CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 luglio 2023
141.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-01100 (Enrico Costa): Interventi sulla modifica della disciplina dei corsi di formazione per l'accesso all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente,
  in effetti la legge n. 247 del 2012 sulla «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» ha introdotto una modifica nei requisiti per l'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione all'albo degli avvocati, prevedendo (articolo 43) oltre alla proficua pratica di 18 mesi presso uno studio legale, anche la contestuale iscrizione a corsi di formazione di indirizzo professionale, i quali devono essere quindi frequentati obbligatoriamente e con profitto.
  Il compito di disciplinare in modo organico le scuole forensi, tuttavia, è stato attribuito al Ministero della giustizia che, nel 2018 ha così emanato il conseguenziale «Regolamento», a mezzo del decreto ministeriale n. 17 del 2018.
  Al CNF invece il compito di sovrintendere al corretto svolgimento del tirocinio e di istituire ed organizzare le scuole forensi.
  La nuova disciplina è entrata tecnicamente in vigore dal 1° aprile 2022.
  Ciò precisato, in piena condivisione delle difficoltà tecniche nelle more evidenziate altresì dal CNF, che pure riguardavano le criticità nel rilascio del prescritto certificato di compiuto tirocinio, e per consentire il corretto e sereno svolgimento già delle prove d'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione previsto per la sessione 2023, il Governo, su precipuo input del Ministro della giustizia, è tempestivamente intervenuto con decretazione d'urgenza (il decreto-legge del 10 maggio 2023, n. 51), prorogando l'applicazione della speciale disciplina a suo tempo concepita in piena fase pandemica e prevedendo altresì all'articolo 4-quater, in particolare al comma 10 la deroga alle disposizioni inerenti la certificazione di compiuto tirocinio, sin tanto che non siano pienamente attuati taluni adempimenti previsti dai citati regolamento e decreto ministeriale del 2018.
  Infine, circa l'eventuale rimodulazione o rivisitazione, in punto di requisiti, della disciplina in materia di accesso all'esame di abilitazione alla professione di avvocato, ferma la considerazione che la differenza tra i requisiti per l'accesso al concorso in magistratura e quelli per l'accesso alla professione di avvocato risiede nella circostanza che trattasi nel primo caso di un concorso pubblico e nel secondo di un esame di abilitazione, e fermo l'importante intervento del decreto-legge n. 51 del 2023, allo stato non vi sono ulteriori proposte di provenienza governativa.

