CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 23 giugno 2023
132.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Reddito di cittadinanza)

  1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.
  2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

   b) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

  3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-bis e 44-ter.

  Conseguentemente:

   1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

   2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

Art. 44-bis.
(Contributo di solidarietà)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento».

Art. 44-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

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  Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.

  Conseguentemente:

   1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

   2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

Art. 44-bis.
(Contributo di solidarietà)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento».

Art. 44-ter.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

  1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1.4. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

Art. 1.
(Misure di contrasto alla povertà universale)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.

  Conseguentemente:

   1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

   2) dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, Pag. 9la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
1.5. Mari.

  Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

  1) sostituire il comma 1 con il seguente:

   «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

  2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

   «b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

   b) all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

   c) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2, sostituire il primo e secondo periodo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;

    2) al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».

   d) all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

   «14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. 14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. 14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

  14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della Pag. 10spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.
  14-sexies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione 25 ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»
1.1. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

ART. 2.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire il comma 1 con il seguente:

  «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

   2) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: Se il nucleo familiare è composto, inserire le seguenti: da una o;

   3) al comma 3, sostituire le parole: il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta, con le seguenti: il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: se il nucleo familiare è composto da, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: da una o;

   b) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

    1) al comma 4, dopo le parole: progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, inserire le seguenti: , il componente o;

    2) dopo il comma 6, inserire il seguente:

   «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività».;

   c) all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:;

   d) sopprimere l'articolo 12;

   e) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire il comma 9 con il seguente:

   9. «Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo Pag. 1110 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;

    2) dopo il comma 14, inserire il seguente:

   «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
2.9. Barzotti, Carotenuto, Tucci, Aiello, Orrico.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   1) sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.;

   2) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: Se il nucleo familiare è composto, inserire le seguenti: da una o più;

   3) al comma 3, sostituire le parole: il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta, con le seguenti: il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, che risulta.

  Conseguentemente:

   a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: se il nucleo familiare è composto da, ovunque ricorrano, inserire le seguenti: da una o;

   b) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo, inserire le seguenti: , il componente o;

   c) all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:;

   d) all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, con le seguenti: quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione;

   e) all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento».

  14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvatiPag. 12 provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2.8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: , a garanzia delle necessità fino a: sessant'anni di età.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: «Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314,» sono soppresse; al comma 316, le parole: «Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315,» sono sostituite da: «Fermo restando quanto previsto dal comma 315»;
  1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali emanato entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

   b) al comma 2:

    1) all'alinea, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

    2) alla lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

    3) alla lettera a), numero 2), sostituire la parola: cinque con la seguente: due;

    4) sopprimere la lettera d);

   c) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 con successive modifiche;

   d) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

   e) al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

    b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 Pag. 13agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

   e) sopprimere il comma 10;

   f) sopprimere l'articolo 12;

   g) all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

   h) dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
2.17. Mari.

  Al comma 1, sopprimere le parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione»;

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
2.10. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 1, dopo le parole «come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159» aggiungere le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 3, Pag. 14comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
2.18. Mari.

  Al comma 1, dopo le parole: componenti minorenni inserire le seguenti: o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età.

  Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

  14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2.12. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

  1-bis. L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

   a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

Pag. 15

   b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguo amministrativo;

   c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

  1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolamenta le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis.
*2.13. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.
*2.19. Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.»

  Conseguentemente:

   1) al comma 2, alinea, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: e comma 1-bis.

   2) dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

   1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
   2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
   3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
   4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
   5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
2.20. Mari.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole «n. 251», aggiungere le seguenti:Pag. 16 «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;

   b) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: cinque con la seguente: due;

   c) al comma 2, sopprimere la lettera d);

   d) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche».

   e) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

   f) sopprimere Il comma 10.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
2.21. Mari.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: , o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

   b) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: cinque, con la seguente: due;

   c) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

   d) sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta Pag. 17del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
2.14. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: n. 251, aggiungere le seguenti: o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;

   b) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: cinque con la seguente: due;

   c) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

   d) sopprimere il comma 10.
*2.2. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*2.1. Soumahoro.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; con le seguenti: per almeno due anni;.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

  14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.
2.3. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 2, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

  14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2.15. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

Pag. 18

  Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa 33 pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.
2.4. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 2, lettera b), numero 2), quinto periodo, dopo le parole: ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà sono aggiunte le seguenti: o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile.

