CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2023
135.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'EMENDAMENTO 6.47 DEI RELATORI

  Sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese, gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati, gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, la formazione, le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno;

  Conseguentemente, alla lettera a-bis), sostituire le parole: della riduzione con le seguenti: delle misure.
0.6.47.4. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

  Alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole: in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni con le seguenti: in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli utili di impresa e in accantonamento degli utili.

  Conseguentemente, dopo la lettera a-bis), inserire le seguenti:

   a-ter) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da 1051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave sostenibile, tecnologica e digitale;

   a-quater) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni;.
0.6.47.9. Marattin, Del Barba.

  Alla lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: o in nuove assunzioni,.
0.6.47.8. Marattin.

  Alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: nuove assunzioni inserire le seguenti: , con particolare riferimento a quelle di giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età e di lavoratori che hanno superato cinquanta anni di età.
0.6.47.5. Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Alla lettera a), primo periodo, dopo le parole: nuove assunzioni inserire le seguenti: , o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli utili di impresa.
0.6.47.7. Marattin.

  Sopprimere la lettera a-bis).
0.6.47.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

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  Alla lettera a-bis), sostituire le parole: degli incentivi con le seguenti: di incentivi.
0.6.47.10. Guerra, Stefanazzi.

  Alla lettera a-bis), sostituire le parole: attraverso il potenziamento dell'ammortamento con le seguenti: attraverso il potenziamento degli incentivi fiscali esistenti, a partire dai crediti d'imposta relativi al piano transizione 4.0.
0.6.47.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Alla lettera a-bis), sostituire le parole: attraverso il potenziamento dell'ammortamento con le seguenti: attraverso il potenziamento degli incentivi fiscali esistenti.
0.6.47.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Alla lettera a-bis), dopo le parole: nuove assunzioni aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento a quelle di giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età e di lavoratori che hanno superato cinquanta anni di età,.
0.6.47.6. Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) riduzione dell'aliquota dell'IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o in nuove assunzioni, una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;

   a-bis) in alternativa alle disposizioni di cui alla lettera a), per le imprese che non intendono beneficiare della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire degli incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di quelli finalizzati alle nuove assunzioni anche attraverso una maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;.
6.47. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 9.

  Al comma 1, lettera c), primo periodo, sostituire le parole: e il rafforzamento con le seguenti: , con riferimento all'IVA, nonché il rafforzamento.
9.47. Governo.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 3

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

   d-bis) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

    1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;

    2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

   d-ter) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera d-bis).
3.15. Il Governo.

ART. 10.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: pagamento dei tributi aggiungere le seguenti: , anche al fine del graduale superamento dei sistemi di autoliquidazione, fermo restando quanto previsto dalla lettera b),.
10.14. (Nuova formulazione) Cavandoli, Bagnai, Centemero.

ART. 12.

  All'emendamento 12.35 del Governo, alla lettera f-bis), alinea, sostituire le parole: il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera con le seguenti: il divieto di vendita a distanza, transfrontaliera o con approvvigionamento transfrontaliero.
0.12.35.1. (Nuova formulazione) Centemero, Bagnai, Cavandoli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, dei seguenti prodotti ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato:

    1) prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, di cui all'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

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    2) prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo, di cui all'articolo 62-quater.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
12.35. Governo.

ART. 13.

  Al comma 2, lettera o), sostituire le parole: del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le seguenti: dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale del Corpo della guardia di finanza,.
13.22. Governo.

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ALLEGATO 4

Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti. C. 1178, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminata ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 1178, approvata dal Senato, recante: «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