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ALLEGATO 2

5-01101 (Dori): Individuazione degli ambiti di operatività del progetto «Tribunale on line» anche in relazione al trattamento di dati personali da parte di Poste italiane S.p.a.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, l'interrogante chiede innanzitutto di sapere «...chi procederà alla verifica che il ricorso compilato dal cittadino e portato agli uffici postali sia redatto a norma di legge...».
  Al riguardo deve essere rimarcato che la convenzione sottoscritta in data 4 aprile 2023 tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Spa Poste Italiane non attribuisce all'ufficio postale il potere di effettuare alcun sindacato di sorta sul «…ricorso compilato dal cittadino...».
  Invero l'allegato 2 alla ricordata Convenzione prevede unicamente che «...l'operatore dell'ufficio postale Polis verificherà che il tribunale a cui è indirizzato l'atto rientri nel perimetro del progetto Polis e che sia il tribunale a cui l'ufficio postale è associato...».
  Questo è l'unico controllo che viene effettuato dall'operatore dell'ufficio postale; al contrario, l'operatore dell'ufficio postale non deve occuparsi di stabilire se il tribunale sia effettivamente competente a conoscere l'atto oggetto dell'invio tramite Polis né, tantomeno, deve farsi carico di verificare «...se l'atto sia redatto a norma di legge...».
  In proposito va aggiunto che i controlli sul ricorso compilato dal cittadino (competenza, legittimità, ricevibilità, validità, fondatezza ecc.) rientrano nel potere-dovere dell'Autorità giurisdizionale, le cui prerogative restano intatte.
  Inoltre l'interrogante evidenzia che, «...in caso di invio da parte del personale dell'ufficio postale all'errato Ufficio giudiziario da loro individuato, non è previsto alcun tipo di rimedio alla conseguente irricevibilità del ricorso al momento dell'effettivo tentato radicamento del procedimento davanti la cancelleria...».
  In realtà, deve essere in senso contrario rilevato che allorquando un cittadino indirizzi un ricorso ad un tribunale incompetente, questi dichiarerà la propria incompetenza. Ciò è indipendente dalla modalità di recapito del ricorso al tribunale, avvenga questo: mediante accesso fisico nella sede dell'Ufficio giudiziario; tramite spedizione telematica all'Ufficio giudiziario; deposito ad opera di un avvocato; deposito da parte del cittadino; spedizione all'Ufficio giudiziario con la cooperazione dell'ufficio postale nell'ambito del progetto Polis.
  L'interrogante segnala, infine, una contraddittorietà tra le risposte fornite a 2 precedenti atti di sindacato ispettivo con riferimento alla questione del trattamento dei dati.
  Al riguardo deve essere posto in risalto che nella risposta alla prima interrogazione (n. 4-00837 del 14 aprile 2023) ci si è occupati unicamente della prima fase di attuazione della convenzione sottoscritta in data 4 aprile 2023 tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Spa Poste Italiane, relativa al deposito cartaceo dell'atto. Considerato che l'operatore dell'ufficio postale «...si limita a ricevere la documentazione cartacea e a spedirla all'Ufficio Giudiziario competente...», è inevitabile concludere «...che Poste Italiane Spa non effettua alcun trattamento dei dati...».
  Invece, nella risposta alla seconda interrogazione (n. 4-01042 del 24 maggio 2023) si è esaminata la seconda fase di attuazione della convenzione sottoscritta in data 4 aprile 2023 tra il Ministero della giustizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Spa Poste Italiane, «...quando, Pag. 56dopo il periodo di sperimentazione, si abbandonerà la modalità analogica e si passerà a quella digitale...». In relazione a questa seconda fase, si è assicurato che «...verranno ovviamente rispettate tutte le disposizioni normative, incluse quelle sulla riservatezza dei dati personali, conformemente a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari richiamate nell'articolo 5 della Convenzione e nell'allegato n. 4...». In particolare, si è rammentato che l'articolo 38 del decreto-legge n. 50 del 2022 prevede che «...al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 2-ter comma 1-bis del decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196...».
  Dunque, il problema del trattamento dei dati personali, che si porrà solo allorquando ci sarà il definitivo passaggio all'atto digitale, sarà oggetto di attento studio e verranno realizzate le relative soluzioni, comunque già disciplinate, ad oggi dal citato articolo 38 del decreto-legge n. 50 del 2022.
  Al contrario, fino a quando la trasmissione dell'atto al Tribunale continuerà ad essere effettuata con modalità analogiche (ossia fino a quando l'atto sarà redatto su semplice supporto cartaceo), l'operatore dell'ufficio postale non dovrà effettuare alcun trattamento dei dati.