  Conseguentemente:

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
2.22. Mari.

Pag. 19

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna fino alla fine della lettera.
2.5. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 3, sostituire le parole: il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato, con le seguenti: il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato.

  Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».
2.11. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2.25. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

   a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

   b) di 0,4 per ciascun altro componente.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.
  14-sexies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Pag. 20imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2.6. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

   «14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

   14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

   14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

   14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»
2.7. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 6 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   b-ter) I coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportanoPag. 21 l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
2.24. Mari.

  Al comma 7, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

  14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
2.16. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 10, sostituire le parole: due mesi continuativi con le seguenti: sei mesi continuativi.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.Pag. 22
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
2.23. Mari.

ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso;

   b) sostituire il comma 2, con il seguente:

  «2. Il beneficio è erogato mensilmente».

   c) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

   «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
3.8. Mari.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia Pag. 23di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.
3.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

   b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

   14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».

  14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3.2. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.

  Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

  14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle Pag. 24finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

   2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
3.9. Mari.

  Al comma 2, sostituire le parole da: , previa sospensione fino alla fine del comma con le seguenti: per periodi ulteriori di diciotto mesi.

  Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento».

  14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Pag. 25parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
3.5. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 2, sopprimere le parole: previa sospensione di un mese, e sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
3.10. Mari.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.

  Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «55 per cento».

  14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibilePag. 26 a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3.6. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 7, sostituire le parole: 3.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

  «14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
  14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023».
3.1. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:

  10-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

  1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1 gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7.

Pag. 27

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
*3.01. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*3.02. Mari.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo le parole: L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche aggiungere le seguenti: , o presso gli sportelli,.
4.3. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.
*4.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.
*4.7. Mari.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sono tenuti a presentarsi fino alla fine del periodo, con le seguenti: sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), pena la sospensione del beneficio.
4.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
4.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

  Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole da: presentarsi ai centri per l'impiego fino alla fine del periodo, con le seguenti: aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati.
4.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

Pag. 28

  Al comma 7, dopo le parole: ANPAL, aggiungere le seguenti: nonchè l'Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS,.
4.6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

ART. 5.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: , progetti utili alla collettività e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole: la partecipazione a progetti utili alla collettività e le seguenti parole: di progetti utili alla collettività,.
5.3. Mari.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a con le seguenti: al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad.
5.1. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.
5.2. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.
*6.8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.
*6.15. Mari.

(Inammissibile)

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: che esercitano la responsabilità genitoriale,.
6.1. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o.
6.9. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6.10. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

Pag. 29

  Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d.1) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;.
6.7. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

  Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d.1) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
6.2. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Sopprimere il comma 5-bis.
6.14. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:

  6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle aziende sanitarie locali, dei Servizi per le tossicodipendenze, dei Centri provinciali di istruzione adulta, gli enti del Terzo settore e le associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.
6.3. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
6.16. Mari.

  Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*6.4. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*6.11. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Sopprimere il comma 7.
6.12. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione Pag. 30dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.
*6.6. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*6.13. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 8.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere il comma 1;

   b) al comma 2, sostituire le parole: con la reclusione da uno a tre anni con le seguenti: con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito;

   c) al comma 6, alinea, sostituire le parole da: decade dal beneficio fino alla fine dell'alinea con le seguenti: esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che.
*8.1. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.
*8.4. Mari.

  Al comma 6, sostituire l'alinea con il seguente: Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se.
8.2. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente: L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.
8.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 9.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo le parole: è tenuto ad accettare aggiungere le seguenti: , previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,;

   b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

    d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
9.3. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: un'offerta di lavoro aggiungere le seguenti: conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici e;

Pag. 31

   b) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

   c) sopprimere la lettera c);

   d) sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.
*9.11. Mari.
*9.4. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: un'offerta di lavoro aggiungere le seguenti: che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che.
**9.12. Mari.
**9.5. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: che abbia le seguenti caratteristiche con le seguenti: ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
*9.6. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.
*9.10. Mari.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
9.7. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.
9.8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: in non oltre 120 minuti con le seguenti: in non oltre 90 minuti.

  Conseguentemente al comma 1-bis sostituire le parole: massimo di 120 minuti con le seguenti: massimo di 90 minuti.
9.1. Furfaro.

  Al comma 1-bis, sostituire le parole: a quattordici anni con le seguenti: a diciotto anni.
9.2. Furfaro.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dodici mesi.
9.9. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

ART. 10.

