CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2023
138.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 83

ALLEGATO 1

5-01059 Borrelli: Provvedimenti relativi alla definizione agevolata
dei carichi affidati all'Agente della riscossione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante richiama i dati contenuti nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2022 della Corte dei Conti dalla quale risulta come negli ultimi ventidue anni si sia registrata una inesorabile caduta del tasso annuo di riscossione a mezzo ruoli dei carichi affidati, passato dal 33,8 per cento dell'anno 2000 a poco più del 25 per cento del 2022, senza che nessun intervento di carattere legislativo o tecnico abbia potuto rallentare o invertire la tendenza.
  Nel documento si evidenzia, inoltre, come si siano succeduti nel tempo provvedimenti normativi di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. A tale proposito, viene riportata una dichiarazione del Presidente della Corte dei Conti che ha ribadito la necessità di abbandonare il ricorso a provvedimenti che offrono, per le difficoltà del recupero (e per esigenze di bilancio), forma di definizione agevolata dei debiti iscritti a ruolo, che, oltre a incidere negativamente in termini equitativi e sul contributo di ciascuno al finanziamento dei servizi pubblici, rischiano di generare ulteriori iniquità del sistema. Inoltre, il ricorso ai condoni rischia di sollecitare aspettative di ulteriori condoni futuri, resi necessari proprio dalle medesime difficoltà finanziarie.
  Tanto premesso, si chiede di sapere «se non (si) ritenga doveroso arginare il fenomeno riportato in premessa che, oltre a minare alla radice la credibilità del sistema, sottrae alle imposte il loro significato di strumento democratico di finanziamento della cosa pubblica.».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Giova anzitutto precisare che nella tabella pubblicata nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato 2022 della Corte dei Conti, la percentuale del 33,8 per cento si riferisce all'importo complessivamente riscosso nell'intero periodo 2000-2022 – quindi nel corso di 23 anni – sui carichi affidati nel solo anno 2000, mentre la percentuale di circa il 2 per cento riguarda, invece, le somme riscosse nel solo anno 2022 sui carichi affidati nel medesimo anno 2022.
  Va, infatti, evidenziato che l'attività di recupero non si esaurisce nel solo anno di affidamento del carico ma prosegue negli anni successivi, fino alla riscossione dei crediti affidati all'agente della riscossione o all'invio della comunicazione di inesigibilità agli enti creditori affidatari.
  Pertanto, la relazione in parola ha dato conto dell'inevitabile dinamica – definita «naturale» dalla stessa Corte dei Conti – in virtù della quale, per ciascun anno di affidamento dei carichi, il relativo tasso di riscossione totale, ovvero quello registrato dall'anno di affidamento al 31 dicembre 2022 (ossia l'anno al quale si riferisce il rendiconto), risulta più elevato per gli anni di affidamento meno recenti, in quanto si cumulano le riscossioni registrate in più annualità, comprese quelle derivanti dagli istituti di definizione agevolata.
  Tanto premesso, il quesito posto dall'Onorevole Interrogante trova risposta nelle norme previste nel «Disegno di legge delega al Governo per la riforma fiscale», e, in particolare, nell'articolo 16, il quale prevede la revisione del sistema nazionale della riscossione, secondo principi e criteri direttivi fissati nel medesimo articolo.
  Nel dettaglio, il disegno di legge si propone tra l'altro di incrementare l'efficienza del sistema nazionale della riscossione, disponendo che lo stesso debba essere semplificato, orientandone l'attività ai principi di efficacia, economicità e imparzialità e Pag. 84verso obiettivi di risultato piuttosto che di esecuzione del processo.
  Tra le misure individuate per il conseguimento di detti obiettivi, è prevista l'adozione di un nuovo assetto organizzativo del sistema nazionale della riscossione, volto al progressivo superamento di quello attuale, caratterizzato da un netto dualismo tra il titolare della funzione di riscossione, ossia l'Agenzia delle entrate, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, nella sua qualità di ente deputato alle attività di recupero coattivo; si prospetta che a tale risultato possa pervenirsi anche mediante il passaggio di alcune o più funzioni e attività, attualmente svolte da l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in capo alla stessa Agenzia delle entrate.
  Inoltre, si dispone di provvedere al potenziamento dell'attività di riscossione coattiva dell'agente della riscossione, mediante:

