CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 luglio 2023
141.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 911, approvata dal Senato, volta a introdurre nell'ordinamento il reato di omicidio nautico e il reato di lesioni personali nautiche;

   rilevato che:

    la proposta di legge reca una serie di modifiche alle disposizioni del codice penale relative alle fattispecie di omicidio colposo stradale (articoli 589-bis, 589-ter c.p.) e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla circolazione stradale (articoli 590-bis, 590-ter c.p.), al fine di estendere la relativa disciplina anche alle ipotesi di omicidio e di lesioni gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme sulla navigazione marittima o interna;

    ulteriori modifiche sono apportate al codice di procedura penale in materia di arresto in flagranza (articoli 380 e 381 c.p.p.), estendendo le disposizioni sull'arresto obbligatorio e sull'arresto facoltativo già previste per l'omicidio stradale e per le lesioni colpose stradali gravi o gravissime anche alle condotte nautiche, se aggravate dallo stato di alterazione del conducente;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la proposta di legge incide sulla materia ordinamento penale che l'articolo 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione, attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave «Moby prince». Doc. XXII, n. 9.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di inchiesta parlamentare DOC XXII, n. 9, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince”»;

   rilevato che:

    il documento in esame risponde all'esigenza di proseguire e di integrare l'attività svolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita presso la Camera dei deputati nel corso della XVIII Legislatura, al fine di accertare le cause del disastro della nave «Moby Prince», avvenuto la sera del 10 aprile 1991 a seguito di collisione con la petroliera «Agip Abruzzo» verificatasi nel porto di Livorno;

    in particolare, la Commissione monocamerale di inchiesta ha il compito di: accertare eventuali e ulteriori responsabilità relative al disastro della nave «Moby Prince»; ricercare e valutare ulteriori e nuovi elementi che possano integrare i fatti sino a ora conosciuti; accertare, con la massima precisione, le circostanze in cui è avvenuta la collisione tra il traghetto «Moby Prince» e la petroliera «Agip Abruzzo»; verificare fatti, atti e condotte commissive od omissive; esaminare le procedure, le modalità e i mezzi con cui sono stati organizzati e attuati i soccorsi in mare; verificare i motivi del mancato coordinamento nella gestione dei soccorsi alle vittime; accertare eventuali correlazioni tra l'incidente ed eventuali traffici illegali di armi, combustibili o scorie e rifiuti tossici; approfondire i termini dell'accordo armatoriale tra le società coinvolte e analizzare i bilanci di alcune di esse;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     la proposta di inchiesta parlamentare, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla materia «organi dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione;

    per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

     il provvedimento rispetta la norma del primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nonché del secondo comma dello stesso articolo 82, in base al quale la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari e la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (cosiddetto principio del parallelismo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.