CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2023
135.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 93

ALLEGATO 1

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: in materia di interporti aggiungere le seguenti: , i terminal intermodali.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 con le seguenti: e dei terminal intermodali;

   al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e della domanda di trasporto;

   al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

   a-bis) «terminal intermodale»: complesso di binari e piazzali in cui sia possibile ricevere treni completi ed effettuare le operazioni di trasbordo delle unità di carico intermodali (casse mobili, semirimorchi, container) da camion a treno e viceversa;

   a-ter) «Programma degli interporti e dei terminal intermodali»: l'elenco degli interporti e terminal intermodali risultanti dalla ricognizione di cui all'articolo 2, comma 1, l'elenco dei relativi soggetti gestori, nonché l'elenco degli interventi in corso e previsti;

   al comma 5, sostituire le parole: Gli interporti sono con le seguenti: Gli interporti e i terminal intermodali sono tra le e sostituire le parole: di preminente interesse nazionale con le seguenti: di rilevanza nazionale;

   al comma 6 dopo le parole: degli interporti aggiungere le seguenti: e dei terminal intermodali;

   sopprimere il comma 7.
1.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo la parola: interporti aggiungere le seguenti: e i terminal intermodali.

  Conseguentemente:

   al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) «terminal intermodale»: complesso di binari e piazzali in cui sia possibile ricevere treni completi ed effettuare le operazioni di trasbordo delle unità di carico intermodali (casse mobili, semirimorchi, container) da camion a treno e viceversa.;

   dopo la parola: interporti, ovunque ricorra nel testo, aggiungere le seguenti: e terminal intermodali e dopo la parola: interporto, ovunque ricorra nel testo, aggiungere le seguenti: e terminal intermodale.
1.2. Ghirra, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) favorire la transizione ecologica attraverso la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico delle strutture interportuali in linea con i principi di decarbonizzazione, evitando l'ulteriore consumo di suolo attraverso il riutilizzo di aree produttive dismesse;.
1.3. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

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  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) favorire il più possibile la realizzazione di condizioni di integrazione funzionale e infrastrutturale delle modalità marittime, stradali e ferroviarie tra i vari nodi logistici di interesse del Paese nonché fra essi e il sistema portuale, valorizzando la rete esistente degli interporti e dei terminal intermodali;.
1.4. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: svolgendo fino alla fine del comma con le seguenti: che svolgono funzioni connettive per l'intero territorio nazionale e valorizzano la rete degli interporti.
1.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: valorizzando aggiungere la seguente: anche.
1.6. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: degli interporti aggiungere le seguenti: e delle piattaforme logistiche.
1.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della con le seguenti: il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella.
1.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: del trasporto con le seguenti: della domanda di trasporto e di attività logistiche.
1.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: del trasporto aggiungere le seguenti: e della domanda di trasporto.
1.10. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti lettere:

   g) favorire anche presso gli interporti e le piattaforme logistiche la costituzione di comunità energetiche;

   h) stimolare politiche di reshoring e nearshoring volte all'aumento e all'efficienza dei flussi logistici.
1.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g) implementare la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico di tutta la struttura interportuale in linea con i princìpi di decarbonizzazione previsti dalle strategie nazionali ed europee.
1.12. Ghirra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   g) favorire il riequilibrio modale ferro-strada a favore della quota modale ferroviaria.
1.13. Ghirra.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: organico di aggiungere le seguenti: strutture e.
1.14. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale e le parole: con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici.
1.15. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

