CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 luglio 2023
137.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 114

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1038 e l'abbinata proposta di legge C. 75 Marattin, recante delega al Governo per la riforma fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente

   premesso che:

    il disegno di legge, a seguito dell'esame svolto dalla Commissione Finanze, consta di 20 articoli articolati in cinque titoli, e delega il Governo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, indicando i princìpi e criteri direttivi generali e specifici cui deve attenersi la stessa;

    il titolo I contiene i princìpi generali e i tempi di esercizio della delega nonché i principi e i criteri direttivi per la riforma dello statuto del contribuente, con particolare riguardo alla disciplina dell'interpello;

    il titolo II, concernente i tributi, rappresenta la parte più ampia della delega ed è articolato in tre capi, relativi rispettivamente ai principi di delega per la riforma delle imposte sui redditi, dell'Iva e dell'IRAP, alla riforma delle imposte indirette e alla disciplina dei giochi;

    il titolo III attiene alla disciplina delle procedure di definizione dell'imponibile, all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso, nonché al quadro sanzionatorio;

    i titoli IV e V riguardano, rispettivamente, i princìpi e i criteri direttivi relativi al riordino della normativa tributaria e alla codificazione e le disposizioni finanziarie;

   evidenziato che:

    l'articolo 5 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione dell'Imposta sulle persone fisiche – Irpef disponendo la revisione e la graduale riduzione dell'Irpef, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica:

    fra i princìpi e i criteri direttivi si prevede, fra l'altro, che si tenga conto anche degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio esistente nonché di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela, manutenzione e conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    con particolare riguardo ai redditi di lavoro autonomo tra i princìpi e criteri direttivi si prevede, tra le altre cose, alla lettera f) la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;

    alla lettera g-bis) del comma 1, inserita nel corso dell'esame in sede referente, si prevede, inoltre, l'adozione di misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero;

   Con riferimento ai redditi diversi si prevede, fra l'altro, alla lettera h) l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti Pag. 115d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

   Evidenziato che:

    L'articolo 6 reca i princìpi e i criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti. In sintesi, si prevede, oltre alla semplificazione dell'allineamento tra valori civilistici e fiscali, un doppio binario IRES: accanto all'aliquota ordinaria (attualmente pari al 24%) si dispone la riduzione della stessa aliquota per le imprese che, entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è stato prodotto il reddito, impieghino risorse in investimenti e in nuove assunzioni, a patto che gli utili non siano distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.

    L'articolo 7 recante i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'IVA dispone la ridefinizione dei presupposti dell'imposta in modo da renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea prevedendo, tra l'altro, la riduzione dell'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte;

    Rilevata l'opportunità di sostenere, anche con misure incentivanti di natura fiscale, il comparto dei beni e dei consumi culturali e di tenere conto di tale finalità sia nella definizione dei principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, che nella previsione dei princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'Iva,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

    a) all'articolo 6, comma 1, lettera a), consentire la riduzione dell'aliquota IRES ivi prevista anche agli utili destinati a finalità culturali, comprese la conservazione e la valorizzazione di immobili culturali non costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

   b) all'articolo 7, comma 1, lettera e):

    estendere la riduzione dell'aliquota dell'IVA, oltre che all'importazione di opere d'arte e alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione anche agli interventi di conservazione, tutela e manutenzione dei beni culturali sottoposti al vincolo ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

    ridurre e armonizzare l'aliquota dell'IVA per i consumi culturali e di opere dell'ingegno;

    introdurre meccanismi di detrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1038 recante «Delega al Governo per la riforma fiscale», quale risultante dalle proposte emendative approvate;

   premesso che,

    il sistema fiscale italiano è in grave crisi, reso più iniquo dalla progressiva fuoriuscita di alcune categorie di reddito dall'IRPEF e dalle addizionali comunali e regionali all'Irpef, che sottrae risorse necessarie al finanziamento dei servizi pubblici locali e premia la rendita; indebolito da un'evasione fiscale che, pur diminuita negli ultimi anni, rimane enorme; caratterizzato da un elevato grado di complessità degli adempimenti e da una scarsa capacità di riscossione;

    la proposta di riforma del Governo – un disegno di legge delega che indica i principi generali di riforma, affidando ai decreti legislativi da adottare entro 24 mesi dall'entrata in vigore gli elementi di dettaglio di revisione del sistema tributario – non affronta nessuna di queste criticità e, anzi, aggrava l'iniquità e l'inefficienza del sistema;

