CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 luglio 2023
144.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto». C. 336.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»;

  rilevato che:

   compito dell'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta è quello di svolgere accertamenti sulle eventuali responsabilità istituzionali in merito alla gestione della comunità «Il Forteto» e agli affidamenti dei minori, anche al fine di prospettare l'adozione di misure per il corretto funzionamento della struttura;

   in particolare, come previsto dall'articolo 2 della proposta di legge, la Commissione parlamentare di inchiesta è chiamata ad esaminare la gestione della comunità «Il Forteto» dalla sua istituzione a oggi, con particolare riguardo all'accertamento dei fatti e delle ragioni per cui le pubbliche amministrazioni e le autorità competenti, comprese quelle investite di compiti di vigilanza, abbiano continuato ad accreditare la comunità come interlocutore istituzionale anche a seguito dei provvedimenti giudiziari relativi ad abusi e maltrattamenti;

   il medesimo articolo 2 affida alla Commissione parlamentare di inchiesta il compito di formulare, a fini preventivi, proposte in ordine: all'adozione di nuovi strumenti di controllo delle comunità alloggio; al potenziamento del sistema dei controlli sui soggetti responsabili dell'affidamento familiare e alle modalità di applicazione degli eventuali provvedimenti sanzionatori; all'adeguamento del sistema normativo e regolamentare alle mutate esigenze sul tema delle comunità e della soggiogazione psicologica;

  ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    la proposta di legge, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla materia «organi dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione;

   per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

    il provvedimento risulta conforme al primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nonché al secondo comma dello stesso articolo 82, in base al quale la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari e la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo);

  esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 61/2023: Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2021. C. 1194 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1194, di conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

  rilevato che:

   il decreto-legge è volto a fronteggiare gli eccezionali eventi atmosferici, franosi ed alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché a rifinanziare il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018;

   in particolare, gli articoli da 1 a 4 del decreto-legge prevedono la sospensione di termini tributari e contributivi, il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini legali e processuali oltre alla sospensione delle udienze e dei procedimenti amministrativi;

   l'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica», al fine di consentire la tempestiva ripresa della regolare attività didattica nelle istituzioni scolastiche che hanno sede nei territori interessati dagli eventi alluvionali e demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la ripartizione delle risorse del Fondo;

   gli articoli da 6 a 13 e l'articolo 15 estendono l'utilizzo del lavoro agile e consentono attività didattiche a distanza, sostengono il reddito dei lavoratori dipendenti e autonomi, sostengono le imprese, anche agricole, e le strutture sanitarie interessate dagli eventi alluvionali;

   l'articolo 14 incrementa di un euro, per un periodo limitato, il costo dei biglietti di ingresso negli istituti e luoghi della cultura statali al fine di finanziare e avviare gli interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio culturale danneggiato in conseguenza degli eventi alluvionali, a tal fine istituendo nello stato di previsione del Ministero della cultura, un apposito fondo, il cui riparto è affidato a un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

   l'articolo 16 destina una quota del fondo «Sport e Periferie» al risanamento delle infrastrutture sportive particolarmente danneggiate, sulla base di un piano di interventi prioritari e urgenti emanato dall'Autorità politica delegata in materia di sport, d'intesa con il Presidente della Regione competente;

   l'articolo 17 istituisce, nello stato di previsione del Ministero del turismo, un fondo per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi tematici, i parchi divertimento, gli agriturismi e il settore fieristico, demandando la determinazione, delle modalità di assegnazione e di erogazione delle risorse a un decreto del Ministro del turismo da adottare, di concerto con il Ministero dell'economia;

   gli articoli da 18 a 23 prevedono il rifinanziamento del fondo per le emergenze nazionali, l'applicazione immediata Pag. 38delle disposizioni del codice degli appalti relative alle procedure d'urgenza, la proroga di alcuni adempimenti contabili per i comuni coinvolti dalle alluvioni e misure volte a finanziare gli interventi di protezione civile;

  ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia «protezione civile», di competenza legislativa concorrente dello Stato e delle regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in merito, la Corte costituzionale ha affermato che «in caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale» (sentenze n. 284 del 2006 e sentenza n. 303 del 2003) e che, nel suo configurarsi come competenza statale «trasversale», seppur concorrente, la protezione civile risulta «idonea a condizionare o a limitare l'esercizio di competenze regionali in altri settori, come quello relativo al “governo del territorio” [...]. A doppio titolo, pertanto, la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: da una parte, la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di “protezione civile” in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione; dall'altra parte, tale necessario coinvolgimento viene in rilievo anche perché l'avvio della ricostruzione incrocia altresì la competenza concorrente delle Regioni in materia di “governo del territorio”» (sentenza n. 246 del 2019);

    singole disposizioni del decreto-legge appaiono poi riconducibili alle seguenti materie di legislazione esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: tutela della concorrenza, sistema tributario e contabile dello Stato (lettera e)), giurisdizione e norme processuali (lettera l)), tutela dei beni culturali (lettera s));

    ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, assumono altresì rilievo le seguenti materie di competenza legislativa concorrente: governo del territorio, promozione e organizzazione di attività culturali, ordinamento sportivo;

    la giurisprudenza costituzionale, a fronte di un intreccio di competenze legislative, richiede, in attuazione del principio di leale collaborazione, l'adozione di procedure concertative con il sistema delle autonomie territoriali; in particolare, appare orientata (sentenza n. 7 del 2016) a ritenere l'intesa quale forma più idonea di coinvolgimento regionale nel caso di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale, ovvero (sentenze n. 56 e n. 72 del 2019) l'acquisizione del parere in presenza di un «nodo inestricabile» di competenze nel quale non sia possibile stabilire la prevalenza di una materia di competenza legislativa concorrente o residuale regionale;

    in merito, all'articolo 5, che affida a un decreto ministeriale il riparto del Fondo a sostegno della continuità didattica, incidendo in modo prevalente sulla materia «istruzione», di competenza legislativa concorrente, si potrebbe prevedere al comma 1 l'intesa dei presidenti delle regioni interessate, ai fini dell'adozione del decreto attuativo ivi previsto;

    all'articolo 14, che demanda a un decreto ministeriale la ripartizione delle risorse per finanziare la tutela e ricostruzione del patrimonio culturale, intervenendo in modo prevalente in materia di tutela dei beni culturali, di competenza esclusiva dello Stato, ed in materia di promozione e organizzazione di attività culturali, di competenza legislativa concorrente, si potrebbe prevedere, al comma 4, il parere dei presidenti delle regioni interessate, ai fini dell'adozione del decreto attuativo ivi previsto;

    all'articolo 17, che affida un decreto ministeriale la definizione delle modalità di Pag. 39erogazione delle risorse di un fondo per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, intervenendo sulla materia «tutela della concorrenza», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ma anche su materie affidate alla competenza residuale regionale, quali l'agricoltura, si potrebbe prevedere, al comma 2, l'intesa dei presidenti delle regioni interessate, ai fini dell'adozione del decreto attuativo ivi previsto;

  esprime,

PARERE FAVOREVOLE.