ALLEGATO
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abbinata.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIII Commissione Agricoltura,
esaminato il provvedimento in esame, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
preso atto in generale che il nuovo testo del provvedimento, che è composto da 20 articoli, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dal medesimo disegno di legge;
considerato con favore, per quanto di competenza della Commissione Agricoltura, quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), che prevede, come princìpi e criteri direttivi specifici:
l'introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all'articolo 2135, primo comma, del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura, al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione, riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale l'attività eccedente è considerata produttiva di reddito d'impresa;
la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell'ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui al citato articolo 2135 con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;
l'introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;
la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.