    per quanto riguarda l'IRPEF, la principale imposta, la riduzione degli scaglioni e delle aliquote, con l'esplicito obiettivo finale di una «flat tax» per tutti i contribuenti, ridimensionerà drasticamente la progressività del sistema e favorirà i redditi più elevati, sottraendo risorse essenziali per il finanziamento della sanità, della scuola, di tutte le principali politiche pubbliche: non a caso, come ha evidenziato la Banca d'Italia nella sua audizione, la «flat tax» è stata adottata in prevalenza da economie in transizione o in via di sviluppo, con una contenuta pressione fiscale e sistemi di welfare di dimensione limitata;

    la sostituzione dell'IRAP con una sovrimposta IRES penalizza le imprese manifatturiere, asse portante dell'economia italiana, e mette a rischio il finanziamento della spesa sanitaria regionale;

    in materia di contrasto all'evasione, il disegno di legge introduce un concordato preventivo biennale per i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo di minore dimensione, che rischia di legalizzare la sotto dichiarazione di ricavi e compensi, «istituti speciali di definizione» che possono nascondere condoni permanenti, sconti penali a chi aderisce ai vari condoni, rateizzazioni talmente lunghe da rendere conveniente, dal punto di vista economico, non pagare le imposte;

    completamente assenti, invece, la riforma del catasto, recentemente sollecitata anche dalla Commissione europea, volta a eliminare l'attuale penalizzazione per i proprietari di immobili di minor pregio rispetto a quelli di maggior valore e a garantire più equità nel prelievo a parità di gettito e il federalismo fiscale, particolarmente importante alla luce della progressiva riduzione dei margini di autonomia impositiva degli enti territoriali;

    il disegno di legge delega non esplicita né i costi né le modalità di copertura degli interventi, salvo il riordino delle «tax expenditures» (deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta): come rilevato dall'UPB, gli interventi definiti con maggior dettaglio dalla delega, determinando una consistente diminuzione del prelievo, potrebbero essere finanziati solo attraverso una riduzione permanente della spesa pubblica e una ridefinizionePag. 117 del livello dei servizi pubblici e delle platee dei beneficiari;

    mentre l'Italia avrebbe bisogno di una revisione organica del proprio sistema tributario, il disegno di legge del Governo rinuncia a qualunque idea di riordino, consolida l'iniquità dell'attuale assetto, mantenendo tutti i regimi cedolari vigenti (che, oltretutto, sono esclusi dall'applicazione delle addizionali IRPEF comunali e regionali) e, anzi, introducendone di nuovi, come la cedolare secca sugli immobili strumentali, non aggredisce l'evasione fiscale,

   esprime

PARERE CONTRARIO

Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Speranza.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato. C. 536 e abb.

PROPOSTA DI PARERE

  La VII Commissione Cultura,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinata, recante «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo», come risultante dalle proposte emendative approvate;

   rilevato che:

    L'articolo 1, modifica gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge n. 71 del 2017 in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo prevedendo che nel contrasto di tali fenomeni saranno privilegiate le azioni di carattere formativo ed educativo assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative anche non formali.

    In particolare si interviene, altresì, sulla disciplina del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71, prevedendo che il previsto tavolo tecnico sia costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro delegato per le politiche della famiglia, e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che il medesimo tavolo tecnico sia competente anche in materia di bullismo e che abbia tra i suoi componenti anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche nominati dal Ministro dell'istruzione, d'intesa con il ministro delegato per le politiche della famiglia. Si prevede, altresì, che il tavolo tecnico collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92.

    Si prevede, inoltre, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo, altresì, un tavolo permanente di monitoraggio e che le regioni, possano istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo.

    Nei casi più gravi di condotte reiterate o quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, si dispone che il dirigente scolastico, nei casi più gravi di condotte reiterate, riferisca alle autorità educative ai fini dell'adozione delle misure rieducative previste dal regio decreto-legge n. 1404 del 1934 come modificato dall'articolo 2 del provvedimento.

   evidenziato che:

    L'articolo 2, modificando il regio decreto-legge n. 1404 del 1934 in materia di istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, prevede che il procuratore della Repubblica possa attivare un percorso di mediazione oppure richiedere al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, l'attivazione di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e Pag. 119il controllo dei servizi sociali che può prevedere, altresì, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e delle altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente.

