CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2023
135.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
Pag. 127

ALLEGATO

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche. C. 249 Marrocco, C. 413 Boschi, C. 690 Rizzetto, C. 744 Bicchielli, C. 885 Furfaro, C. 959 Sportiello, C. 1013 Gardini, C. 1066 CNEL, C. 1182 Panizzut e C. 1200 Zanella.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.
(Oggetto, finalità e definizioni)

  1. Al fine di escludere qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.
  2. Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge.

Art. 2.
(Accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi)

  1. Ai fini della stipula o del rinnovo di contratti relativi a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del diciottesimo anno di età.
  2. In tutte le fasi di accesso dei consumatori a servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi, ivi comprese le trattative precontrattuali e la stipula o il rinnovo di contratti, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi e finanziari forniscono alla controparte adeguate informazioni circa il diritto di cui al comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari predisposti e utilizzati ai fini della stipula o del rinnovo dei predetti contratti.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non possono essere altresì applicati all'interessato limiti, costi e oneri aggiuntivi e diversi trattamenti rispetto a quelli previsti per gli altri consumatori a legislazione vigente.
  4. È fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle imprese di assicurazione, agli intermediari assicurativi e finanziari che stipulano i contratti di cui al comma 1 di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo.
  5. Laddove in precedenza fornite, le informazioni di cui al comma 1 non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del creditore, decorso il termine di cui al medesimo comma. A tal fine, l'interessato comunica tempestivamente ai contraenti, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, la certificazione di cui al comma 1 dell'articolo 5. Entro trenta giorni da tale comunicazione, le banche, gli istituti di credito, le imprese di assicurazione, gli Pag. 128intermediari assicurativi e finanziari in possesso delle informazioni di cui al comma 1 procedono alla loro cancellazione.
  6. Nei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi determina la nullità delle singole clausole difformi ai princìpi di cui al comma 1 e di quelle a esse connesse e non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), con propria delibera, individua le modalità di attuazione del comma 1, eventualmente predisponendo formulari e modelli. Analogo provvedimento è adottato, entro il medesimo termine, dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Art. 3.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

  1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:

   «Le indagini di cui al comma 4 concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del diciottesimo anno di età.»;

   b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: «genitori adottivi,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4,»;

   c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: «la salute,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4,».
   2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Commissione per le adozioni internazionali, stabilisce con proprio decreto le modalità per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 4.
(Accesso alle procedure concorsuali, al lavoro e alla formazione professionale)

  1. Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute degli interessati concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del diciottesimo anno di età.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono promosse specifiche politiche attive per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, uguaglianza di opportunità nell'inserimento al lavoro e nella permanenza al lavoro, nella fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi.

Art. 5.
(Disposizioni transitorie e finali)

  1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Pag. 129sono disciplinate le modalità e le forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce l'elenco delle eventuali patologie oncologiche per le quali si applicano termini inferiori rispetto a quelli previsti dagli articoli 2, comma 1, 3, comma 1, e 4, comma 1. In assenza del predetto decreto, si applicano comunque i termini previsti dalla presente legge.
  3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 7, 3, comma 2, e 4, comma 2, i contratti bancari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti pendenti per l'adozione, sia nazionale che internazionale, nonché i concorsi banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai princìpi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difformi. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
  4. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
  5. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.