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ALLEGATO 3

5-01102 (Varchi): Iniziative per l'adozione di un protocollo nazionale da attuare in caso di malfunzionamento del portale del deposito telematico degli atti giudiziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere in primo luogo osservato che il decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023, ha previsto l'estensione del numero di atti processuali per i quali sarà obbligatorio, dal prossimo 20 luglio, il deposito in modalità telematica attraverso il Portale dei Depositi Penali (PDP), fornendo una dettagliata elencazione di ciascuno di questi atti.
  Tale decreto è stato emanato all'esito della interlocuzione con il Consiglio Nazionale Forense e con l'accordo dello stesso, motivo per il quale si appalesano del tutto infondate le polemiche sollevate al riguardo dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Il menzionato decreto ministeriale ha elevato da 10 a 103 il numero degli atti processuali di cui è divenuto obbligatorio il deposito in modalità telematica.
  Il decreto ministeriale è stato adottato in precisa ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 87 commi 6-bis e 6-ter del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotti dalla legge del 30 dicembre 2022, n. 199, a tenore dei quali nei processi penali il deposito di alcuni atti (elencati nel ridetto comma 6-bis dell'articolo 87 del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero espressamente individuati con decreto ministeriale) «...avviene esclusivamente mediante deposito nel Portale del Processo Penale Telematico individuato con provvedimento del Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento...».
  Il decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023 non ha apportato, quindi, alcuna modifica all'infrastruttura generale su cui è basata la gestione del Processo Penale Telematico, attuando unicamente la progressiva estensione dello stesso Processo Penale Telematico a nuove tipologie di atti, così come previsto dalla legge.
  In caso di malfunzionamento del Portale dei Depositi Penali è la legge che stabilisce in maniera articolata le garanzie procedimentali accordate ai difensori.
  Anzitutto, è la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Dipartimento per la Transizione Digitale della Giustizia, l'Analisi Statistica e le Politiche di Coesione che ha l'onere di attestare il malfunzionamento del Portale dei Depositi Penali e il tempo in cui lo stesso si è protratto.
  Ciò avviene mediante un apposito provvedimento da pubblicare sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia. In tale ipotesi, stabilisce l'articolo 87, comma 6-quater del decreto legislativo n. 150 del 2022, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto sino al giorno successivo all'integrale ripristino della funzionalità del Portale dei Depositi Penali.
  Oltre a non essere stata modificata con il citato decreto ministeriale la componente infrastrutturale su cui è basata la gestione del Processo Penale Telematico, non sussiste quindi alcun rischio di violazione dei diritti dei difensori nell'ipotesi in cui eventuali malfunzionamenti del sistema informatico dovessero comunque presentarsi, essendo in siffatta evenienza tutti i termini processuali prorogati sino al completo ripristino della funzionalità dello stesso sistema.
  Invero nel vigente regime del Processo Penale Telematico è l'Amministrazione preposta a livello centrale che deve accertare il malfunzionamento dei sistemi informatici Pag. 58sull'intero territorio nazionale e le conseguenze di siffatto accertamento sono minuziosamente regolate dalla legge.
  In ogni caso l'Autorità giudiziaria può, in via residuale, sempre «...autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche...», rientrando tra queste ragioni, all'evidenza, il malfunzionamento improvviso e oggettivo del Portale dei Depositi Penali.

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ALLEGATO 4

5-01103 (Pittalis): Iniziative in merito alla stabilizzazione degli addetti all'Ufficio del Processo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere rilevato che l'Ufficio per il Processo è previsto dalla legge come una struttura organizzativa finalizzata a «…garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione...» (articolo 16-octies del decreto-legge n. 179 del 2012, così come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014).
  Si tratta di una struttura tecnica in grado di affiancare il giudice nei suoi compiti e nelle sue attività, istituendo uno staff al servizio del magistrato, sulla scorta di quanto già avviene nelle Corti europee.
  L'intendimento di questo Governo è quello – superando le diverse valutazioni operate dai precedenti Esecutivi (che avevano previsto l'assunzione in qualità di Addetti all'ufficio per il Processo di personale con contratto a tempo determinato) ed altresì ampliando la dotazione organica dell'Area Terza – di giungere alla stabilizzazione di una parte degli Addetti all'ufficio per il Processo (all'uopo utilizzando risorse interne, non potendosi servire dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza), i quali stanno fornendo un fondamentale contributo al raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali fissati dal PNRR.
  All'Ufficio per il Processo sono attribuite tutte le attività di ausilio allo svolgimento del lavoro giudiziario, ivi comprese quelle di preparazione e ricerca necessarie alla soluzione degli affari e alla stesura dei provvedimenti; possono essere altresì attribuiti compiti di supporto all'efficiente utilizzo dei sistemi informatici quali, a titolo meramente esemplificativo, il coordinamento e il monitoraggio dei depositi telematici nonché la tempestiva rilevazione delle problematiche derivanti dall'adozione di nuove tecnologie e di nuovi modelli organizzativi.
  Con ciò si vuole evidenziare il condivisibile intento del legislatore, attuato dall'Amministrazione centrale, di ovviare alla variabilità di risorse attraverso un modello di ufficio basato invece, almeno in parte, su risorse umane stabili e certe, che prestano servizio per un arco temporale predefinito e ritenuto sufficiente al raggiungimento degli obiettivi di abbattimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali sopra menzionati.
  Non a caso, l'introduzione nel sistema giustizia di tale tipo di risorse assolve a un duplice scopo: da un lato mira a rendere operativa e funzionante la struttura de qua, dall'altro lato serve ad assicurare una celere definizione dei procedimenti giudiziari.
  L'attuazione della linea di intervento del PNRR, con riferimento all'investimento «M1C1 – Capitale umano», ha visto impegnato in maniera assidua questo Dicastero, stante l'importanza dell'obiettivo.
  Con specifico riferimento alla durata dei contratti degli Addetti all'ufficio per il Processo, in sede di revisione del PNRR l'Amministrazione ha proposto all'Unità di Missione di fare proseguire l'attività dei medesimi sino al 30 giugno 2026.