    L'articolo 3 reca una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché a modificare lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi si prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Testo unificato. C. 536 e abb.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione Cultura,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 536 e abbinata, recante «Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo», come risultante dalle proposte emendative approvate;

   rilevato che:

    l'articolo 1 modifica gli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge n. 71 del 2017, in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, prevedendo che nel contrasto di tali fenomeni saranno privilegiate le azioni di carattere formativo ed educativo, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche, delle realtà degli enti locali, sportive e del terzo settore che svolgono attività educative anche non formali;

    in particolare, si interviene, altresì, sulla disciplina del piano di azione integrato di cui all'articolo 3 della citata legge n. 71, prevedendo che il previsto tavolo tecnico sia costituito con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il ministro delegato per le politiche della famiglia, e non con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che il medesimo tavolo tecnico sia competente anche in materia di bullismo e che abbia tra i suoi componenti anche esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche nominati dal Ministro dell'istruzione, d'intesa con il Ministro delegato per le politiche della famiglia; si prevede, altresì, che il tavolo tecnico collabori con la Consulta dei diritti e dei doveri del bambino e dell'adolescente digitale di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 20 agosto 2019, n. 92;

    si prevede, inoltre, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, istituendo, altresì, un tavolo permanente di monitoraggio e che le regioni, possano istituire un servizio di sostegno psicologico agli studenti al fine di favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi nonché di prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e un servizio di coordinamento pedagogico, nei limiti delle previsioni di legge, al fine di promuovere e contribuire al pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo;

    nei casi più gravi di condotte reiterate, o quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, si dispone che il dirigente scolastico, nei casi più gravi di condotte reiterate, riferisca alle autorità educative ai fini dell'adozione delle misure rieducative previste dal regio decreto-legge n. 1404 del 1934, come modificato dall'articolo 2 del provvedimento;

   evidenziato che:

    l'articolo 2, modificando il regio decreto-legge n. 1404 del 1934, in materia di Pag. 121istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni, prevede che il Procuratore della Repubblica possa attivare un percorso di mediazione oppure richiedere al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie di disporre, con decreto motivato, l'attivazione di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali che può prevedere, altresì, la partecipazione a laboratori teatrali, a laboratori di scrittura creativa, a corsi di musica, lo svolgimento di attività sportive, attività artistiche e delle altre attività idonee a sviluppare nel minore sentimenti di rispetto nei confronti degli altri e ad alimentare dinamiche relazionali sane e positive tra pari e forme di comunicazione non violente;

    l'articolo 3 conferisce una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per promuovere iniziative tese a prevedere un servizio di sostegno psicologico presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché a modificare lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249; quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi, si prevede che essi siano adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 2, nel senso di prevedere che i decreti legislativi relativi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), – in considerazione del fatto che gli oggetti indicati da tali lettere sono di stretta competenza del Ministro dell'istruzione e del merito – siano adottati su proposta di tale Ministro, di concerto con il Ministro della giustizia e con Ministro dell'economia e delle finanze, mantenendo per le ulteriori lettere da d) ad i) l'attuale formulazione del testo che attribuisce l'iniziativa circa la proposta al Ministro della giustizia;

   b) con riferimento alla medesima lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare la previsione, che delega il Governo a modificare il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti delle scuole superiori, adottato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, in quanto in tal modo con una norma di delega legislativa si interverrebbe impropriamente su una fonte secondaria.

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ALLEGATO 5

Misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico. C. 1183 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione,

   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 1183 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023 n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 6

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la parola: febbraio con la seguente: ottobre.
1.1. Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

  Al comma 1, sostituire le parole da: stimolare l'interesse fino alla fine del comma, con le seguenti: orientare gli studenti e le studentesse verso la scelta di percorsi scolastici attinenti le discipline Stem e al fine, altresì, di promuovere e incentivare azioni in favore delle donne per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, per l'aumento della rappresentanza nell'ambito lavorativo e per favorire le carriere nelle discipline matematiche e tecnico-scientifiche.
1.2. Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

  Al comma 3, sostituire le parole: sono organizzate con le seguenti: il Ministero dell'università e della ricerca organizza e sopprimere le parole: , anche da parte delle amministrazioni pubbliche.
1.3. Schifone.

