CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2023
138.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato C. 536 e abb.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 536 Dori, C. 891 Pittalis e C. 910 Maschio, recante disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e di misure rieducative dei minori, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   osservato che il provvedimento intende prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo;

   preso atto, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, che l'articolo 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'istruzione e del merito del tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte, tra l'altro, rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   segnalato che l'articolo 3 reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo e preso atto di quelle norme che, in tale ambito, attribuiscono al Governo il compito di integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che nel Patto siano espressamente indicate tutte le attività di formazione, curriculari ed extracurriculari, che la scuola o i docenti della classe intendono organizzare a favore degli studenti e delle loro famiglie;

   preso atto altresì che il medesimo articolo 3 attribuisce al Governo il compito di prevedere un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica alle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo da parte di personale dotato di adeguate competenze,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1038, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   preso atto, per quanto concerne le norme di interesse della XI Commissione, che l'articolo 5, che contiene i principi e i criteri direttivi in materia di IRPEF, prevede, per gli aspetti generali, che nel riordino delle agevolazioni si deve tenere conto delle relative finalità, tra cui viene indicata quella di favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;

   osservato, quindi, che il medesimo articolo 5, con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, tra i principi e criteri direttivi, indica la revisione e la semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dall'imponibile salvaguardando specifiche finalità, tra cui la mobilità sostenibile, l'attuazione della previdenza complementare, l'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali;

   considerato che il predetto articolo 5 prevede inoltre la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfetizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso, la possibilità del contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori, l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività, l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e sui redditi riferibili alla percezione della tredicesima mensilità;

   rilevato che il citato articolo 5, per quanto riguarda il lavoro autonomo, nell'ottica di semplificazione e razionalizzazione, prevede in particolare: il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti; l'allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo; la riduzione delle ritenute operate sui compensi, nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori; la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali;

   osservato che l'articolo 6, al comma 1, lettera a), prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione;

   osservato che l'articolo 8, che stabilisce principi e criteri direttivi specifici volti a realizzare il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive, indicando le priorità di attuazione dell'intervento, prevede che gli interventi normativi effettuati in attuazione di tale disposizione non devono generare aggravi di alcun tipo sui redditi di lavoro dipendente e di pensione;

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   segnalato che l'articolo 15, che indica principi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'attività di accertamento, prevede, tra i principi e criteri direttivi specifici, l'introduzione, in attuazione del principio di economicità dell'azione amministrativa, di specifiche forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere che effettuano attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi in materia tributaria e previdenziale, anche al fine di minimizzare gli impatti nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.