   1) il progressivo superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento per il recupero coattivo delle entrate affidate all'agente della riscossione, in modo da consentirgli il pronto avvio delle azioni cautelari ed esecutive, sulla base di atti già notificati dagli enti creditori, in fase prodromica all'affidamento, cui attribuire ex lege la valenza di titolo esecutivo decorso inutilmente un lasso temporale predefinito. Ciò, anche attraverso la semplificazione del procedimento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera h) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) che prevede, per l'estensione degli accertamenti esecutivi a tutte le entrate riscuotibili mediante ruolo, la necessità di ricorrere all'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato;

   2) l'estensione del termine di efficacia degli atti di riscossione, così da assicurare maggiore celerità nell'azione di recupero.

  Inoltre, al fine di prevenire la formazione dei cosiddetti magazzini di riscossione, il citato articolo 16 della legge delega prevede l'introduzione di una pianificazione annuale, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, delle procedure di recupero che l'agente della riscossione dovrà svolgere, «anche secondo logiche di raggruppamento dei crediti per codice fiscale, in relazione al valore degli stessi» e stabilisce che l'attività di riscossione coattiva debba svolgersi in assoluta conformità alla predetta pianificazione. Deve essere, inoltre, assicurata la tempestiva trasmissione dei flussi informatici telematici relativi all'attività svolta.
  È, altresì, previsto, a regime, il discarico automatico al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'affidamento ad Agenzia delle entrate-Riscossione delle quote non riscosse, con temporanea esclusione delle quote per le quali sono in corso procedure esecutive o concorsuali, accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali, ovvero di quelle interessate da dilazioni di pagamento e con possibilità di discarico anticipato in assenza di cespiti utilmente aggredibili, ovvero di esperibilità di azioni fruttuose. Si introduce la possibilità per l'ente creditore, successivamente al discarico automatico, di riaffidare in riscossione le somme discaricate, qualora emergano nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali.
  Viene, infine, fissato il principio in base al quale dovrà essere garantita la salvaguardia del diritto di credito, mediante il tempestivo tentativo di notifica della cartella di pagamento, non oltre il nono mese successivo a quello di affidamento del carico, nonché, nella misura e secondo le indicazioni contenute nella pianificazione, di atti interruttivi della prescrizione.

