CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 giugno 2023
135.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche. C. 911, approvata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», secondo comma, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, inserire le seguenti: oppure in violazione del divieto di cui all'articolo 173, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,.

  Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», secondo comma, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, inserire le seguenti: oppure in violazione del divieto di cui all'articolo 173, comma 2, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992,.
1.1. Casu.

  Al comma 1, capoverso «Art. 589-bis», quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

    3-bis) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando le regole di precedenza, cagioni per colpa la morte di una persona;

    3-ter) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando la prescritta distanza dalla costa o da un subacqueo, cagioni per colpa la morte di una persona;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 589-bis», sesto comma, sostituire le parole: , ove prescritta, o con patente sospesa o revocata con le seguenti: o di titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta, ove prescritti, o con patente o titolo sospesi o revocati,.
1.2. Casu.

  Al comma 3, capoverso «Art. 590-bis», quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

    3-bis) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando le regole di precedenza, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

    3-ter) al conducente di un'unità da diporto che, non rispettando la prescritta distanza dalla costa o da un subacqueo, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 590-bis», sesto comma, sostituire le parole: , ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, con le seguenti: o di titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta, ove prescritti, o con patente o titolo sospesi o revocati,.
1.3. Casu.

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ALLEGATO 2

Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere. C. 1135, approvata dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: con provvedimento motivato, con le seguenti: , anche su richiesta della persona offesa o del suo difensore, con provvedimento motivato basato su una valutazione del rischio aggiornata,.
1.1. Ascari, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 282-ter del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 282-ter del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «4-bis. Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612, secondo comma, e 612-bis del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente o di persona alla quale la persona offesa è legata o è stata legata da relazione affettiva, il divieto di cui al comma 1 del presente articolo può essere disposto anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 del presente codice, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del medesimo codice».
1.01. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 292 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 292 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «3-bis. Quando la misura cautelare abbia a oggetto alcuno dei reati di cui all'articolo 132-bis, comma 1, lettera a) o lettera a-bis), delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, la decisione del giudice deve intervenire senza ritardo».
1.02. Ascari, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 310 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 310, comma 3, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente comma non si applica nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando Pag. 57sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice».
1.03. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 316 codice di procedura penale)

  1. All'articolo 316 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Il pubblico ministero, quando procede per alcuno dei delitti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, può chiedere, su istanza di parte, di procedere al sequestro conservativo di cui al comma 1 del presente articolo, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni civili subiti dalle persone offese o danneggiate, in ogni stato e grado del procedimento».
1.04. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 362 del codice di procedura penale)

  1. All'articolo 362, comma 1-bis, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «provvede al loro ascolto diretto avvalendosi anche».
1.05. Ascari, D'Orso, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 384 codice di procedura penale)

  1. All'articolo 384 del codice di procedura penale:

   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Anche fuori dei casi di cui al comma 1 e di quelli di flagranza, il pubblico ministero dispone, con decreto motivato, il fermo della persona gravemente indiziata di alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale, quando sussistono specifici elementi per ritenere grave e imminente il pericolo che la persona indiziata commetta gravi delitti contro la vita o l'incolumità individuale oppure contro la libertà personale o morale della persona offesa, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice»;

   b) al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».
1.06. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 165 del codice penale)

  1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le misure cautelari diverse dalla custodia cautelare e dagli arresti domiciliari cui siano sottoposti i soggetti condannati di cui al primo periodo non perdono efficacia a seguito della sospensione condizionale della pena e restano applicate fino alla conclusione con esito positivo del percorso di recupero. Nel corso dello svolgimento del percorso di recupero, il giudice, tenuto conto delle circostanze indicate nell'articolo 133 del presente codicePag. 58 e valutate le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, qualora ne venga fatta richiesta, può tuttavia disporre in ogni momento l'autorizzazione di incontri in condizioni di assoluta sicurezza tra la persona offesa, con il consenso di questa, e il soggetto condannato».
1.07. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 387-bis del codice penale)

  1. All'articolo 387-bis del codice penale le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni e sei mesi».
1.08. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 570-bis del codice penale)

  1. All'articolo 570-bis, primo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o di mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio».
1.09. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche agli articoli 575, 579 e 584 del codice penale)

  1. Al codice penale:

   a) all'articolo 575, primo comma, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona»;

   b) all'articolo 579, primo comma, le parole: «un uomo, col consenso di lui» sono sostituite dalle seguenti: «una persona, con il suo consenso»;

   c) all'articolo 584, primo comma, le parole: «un uomo» sono sostituite dalle seguenti: «una persona».
1.010. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 609-ter del codice penale)

  1. All'articolo 609-ter del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Le circostanze attenuanti non possono essere considerate equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti di cui al primo comma, numeri 5) e 5-ter)».
1.011. Ascari, D'Orso, Giuliano.

(Inammissibile)