  Al comma 3, sostituire le parole: nelle scuole e nelle università con le seguenti: nelle università e nelle scuole di ogni ordine e grado, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dell'autonomia scolastica,.
1.4. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

  Al comma 3, dopo le parole: nelle scuole inserire le seguenti: , presso gli enti e i luoghi della cultura quali i musei scientifici e tecnologici.
1.5. Caso, Orrico, Amato, Cherchi.

  Al comma 3, sostituire le parole: e nelle università con le seguenti: , nelle università e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
1.6. Dalla Chiesa, Tassinari.

  Al comma 3, sostituire le parole: e nelle università con le seguenti: , nelle università e nei principali Musei Scientifici nazionali della scienza e della tecnica.
1.7. Amorese.

  Al comma 3, sostituire le parole: e nelle università con le seguenti: , nelle università e presso gli enti e i luoghi della cultura quali i musei scientifici.
1.8. Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

  Al comma 3, sostituire le parole: e nelle università con le seguenti: , nelle università e nei musei scientifici.
1.9. Piccolotti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel giorno dell'11 febbraio, nell'ambito delle celebrazioni della giornata internazionale delle donne e delle ragazze della scienza, sono previste iniziative finalizzate a celebrare le donne, del passato e del presente, impegnate nelle Pag. 124discipline STEM che hanno raggiunto traguardi e obiettivi rilevanti in tali ambiti.
1.10. Orrico, Caso, Amato, Cherchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di incentivare la realizzazione di monumenti dedicati alle donne che si sono distinte nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, è istituito presso il Ministero della cultura un fondo, con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative e di ripartizione delle risorse del fondo, da destinare ai comuni per la promozione di concorsi artistici per la realizzazione delle opere celebrative di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.11. Orrico, Caso, Amato, Cherchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Quota parte delle risorse, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, previste nell'ambito delle linee di investimento della missione 4, componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – investimenti 1.4, 1.5, 2.1, 3.1, 3.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché delle risorse del medesimo PNRR, in materia di università e ricerca, in un ambito di formazione e ricerca di livello post scolastico e in materia di ricerca e di trasformazione digitale rivolte alle imprese, è destinata all'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge.
1.12. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. È istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito un gruppo di lavoro sulla didattica delle discipline STEM, finalizzato a fornire indicazioni e a progettare percorsi e materiali didattici da mettere a disposizione degli istituti scolastici, al fine di avvicinare le ragazze e i ragazzi, fin dall'infanzia, alla scienza, attraverso le sue applicazioni concrete.
1.13. Piccolotti.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: a favorire l'innovazione inserire le seguenti: , lo sviluppo sostenibile.
2.1. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  Al comma 1, sostituire le parole: la prosperità con le seguenti: e lo sviluppo sostenibile.
2.2. Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: le università, aggiungere le seguenti: le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica,.
2.3. Dalla Chiesa, Tassinari.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: curriculum vitae scolastico ed extrascolastico con le seguenti: curriculum dello studente di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2022, n. 328;
2.4. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

  Al comma 2, lettera c) dopo la parola: promuovere inserire le seguenti: studi, ricerche e.
2.5. Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

Pag. 125

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) promuovere campagne di sensibilizzazione, rivolte alle donne e ai giovani del Mezzogiorno, per stimolare la scelta e l'apprendimento delle discipline STEM al fine di contribuire a ridurre le differenze di genere e territoriali presenti nel nostro Paese;
2.6. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) promuovere la conoscenza, la conservazione, l'accrescimento del patrimonio storico scientifico italiano, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei musei scientifici;
2.7. Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) ridurre il divario di genere nelle discipline STEM e far crescere la consapevolezza nelle donne del loro valore e del contributo che possono dare in ambito scientifico;
2.8. Piccolotti.

  Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

   d-bis) attuare nella scuola primaria una didattica laboratoriale diretta al favorire maggiormente l'acquisizione di competenze nelle discipline STEM;
2.9. Manzi, Di Biase, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito di attività di sensibilizzazione sulle discipline STEM ed erogazione di corsi di formazione volti a creare nuove professionalità;
2.10. Amorese.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) prevedere l'istituzione di borse di studio per i discenti che decidano di intraprendere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, destinandole prioritariamente alle donne per incentivare e sostenere la scelta di percorsi di studio universitario nelle discipline STEM nonché istituzione di premi per giovani inventrici;
2.11. Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) promuovere percorsi di studio, formazione o ricerca nelle discipline STEM, anche attraverso la previsione di borse di studio, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), per i discenti che decidano di intraprendere tali percorsi;
2.12. Dalla Chiesa.

