CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2023
138.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018. C. 1040 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'Accordo è volto a garantire un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando al contempo il diritto dell'UE e di Singapore di definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente;

    il Capo III contiene numerose disposizioni in materia di risoluzione delle controversie tra gli investitori e le parti; prevedendo che esse debbano essere risolte preferibilmente in via amichevole attraverso la mediazione;

    nel medesimo Capo sono delineate le procedure da seguire ove la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla richiesta di consultazioni; prevedendo a tal fine che il ricorrente possa presentare domanda in applicazione di uno dei meccanismi di risoluzione delle controversie previsto dall'articolo 3.6;

    in tale contesto, si prevede l'istituzione di un tribunale di primo grado e di un tribunale d'appello, competenti a conoscere delle predette domande;

    il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'Accordo dell'Aja consente al titolare di un disegno o modello di ottenere protezione in più paesi con una sola domanda internazionale redatta in una sola lingua, presentata a un singolo ufficio e sottostando a un'unica tassazione;

    l'Atto del 1999 è volto a estendere il sistema di protezione previsto dal predetto Accordo dell'Aja a nuovi membri, in modo da facilitare l'adesione di Stati la cui legislazione prevede l'esame di novità dei disegni e modelli industriali;

    in particolare, si è voluto istituire un collegamento tra tale sistema di registrazione internazionale e i sistemi regionali come quello dell'Unione europea o quello dell'Organizzazione africana della proprietà intellettuale;

    il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica reca l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore;

    introduce, inoltre, modifiche al decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale) al fine di adeguare il diritto interno alle disposizioni contenute nell'Atto di Ginevra,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'Accordo regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, sostituendosi agli accordi bilaterali sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri;

    esso disciplina, tra l'altro, le condizioni con le quali le Parti si conformano alle disposizioni in materia di sicurezza aerea e alle disposizioni in materia di protezione della navigazione aerea da atti illeciti;

    sono inoltre previsti obblighi di reciproca assistenza tra le Parti al fine di prevenire atti illeciti contro la sicurezza degli aeromobili, dei loro passeggeri ed equipaggi, degli aeroporti e delle strutture di navigazione e contro qualsiasi altra minaccia alla sicurezza dell'aviazione civile o nell'ipotesi in cui si verifichino tali atti;

    il disegno di legge di ratifica reca la consueta autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato il disegno di legge recante delega al governo per la riforma fiscale (C.1038 Governo e C. 75 Marattin), nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative;

   premesso che:

    l'articolo 9 detta principi e criteri direttivi riferiti alla modifica del diritto societario, anche con riguardo alla liquidazione ordinaria e alle disposizioni del codice civile in materia di bilancio;

    l'articolo 13 delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici, con la finalità esplicita di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché con l'indicazione di princìpi e criteri direttivi volti al contrasto del gioco illegale, delle infiltrazioni criminali nell'offerta di gioco, dell'evasione o elusione fiscale, nonché al riordino del vigente sistema sanzionatorio;

    l'articolo 16 detta princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema nazionale della riscossione, prevedendo anche la riforma della disciplina della responsabilità dell'agente della riscossione e la riduzione dei tempi di avvio delle azioni cautelari ed esecutive;

    l'articolo 17 reca princìpi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e dell'organizzazione dei processi tributari;

    l'articolo 18 reca princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto di altri tributi erariali indiretti e di tributi degli enti territoriali;

    in particolare, il medesimo articolo 18 al comma 2, lettera b) delega il Governo ad introdurre l'illecito di «sottrazione» all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati e su prodotti fiscalmente equiparabili a essi;

    l'articolo 19, reca principi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria mediante la redazione di testi unici, con l'obiettivo della codificazione della normativa fiscale;

   rilevato che:

    a) all'articolo 17, comma 1, lettera b), appare opportuno precisare che ci si riferisce alla giustizia tributaria di merito, per non determinare interferenze tra la delega e la disciplina del processo civile telematico dettata per il giudizio innanzi alla Corte di cassazione (oggetto anche di obiettivo PNRR);

    b) all'articolo 18, comma 1, lettera a), n. 3, appare opportuno precisare il riferimento alle sanzioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in quanto il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale può essere valorizzato solo come modello organizzativo dell'ente, ma non incidere sulla responsabilità penale del singolo;