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ALLEGATO 5

5-01104 (Gallo): Scorrimento delle graduatorie del concorso per cancelliere esperto e del concorso per direttore di cancelleria per i distretti di Corte d'appello di Messina e di Catanzaro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere ricordato che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2023 questo Dicastero è stato autorizzato a indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 16 allo stesso allegata e, nello specifico, 367 unità nella qualifica di Cancellieri Esperti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
  Con provvedimenti del Direttore Generale del Personale e della Formazione del Dipartimento dell'organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, è stata disposta l'assunzione, nella figura professionale del Cancelliere Esperto, terza fascia retributiva, di un numero totale di unità pari a 304, mediante scorrimento delle graduatorie dei Distretti di Corte di appello di Bari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, L'Aquila, Lecce, Messina, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria e Salerno.
  Si è provveduto, pertanto, allo scorrimento integrale dei surrichiamati Distretti ad eccezione di quelli di Messina e di Catanzaro, in cui il numero di idonei è risultato superiore rispetto alle vacanze di organico per il profilo di interesse.
  Nei 2 citati Distretti di Corte di appello residuano ancora, rispettivamente 8 e 16 unità di idonei che potranno essere assunte in seguito ad ulteriori scorrimenti.
  Si precisa inoltre che, all'esito della presa di possesso dei candidati assunti, fissata per il 5 settembre 2023, si valuterà la possibilità di porre in essere ulteriori scorrimenti della graduatoria del concorso di cui trattasi in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge del 29 dicembre 2022, n. 198 così come aggiunto dalla legge di conversione del 24 febbraio 2023 n. 14, le graduatorie dei concorsi per le assunzioni di personale dell'Amministrazione giudiziaria con la qualifica di Cancelliere Esperto possono essere utilizzate sino al 31 dicembre 2024.
  In relazione, poi, al profilo professionale di Direttore, si rappresenta che si è provveduto a scorrere di 3 unità esclusivamente la graduatoria relativa al Distretto di Corte di appello di Venezia.
  Attualmente, il totale degli idonei residui nei vari Distretti di Corte di appello (ad esclusione di quelli di Brescia, Genova, Milano, Torino e Trieste, in cui le graduatorie sono esaurite) è pari a 304 unità.
  Peraltro, in seguito alla procedura concorsuale per l'assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, all'assunzione mediante scorrimento della graduatoria formatasi a seguito del concorso per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti, elevati a 2.736, di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale terza, fascia economica F1, e, infine, della riqualificazione dei Cancellieri Esperti in Funzionari Giudiziari mediante scorrimento integrale della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna indetta con avviso n. 1 del 19 settembre 2016, in attuazione dell'articolo 21-quater del decreto-legge del 27 giugno 2015 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2015 n. 132, la dotazione organica dell'area funzionale terza, allo stato attuale, è inferiore rispetto al numero delle unità in servizio, escludendo dal computo le limitate vacanze nelle figure tecniche Pag. 61(funzionari contabili, informatici, statistici ed edili).
  Per tale ragione non vi è la possibilità di provvedere a scorrere le graduatorie dei Distretti di Corte di appello ancora capienti se non a seguito dell'ampliamento della predetta dotazione organica.
  In ogni caso l'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198, così come aggiunto dalla legge di conversione del 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto la possibilità di utilizzare sino al 31 dicembre 2024 anche le graduatorie relative ai Direttori.