  Al comma 2, lettera i), dopo la parola: prevedere inserire le seguenti: , nell'ambito della propria autonomia,.
2.14. Dalla Chiesa, Tassinari.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

   l) attivare corsi di formazione professionale e specialistica e di tirocini formativi destinati prioritariamente alle donne che devono entrare o rientrare nel mercato del lavoro, diretti a fornire le adeguate competenze in campo scientifico e nell'uso di tecnologie digitali;
2.15. Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

Pag. 126

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
2.16. Caso, Amato, Cherchi, Orrico.

  Al comma 2, dopo la lettera n) aggiungere le seguenti:

   n-bis) attivazione di percorsi d'istruzione e di formazione tecnica superiore destinati in prevalenza alle donne in materia di programmazione e sviluppo di prodotti digitali;

   n-ter) promuovere progetti e corsi per la formazione professionale, rivolti alle donne per l'attività nelle piccole e medie imprese, alle lavoratrici autonome e alle artigiane, per l'acquisizione di competenze digitali, al fine di facilitare l'accesso al mercato digitale;

   n-quater) promuovere iniziative per la valorizzazione delle competenze delle donne, in particolare presso le università, i centri di ricerca pubblici e privati e le imprese che svolgono attività di ricerca, al fine di rendere tali organizzazioni più inclusive e in grado di valorizzare tutti i talenti superando gli stereotipi e le discriminazioni di genere; destinazione di fondi specifici da parte del Ministero dell'università e della ricerca alle università che raggiungano livelli minimi di presenza del sesso meno rappresentato nel corpo docente, nell'ambito della ricerca, nel personale amministrativo, nel senato accademico, nel numero di studentesse iscritte ai corsi nelle discipline STEM e nel numero del corpo docente e della ricerca nelle graduatorie per fattore di impatto secondo l'indice di Hirsch;

   n-quinquies) promuovere, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, corsi di dottorato industriale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, per valorizzare le competenze sviluppate in ambito lavorativo e permettere la prosecuzione delle attività di studio e ricerca, facilitando il passaggio dall'università al mercato del lavoro e migliorando le opportunità di inserimento lavorativo di giovani donne altamente qualificate;

   n-sexies) promuovere l'utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca a favore delle donne nei settori attinenti alle materie STEM;

   n-septies) promuovere iniziative per incentivare la permanenza di studentesse e di ricercatrici presso le imprese, anche prevedendo criteri premiali per l'accesso a misure di finanziamento, in particolare per le imprese operanti nei settori delle tecnologie informatiche e della comunicazione (ICT), con il fine di promuovere il reclutamento femminile e la carriera delle donne nei settori STEM e ICT;

   n-octies) promuovere progetti per la creazione di poli per l'innovazione di genere (gender innovation hub), di sistemi territoriali e di spazi fisici dove possano incontrarsi imprese, ricerca e formazione per sostenere lo sviluppo di forme di innovazione tecnologica e digitale attente alle implicazioni di genere;

   n-novies) l'organizzazione di corsi e di programmi per l'alfabetizzazione digitale, rivolti in particolare alle fasce di popolazione più vulnerabili in cui tali competenze sono normalmente più carenti, al fine di fornire le necessarie competenze digitali di base;

   n-decies) promuovere iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi dell'eguaglianza tra i sessi, delle pari opportunità e del rispetto delle differenze, del contrasto verso ogni forma di pregiudizio e stereotipo di genere, con particolare riferimento alle materie STEM, e dell'importanza della formazione nelle discipline STEM per le donne rispetto alle professioni del futuro.
2.17. Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo per la diffusione delle discipline STEM)

  1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, nello stato di previsione Pag. 127del Ministero dell'istruzione e del merito, il Fondo, denominato «fondo per la diffusione delle discipline STEM» con la dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato al finanziamento dei seguenti interventi.
  2. Agli oneri derivanti dalla presente legge pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2.01. Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

Pag. 128

ALLEGATO 7

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 1.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  «3-bis. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
1.14. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 2 sopprimere la lettera i).

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   «2-bis. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 2, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” e Componente 2 “Dalla ricerca all'impresa” del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse del Fondo per la Repubblica Digitale nell'ambito dell'intervento “Servizi digitali e competenze digitali” del Piano nazionale per gli investimenti complementari, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
   2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.18. Il Relatore.

