sostenere la scelta di percorsi di studio universitario nelle discipline STEM nonché istituzione di premi per giovani inventrici;
0.2.18.3. Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

  All'emendamento 2.18 del Relatore, capoverso 2-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: per l'anno 2024 con le seguenti: annui a partire dall'anno 2024.
0.2.18.4. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  Al comma 2 sopprimere la lettera i).

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  «2-bis. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 2, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” e Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento “Servizi digitali e competenze digitali” del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto Pag. 982006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.18. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 3, sostituire le parole: sono organizzate con le seguenti: il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sopprimere le parole: , anche da parte delle amministrazioni pubbliche.
1.3. (Nuova formulazione) Schifone.

  Al comma 3, sostituire le parole: nelle scuole e nelle università con le seguenti: nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e nei principali Musei Scientifici nazionali della scienza e della tecnica.
*1.4. (Nuova formulazione) Sasso.
*1.5. (Nuova formulazione) Caso, Orrico, Amato, Cherchi.
*1.6. (Nuova formulazione) Dalla Chiesa, Tassinari.
*1.7. (Nuova formulazione) Amorese.
*1.8. (Nuova formulazione) Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.
*1.9. (Nuova formulazione) Piccolotti.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1.14. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: le università, aggiungere le seguenti: le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,.
2.3. Dalla Chiesa, Tassinari.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;
2.10. (Nuova formulazione) Amorese.

  Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

   i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per i discenti che decidano di intraprendere tali percorsi;
2.12. (Nuova formulazione) Dalla Chiesa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera i)

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  «2-bis. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 2, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” e Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” del Piano nazionale di ripresa Pag. 100e resilienza e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento “Servizi digitali e competenze digitali” del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.18. (Nuova formulazione) Il Relatore.

  Al comma 2, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile
2.15. (Nuova formulazione) Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.