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  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: in forma imprenditoriale con le seguenti: da un soggetto gestore di proprietà pubblica o privata.
1.16. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: completi con le seguenti: intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna.
1.17. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 5, sostituire la parola: sono con le seguenti: rientrano tra le.
1.18. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 5, sopprimere la parola: strategiche e le parole: di preminente interesse nazionale.
1.19. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Sopprimere il comma 7.
1.20. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente alla ricognizione delle infrastrutture al servizio della logistica.
1.21. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: in un apposito elenco, stabilendone i requisiti di accesso e di cancellazione, intendendosi quest'ultima automatica in caso di mancanza di progettazione di un nuovo interporto nel triennio, ovvero di inattività nella gestione dell'interporto, ovvero di mancanza anche di una sola delle condizioni di individuazione di cui all'articolo 3 presso l'interporto gestito.
1.22. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini dell'elaborazione del Piano generale dei trasporti e della logistica, provvede alla ricognizione delle piattaforme logistiche, degli interporti già esistenti nonché delle infrastrutture al servizio della logistica in corso di realizzazione o la cui realizzazione è prevista dai piani delle regioni e delle province rispondenti alle condizioni stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993.
  2. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione individuata dal Piano generale dei trasporti e della logistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità.
  3. Il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, sentito il Partenariato per la logistica e i trasporti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2018, n. 40, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, perseguendo le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, provvede all'individuazione di nuove piattaformePag. 96 logistiche e di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2.
2.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1 e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità con le seguenti: Programma degli interporti e dei terminal intermodali.

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo le parole: sentito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e previo parere della Conferenza Stato-regioni e province autonome e sostituire le parole da: già esistenti fino alla fine del comma con le seguenti: dei terminal intermodali, degli scali merci e dei raccordi ferroviari già esistenti e in corso di realizzazione, realizzando un catasto di questi impianti che raccolga i dati riferiti alla capacità e all'effettivo/potenziale traffico generato e attratto;

   al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché con il disegno della rete transeuropea dei trasporti;

   al comma 3, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome;

   al comma 4, dopo le parole: previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome e dopo le parole: rete degli interporti aggiungere le seguenti: e dei terminal intermodali;

   al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e previa valutazione, per le regioni già dotate di interporti, circa l'effettiva possibilità di potenziare quelli già esistenti, in coerenza con le pianificazioni e programmazioni regionali e nazionali;

   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Programma di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a-ter), è aggiornato con cadenza triennale.
2.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo le parole: Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e sentita la Conferenza unificata.
*2.3. Ghirra.
*2.4. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.
*2.5. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*2.6. Ruffino, Pastorella.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993 con le seguenti: dall'articolo 3.
2.7. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 3, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata,.
*2.8. Ghirra.
*2.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.
*2.10. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*2.11. Ruffino, Pastorella.

  Al comma 4, dopo le parole: Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo le parole: individuazione di nuovi interporti aggiungere le seguenti: nonché al potenziamento di quelli esistenti, e aggiungere, in fine, le parole: e privilegiando la collocazione all'interno di una ZES.
**2.12. Ghirra.

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**2.13. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
**2.14. Ruffino, Pastorella.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e previa valutazione, per le regioni già dotate di interporti, circa l'effettiva possibilità di potenziare quelli già esistenti, in coerenza con le pianificazioni e programmazioni regionali e nazionali.
*2.15. Ghirra.
*2.16. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 3.

  Al comma 1, alinea, e al comma 3, dopo la parola: interporto aggiungere le seguenti: o terminal intermodale.

  Conseguentemente:

   al comma 1, lettera e), sostituire le parole: con i corridoi transeuropei di trasporto con le seguenti: con la rete transeuropea dei trasporti e i relativi standard prestazionali;

   al comma 1, lettera f), sostituire le parole: già bonificate con le seguenti: oggetto di riqualificazione territoriale;

   al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   h) coerenza delle proposte di nuovo insediamento con gli strumenti di programmazione regionali;

   i) verificata impossibilità di potenziamento degli interporti e terminal intermodali esistenti a livello regionale.;

   al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: le modalità di utilizzazione fino alla fine della lettera;

   al comma 2, lettera b), sostituire le parole: un'area con le parole: un'adeguata area;

   al comma 2, lettera c), sopprimere le parole da: , qualora l'infrastruttura fino alla fine della lettera;

   al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

   h) collegamento alle reti telematiche a banda ultra-larga;

   i) documentazione atta a verificare l'entità e le caratteristiche merceologiche del traffico assegnabile, inclusa una verifica di compatibilità con altri analoghi insediamenti limitrofi ed una stima del traffico intermodale attestata dal vettore ferroviario; uno studio di carattere generale ed una eventuale previsione di realizzazione per fasi funzionali; piano degli investimenti; piano finanziario; gli elementi necessari per una CBA; uno studio di impatto ambientale; l'impegno del vettore ferroviario; il progetto degli impianti primari, predisposti all'allacciamento alla rete nazionale, finalizzati ai seguenti servizi: – Sistema di incontro domanda/offerta; – Sistema di controllo e monitoraggio delle flotte e dei carichi; – Sistema di interscambio dati – Sistema di teleprenotazione; – Sistema di informazione.
3.1. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nuovo interporto aggiungere le seguenti: ovvero l'ampliamento di uno esistente.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il progetto di eventuali ampliamenti dell'interporto deve essere predisposto in coerenza con i requisiti previsti dal comma 2.
3.2. Ghirra.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: o urbanistici aggiungere le seguenti: e non caratterizzato da criticità idrogeologica.
3.3. Ghirra, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

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  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: nazionale prioritaria.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga.
3.4. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nazionale prioritaria con le seguenti: facente parte della rete principale o complementare TEN-T.
3.5. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: prioritaria e aggiungere, in fine, le parole: , rete ferroviaria in concessione connessa nonché linee e raccordi ferroviari preesistenti attivi, sospesi o dismessi purché riattivabili;.
3.6. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: prioritaria.
3.7. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) pertinenza a un nodo «Terminal Ferro-Strada (TFS)» della rete TEN-T, qualora in tale nodo non sia già esistente un altro interporto o terminali intermodali che soddisfino la domanda di trasporto intermodale del nodo;.
3.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: già bonificate aggiungere le seguenti: o oggetto di riqualificazione territoriale.
3.10. Ghirra.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) sostenibilità finanziaria degli investimenti, al lordo dei contributi pubblici, e impegno da parte del soggetto gestore nella realizzazione o organizzazione di un numero minimo di relazioni intermodali settimanali tra terminal o con i porti.
3.11. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) ricadere nell'ambito di una ZES.
3.12. Amendola.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) verificata impossibilità di potenziamento degli interporti esistenti a livello regionale.
3.13. Ghirra.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) coerenza delle proposte di nuovo insediamento con gli strumenti di programmazione regionali.
3.14. Ghirra.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni completi con le seguenti: treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasportoPag. 99 ferroviario a quello stradale o di navigazione interna.
3.15. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del terminale ferroviario sono stabilite mediante contratto tra il gestore dell'interporto e la società Rete ferroviaria italiana Spa con le seguenti: del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per le gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
3.16. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: la società Rete Ferroviaria Italiana Spa con le seguenti: il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le parole: la società Rete Ferroviaria Italiana Spa con le seguenti: il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.
3.17. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: industriali con le seguenti: pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati).
3.18. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , sicura e protetta (SSTPA), nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione del 7 aprile 2022 che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione.
3.19. Ghirra.

  Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: industriali con le seguenti: pesanti (autocarri, autotreni, autoarticolati) e ai loro conducenti.
3.20. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: e degli operatori con le seguenti: , degli operatori e degli autotrasportatori.
3.21. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   h) la realizzazione di comunità energetiche di interporto, al fine di assolvere alla fornitura di energia.
3.22. Ghirra.

  Al comma 3, sostituire le parole: ad adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di controllo nonché di risparmio energetico con le seguenti: contenere la previsione di adeguati e certificati sistemi di sicurezza, uniformarsi a criteri di risparmio energetico e contenere una adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento.
3.23. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: Devono essere inoltre previste infrastrutture di produzione di energie rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energie rinnovabili che garantiscano la neutralità climatica entro il 2050.
3.24. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

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ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ferme restando le competenze delle autorità di sistema portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, con le seguenti: Il Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: delle piattaforme logistiche e;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso una consultazione pubblica sul proprio sito web, coinvolge tutti i portatori di interesse relativamente agli atti di indirizzo, all'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, alla ricognizione di cui all'articolo 2, comma 1.
  1-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito web tutti gli atti di concessione, i piani economico-finanziari delle piattaforme logistiche e degli interporti e ogni contributo economico pubblico erogato ai soggetti gestori.;

   sopprimere i commi 2, 3 e 4;

   sostituire la rubrica con la seguente: (Compiti di indirizzo e trasparenza).
4.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, sostituire le parole: il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, con le seguenti: il comitato di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, sentita la Direzione generale per le politiche integrate di mobilità sostenibile, la logistica e l'intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dopo le parole: sviluppo degli interporti aggiungere le seguenti: e dell'intermodalità.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua sul proprio sito web una consultazione pubblica sul processo di programmazione inerente l'intermodalità.;

   sopprimere i commi 2, 3 e 4.
4.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 1, dopo le parole: sviluppo degli interporti aggiungere le seguenti: e dell'intermodalità;.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: il presidente dell'Unione interporti riuniti fino alla fine della lettera con le seguenti: o loro delegati;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Alle riunioni del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica possono partecipare, senza diritto di voto, il presidente dell'Unione interporti riuniti nonché i presidenti degli interporti, i presidenti delle regioni nel cui territorio non esistono interporti, i rappresentanti delle società che gestiscono i terminal intermodali, i rappresentanti delle principali associazioni di categoria del settore dell'intermodalità e della logistica, un rappresentante di Rete ferroviaria italiana e delle altre reti ferroviarie facenti parte della rete transeuropea dei trasporti, i sindaci e i presidenti delle autorità di sistema portuale dei territori interessati.
4.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, dopo le parole: sviluppo degli interporti aggiungere le seguenti: e dell'intermodalità.
4.4. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

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  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole da: i presidenti delle regioni fino alla fine della lettera con le seguenti: l'amministratore delegato del gestore nazionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, l'amministratore delegato del gestore dell'infrastruttura stradale statale, i presidenti di regione e i presidenti delle autorità di sistema portuale.

  Conseguentemente:

   al comma 3, sostituire le parole: e i presidenti delle autorità di sistema portuale dei territori interessati con le seguenti: , i presidenti degli interporti e delle piattaforme logistiche e gli amministratori delegati delle società aeroportuali;

   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi o rimborsi di spesa a qualsiasi titolo erogati.;

   sopprimere il comma 4.
4.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: i presidenti degli interporti medesimi aggiungere le seguenti: , il presidente dell'ANCI.
4.6. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e tre rappresentanti delle imprese concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, designati dalle associazioni del rispettivo comparto maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4.7. Furgiuele, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , il presidente dell'ANCI, o un suo delegato.
4.8. Ghirra.

  Al comma 3, sostituire le parole da: e i presidenti delle autorità di sistema portuale fino alla fine del comma con le seguenti: , i presidenti delle Autorità di sistema portuale ubicate nelle regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti, i presidenti delle regioni nel cui territorio non esistono interporti, i rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasporto e di logistica che operano nei medesimi ambiti territoriali.
4.10. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti)

  1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di pubblico servizio, affidato in regime di concessione ad enti pubblici e società, anche riuniti in consorzi.
  2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non può avere durata inferiore a dieci anni.
  3. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:

   a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

   b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

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   c) i contributi spettanti al concessionario;

   d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

   e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

   f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

   g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo princìpi di economicità della gestione.

  4. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario dell'infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale.
  5. I soggetti che gestiscono gli interporti possono provvedere, sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione e dalla relativa convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti, valutando preventivamente se essi siano coerenti con la domanda di trasporto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. I soggetti che gestiscono gli interporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere all'adeguamento strutturale degli interporti già operativi e di quelli in corso di realizzazione ai sensi delle disposizioni del comma 3 del medesimo articolo 3.
  6. Al fine di garantire la certezza degli strumenti economico-finanziari utilizzati per la realizzazione degli interporti, gli enti pubblici concedenti, nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono un diritto di superficie, ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile, in favore dei soggetti gestori di ogni interporto interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La durata del diritto di superficie è stabilita tenendo conto del valore degli investimenti effettuati per le opere realizzate dai soggetti gestori nonché dell'ammortamento dei costi da questi già sostenuti. Nel rispetto di tali criteri, la valutazione sulla congruità dell'operazione economico-finanziaria in correlazione alla durata del diritto di superficie deve essere effettuata tramite una perizia di stima asseverata e giurata da un tecnico abilitato. Tale perizia è volta a definire un piano economico-finanziario in relazione ai costi sostenuti e ai ricavi attesi dalla gestione delle opere realizzate, nonché alla misura degli oneri sostenuti e non ancora ammortizzati attraverso la gestione stessa.
  7. I soggetti gestori degli interporti interessati possono riscattare le aree dagli enti concedenti trasformando, a seguito di esplicita richiesta, il diritto di superficie in diritto di piena proprietà sui beni immobili. Ai fini del presente comma si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 31, commi 45, 46, 47 e 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
5.2. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizio pubblico, affidato in regime di concessione.
  2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:

   a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

   b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

   c) i contributi spettanti al concessionario;

   d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

Pag. 103

   e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

   f) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione;

   g) la revoca e/o il recesso della concessione ai sensi della normativa vigente in materia.
5.3. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: servizi con le seguenti: pubblico servizio.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sopprimere il secondo periodo;

   sopprimere i commi 2, 3 e 4.
5.4. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi interporti e piattaforme logistiche provvedono alla realizzazione delle relative strutture e infrastrutture ai sensi dell'articolo 3. I gestori degli interporti esistenti e di quelli in corso di realizzazione provvedono all'adeguamento strutturale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 2, dopo le parole: proprio bilancio aggiungere le seguenti: e tenendo conto dei finanziamenti pubblici disponibili.
5.6. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
5.7. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: concedenti costituiscono con le seguenti: , qualora proprietari delle aree interessate, possono costituire.
5.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: interessato già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: di nuova realizzazione.
5.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: interporti interessati con le seguenti: interporti titolari di diritto di superficie ai sensi del comma 3.
5.10. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  5. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «e di quelle relative alle piattaforme logistiche e agli interporti»;

   b) dopo la lettera g), è aggiunta la seguente:

   «g-bis) con particolare riferimento al settore degli interporti e delle piattaforme logistiche, a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o alla costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari per le nuove concessioni e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei canoni Pag. 104concessori, la durata delle concessioni in relazione agli investimenti previsti dai piani economico-finanziari e alla loro puntuale verifica; a vigilare sul rispetto delle clausole concessorie; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle piattaforme logistiche e degli interporti, allo scopo di promuovere l'efficienza, la sostenibilità e la concorrenza della catena logistica».

  6. I gestori delle piattaforme logistiche e degli interporti pubblicano i dati relativi al loro funzionamento in formato di tipo aperto, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.11. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5. I soggetti che gestiscono gli interporti hanno l'obbligo di predisporre un Piano di neutralità climatica con l'obiettivo del raggiungimento della Neutralità climatica di livello 1 e 2 entro il 2040 e di livello 3 entro il 2050 secondo i requisiti e le linee guida del GHG Protocol Corporate Accounting and reporting Standard. Gli interporti esistenti provvedono a predisporre il Piano di neutralità climatica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Piani sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
5.12. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

ART. 6.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica,.

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: e realizzazione delle piattaforme logistiche e;

   al comma 4, sostituire le parole: di trasporto e di viabilità nonché quella di parcheggi con le seguenti: al servizio della logistica;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Piano generale per l'intermodalità con le seguenti: Piano Generale dei trasporti e della logistica;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: , con la partecipazione dei presidenti degli interporti interessati con le seguenti: previa consultazione dei presidenti delle regioni interessate;

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Nel Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti, sono evidenziate in apposita sezione gli adeguamenti delle connessioni ferroviarie e il potenziamento della medesima a beneficio dei servizi di logistica.;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Nel Contratto di programma tra tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti, è prevista apposita sezione da cui risulti l'adeguamento della medesima per sagoma, modulo e peso assiale in corrispondenza delle piattaforme logistiche e degli interporti.;

   dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

  7-bis. Le risorse pubbliche statali sono erogate nel rispetto del vincolo della riserva del 34 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.
6.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

Pag. 105

  Al comma 1 e al comma 6, dopo la parola: interporti aggiungere le seguenti: e dei terminal intermodali.

  Conseguentemente:

   al comma 6, sostituire la parola: interportuale con le seguenti: degli interporti e dei terminal intermodali e aggiungere, in fine, le parole: in materia di: a) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati; b) funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, con uno o più decreti, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire protocolli e piattaforme digitali che integrino la struttura interportuale con le altre strutture logistiche e la supply chain a cui fanno da riferimento.
6.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dei terminal ferroviari, terrestri e marittimi.
6.3. Pastorella.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai fini del finanziamento dei progetti di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. L'ordine di priorità è stabilito tenendo conto:

   1) della rispondenza dei progetti alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento alla lettera e);

   2) del contributo al conseguimento dei requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 3;

   3) dell'assenza di redditività intrinseca degli interventi proposti, escludendo in particolare gli interventi per la realizzazione di nuovi magazzini di logistica.
6.4. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e di viabilità nonché quella di parcheggi con le seguenti: , di viabilità, di parcheggi nonché specifiche aree di sosta e di ristoro per i conducenti e gli operatori coinvolti nelle attività interportuali.
6.5. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 6, dopo le parole: dei flussi della rete ferroviaria degli interporti aggiungere le seguenti: e dei porti.

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, dopo le parole: della rete interportuale aggiungere le seguenti: e dei porti amministrati dalle Autorità di sistema portuale, in coerenza con la previsione degli atti di pianificazione delle medesime Autorità,.
6.6. Furgiuele.

  Al comma 6, dopo le parole: Rete ferroviaria italiana Spa aggiungere le seguenti: , con risorse ulteriori rispetto a quelle individuate al comma 2 del presente articolo,.
6.7. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: in materia di:

   1) adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della tratta della rete alla quale i terminal interportuali sono collegati;

   2) funzionalità e dimensioni dei moduli dei terminal ferroviari interportuali di cui Rete Ferroviaria Italia SpA è il soggetto proprietario o gestore diretto o indiretto attraverso società controllata.
6.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Pag. 106

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8. Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applicano le norme europee in materia di aiuti di Stato, previa autorizzazione da parte della Commissione europea.
6.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 7.

  Sostituire gli articoli 7 e 8 con i seguenti:

Art. 7.
(Gestione dei rifiuti speciali e trasporto e stoccaggio delle merci pericolose)

  1. Nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di rifiuti e di trasporto delle merci pericolose, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di gestione dei rifiuti speciali e delle merci pericolose, al fine di favorire la diversificazione modale e la sicurezza dei trasporti nell'ambito degli interporti.

Art. 8.
(Disciplina urbanistica, ambientale e tributaria degli interporti)

  1. Ai fini di razionalizzare lo sfruttamento del territorio, nonché di ridurre l'impatto ambientale delle attività di trasporto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concedono un contributo agli enti locali che, tramite i propri piani regolatori, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, prevedano l'insediamento delle attività imprenditoriali logistiche all'interno delle aree interportuali che insistono sul proprio territorio.
  2. Ai medesimi fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, concedono un contributo ai comuni che incentivano i progetti elaborati a livello locale per la diminuzione dell'impatto ambientale dell'attività di trasporto inerente alla distribuzione logistica urbana proveniente dalle aree interportuali che insistono sul territorio comunale.
  3. La commisurazione delle risorse finanziarie, le modalità e le procedure per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo sono disciplinate, previa intesa in sede di Conferenza unificata, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. I fabbricati all'interno delle aree perimetrate degli interporti già operativi o quelli nuovi, alla data di entrata in vigore della presente legge sono accatastati in categoria catastale E/1 dei fabbricati o delle porzioni di essi che per propria destinazione d'uso sono strettamente funzionali all'esercizio dell'attività di trasporto terrestre o alla gestione dell'infrastruttura interportuale.
  5. La realizzazione delle infrastrutture e delle opere previste nell'allegato alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993, sono esenti dal contributo di costruzione come sancito dall'articolo 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e sono altresì esenti dagli oneri concessori.
  6. La produzione di rifiuti speciali, gli imballaggi terziari, da attività commerciali nell'ambito di attività intermodale di carico e scarico, di trasbordo, di magazzinaggio e connessi, di soste tecniche all'interno degli scali ferroviari, nelle aree interportuali, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuata da soggetti gestori degli interporti,Pag. 107 è esente dalle vigenti tassazioni e ogni altra imposta, purché il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti stessi sia gestito direttamente o tramite soggetti qualificati e specializzati; l'esenzione è estesa anche agli affidatari che operano all'interno delle infrastrutture interportuali.
  7. L'imposta municipale unica (IMU) non si applica alle unità immobiliari terreni e/o fabbricati appartenenti a qualsiasi titolo ai soggetti gestori degli interporti.
  8. All'interno del perimetro delle aree interportuali non costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale, ovvero tra quella produttiva – direzionale e quella commerciale.
  9. I soggetti gestori degli interporti determinano con propri atti i perimetri delle aree interportuali.
  10. Per la realizzazione o ampliamento e gestione di un Interporto non si applicano le norme contenute agli articoli da 24 a 28 del codice della strada di cui al del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  11. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree interportuali di cui al precedente comma 9, è prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata.
  12. Le nuove imprese e quelle già esistenti che operano nella Zona logistica semplificata di cui al comma 11, fruiscono delle procedure semplificate di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.
  13. La Zona logistica semplificata è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, per una durata massima di sette anni, rinnovabile fino a un massimo di ulteriori sette anni.

Art. 9.
(Procedura di valutazione dell'impatto ambientale e procedura di valutazione ambientale strategica)

  1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi interporti sono sottoposti ad una valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza statale secondo le modalità e le procedure previste dalla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché ad una valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale così come previsto dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Ai soli fini dell'applicazione della normativa in materia di VIA e VAS e con riferimento ai soli interporti esistenti alla data della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera b), e comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche o estensioni dei progetti relativi ad interporti nonché le modifiche dei piani e programmi relativi ad interporti elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazioni di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi sono soggetti alla sola valutazione ambientale strategica (VAS).

Art. 10.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, a esclusione di quelli di cui all'articolo 6, comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Pag. 108«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  4. Al fine di poter creare una dotazione finanziaria a favore dell'infrastrutturazione pro-intermodalità, per la realizzazione di opere e di lavori negli interporti viene corrisposto ai singoli soggetti gestori di interporti un contributo pari al cinque per cento dei diritti e delle imposte accertati annualmente dall'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli dello Stato.

Art. 11.
(Disposizioni finali)

  1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 4 e 5 e da 7 a 10 della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, e l'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204.
  2. Sono fatti salvi i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, nonché gli effetti prodotti dalle stesse disposizioni.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano, qualora necessario, le proprie disposizioni in materia in conformità alla presente legge.
7.1. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 4, dopo le parole: ai soggetti gestori di interporti aggiungere le seguenti: e dei terminal ferroviari, terrestri e marittimi.
7.2. Pastorella.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge sono abrogate le disposizioni incompatibili.
8.1. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, dopo le parole: in materia di interporti aggiungere le seguenti: e di terminal intermodali.
8.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8.3. Schullian, Gebhard, Steger.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4. All'articolo 1, comma 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono soppresse.
8.4. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Pag. 109

ALLEGATO 2

Legge quadro in materia di interporti. C. 703 Rotelli.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: valorizzando aggiungere la seguente: anche e dopo le parole: legge 4 agosto 1990, n. 240 aggiungere le seguenti: e i collegamenti con il sistema portuale.
*1.5. (Nuova formulazione) Iaria, Cantone, Fede, Traversi.
*1.6. (Nuova formulazione) Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: la realizzazione coordinata dei corridoi intermodali che costituiscono l'asse portante della con le seguenti: il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella.
1.8. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: del trasporto con le seguenti: della domanda di trasporto e di attività logistiche.
1.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: completi con le seguenti: intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna.
1.17. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: in un apposito elenco, stabilendone i requisiti di accesso e di cancellazione.
1.22. (Nuova formulazione) Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica aggiungere le seguenti: e sentita la Conferenza unificata.
*2.3. Ghirra.
*2.4. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.
*2.5. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
*2.6. Ruffino, Pastorella.

  Al comma 3, dopo le parole: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza unificata,
**2.8. Ghirra.
**2.9. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.
**2.10. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.
**2.11. Ruffino, Pastorella.

Pag. 110

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: ovvero all'individuazione degli interventi necessari al potenziamento degli interporti esistenti.
*2.15. (Nuova formulazione) Ghirra.
*2.16. (Nuova formulazione) Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

ART. 3.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: treni completi con le seguenti: treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quello stradale o di navigazione interna,
3.15. (Nuova formulazione) Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: del terminale ferroviario sono stabilite mediante contratto tra il gestore dell'interporto e la società Rete ferroviaria italiana Spa con le seguenti: del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per le gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
3.16. Maccanti, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.