Pag. 129

ALLEGATO 8

Istituzione della Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. C. 854 Schifone.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE PRESENTATE DAL GOVERNO

ART. 1.

  Al comma 3, sostituire le parole: sono organizzate con le seguenti: il Ministero dell'università e della ricerca promuove e sopprimere le parole: , anche da parte delle amministrazioni pubbliche.
1.3. (Nuova formulazione) Schifone.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la promozione di collaborazioni con le iniziative di formazione collegate a imprese del settore tecnologico nell'ambito delle discipline STEM;
2.10. (Nuova formulazione) Amorese.

  Al comma 2, lettera l) aggiungere, in fine, le seguenti parole: promuovendo, in particolare, la partecipazione femminile
2.15. (Nuova formulazione) Di Biase, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Casu, Ascani, Di Sanzo.

Pag. 130

ALLEGATO 9

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Osservatorio nazionale sugli episodi di violenza in ambito scolastico.
  1-bis. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro dell'istruzione e del merito o da un suo delegato. I componenti dell'Osservatorio sono nominati, con le modalità di cui al comma 1-ter, in numero non superiore a venti e nel rispetto della parità di genere. I componenti restano in carica tre anni, rinnovabili una sola volta. Lo stesso decreto stabilisce le modalità con le quali l'Osservatorio riferisce, di regola annualmente, ai Ministeri competenti sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La partecipazione all'Osservatorio non dà diritto alla corresponsione di un gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-quater.
  1-ter. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio è composto da:

   a) un rappresentante del Ministero per la pubblica amministrazione;

   b) un rappresentante del Ministero della giustizia;

   c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

   d) due rappresentanti indicati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della parità di genere;

   e) cinque rappresentanti indicati, nel rispetto dell'equilibrio di genere, dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative e così suddivisi: tre per il personale docente e non docente, due per i dirigenti scolastici;

   f) due rappresentanti degli studenti indicati dal Forum nazionale delle associazioni studentesche (FAST), nel rispetto della parità di genere;

   g) un rappresentante dei genitori indicato dal Forum nazionale delle associazioni dei genitori della scuola (FONAGS);

   h) fino a un massimo di sette esperti, individuati dal Ministro dell'istruzione e del merito in modo che la composizione complessiva dell'Osservatorio rispetti la parità di cui al comma 1-bis, secondo periodo.

  1-quater. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.
  1-quinquies. Al termine di ciascun triennio l'Osservatorio redige un rapporto sull'attività svolta, avanzando proposte per il miglioramento della legislazione vigente in merito alle tematiche oggetto della propria azione. Il rapporto è allegato alla relazione di cui al comma 4.

Pag. 131

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Osservatorio nazionale sugli episodi di violenza in ambito scolastico.
1.1. Boschi, Giachetti, Grippo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per metà da componenti di sesso femminile con le seguenti: nel rispetto della parità di genere.
1.2. Boschi, Giachetti, Grippo.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: categoria inserire le seguenti: e studentesche.
1.3. Montaruli, Amorese, Roscani.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale inserire le seguenti: , delle associazioni professionali di categoria, delle associazioni studentesche.
1.4. Amato, Cherchi, Caso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale inserire le seguenti: , delle associazioni professionali di categoria, socio-pedagogiche ed educative.
1.5. Amato, Cherchi, Caso.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: maggiormente rappresentative a livello nazionale, aggiungere le seguenti: delle associazioni delle diverse categorie di lavoratori della scuola, delle associazioni di categoria pedagogiche e delle associazioni degli studenti.
1.6. Piccolotti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: contro gli infortuni sul lavoro aggiungere le seguenti: nonché di associazioni professionali e del terzo settore, di pedagogisti e di associazioni degli studenti.
1.7. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: di alcuna indennità fino alla fine del comma, con le seguenti: di un gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis.

  Conseguentemente dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Alle attività di segreteria connesse con il funzionamento dell'Osservatorio si provvede con le ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell'istruzione e del merito. Ai componenti dell'Osservatorio spetta esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Per i componenti estranei alla pubblica amministrazione il predetto rimborso è equiparato a quello dei dirigenti di seconda fascia dello Stato.
1.8. Boschi, Giachetti, Grippo.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di casi violenza commessi ai danni del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679.
1.9. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di violenza aggiungere le seguenti: e bullismo.
1.10. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni con le seguenti: ai danni del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni, degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica.