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ALLEGATO 2

5-01057 Congedo: Chiarimenti in ordine all'assegnazione e cessione agevolata di immobili acquistati da società in regime di esenzione IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al regime di tassazione agevolato volto a favorire l'assegnazione o la cessione ai soci di taluni beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri, che è stato riproposto, per le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni, ai sensi dei commi da 100 a 105 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) prevedendo il versamento di imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'IRAP.
  Gli interroganti evidenziano che, con le circolari n. 26/E/2016 e 37/E/2016 l'Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni, anche ai fini del trattamento IVA, dell'assegnazione o cessione agevolata ai soci, ma, nonostante i chiarimenti, permangono alcune perplessità in relazione alle assegnazioni per gli immobili acquistati in «esenzione» da IVA.
  Pertanto, gli Onorevoli chiedono di sapere se le disposizioni in parola consentano l'equiparazione alla disciplina applicabile all'acquisto da soggetti privati e, in caso di assegnazioni o cessioni fra soggetti con rapporti di controllo o collegamento e applicazione del pro rata di detraibilità, se la base imponibile sia da determinarsi sul valore normale oppure sia applicabile la previsione agevolativa.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Come chiarito al paragrafo 7 della circolare 1° giugno 2016, n. 26/E, «sulla base dei principi generali, rilevano agli effetti dell'imposta (sul valore aggiunto), tutte le assegnazioni di beni per le quali la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale in via di rivalsa al momento dell'acquisto, dell'importazione o dell'effettuazione degli investimenti prima indicati.
  Viceversa esulano dall'ambito applicativo del tributo le fattispecie di assegnazione di beni in relazione alle quali era preclusa la detrazione dell'IVA all'atto dell'acquisto».
  Tra le operazioni da ultimo menzionate rientrano le fattispecie richiamate dagli Onorevoli interroganti, vale a dire le assegnazioni di immobili acquistati in esenzione dall'IVA. Infatti, in tali ipotesi, poiché all'atto dell'acquisto dell'immobile non è stato esercitato il diritto alla detrazione (trattandosi di operazione esente dall'IVA), la successiva assegnazione al socio del medesimo immobile esula dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
  A tal proposito, si fa altresì presente che, con diversi documenti di prassi (cfr. circolare n. 40/E del 13 maggio 2002, risoluzioni n. 194/E del 17 giugno 2002 e n. 191/E del 23 luglio 2009), l'Amministrazione finanziaria ha enunciato il principio secondo cui la disposizione recata dall'articolo 2, secondo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 «non si applica se l'assegnazione al socio ha ad oggetto beni per i quali non è stata detratta l'IVA all'atto dell'acquisto e ciò anche se sugli stessi sono stati eseguiti interventi di manutenzione, riparazione, recupero, per i quali, invece, si è provveduto a detrarre la relativa imposta», con riferimento ai quali – al ricorrere delle condizioni – la società dovrà effettuare la rettifica della detrazione ex articolo 19-bis2.
  In sostanza, l'assegnazione di beni al socio realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (di cui al numero 5) del secondo comma del citato articolo 2) che deve essere ricondotta all'articolo 16 della Direttiva 2006/112/CE Pag. 86del 28 novembre 2006 (Direttiva IVA), il quale – secondo l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia UE con sentenza del 17 maggio 2001, cause C-322/99 e C-323/99 – va interpretato nel senso che un bene dell'impresa destinato all'uso privato dell'imprenditore o a finalità estranee all'impresa non va assoggettato ad IVA quando non abbia consentito la detrazione dell'imposta. Se dunque la società ha acquistato l'immobile in regime di esenzione IVA, nessun diritto alla detrazione è stato dalla stessa esercitato e, pertanto, non sussistono i presupposti per assoggettare a IVA l'assegnazione del medesimo immobile al socio. Tale assegnazione è fuori campo IVA per difetto del requisito oggettivo.
  Invece, nell'ipotesi in cui, all'atto dell'acquisto del bene, la società abbia detratto, integralmente o parzialmente, l'IVA addebitatale, in via di rivalsa, ai fini della determinazione della base imponibile dell'assegnazione del bene al socio, così come indicato nel paragrafo 7.1 della citata circolare n. 26/E del 2016, «(...) occorrerà fare riferimento al criterio costituito “dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni” di cui all'articolo 13, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, così come riformulato dalla legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge Comunitaria 2008), nell'ambito degli interventi volti ad allineare la normativa nazionale in materia di IVA a quella comunitaria».

  Nel paragrafo 8 della successiva circolare 16 settembre 2016, n. 37/E, è stato precisato che il riferimento al valore normale è residuale ed eccezionale, nel senso che va considerato solo quando non è possibile determinare il prezzo di acquisto o di costo. In particolare:

   1. il criterio del prezzo di acquisto o di costo, in sostituzione di quello del valore normale vigente prima delle modifiche recate dalla legge comunitaria per il 2009, implica che la base imponibile IVA della cessione gratuita non comprende il «ricarico» normalmente praticato sul mercato per quel bene essendo costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione;

   2. il «prezzo di acquisto», secondo i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia UE, Causa C-16/14, rappresenta la regola generale per i prelievi di beni da parte di un soggetto passivo per il proprio uso privato o per quello del suo personale o in destinazioni ad un'attività economica esente da IVA. Per «prezzo di acquisto», si intende il valore residuo dei beni al momento del prelievo o della destinazione dei medesimi;

   3. in assenza di un prezzo di acquisto cui fare riferimento, come potrebbe accadere nell'ipotesi di un fabbricato non acquistato ma costruito dal soggetto che intende estrometterlo dal regime IVA, la base imponibile è costituita dal costo o dal prezzo di costo di beni simili;

