ALLEGATO
Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 e abb.
PARERE APPROVATO
La II Commissione,
esaminato il testo unificato come risultante dall'esame delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta dell'11 luglio,
premesso che:
il provvedimento è volto ad assicurare che alla guarigione della persona affetta da patologia oncologica corrisponda la possibilità di esercitare i propri diritti in condizioni di eguaglianza rispetto al resto della popolazione mediante il riconoscimento del diritto all'oblio oncologico;
in particolare, l'articolo 3, modificando l'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento preadottivo, prevede che le indagini concernenti la salute dei richiedenti l'adozione non possano riportare informazioni relative a patologie oncologiche, qualora siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo senza episodi di recidiva, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la patologia sia insorta prima dei ventuno anni di età,
esprime
PARERE FAVOREVOLE