  Sopprimere il comma 4.
10.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 4, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 10 per cento.
10.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

Pag. 32

ART. 11.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.
11.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Verifica Livelli essenziali di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializzazione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.
  2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reiscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.
  3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

   a) supervisori;

   b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;

   c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

   d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

  4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni Pag. 33dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.
11.01. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 12.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo;

   b) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: entro un limite massimo di dodici mensilità.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta-, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annuali derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
12.8. Mari.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
12.4. Baldino, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore.
12.5. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 6.000 con le seguenti: euro 10.000.
12.2. Soumahoro.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impiego riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.
12.6. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

Pag. 34

  Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:

  Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

   a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

   b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
12.3. Scotto, Furfaro, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: entro un limite massimo di dodici mensilità.
12.1. Furfaro.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.

  Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite Pag. 35di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
12.7. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Istituzione Fondo per le competenze digitali)

  1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.01. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

  1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.
  2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.
  3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
12.02. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

  1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 316, della legge n. 197 del 2022, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 263 del 2012. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del ConsiglioPag. 36 Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.
  2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024
  3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.
*12.03. Mari.
*12.04. Mari.

ART. 13.

  Al comma 5, capoverso 313, sopprimere l'ultimo periodo.
13.1. Furfaro.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, capoverso 313, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata con effetto retroattivo dalla sospensione solo in esito all'avvenuta comunicazione;

   b) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
13.2. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

ART. 14.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), premettere la seguente:

    0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

     h-bis) «chimico»: professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina;

   b) dopo la lettera h-bis), aggiungere le seguenti:

    h-ter) all'articolo 223:

     1) all'alinea e ovunque ricorrono, dopo le parole: «il datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «, in collaborazione con un chimico»;

     2) al comma 4, dopo le parole: «è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente» sono inserite le seguenti: «e al chimico coinvolto»;

   h-quater) all'articolo 225, comma 2, le parole: «provvede ad effettuare» sono sostituite dalle seguenti: «provvede a far effettuare ad un chimico»;

   h-quinquies) all'articolo 236, comma 1, dopo le parole: «dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni» sono inserite le seguenti: «in collaborazione con un chimico,».
14.2. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischiPag. 37 di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi»;

   b) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 28, comma 2, alinea, e ovunque ricorrono nel provvedimento, le parole: «ove nominato» sono soppresse.
14.8. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), sostituire le parole: «e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28» con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».

   b) alla lettera c), numero 1), sostituire il capoverso lettera e-bis) con il seguente:

   e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;

   c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

   c-bis) all'articolo 28, comma 2, alinea, le parole: «, ove nominato,» sono soppresse;

   c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole: «, ove nominato,» sono soppresse.
14.3. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 18, comma 3-bis, dopo la parola: «23» è inserita la seguente: «, 23-bis,»;

   b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.
(Obblighi dei fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento)

   1. È vietata la fornitura, in qualsiasi forma, di servizi di informazione, formazione e in mancanza o in violazione dei requisiti previsti dalle relative disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
   2. In caso di corsi di formazione e addestramento che richiedono l'utilizzo di attrezzature di lavoro o di dispositivi di protezione individuale o che possono esporre i partecipanti a rischi per la salute e la sicurezza, i fornitori di cui al presente articolo, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro.
   3. Nei confronti dei datori di lavoro che erogano direttamente i servizi di informazione, formazione e addestramento per i propri lavoratori resta fermo l'obbligo di attenersi alle relative norme di salute e sicurezza sul lavoro».

   c) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 57:

    1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. I fornitori di servizi di informazione, formazione e addestramento sono puniti:

   a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 12 285 06 a 49 140 26 euro per la violazione dell'articolo 23-bis, comma 1;

   b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione dell'articolo 23-bis, comma 2»;

    2) alla rubrica, sono inserite in fine le seguenti parole: «e i fornitori di servizi Pag. 38di informazione, formazione e addestramento».
14.6. Gribaudo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
14.9. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
14.4. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) all'articolo 37, comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,»;

   b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) all'articolo 41, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

   «b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi».
14.5. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure per il contrasto agli infortuni sul lavoro)

  1. Al fine di incentivare il contrasto agli infortuni sul lavoro, il ricavato delle sanzioni per le violazioni delle norme antinfortunistiche è utilizzato per potenziare la formazione del personale adibito ai relativi controlli, nonché le stesse procedure e verifiche di controllo relative al rispetto dell'attuazione della normativa antinfortunistica nelle aziende pubbliche e private.
14.1. Soumahoro.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

  1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11:

    1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

    2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

   «4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
   «4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e merito e nello stato di previsione del Ministero università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'istruzione e merito e del Ministro dell'università e ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma».

   b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono Pag. 39integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.»