5-00784 Cavandoli: Chiarimenti in ordine alle procedure per la fruizione del «Superbonus 110%» per gli interventi di riqualificazione energetica.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, nel quale con riferimento al cosiddetto «Superbonus 110%», vengono definiti, al comma 1, gli interventi di riqualificazione energetica cosiddetti «trainanti» e, al comma 2, quelli cosiddetti «trainati» prevedendo che gli interventi trainati possono usufruire della stessa aliquota degli interventi trainanti a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119.
  L'articolo 2, comma 5, del decreto interministeriale 6 agosto 2020, stabilisce che ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, «le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. In tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti».
  Tanto premesso, l'interrogante chiede di sapere «se (si) intenda chiarire cosa si intenda per data di inizio e fine lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, ovvero se si intenda quella della presentazione della comunicazione di inizio e fine lavori, a firma di tecnico abilitato ed iscritto all'ordine/collegio competente in materia, secondo la procedura adottata dallo sportello edilizio competente».
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, fa presente che i chiarimenti relativi al quesito formulato sono stati forniti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E (cfr. il paragrafo 2.2) nella quale è stato precisato quanto segue:
  «Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus, si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti».
  Nella medesima circolare (cfr. il paragrafo 1.2), seppure con riferimento alla verifica del possesso o della detenzione dell'immobile oggetto dell'intervento, che devono ricorrere al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente al predetto avvio, è stato, inoltre, chiarito che: «La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti».
  Pertanto, la data di inizio e quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi «trainanti» è, in linea di principio, comprovata dalle abilitazioni amministrative o dalle comunicazioni richieste dalla normativa urbanistica e dai regolamenti edilizi vigenti.

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ALLEGATO 6

5-00979 Matera: Chiarimenti in ordine alla disciplina della cessione dei crediti fiscali, come modificata dal decreto-legge n. 11 del 2023.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame l'Onorevole interrogante fa riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 16 febbraio 2023 n. 11. convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.
  L'Onorevole richiama le disposizioni contenute nel comma aggiuntivo 1-sexies, introdotto all'articolo 121 dal cennato decreto-legge n. 11 del 2023, ai sensi del quale si consente alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'apposito albo e alle società appartenenti a un gruppo bancario e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, cessionarie dei crediti d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte detti crediti, in relazione agli interventi rientranti nel cosiddetto Superbonus, la cui spesa è stata sostenuta sino al 31 dicembre 2022, per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni.
  Tanto premesso, l'Onorevole chiede chiarimenti sul perimetro applicativo della cennata disposizione e in particolare chiede di sapere se le spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022, in relazione al cosiddetto Superbonus 110 per cento per le villette e unifamiliari e comunque rientranti nelle proroghe che il decreto-legge n. 11 del 2023 ha previsto al fine della cessione del credito, possano rientrare all'interno delle misure previste dal nuovo comma 1-sexies, dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  Il cennato comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 riconosce, ai soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), la facoltà di sottoscrivere l'emissione di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, utilizzando i crediti d'imposta relativi a interventi agevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto Rilancio (interventi ammessi al Superbonus), la cui spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2022, nell'ipotesi in cui abbiano esaurito nell'anno la propria capienza fiscale.
  In merito al quesito dell'onorevole interrogante, si ritiene che ai crediti d'imposta derivanti dagli interventi Superbonus cedibili per effetto della deroga di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, possa applicarsi la disposizione di cui al comma 1-sexies dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 a condizione che ricorrano i presupposti e nel rispetto dei limiti ivi indicati.
  Ai fini della cedibilità del credito, la Cila relativa a tali interventi deve essere stata presentata entro il 16 febbraio 2023 (termine ultimo per fruire della deroga che consente la cessione dei crediti d'imposta relativi alle spese sostenute per i suddetti interventi).
  Non rientrano, invece, nell'ambito applicativo del comma 1-sexies, dell'articolo 121 sopra citato i crediti d'imposta relativi a interventi Superbonus di cui al comma 8-bis, ultimo periodo, dell'articolo 119, del decreto-legge n. 34 del 2020, in Pag. 86quanto le spese, per gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023, sono sostenute necessariamente a decorrere dal 1° gennaio 2023.
  Pertanto, alla luce del quadro normativo vigente, deve ribadirsi che i crediti, di qualsiasi genere, relativi a spese sostenute dopo il 31 dicembre 2022 non possano godere dell'opportunità offerta dal comma 1-sexies del citato articolo 121.
  Tale impostazione appare, inoltre, coerente con la ratio della norma, che è stata introdotta per favorire lo sblocco dei crediti «incagliati» nei cassetti fiscali di molti operatori del settore.