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ALLEGATO 6

5-01105 (D'Orso): Iniziative per la continuità dell'attività giudiziaria in relazione all'entrata a regime del processo telematico, con riguardo all'obbligo di deposito telematico presso il giudice di pace e alla definizione di criteri redazionali degli atti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo innanzi indicato, deve essere in primo luogo osservato che il Processo Civile Telematico è attualmente operativo e funzionante in tutti gli Uffici del Giudice di Pace dislocati nel territorio italiano.
  È quindi possibile effettuare in via telematica il deposito degli atti da parte degli avvocati e dei provvedimenti dei Giudici di Pace.
  Il progetto ha comportato l'avvio a valore legale delle comunicazioni/notificazioni telematiche, la disponibilità della funzionalità di deposito nelle varie fasi processuali per gli attori esterni e la realizzazione di un Portale dei Giudici di Pace, portale web a supporto dell'attività giudiziaria dei Magistrati Onorari.
  La formazione ha coinvolto tutti gli Uffici del Giudice di Pace ed è avvenuta per step partendo dai Distretti di Corte di appello di Napoli, Firenze, Roma, Milano e Catania, per poi coinvolgere tutto il territorio nazionale.
  Sono state approntate azioni di formazione per il personale degli Uffici dei Giudici di Pace e per i Magistrati Onorari mediante:

   produzione e pubblicazione di materiale informativo e video tutorial sul portale e-learning del Ministero della giustizia già a partire dal mese di dicembre dell'anno 2022;

   pianificazione ed erogazione di molteplici sessioni (nel numero complessivo di 68) di affiancamento con modalità di erogazione in aula virtuale e con affiancamento e supporto Training on the Job su base distrettuale tra il mese di maggio e il mese di giugno 2023.

  Sono stati quindi previsti ulteriori appositi canali di supporto e comunicazione tramite:

   le strutture territoriali dei CISIA, con appositi referenti dedicati ai Giudici di Pace per il supporto alle configurazioni e alle dotazioni hardware e software e per aspetti tecnici e ulteriori problematiche richiedenti supporto locale;

   la casella email diffusione.gdp@giustizia.it, come canale di contatto diretto con l'Ufficio II Giurisdizione Digitale Civile per qualsiasi supporto inerente le sessioni di sperimentazione e formazione e per qualsiasi informazione ed eventuali chiarimento.

  Le attività sono state svolte nel corso di vari mesi con un deciso incremento delle azioni di formazione/affiancamento mediante il personale dei CISIA nel corso dell'ultimo periodo.
  I corsi sono stati erogati dalla Direzione Generale del Personale, completati anche da alcune azioni di formazione da parte della Scuola Superiore della Magistratura.
  Inoltre, pur non essendo inizialmente previsto e proprio al fine di facilitare ulteriormente l'apprendimento dei sistemi, sono state organizzate dal 3 al 7 giugno 2023 5 sessioni di assistenza ed è stato altresì assicurato il supporto da parte dei CISIA locali.
  In ragione di tutte le azioni poste in essere da questo Dicastero (e anche dalla Scuola Superiore della Magistratura) al fine di assicurare il corretto ed efficiente avvio del Processo Civile Telematico innanzi agli Uffici del Giudice di Pace non è stata disposta la proroga della entrata in vigore Pag. 63dello stesso né si è adottato il sistema del «doppio binario», consistente nella possibilità di consentire il deposito anche cartaceo degli atti processuali.
  In ogni caso deve essere ricordato che ai sensi dell'articolo 196-quater, comma 4 disposizioni attuative del codice di procedura civile «...il Capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del Dominio Giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'Ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema…».
  Si tratta della clausola di salvaguardia già presente nel decreto-legge n. 179 del 2012 (articolo 16-bis, comma 4), che risulta appropriatamente reiterata per garantire la continuità del servizio giustizia in presenza di anomalie dei sistemi informatici o di altre situazioni di urgenza la cui valutazione è demandata, caso per caso, al Capo dell'ufficio Giudiziario.
  In merito, poi, alle censure mosse nell'atto di sindacato ispettivo allo schema di Regolamento inviato, per il parere, al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio Superiore della Magistratura, è opportuno evidenziare come i princìpi di sinteticità e chiarezza costituiscano declinazioni dei princìpi di ragionevole durata del processo e di leale collaborazione tra le parti e il giudice, ragione per cui il Regolamento previsto dall'articolo 46 disposizioni attuative del codice di procedura civile, lungi dal configurare un limite all'esercizio del diritto di difesa delle parti, è funzionale alla sua piena esplicazione in giudizio, che presuppone di acquisire chiara e completa conoscenza di tutti i temi in discussione - in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez. II, ord. del 16 marzo 2023 n. 7600, nella cui motivazione si legge: «...l'inosservanza del requisito di sinteticità e chiarezza pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (articolo 24 della Costituzione), nel rispetto dei princìpi costituzionali e convenzionali del giusto processo (articoli 111, comma 2 della Costituzione e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui…».
  Questa è la ratio dell'intervento regolamentare, così come emerge anche dalla relazione illustrativa, secondo cui «...nel fissare i limiti degli atti di parte si è tenuto conto della più marcata esigenza di argomentare, in fatto e in diritto, con riguardo agli atti introduttivi del giudizio (con ciò riferendosi al primo atto difensivo di ciascuna delle parti in causa) e agli atti conclusionali, prevalendo invece un'esposizione asciutta e circoscritta all'essenziale per quanto riguarda gli atti endoprocessuali diversi dalle note conclusionali e ancor più per le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza…».
  Per quanto attiene alla redazione degli scritti processuali, l'articolo 46 disposizioni attuative del codice di procedura civile, al comma 5 dispone che «il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo».
  Da ultimo, pare utile rammentare che una disciplina analoga, relativa ai limiti dimensionali dei ricorsi e degli scritti processuali delle parti, è già stata adottata, per quanto attiene al processo amministrativo, con decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 22 dicembre 2016.
  Nella medesima ottica si colloca il Protocollo d'intesa siglato tra la Corte di cassazione e il Consiglio Nazionale Forense per la condivisione di regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria del 17 dicembre 2015.

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ALLEGATO 7

5-01106 (Gianassi): Attuazione delle riforme in materia di giustizia approvate nella scorsa legislatura e adozione di misure per l'utilizzo del fondo riguardante progetti in favore di detenuti e condannati previsto dalla legge di bilancio 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Grazie Presidente,
  in tema di riforme del mondo della giustizia, l'ambizioso programma di Governo è stato più volte esternato e, pertanto, occorre richiamarsi alle Linee Programmatiche presentate al Parlamento ed all'atto di indirizzo per l'anno 2023 nonché a quanto riferito, in altre occasioni, circa lo stato del cronoprogramma in tema di riforme collegate al PNRR.
  Passando ai quesiti specifici, posso riferirvi che in data 20 giugno 2023 è stato registrato il decreto interministeriale (acquisito il concerto di ben 4 dicasteri, Salute, Infrastrutture e Trasporti, Lavoro e Politiche Sociali ed Università e ricerca) su modalità e requisiti di accesso ai finanziamenti destinati ai progetti per il recupero ed il reinserimento dei detenuti e delle persone soggette a misure di comunità, per la cura, l'assistenza sanitaria e psichiatrica, al recupero tossicodipendenti e all'integrazione degli stranieri, come previsto dall'articolo 1, commi 856 e 857, della legge di bilancio n. 197 del 2022.
  Pertanto, il successivo 4 luglio, i Capi del DAP e del DGMC ne hanno dato comunicazione ai Provveditorati Regionali (PRAP) ed agli Uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna nonché alla Conferenza delle regioni e province autonome, evidenziando come la preposta Direzione Generale detenuti e trattamento del DAP stia procedendo all'assegnazione delle risorse stanziate (appunto 4 milioni di euro), pronte quindi al successivo e concreto utilizzo.
  Si rammenta poi il «Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti», che ha previsto interventi per 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di euro per l'anno 2026, destinati alla costruzione e al miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti, attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni modello nelle città di Civitavecchia, Ferrara, Perugia, Reggio Calabria (Arghillà), Rovigo, S. Maria Capua Vetere (Caserta), Vigevano e Viterbo.
  Per quanto riguarda lo stato di attuazione della riforma del processo penale, come saprete, una prima parte di questioni sono state oggetto del disegno di legge cosiddetto disegno di legge Nordio, ad oggi bollinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, ed in attesa dell'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica alla presentazione alle Camere, nella specie al Senato della Repubblica.
  Inoltre, presso il Ministero è già stata costituita apposita Commissione di studio «per la riforma del processo penale» e «sul diritto penale della crisi di impresa», cui partecipano esponenti dell'Accademia e del Foro, ed i cui tempi di lavoro, una volta iniziati, saranno serrati.
  Ricordo ancora il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, con compito, appunto, di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi e di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, ed i cui esiti saranno a breve esaminati.
  In tema di giustizia riparativa, i relativi decreti attuativi (sulla formazione dei mediatori esperti e sulla tenuta del relativo Pag. 65elenco), frutto di un lavoro intenso, sono stati licenziati nei tempi prestabiliti: firmati il 9 di giugno, hanno ricevuto il necessario «visto» dalla Corte dei conti il successivo 30 giugno e quindi pubblicati sulla prima Gazzetta Ufficiale utile il 5 luglio ultimo scorso.