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.01. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

  1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

   a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

   b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

  2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.
  3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.
14.03. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;»;

   b) al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

   «f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

   f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

Pag. 40

   f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

    1) l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

    2) l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

    3) l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

    4) l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

    5) la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.».
14.02. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.
  3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.
  4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14.04. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Professioni gravose)

  1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

   5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso;

Pag. 41

   5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto;

   5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali;

   5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati;

   5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione;

   5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri;

   5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari;

   8.2.2.1 Personale domestico;

   7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali;

   4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta;

   2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati;

   5.4.8.2 Vigili urbani.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.05. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

  1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.
  2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.
  3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
14.06. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

  1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.07. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

(Inammissibile)

Pag. 42

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

  1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.08. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Potenziamento della medicina del lavoro)

  1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.09. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 15.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali.
*15.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.
*15.2. Mari.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere i seguenti:

Art. 16-bis.
(Direzione distrettuale del lavoro)

  1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

Art. 70.1.
(Direzione distrettuale del lavoro)

   1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.
   2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati Pag. 43addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.
   3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.
   4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro.

Art. 16-ter.
(Procuratore nazionale del lavoro)

  1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

Art. 76-quater
(Procuratore nazionale del lavoro)

   1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.
   2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.
   3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.
   4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.
   5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.
   6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale.

Art. 16-quater.
(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

  1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 371-ter.
(Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro)

   1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartiscePag. 44 direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.
   2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.
   3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

   a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

   b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

   c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

   d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

   e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

   f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

    1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

    2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

   4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.

Art. 16-quinquies.
(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

  1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

   1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati.

Art. 16-sexies.
(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

  1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articoloPag. 45 2 della presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 76-quinquies. – (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo)1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

  2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-septies.
(Procedimento per l'avocazione)

  1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

   «6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-octies.
(Dotazioni organiche)

  1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.
  2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.
  3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

Art. 16-nonies.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.
(Norme transitorie)

  1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.
  2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata Pag. 46in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro.
16.01. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 17.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 784 è sostituito dal seguente:

   «784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche».
*17.3. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.
*17.8. Mari.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 784-bis, primo periodo, dopo le parole: le competenze trasversali e per l'orientamento aggiungere le seguenti: , oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,;

   b) aggiungere, infine, il seguente capoverso comma:

  784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltre che di un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative, l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.
17.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 4, capoverso comma 784-bis, primo periodo, dopo le parole: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento aggiungere le seguenti: deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e.
17.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

  Al comma 4, capoverso comma 784-bis, secondo periodo, sostituire le parole da: individuano fino alla fine del periodo, con le seguenti: definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.
17.6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 4, capoverso comma 784-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa.
17.1. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti capoversi commi:

  784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.Pag. 47
  784-sexies. Agli oneri derivati dal comma 784-quinquies, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto.

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera c) è soppressa;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
17.2. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 5, lettera b), capoverso comma 41-bis, dopo la parola: assicurano aggiungere le seguenti: , nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,.
17.7. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 18.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: valutare l'impatto dell'estensione con le seguenti: assicurare l'estensione;

   sopprimere le parole: esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,.
18.1. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 18-bis.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18-bis.
(Incremento degli stanziamenti del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)

  1. A decorrere dall'anno 2023, il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro annui.
  2. All'attuazione delle previsioni di cui al comma 1 e alla conseguente determinazione dell'importo della prestazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 novembre 2008, si provvede, per l'anno 2023, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, a parziale modifica delle previsioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 75 del 18 maggio 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 44, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole: allo 0,60 per cento, con le seguenti: allo 0,605 per cento;

   alla lettera b), capoverso b-ter), sostituire le parole: allo 0,50 per cento, con le seguenti: allo 0,505 per cento.
18-bis.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

Pag. 48

  Dopo l'articolo 18-bis, aggiungere il seguente:

Art. 18-ter.
(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

  1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 609-ter.1 – (Molestie sessuali) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
   La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
   Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».
18-bis.01. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.
19.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori.
19.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo Pag. 49utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
19.01. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.
  3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.02. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

  1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.Pag. 50
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: politiche sociali e di lavoro con le seguenti: politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro.
19.03. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

  1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.04. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 22.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: «effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare» sono sostituite dalle seguenti: «riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella A, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.Pag. 51
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
22.3. Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: «effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare» sono sostituite dalle seguenti: «riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare».
22.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella A, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
22.4. Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui Pag. 52al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

   c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

   c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma, nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella A, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
22.5. Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.