Pag. 132

  Conseguentemente:

   a) alla lettera b), sostituire le parole: in danno del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni con le seguenti: in danno del personale scolastico nell'esercizio delle sue funzioni, degli studenti e delle studentesse e di tutti i soggetti parte della comunità scolastica;

   b) alla rubrica dopo le parole: personale scolastico aggiungere le seguenti: e di tutti i soggetti della comunità scolastica.
1.11. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) monitorare e analizzare, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera c), le segnalazioni di eventi indicatori del rischio di atti di violenza o minaccia in danno del personale scolastico, ricevute dalle istituzioni scolastiche o dagli uffici scolastici regionali deputati alla raccolta e all'esame delle stesse nel rispetto del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Regolamento UE 2016/679.
1.12. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e iniziative idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti scolastici più esposti; con le seguenti: volte a migliorare la legislazione vigente e promuovere iniziative per favorire un clima di collaborazione tra la scuola, gli studenti e le famiglie.
1.13. Boschi, Giachetti, Grippo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) promuovere buone pratiche per sostenere i processi di apprendimento, ridurre e prevenire i fenomeni della dispersione scolastica, del bullismo, della violenza, del disagio giovanile, delle difficoltà specifiche nell'apprendimento e delle problematiche comportamentali.
1.14. Piccolotti.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) promuovere la sperimentazione di forme di sostegno pedagogico ed educativo alle famiglie promuovendo azioni di sensibilizzazione nelle comunità locali, con particolare riferimento alle aree colpite da fenomeni di povertà educativa.
1.15. Piccolotti.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) sostenere le scuole nel compito di adottare provvedimenti che abbiano finalità educativa e tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
1.16. Piccolotti.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) sostenere progetti finalizzati a promuovere l'educazione alla convivenza civile, sociale e solidale all'interno dell'offerta formativa.
1.17. Piccolotti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
*1.18. Il Relatore.
*1.19. Boschi, Giachetti, Grippo.

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: sicurezza del personale scolastico con le seguenti: corresponsabilità educativa scuola-famiglia.
1.20. Boschi, Giachetti, Grippo.

Pag. 133

  Al comma 2 dopo la lettera e) inserire la seguente:

   e-bis) proporre al Ministero dell'istruzione e del merito l'adozione di linee guida volte alla promozione e alla diffusione, nelle istituzioni scolastiche, di buone prassi finalizzate a individuare, prevenire e ridurre i rischi di violenza e aggressione al personale scolastico.
1.21. Il Relatore.

  Al comma 2, lettera f), dopo la parola: promuovere inserire le seguenti: , anche su indicazione del collegio dei docenti.
1.22. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di valorizzare l'alleanza scuola-famiglia nel rispetto del principio della partecipazione collaborativa.
1.23. Amato, Caso, Cherchi.

  Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: da svolgersi obbligatoriamente in orario di servizio nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro.
1.24. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

   f-bis) promuovere campagne informative al fine di informare la società sul necessario rispetto che merita il lavoro del personale scolastico;

   f-ter) prevedere azioni di mediazione rivolte ai bisogni psicologici del personale scolastico, degli studenti e delle famiglie degli alunni, attraverso l'implementazione del servizio psicologico offerto a scuola;

   f-quater) promuovere, a partire dalla scuola secondaria di primo grado all'interno del gruppo classe, la figura del docente tutor e del docente orientatore con l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria.
1.25. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) incentivare iniziative a favore degli studenti e finalizzate alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile, ponendo particolare attenzione ai minori coinvolti come parte attiva negli episodi di violenza emersi nell'esercizio dei compiti di cui alle precedenti lettere.
1.26. Montaruli, Amorese, Roscani.

  Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) promuovere l'adozione di provvedimenti ispirati al «principio della riparazione del danno» con finalità educativa e che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
1.27. Amato, Caso, Cherchi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) promuovere la diffusione di attività di mediazione più efficace rispetto ai bisogni psicologici degli studenti, anche con l'introduzione di figure come lo psicologo scolastico o comunque di servizi di assistenza e supporto estesi anche ai docenti.
1.28. Amato, Caso, Cherchi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) promuovere, a partire dalla scuola secondaria di primo grado all'interno del gruppo classe, la figura del docente tutor e del docente orientatore anche Pag. 134con l'obiettivo di: prevenire e recuperare i fenomeni di fragilità e di vulnerabilità sociale ed educativa, abbandono scolastico precoce e dispersione; prevenire e contrastare le diverse povertà educative ad ogni livello di istruzione della scuola pubblica e paritaria.
1.29. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per alunni e studenti, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con i docenti e con le famiglie.
1.30. Amato, Caso, Cherchi.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per il funzionamento e le attività dell'Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.
1.31. Boschi, Giachetti, Grippo.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Al termine di ciascun mandato della durata stabilita dal decreto di cui al comma 1, l'Osservatorio redige un rapporto sull'attività svolta, avanzando proposte per il miglioramento della legislazione vigente in merito alle tematiche oggetto della propria azione. Il rapporto è allegato alla relazione di cui al comma 4.
1.32. Boschi, Giachetti, Grippo.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Corsi di formazione per il personale scolastico)

