CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 luglio 2023
138.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 28

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1038, al quale è stata abbinata la proposta di legge C. 75 Marattin, quale risultante dalle proposte emendative approvate, recante delega al Governo per la riforma fiscale;

   rilevato che:

    il disegno di legge, a seguito dell'esame svolto dalla Commissione Finanze, consta di 20 articoli divisi in cinque titoli, e delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i princìpi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa;

    in particolare, il titolo I contiene, agli articoli da 1 a 4, i princìpi generali e i tempi di esercizio della delega nonché i princìpi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello;

    il titolo II, composto dagli articoli da 5 a 13, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi, relativi rispettivamente ai princìpi di delega per la riforma delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'IRAP, alla riforma delle imposte indirette e alla disciplina dei giochi;

    il titolo III, composto dagli articoli da 14 a 18, attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso, nonché al quadro sanzionatorio;

    i titoli IV e V, composti rispettivamente dall'articolo 19 e dall'articolo 20, riguardano, rispettivamente, i princìpi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione e le disposizioni finanziarie;

  ritenuto che:

   per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    il disegno di legge è riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

   per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali:

    il disegno di legge di delega legislativa contiene un'enunciazione di princìpi e criteri direttivi per la riforma fiscale e fissa il termine di ventiquattro mesi per l'emanazione dei decreti legislativi attuativi, conformemente a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione ai sensi del quale l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti;

    assumono rilievo, inoltre, l'articolo 23 della Costituzione, in base al quale nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, e l'articolo 53 della Costituzione, che individua i due princìpi fondamentali che ispirano il sistema di imposizione fiscale: il princìpio di capacità contributiva e il princìpio di progressività;

    in particolare, la Corte costituzionale ha considerato il princìpio di contribuzione secondo la capacità contributiva come «un armonico e specifico sviluppo del princìpio di eguaglianza contenuto nell'articoloPag. 29 3» (sentenza n. 155 del 1963) ed ha definito la capacità contributiva come «l'idoneità del soggetto all'obbligazione d'imposta, desumibile dal presupposto economico cui l'imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità» (ex plurimis, sentenza n. 42 del 1992);

    con riferimento invece al princìpio di progressività, la Corte costituzionale ha affermato che lo stesso si riferisce «al sistema tributario nel suo complesso e non ai singoli tributi, dal momento che il princìpio stesso, se inteso come crescita dell'aliquota correlata con l'ammontare del reddito, non può che aver riguardo al rapporto diretto fra imposizione e reddito personale complessivo del contribuente» (sentenza n. 159 del 1985, ma già affermato ex multis nella sentenza 12 del 1960), precisando inoltre che «nella molteplicità e varietà di imposte, attraverso le quali viene ripartito fra i cittadini il carico tributario, non tutti i tributi si prestano, dal punto di vista tecnico, all'adattamento al princìpio della progressività» (sentenza n. 128 del 1966),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 30

ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 e abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO PD

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1038 recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», quale risultante dalle proposte emendative approvate;

   premesso che:

    il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

    la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i princìpi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

    per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «flat tax» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la «flat tax» è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata;

    la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

    in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sottodichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

    completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

    il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle «tax expenditures» (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanentePag. 31 della spesa pubblica e una ridefinizione del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

    mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

  esprime

PARERE CONTRARIO.

Bonafè, Cuperlo, Fornaro,
Mauri, Schlein.