Pag. 53

  Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

  1. Al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Tabella A, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.
  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte II «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», numero 19, la voce: «fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748» è soppressa.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.
  4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
  5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.
22.6. Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.
22.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

  1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: politiche sociali e di lavoro con le seguenti: politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro.
22.01. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Congedo parentale)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole: «elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 Pag. 54per cento della retribuzione» sono soppresse;

   b) al comma 2, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22.02. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 23.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. L'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sostituito dal seguente:

   «1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre di ciascun anno hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
   3. Per le finalità di cui al presente articolo, al personale del comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti all'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.
   4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 425 milioni di euro annui, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 425 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
23.01. Gribaudo, Scotto, Fossi, Laus, Sarracino.

(Inammissibile)

ART. 23-bis.

  Sopprimerlo.
23-bis.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 24.

  Sopprimerlo.
*24.9. Mari.
*24.4. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

Pag. 55

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

   a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

   c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

   1-bis. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione».

   b) al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   c) al comma 4, le parole: «in caso di rinnovo» e le parole: «in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi» sono soppresse.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, secondo periodo, le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,» sono soppresse;

   b) al comma 1, le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

  3. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.
24.10. Mari.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Modifica della disciplina del contratto a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

   a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

   c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

   b) al comma 1-bis, le parole: «un contratto di durata superiore ai 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un contratto a tempo determinato» e le parole: «dalla data di superamento del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di stipulazione»;

   c) al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

Pag. 56

   d) al comma 4, secondo periodo, le parole: «, in caso di rinnovo,» e le parole: «in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi» sono soppresse.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, secondo periodo, le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,» sono soppresse;

   b) al comma 1, ovunque ricorrano, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
24.1. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

   a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

   b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

   c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

   1-bis. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.»;

   b) al comma 2, primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;

   c) al comma 4, le parole: «in caso di rinnovo» e le parole: «in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi» sono soppresse.

  2. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 01, secondo periodo, le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,» sono soppresse;

   b) al comma 1, le parole: «ventiquattro mesi», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

  3. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.
24.5. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. In caso di stipulazione di un Pag. 57contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

   c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e».
24.8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

    1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

    2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

    3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»

   c) al comma 2, le parole: «conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e» sono soppresse.
24.6. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 24.
(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva; 2) in sostituzione di altri lavoratori.»;

   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

   c) al comma 2, le parole: «conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e» sono soppresse.
24.7. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso b).
24.2. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo socialePag. 58 per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
24.3. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere i seguenti:

Art. 24-bis.
(Modifiche al decreto legislativo decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81)

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 34, comma 2, le parole: «e 24» sono soppresse;

   b) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «rapporti a termine» aggiungere le seguenti: «Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate».

Art. 24-ter.
(Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138)

  1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato.
24.07. Mari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.
24.01. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 34, comma 2, le parole: «e 24» sono soppresse;

   b) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «rapporti a termine» aggiungere le seguenti: «Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.».
24.02. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

  1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Turni di lavoro)

   1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 Pag. 59anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
   2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione.».
24.03. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

   «2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.
   2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.
   2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.»;

  2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*24.04. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.
*24.05. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disciplina in materia di salario minimo)

  1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restandoPag. 60 quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.
  3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.
  4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.
  5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.
  6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.
  7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.
  9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la CommissionePag. 61 per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.
  10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

   a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

   c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

   d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

   e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

  11. La Commissione:

   a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;

   b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;

   c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

  12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.
  13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.
  15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
  16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.
  17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.
24.06. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

Pag. 62

ART. 26.