   4. in via di estremo subordine e con esclusivo riferimento a situazioni di mancanza assoluta di prezzo di acquisto originario o del costo, è possibile determinare la base imponibile secondo il criterio del prezzo d'acquisto di beni similari, per condizioni, dimensioni e altre caratteristiche (a condizione che esistano beni simili sul mercato), il tutto con riferimento al momento della destinazione dell'immobile, evitando l'esame in dettaglio di «quali elementi di valore abbiano condotto a tale prezzo» (cfr. punto 40 della sentenza C-16/14);

   5. in ipotesi diverse, il ricorso al valore di mercato per la determinazione della base imponibile non è ammesso perché comporterebbe una espressa violazione del comma 2, lettera c), dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972 ispirato al principio secondo cui «non è conforme al diritto comunitario una norma nazionale che consideri il valore normale quale base imponibile dei beni destinati ad attività estranee a quella di impresa, nel caso in cui tale ultima attività cessi» (Corte di Giustizia UE, sentenza 3 maggio 2013, causa C-142/12).

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ALLEGATO 3

5-01058 Fenu: Potenziamento degli strumenti automatici
di incentivazione fiscale per il sostegno agli investimenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, richiama anzitutto la relazione della Corte dei Conti dalla quale emerge che la spesa sostenuta nel triennio 2020-2022, relativa a 107 delle 285 misure del PNRR (tra cui 2 riforme e 105 investimenti), deriva sostanzialmente dall'attuazione di due importanti strumenti di sostegno agli investimenti: i crediti d'imposta del piano transizione 4.0 e gli incentivi Superbonus, Ecobonus e Sismabonus.
  L'interrogante rileva che fonti di stampa segnalano l'intenzione del Governo di voler rafforzare il ricorso agli strumenti automatici, dirottando a tal fine 4 miliardi del Piano su crediti d'imposta per investimenti green.
  Tuttavia, l'Onorevole rappresenta che, durante l'audizione del 30 maggio al Senato sul disegno di legge delega di iniziativa governativa in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, l'Agenzia delle entrate ha riferito che «sarebbe, in ogni caso, auspicabile limitare il ricorso a forme “automatiche” di agevolazione, come, ad esempio, i crediti d'imposta fruibili dalle imprese senza la presentazione di un'istanza preventiva (...)».
  Pertanto, l'interrogante chiede di sapere «in considerazione di quanto riportato dall'articolo in premessa e della posizione espressa dall'Agenzia delle entrate all'audizione, come (si) valuti il potenziamento della leva fiscale e in particolare il ricorso agli strumenti automatici di incentivo come i crediti d'imposta».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria e il MIMIT, si fa presente quanto segue.
  Negli ultimi anni gli automatismi con i quali sono stati implementati gli incentivi fiscali hanno favorito l'accessibilità e la facilità di utilizzo dei medesimi, da parte dei beneficiari.
  Nell'ambito del Repower EU il Ministero delle imprese e del made in Italy sta lavorando, in collaborazione con l'Unità di Missione del PNRR, al potenziamento dei crediti d'imposta automatici 4.0 in ottica green.
  Il ricorso a strumenti incentivanti sotto forma di crediti d'imposta per supportare la transizione green è stato indicato in via preferenziale dalla stessa Commissione europea nelle linee guida sul Repower EU pubblicate il 1° febbraio 2023.
  Tanto premesso, come segnalato dall'onorevole interrogante, si osserva che, nel corso dell'audizione del 30 maggio scorso al Senato sul disegno di legge delega di iniziativa governativa in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, l'Agenzia delle entrate ha auspicato una limitazione del ricorso a forme «automatiche» di agevolazione – come, ad esempio, i crediti d'imposta fruibili dalle imprese senza la presentazione di un'istanza preventiva – anche per fornire al beneficiario maggiori garanzie in ordine al rispetto dei vincoli unionali in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai limiti di importo normativamente previsti (verificabili in sede di iscrizione degli aiuti individuali nel Registro nazionale degli aiuti di Stato).
  A parere dell'Agenzia delle entrate, l'adozione di un regime «su concessione» avrebbe, infatti, il vantaggio di limitare le criticità connesse alle iscrizioni degli aiuti nei registri, in quanto l'iscrizione dell'aiuto stesso avverrebbe prima della fruizione e non dopo (come accade attualmente, con le conseguenti criticità sul monitoraggio dei cumuli) e ciascuna Autorità procederebbe all'iscrizione dei soli aiuti dalla stessa concessi,Pag. 88 dopo la relativa autorizzazione e la verifica della capienza, evitando il problema del recupero dell'eccedenza dell'aiuto rispetto al limite massimo previsto.
  Alla stregua di quanto rappresentato e in considerazione delle distorsioni che sono state riscontrate in relazione al ricorso a tali strumenti automatici, in sede di attuazione della delega per la riforma fiscale potranno essere opportunamente valutate le forme e gli eventuali nuovi adempimenti cui assoggettare i suddetti crediti d'imposta nell'ottica di contemperare la necessità di prevenire frodi e abusi con l'esigenza di un loro celere utilizzo da parte dei legittimi beneficiari.