  Naturalmente seguiranno ora le ulteriori attività (in primis nomina, convocazione della Conferenza unica e delle Conferenze locali) necessarie a rendere operativo il «sistema» della giustizia riparativa nel più breve tempo possibile.
  In tema, quanto alle risorse finanziarie da destinare alla giustizia riparativa, già il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ebbe ad istituire nello stato di previsione del Ministero della giustizia un apposito Fondo con una dotazione di euro 4.438.524 annui a decorrere dall'anno 2022; fondo ulteriormente implementato a mezzo della bilancio per l'anno 2023 che ne ha previsto un incremento per euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2023.
  Anche in materia di giustizia civile i lavori proseguono senza sosta e posso riferivi che già sono stati predisposti (a breve la pubblicazione) i decreti ministeriali relativi alla mediazione civile e commerciale ed alla mediazione negoziale assistita ed è alla valutazione del Ministro, ai fini del necessario «concerto», il decreto ministeriale in tema di mediazione famigliare.
  Sono poi attivi 1) il gruppo di lavoro Task force sull'efficienza del processo civile, i cui lavori termineranno entro il 15 luglio, nonché 2) il Comitato tecnico-scientifico sull'efficienza della giustizia civile sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria, i cui esiti pure si attendono.
  Quanto all'ordinamento giudiziario, i lavori della commissione ministeriale incaricata di predisporre gli elaborati attuativi della delega prevista dalla cosiddetta «riforma Cartabia», sono oramai giunti al termine: probabilmente oggi l'ultima sessione prevista.

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ALLEGATO 8

DL 75/2023: Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025. C. 1239 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 13, comma 1, reca disposizioni in materia di assunzione di personale al Ministero della giustizia, nonché l'istituzione di un posto di funzionario dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di gabinetto del Ministro della giustizia;

    l'articolo 14 introduce alcune misure in materia di personale dell'amministrazione penitenziaria, con riguardo alla corresponsione di un'indennità annua lorda aggiuntiva, all'assunzione di 7 unità di personale dirigenziale non generale, all'incremento della dotazione organica di 30 unità di dirigente penitenziario;

    l'articolo 15 reca disposizioni in materia di modalità di svolgimento dei concorsi per magistrati ordinari, con riguardo alla composizione della commissione esaminatrice, alla definizione dei criteri per la valutazione degli elaborati da parte delle sottocommissioni e alla disciplina dei lavori della medesima commissione;

    l'articolo 16 interviene in materia di trattamento accessorio spettante al personale amministrativo in servizio presso la Scuola Superiore della magistratura;

    l'articolo 17 differisce al 15 gennaio 2024 il termine in materia di giudizi di impugnazione nel processo penale a decorrere dal quale troveranno applicazione le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (cd. «riforma Cartabia»);

    l'articolo 18 prevede una serie di misure riguardanti il reclutamento di 576 magistrati tributari presso le Corti di giustizia tributaria, con riguardo alla composizione e funzionamento della commissione esaminatrice nonché allo svolgimento delle prove;

    l'articolo 27 incrementa l'attuale dotazione organica dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di ulteriori 100 unità di personale non dirigente;

    gli articoli 34 e 35 intervengono in materia di processo sportivo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.