  Sopprimere il comma 2.
*26.3. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.
*26.5. Mari.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a), capoverso 1, sopprimere la parola: integralmente;

   sopprimere la lettera b).
26.1. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. I tirocini curricolari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come disciplinati dal decreto ministeriale n. 142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.
  2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.
  2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.
26.2. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Permessi non retribuiti)

  1. I componenti degli ordini delle professioni sanitarie di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione ad attività istituzionali.
  2. I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta e motivata al datore di lavoro almeno tre giorni prima.
26.01. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

  1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi.»
  2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 63fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.02. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

  1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.
(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

   1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.
   2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.
   3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.
   4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».
27.01. Baldino, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 28.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 25, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».
28.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

Pag. 64

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

  1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «per causa di lavoro» sono soppresse e dopo le parole: «di guerra, di servizio» le parole: «e di lavoro» sono soppresse;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.».
28.01. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Esonero contributivo per assunzioni)

  1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.».
28.02. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28.1.
(Tutela dei lavoratori fragili)

  1. Fino al 31 dicembre 2023 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per Pag. 65le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28.03. Mari.

(Inammissibile)

ART. 29.

  Sopprimerlo.
29.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 30.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: anche qualora si trovi in stato di liquidazione aggiungere le seguenti: , nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto,

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.
30.1. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
30.2. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale.
30.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono inserite le Pag. 66seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».
30.01. Fossi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 227, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «duecentoquaranta giorni»;

   b) al comma 228, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la possibilità di intervento del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

   c) al comma 235, le parole: «aumentato del 500 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato del 700 per cento».
30.02. Fossi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.

  1. Al comma 419 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni».

  Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 30-bis, pari a 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
30.03. Fossi.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

  1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.
30.04. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 32.

  Sopprimere il comma 2.
*32.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.
*32.2. Mari.

Pag. 67

ART. 33.

  Sopprimerlo.
33.1. Pellegrini, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

ART. 34.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le risorse sono revocate qualora vi siano procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o utilizzo degli ammortizzatori sociali».
*34.1. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.
*34.2. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.
*34.3. Mari.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

   b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

   «d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

    1) gruista;

    2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;

    3) polivalente.».
34.01. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 35.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 35.
(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

  1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, Pag. 68n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
35.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere le seguenti: , destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
35.3. Mari.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
35.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Deducibilità fiscale dei contributi versati per gli addetti ai servizi domestici)

  1. All'articolo 10, comma 2, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2023.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 530 milioni di euro annui, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 530 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
35.01. Gribaudo, Scotto, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

Art. 35-bis.
(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

  1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.
  2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui Pag. 69all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
35.03. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 36.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto roro e ro-ro pax, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio 105 nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi continuativi all'anno compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre, alle limitazioni e alle condizioni relative al vincolo di esclusività di personale comunitario di cui all'articolo 1, comma 5, articolo 2, comma 1-ter, articolo 4, commi 1 e 2-quater, articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e di cui all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, attraverso specifici accordi nazionali, sottoscritti da tutte le OO.SS. stipulanti il CCNL unico dell'industria armatoriale.
  2. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 che saranno erogate sotto forma di finanziamento individuale analogamente a quanto già in atto per il «buono patente» del settore autotrasporto. Tale finanziamento deve essere finalizzato alla formazione iniziale ricomprendendo tutti gli addestramenti di base previsti dalla convenzione STCW compresi quelli specifici e necessari per l'imbarco sulle diverse tipologie di navi.
  4. I corsi di formazione possono essere svolti anche avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
36.1. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

ART. 37.

  Sopprimerlo.
*37.1. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.
*37.3. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

  1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,Pag. 70 dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

   «8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.»;

   d) al comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;»;

   e) al comma 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;»;

   f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

   «16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.»;

   g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

   «17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.»;

   h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

   «20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il Pag. 71relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo 110 che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».

  2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati.
37.2. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

  1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'articolo 1, i commi da 342 a 354 sono abrogati.
37.4. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)

  1. All'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.
37.7. Mari.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
37.5. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
37.6. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

ART. 38.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito
*38.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.
*38.3. Mari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».