    c) all'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 1, appare opportuno che la causa speciale di non punibilità ivi prevista sia delimitata, nel senso di prevedere l'assoluta impossibilità di far fronte al pagamento, e di prevedere che non dipenda da scelte dell'ente debitore (che può essere diverso dal soggetto punibile); in ogni caso occorre escludere l'applicazione di questa causa di non punibilità nei casi in cui a monte c'è una condotta fraudolenta: in giurisprudenzaPag. 45 infatti è ammessa solo per i reati che consistono in un omesso versamento;

    d) all'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 2, appare opportuno integrare la previsione distinguendo in relazione ai tempi e alle modalità di definizione, tra effetti estintivi del reato e altri effetti premiali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   per le ragioni espresse in premessa, dovrebbe valutarsi l'opportunità:

    a) all'articolo 17, comma 1, lettera b), appare opportuno precisare che ci si riferisce alla giustizia tributaria di merito;

    b) all'articolo 18, comma 1, lettera a), n. 3, appare opportuno precisare il riferimento alle sanzioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

    c) sostituire l'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 1, con il seguente: «1) attribuire specifico rilievo all'ipotesi di assoluta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso o da scelte gestionali dell'ente debitore, in ogni caso con esclusione dei reati connotati da frode»;

    d) all'articolo 18, comma 1, lettera b), n. 2, sostituire le parole da «ai fini» fino alla fine con le seguenti: «distinguendo, in relazione ai tempi e alle modalità di definizione, tra effetti estintivi del reato e altri effetti premiali».

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ALLEGATO 5

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO PD

  La II Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1038 recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», quale risultante dalle proposte emendative approvate;

   premesso che:

    il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

    la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

    per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «flat tax» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la «flat tax» è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata;

    la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

    in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

    completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

    il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle «tax expenditures» (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere Pag. 47finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

    mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale;

   considerato che:

    la delega, nell'intento di razionalizzare il sistema sanzionatorio per le violazioni di carattere tributario, sollecita il legislatore delegato ad adottare provvedimenti che coinvolgono anche il funzionamento della sanzione penale, senza però prefigurare una vera e propria riforma del decreto legislativo n. 74 del 2000; si rischia, in tal modo, di dare vita ad una «mescolanza» tra sanzioni penali e sanzioni amministrativo tributarie senza un adeguato soppesamento delle rispettive funzioni;

    l'articolo 18, infatti, al comma 1 individua specifici principi e criteri direttivi non solo per la revisione del sistema sanzionatorio tributario amministrativo, ma anche per quello penale, prevedendo l'estensione/modifica di alcuni istituti del codice penale e di procedura penale, quali la confisca, l'introduzione di fattispecie penali, e della responsabilità amministrativa degli enti in presenza di reato ex decreto legislativo n. 231 del 2001: tutte questioni che, almeno sotto un profilo tecnico, con la «revisione del sistema tributario», oggetto della delega, hanno ben poco da condividere. Tali previsioni di modifica, anche di rilievo, al regime penale, nell'ambito di una riforma del sistema tributario, corrono il rischio di snaturare la natura della sanzione penale, che, in questa ottica, non ha più la funzione di censurare un grave comportamento lesivo dell'interesse pubblico rispetto alla corretta percezione delle entrate tributarie, ed in quanto tale ritenuto riprovevole dalla collettività, ma piuttosto di induzione ad invogliare il contribuente alla più fedele esecuzione di tale adempimento. Una effettiva e concreta integrazione tra i due regimi sanzionatori alla luce del ne bis in idem dovrebbe prevedere una sola sanzione per ciascun illecito (tributaria o penale) a seconda della sua gravità, a maggior ragione ove si consideri che la gran parte degli illeciti penali tributari costituiscono ormai anche reati fonte per l'irrogazione delle sanzioni alle società per la responsabilità amministrativa (ex decreto legislativo n. 231 del 2001), altre riguardanti la revisione dei rapporti tra processo penale e processo tributario, adeguando i profili processuali e sostanziali connessi alle ipotesi di non punibilità e di applicazione di circostanze attenuanti all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari, anche nella fase antecedente all'esercizio dell'azione penale suscita perplessità,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Gianassi, Lacarra, Scarpa,
Serracchiani, Zan.