  1. Per il personale scolastico sono previsti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto come attività obbligatorie, da effettuare in orario di servizio, nell'ambito degli interventi di prevenzione e formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le attività, anche in termini di ore, di contenuti, di periodicità del richiamo formativo.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.01. Amato, Cherchi, Caso.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: iniziative di informazione aggiungere le seguenti: e di sensibilizzazione.
2.1. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole da utilizzando le fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché iniziative per potenziare il servizio di psicologia scolastica a supporto degli studenti e dei docenti, attraverso progetti integrativi, rivolti anche alle famiglie, che siano mirati all'educazione affettiva e alla sensibilizzazione verso le fragilità e le differenze.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione dell'informazione e di iniziative di psicologia scolastica.
2.2. Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole da utilizzando fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché iniziative per la valorizzazione della comunità educante, attraverso reti di relazione e cooperazione professionali tra i diversi soggetti, rimettendo Pag. 135al centro la collegialità e lavorando per garantire stabilità e continuità.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione dell'informazione e valorizzazione del personale scolastico.
2.3. Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito promuove lo svolgimento, in orario di servizio, di corsi di formazione per il personale scolastico, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto e per il miglioramento della qualità della comunicazione con studenti e famiglie. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, sono definite le modalità di attuazione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Promozione dell'informazione e di corsi di formazione per il personale scolastico.
2.4. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3.2. Boschi, Giachetti, Grippo.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: È istituita la «Giornata nazionale del valore della scuola pubblica», volta a sensibilizzare la popolazione al rispetto di tutte le componenti del mondo scolastico: dirigenti, docenti, personale scolastico, studenti e genitori.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Giornata nazionale del valore della scuola pubblica.
3.3. Piccolotti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti con le seguenti: per il benessere.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Giornata nazionale per il benessere del personale scolastico.
3.4. Boschi, Giachetti, Grippo.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.
3.5. Boschi, Giachetti, Grippo.

  Al comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: è celebrata il 15 dicembre di ogni anno e.
3.6. Il Relatore.

ART. 4.

  Sopprimere gli articoli 4 e 5.

  Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: Disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico.
4.1. Piccolotti.

  Sostituire gli articoli 4 e 5, con il seguente:

Art. 4.
(Modifica all'articolo 583-quater del codice penale)

  1. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale dopo le parole: «assistenza sanitaria o soccorso» sono inserite le seguenti: «, a dirigenti scolastici o di membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola,» e alla rubrica, dopo le parole: «assistenza sanitaria o soccorso» sono inserite le seguenti: «a dirigenti scolastici o di membri del personale docente, educativo,Pag. 136 amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola,».
4.2. Manzi, Gianassi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Sopprimerlo.
4.3. Boschi, Enrico Costa, Giachetti, Grippo.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.1. Boschi, Enrico Costa, Giachetti, Grippo.

ART. 6.

  Sostituire l'articolo 6 con i seguenti:

Art. 6.
(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)

  1. Al fine di consentire un efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 30 milioni di euro, il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.
  2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogista, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

Art. 6-bis.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui all'articolo 6, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.1. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.2. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Pag. 137

ALLEGATO 10

Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico. C. 835 Sasso.

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE DEL RELATORE

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3 inseguire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale)

  1. All'articolo 61 del codice penale, primo comma, dopo il numero 11-octies è inserito il seguente:

   «11-novies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola».
3.7. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: da un terzo a due terzi con le seguenti: fino alla metà e dopo le parole: è commesso inserire le seguenti: dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno.
4.4. Il Relatore.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Modifica all'articolo 341-bis del codice penale)

  1. All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:

   «La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola».
5.2. Il Relatore.