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ALLEGATO 4

5-01060 Merola: Estensione della possibilità di usufruire della definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione ai contribuenti delle regioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione fino al 30 giugno 2022, prevista dall'articolo 1, comma 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetto rottamazione-quater), evidenziando che il termine per l'adesione da parte dei contribuenti interessati è stato differito al 30 giugno 2023.
  Gli Onorevoli lamentano una presunta disparità di trattamento a scapito dei contribuenti residenti nelle aree del Centro Italia colpite da eventi sismici nel 2016, per i quali la riscossione è stata riavviata dopo il predetto termine del 30 giugno 2022 e che, pertanto, non possono fruire della cennata definizione agevolata.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1 del decreto ministeriale 1° settembre 2016 ha previsto, nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nel territorio dei comuni colpiti dal sisma del Centro-Italia, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016. Il periodo di sospensione è stato successivamente prorogato fino al 30 novembre 2017 dall'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) che ha, altresì, previsto la ripresa della riscossione entro il 16 dicembre 2017 e la ripresa degli adempimenti, diversi dai versamenti, entro il mese di febbraio 2018.
  Peraltro, il termine di ripresa dei versamenti è stato più volte differito, da ultimo ad opera dell'articolo 8 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (cosiddetto «decreto clima») che, per i contribuenti diversi dai titolari di reddito d'impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché per gli esercenti attività agricole, ha disposto la proroga al 15 gennaio 2020 del termine di ripresa della riscossione delle somme dovute a titolo di tributi, oggetto della concessa sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell'importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.
  Tanto premesso, deve precisarsi che, ai fini della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi 231 e successivi, della legge di bilancio per il 2023, cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, non è rilevante la data in cui viene notificato l'avviso di pagamento, bensì la data in cui il carico viene affidato all'agente della riscossione (affidamento che, come sopra detto, deve essere stato eseguito tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022).
  Pertanto, il fatto che le notifiche degli avvisi di pagamento ai contribuenti colpiti dal sisma del Centro-Italia del 2016 si siano concentrate dopo il 30 giugno 2022 – come evidenziato dagli Onorevoli interroganti – non dovrebbe impedire agli stessi di aderire alla rottamazione-quater, laddove gli avvisi si riferiscano a somme oggetto di carichi affidati all'agente della riscossione all'interno della finestra temporale citata.

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ALLEGATO 5

Delega al Governo per la riforma fiscale.
C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'articolo 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: da 4 a 19 con le seguenti: da 4 a 18
1.100. I Relatori.

  All'articolo 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: Gli schemi dei decreti legislativi fino a: sono trasmessi con le seguenti: Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di relazione tecnica, redatta ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente, nonché della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione e sono trasmessi

  Conseguentemente, all'articolo 20, comma 2, sostituire le parole da: di cui all'articolo 1, comma 2 fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: fornisce le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 2
1.101. I Relatori.

  All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari
1.102. I Relatori.

ART. 20.

  All'articolo 20, comma 1, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: comma 3
20.100. I Relatori.