Pag. 72

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Disposizioni in materia di università e ricerca
38.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di opzione donna)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;

   b) il comma 1-bis è soppresso;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente Capo:

Capo IV-bis
MISURE PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DELLE LAVORATRICI
38.01. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

  1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;»;

   b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del Pag. 73trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione.».
38.03. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

  1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

   a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

   b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.04. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti pubblici di ricerca)

  1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i principi generali» a: «personale tecnico amministrativo», e da: «in ragione della partecipazione» a: «della terza missione» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.
  2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i principi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «nell'ambito della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.
38.02. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

  1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento Pag. 74o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.
38.05. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 39.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.;

   c) dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

   1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
39.2. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis.;

Pag. 75

   b) dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Contributo di solidarietà)

  1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 115, primo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

   b) al comma 116, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento».
39.3. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.»;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.
39.4. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, 120 della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

   b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonchéPag. 76 su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

   c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato 121 di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

   d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

  2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie.
39.1. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “60 per cento”.»;

   b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.
39.5. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

Pag. 77

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 39.1.
(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

  1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.
  2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.
  4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:

   «6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
   6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefìci di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.».

  5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.
  6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.01. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Decontribuzione lavoro domestico)

  1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 31 dicembre 2023 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 6 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinquePag. 78 anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
39.014. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Decontribuzione lavoro domestico)

  1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, fino al 30 giugno 2024 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 12 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
39.015. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Decontribuzione lavoro domestico)

  1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025, è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, Pag. 79comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.012. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Contributo pensionamento LSU e LPU)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.05. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1
(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

  1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero contributivo di cui al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.
39.03. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente:

   «182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per Pag. 80cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.04. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Opzione donna)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».
  2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede ai sensi del comma 3.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1° gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
39.06. Appendino, Aiello, Barzotti, Tucci, Morfino, Carotenuto, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(APE sociale)

  1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.
  3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.07. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(APE sociale)

  1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».Pag. 81
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.08. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile)

  1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.
   1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
39.09. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

  1. All'articolo 4, comma 2, del al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legga 23 dicembre 2014, n. 190.
39.010. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

  1. All'articolo 4, comma 2, del al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210;».

Pag. 82

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legga 23 dicembre 2014, n. 190.
39.011. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39.1.
(Contratto applicabile)

  1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.».
39.013. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 39-bis.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
39-bis.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 39-bis, aggiungere il seguente:

Art. 39-ter.
(Fondo per la detassazione del salario minimo)

  1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*39-bis.03. Mari.
*39-bis.04. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

ART. 40.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.
(Misure fiscali per il welfare aziendale)

  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente Pag. 83della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

  Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

   a) all'alinea, sostituire le parole: determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024;

   b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.3. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.
(fringe benefit)

  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
40.6. Mari.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

  Conseguentemente:

   a) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

   b) all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, sostituire le parole: determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024;

Pag. 84

    2) dopo la lettera b), inserire il seguente:

   b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con figli.
40.1. Gribaudo, Scotto.

  Al comma 1, dopo le parole: citato testo unico delle imposte sui redditi, inserire le seguenti: ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro;

  Conseguentemente:

   a) sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

   b) all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

    1) all'alinea, sostituire le parole: determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024 con le seguenti: determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024;

    2) dopo la lettera b), inserire il seguente:

   b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.5. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».
  2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.
40.2. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)

  1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera i-septies), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

   b) dopo la lettera i-septies), è inserita la seguente:

   «i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre Pag. 852013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico».

  2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
40.04. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Quota fringe benefit esente da imposizione)

  1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».
  2. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.».
40.05. Mari.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Prestiti ai dipendenti)

  1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: «sconto» è sostituita dalla parola: «riferimento»;

   b) dopo la parola: «vigente», le parole: «al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.
40.01. Scotto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.
*40.06. Mari.
*40.03. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

Pag. 86

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente.».
40.02. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Orrico.

ART. 42.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 42.
(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

  1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.
42.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: Al fine di sostenere le famiglie inserire le seguenti: anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli;

   b) dopo le parole: da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, inserire le seguenti: ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

   c) aggiungere in fine le seguenti parole: , incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa Pag. 87durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM;

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire la parola: novanta con la seguente: quarantacinque.
42.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

  1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.01. Mari.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.
(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto)

  1. Al comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo le parole: «e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2022, 2023, 2024 e 2025».
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
42.02. Pastorino.

(Inammissibile)

ART. 43.

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

  2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

   a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

   b) il trasferimento all'estero della sede sociale;

   c) la modifica dell'oggetto sociale;

   d) lo scioglimento della società;

   e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.
43.1. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

  2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è Pag. 88stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.
43.2. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Orrico.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

Art. 43-bis.
(Aliquota IRES agevolata)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.
  2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro delle politiche sociali, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43.01. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Orrico.

(Inammissibile)