CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 luglio 2023
139.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3 febbraio 2021,.
1.1. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , nei casi di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nessuno è tenuto a comunicare notizie relative a pregresse malattie oncologiche dopo che, in assenza di recidive, siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima dei ventuno anni.
1.2. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: , nei casi di cui alla presente legge.
1.3. Marianna Ricciardi, Sportiello, Quartini, Di Lauro.

  Al comma 2, sostituire le parole: alla presente legge con le seguenti: al comma 2-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nessuno è tenuto a comunicare notizie relative a pregresse malattie oncologiche dopo che, in assenza di recidive, siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni per i pazienti per i quali la diagnosi sia stata formulata prima dei ventuno anni.
1.4. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 2.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: diciottesimo con la seguente: ventunesimo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), e all'articolo 4, comma 1, sostituire la parola: diciottesimo con la seguente: ventunesimo.
2.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
2.4. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

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  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sono inapplicabili gli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
2.5. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Al comma 5, sopprimere il secondo e terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sopprimere il comma 1.
2.6. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: delle singole clausole fino alla fine del periodo con le seguenti: del contratto.
2.7. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sui provvedimenti di cui al presente comma è acquisito il parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 4-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Commissione per la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche).

  1. Per le finalità della presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Commissione per la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche, a cui sono attribuiti compiti finalizzati a garantire la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche.
  2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e la composizione della Commissione, i cui componenti dovranno avere una comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle malattie oncologiche.
  3. La Commissione di cui al presente articolo, composta nel rispetto della parità di genere, è rinnovata ogni tre anni, i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi e svolge le seguenti funzioni:

   a) raccolta delle segnalazioni in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, inoltro delle stesse alle autorità di vigilanza;

   b) espressione di pareri obbligatori agli operatori bancari e assicurativi e ai datori di lavoro sulla corretta applicazione della presente legge;

   c) promozione di un'adeguata conoscenza della presente legge da parte degli operatori bancari e assicurativi e dei datori di lavoro attraverso apposite campagne informative;

   d) promozione di un'adeguata conoscenza della presente legge tra le famiglie adottanti;

   e) elaborazione di una relazione annuale sulla propria attività, da inviare al Ministro della salute ai fini della trasmissione alle Camere entro il 31 dicembre di ogni anno.
2.8. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sui provvedimenti di cui al presente comma è acquisito il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.
2.9. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I richiedenti non sono tenuti a fornire le informazioni di cui Pag. 29al precedente periodo in nessuna fase della procedura finalizzata all'adozione del minore né tali informazioni possono essere oggetto di accertamento e valutazione nell'ambito tale procedura.
3.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 4.

  Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

Art. 4.
(Accesso al lavoro e certificazioni)

  1. Il divieto di trattamento dei dati di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, comprende anche le informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dall'ultimo trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
  2. In sede di rilascio o rinnovo di certificazioni richieste per lo svolgimento di funzioni o attività di qualsiasi genere o che comunque attestano l'idoneità fisica allo svolgimento delle medesime funzioni o attività ovvero lo stato di salute dell'interessato, non possono essere richieste all'interessato medesimo informazioni sul proprio stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento terapeutico della patologia, in assenza di recidiva, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono promosse specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.
4.2. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 1, dopo le parole: procedure concorsuali aggiungere le seguenti: e selettive, pubbliche e private, nonché per lo svolgimento di funzioni o attività anche nel corso dell'attività lavorativa ovvero per la fruizione dei relativi servizi, per la riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi e per la formazione professionale,.
4.3. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì promosse politiche attive per sensibilizzare i datori di lavoro sulla necessità di impedire negli ambienti di lavoro qualsiasi forma di discriminazione e di isolamento nei confronti di chi sia stato affetto da una patologia oncologica.
4.4. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche)

  1. Ai fini di cui alla presente legge, presso il Ministero della salute è istituita la Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, composta in modo da rispettare la parità di genere e da assicurare la presenza di rappresentanti delle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi, della commissione per le adozioni internazionali, delle associazioni familiari a carattere nazionale e di persone di comprovata esperienza nelle materie oggetto della presente legge, con riferimento alle patologie Pag. 30oncologiche e all'oncoematologia pediatrica. La Consulta è rinnovata ogni quattro anni e i suoi membri non possono svolgere più di due mandati consecutivi. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le modalità per la costituzione della Consulta di cui al primo periodo.
  2. La Consulta per la parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche:

   a) raccoglie le segnalazioni dei consumatori in relazione all'applicazione della presente legge e, se necessario, le inoltra alle autorità di vigilanza sui servizi bancari e assicurativi;

   b) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi sulla corretta applicazione della presente legge;

   c) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra gli operatori bancari e assicurativi e tra i consumatori, anche attraverso apposite campagne informative;

   d) raccoglie le segnalazioni di una eventuale non applicazione delle disposizioni in materia di diritto all'oblio in caso di adozione;

   e) promuove adeguata conoscenza della presente legge tra le famiglie adottanti;

   f) presenta una relazione annuale sulla propria attività al Ministro della salute che provvede alla successiva trasmissione alle Camere.
4.01. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

ART. 5.

  Al comma 1, sostituire le parole: per la certificazione con le seguenti: per l'autocertificazione.
5.1. Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo, Girelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La spesa per tale certificazione è a totale carico del distretto sanitario di riferimento.
5.2. Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e, in caso di loro violazione, è l'autorità competente a decidere sui ricorsi presentati dai soggetti interessati, fatta salva in ogni caso la competenza del giudice ordinario in materia di violazione di diritti soggettivi.
5.3. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. Testo unificato C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla Comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3 febbraio 2021,.
1.1. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali.
2.4. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

  Al comma 4, sostituire le parole da: che stipulano fino alla fine del comma con le seguenti: di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo e di accertamenti sanitari, nei casi di cui al comma 1, per la stipulazione dei contratti indicati al medesimo comma.
2.50. Le Relatrici.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: con propria delibera, aggiungere le seguenti: sentito il Garante per la protezione dei dati personali, .

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
2.9. (Nuova formulazione). Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

ART. 4.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministro della salute, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni di pazienti oncologici che siano iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro,.

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni di pazienti oncologici che siano iscritte nella sezione Reti associative del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al predetto Registro,.
4.50. Le Relatrici.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: le forme aggiungere le seguenti: , senza oneri per l'assistito,.
5.2. (Nuova formulazione). Girelli, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo.