CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2023
131.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,

   esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 1134, approvato dal Senato, e abb. recante: «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA DAI RELATORI

ART. 5.

  Al comma 1, lettera f), al numero 1) anteporre il seguente: 01) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, con riguardo particolare alle modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo peraltro il vigente sistema di calcolo del saldo e degli acconti, anche previsionale, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema attuale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione nel tempo del carico fiscale, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e una eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;
5.177. I Relatori.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1.1), dopo le parole: ai costi sostenuti per la crescita dei figli inserire le seguenti: e in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.
*5.22. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*5.23. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le seguenti parole: , con esclusione dei redditi di natura finanziaria.
**5.81. Gruppioni, Marattin, Del Barba, Sottanelli.
**5.82. Tabacci, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi.
**5.83. Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

    3-bis) valutare l'introduzione, per un periodo limitato di tempo, di misure idonee a favorire i trasferimenti di residenza nei comuni periferici e ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne;
5.86. (Nuova formulazione) Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Stefanazzi, Tabacci.

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ALLEGATO 4

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE PRESENTATE

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1.3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di rigenerazione urbana e valorizzazione edilizia;
5.43. (Nuova formulazione) Mazzetti, De Palma, Rubano, D'Attis, Caroppo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo il capoverso 1.3) aggiungere il seguente: 1.3-bis) a misure volte a favorire lo stabile inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età;
*5.29. (Nuova formulazione) Pastorella, Richetti, Sottanelli.
*5.46. (Nuova formulazione) Di Maggio, Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo il capoverso 1.3), aggiungere il seguente: 1.3-bis) a misure volte a favorire la propensione a stipulare assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
5.47. (Nuova formulazione) Bagnai, Cavandoli, Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) adottare misure volte a favorire la permanenza in Italia di studenti ivi formati, anche mediante la razionalizzazione degli incentivi per il rientro in Italia di persone ivi formate occupate all'estero;
*5.49. (Nuova formulazione) Della Vedova, Magi.
*9.44. (Nuova formulazione) Matteoni, La Porta, Roscani, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Maullu, Testa.

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ALLEGATO 5

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

SUBEMENDAMENTI PRESENTATI AGLI EMENDAMENTI DEL GOVERNO 3.15, 5.175, 9.46 E 12.35 E AGLI EMENDAMENTI DEI RELATORI 5.177, 6.45 E 8.6

ART. 3.

  All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), numero 1), dopo le parole: minima nazionale inserire le seguenti: , con aliquota pari almeno al 21 per cento,
0.3.15.2. Grimaldi, Borrelli.

  All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), numero 1), dopo le parole: minima nazionale inserire le seguenti: , con aliquota pari almeno al 20 per cento,
0.3.15.1. Grimaldi, Borrelli.

  All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , coordinando e razionalizzando gli incentivi fiscali alle imprese al fine di garantire il livello minimo di tassazione previsto dalla direttiva medesima.
0.3.15.5. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) nuove forme di imposizione applicabili all'effettivo valore economico delle attività digitali dematerializzate, a partire da quelle svolte dai gruppi multinazionali di imprese operanti sul territorio nazionale;
0.3.15.3. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) una commissione di esperti di alto livello sulla tassazione dell'economia digitale in Italia;
0.3.15.4. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) misure di contrasto all'economia digitale sommersa rafforzando il concetto di significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato in assenza di una consistenza fisica nel territorio ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché il potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;
0.3.15.6. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  All'emendamento 3.15 Governo, lettera d-bis), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) misure di rafforzamento del potere di accertamento attraverso l'inversione dell'onere della prova in favore dell'amministrazione finanziaria;
0.3.15.7. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

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  Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

   d-bis) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022, secondo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alle regole OCSE, con l'introduzione tra l'altro:

    1) di un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, di un gruppo multinazionale o nazionale soggette a una bassa imposizione;

    2) di un regime sanzionatorio conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

   d-ter) semplificare e razionalizzare il regime delle controlled foreign companies (CFC) rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera d-bis).
3.15. Governo.

ART. 5.

  All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole: l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata con le seguenti: l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un sistema ad aliquota continua, nel rispetto del principio di progressività

  Conseguentemente, sopprimere le parole da: ferma restando la complessiva valutazione fino alla fine del periodo.
0.5.175.4. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole: l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata con le seguenti: la progressiva detassazione
0.5.175.7. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole: , in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta con le seguenti: di un'imposta progressiva
0.5.175.9. Grimaldi, Borrelli.

  All'emendamento 5.175 Governo, sostituire le parole: e delle relative addizionali con le seguenti: , con esclusione delle relative addizionali

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , in ogni caso sottoponendo tali incrementi di reddito all'applicazione delle addizionali regionali e locali
0.5.175.1. Guerra, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  All'emendamento 5.175 Governo, sopprimere le parole: sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia;
0.5.175.2. Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  All'emendamento 5.175 Governo, capoverso 2.4), sopprimere le parole: che eccedano una determinata soglia;
0.5.175.8. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  All'emendamento 5.175 Governo, dopo le parole: una determinata soglia inserire le seguenti: , sulla retribuzione derivante dalla contrattazione di secondo livello;
0.5.175.6. Marattin.

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  All'emendamento 5.175 Governo, sopprimere le parole da: ferma restando la complessiva valutazione fino alla fine del periodo.
*0.5.175.5. Marattin.
*0.5.175.3. Toni Ricciardi, Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Tabacci.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso numero 2.4) con il seguente:

  2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi di cui all'articolo 49 del TUIR riconducibili alla tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito, introdotto per l'anno 2023 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
5.175. Governo.

  All'emendamento 5.177 Relatori, numero 01), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o trasformazione, su opzione del contribuente, della ritenuta d'acconto in un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermi restando i successivi adempimenti dichiarativi di conguaglio
0.5.177.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera f), al numero 1) anteporre il seguente:

    01) l'attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, con riguardo particolare alle modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo peraltro il vigente sistema di calcolo del saldo e degli acconti, anche previsionale, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema attuale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione nel tempo del carico fiscale, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e una eventuale riduzione della ritenuta d'acconto;
5.177. I Relatori.

ART. 6.

  All'emendamento 6.45 Relatori, sostituire le parole da: riduzione dell'aliquota IRES fino a: in materia di reddito d'impresa con le seguenti: rafforzamento degli strumenti volti a incentivare gli incrementi netti di patrimonio e di occupazione a tempo indeterminato e stabilizzazione dei crediti di imposta finalizzati a sostenere, con priorità per le piccole e medie imprese, gli investimenti in beni strumentali nuovi, con particolare riguardo a quelli qualificati, gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica e in altre attività innovative, la formazione, le attività di ricerca e sviluppo e gli investimenti nelle aree del Mezzogiorno
0.6.45.1. Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Toni Ricciardi, Tabacci.

  All'emendamento 6.45 Relatori, sostituire le parole: in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni con le seguenti: in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti alla ripartizione degli utili di impresa e in accantonamento degli utili

  Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

   a-bis) stabilizzazione delle forme di incentivazione degli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, di cui ai commi da Pag. 821051 a 1058-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che includano in ogni caso quelli funzionali al miglioramento dell'efficienza energetica, della sostenibilità, dell'uso e del riutilizzo delle risorse naturali, tra cui quella idrica, nonché alla trasformazione dell'impresa e dei suoi processi in chiave tecnologica e digitale;

   a-ter) introduzione di una quota di decontribuzione in caso di nuove assunzioni;
0.6.45.2. Marattin.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) riduzione dell'aliquota IRES in caso di impiego in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, di una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel citato biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendosi l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa, senza possibilità di cumulo dei relativi benefici e prevedendo il mantenimento della possibilità di fruire degli eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati nonché l'eventuale accesso ad incentivi finalizzati alle nuove assunzioni, per le imprese che non possono beneficiare della riduzione di cui al primo periodo;
6.45. I Relatori.

ART. 8.

  All'emendamento 8.6 Relatori, lettera a), sopprimere il secondo periodo.
0.8.6.1. Fenu, Lovecchio, Alifano, Raffa.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale. Alle regioni è assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;
8.6. I Relatori.

ART. 9.

  All'emendamento 9.46 Governo, sopprimere il numero 1).
0.9.46.1. D'Alfonso, Merola, Guerra, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  All'emendamento 9.46 Governo, sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) in funzione della semplificazione della determinazione del reddito di impresa per i soggetti di minori dimensioni, semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio;
0.9.46.3. Marattin.

  All'emendamento 9.46 Governo, numero 2), sopprimere le seguenti parole: fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei principi contabili internazionali,
0.9.46.2. Toni Ricciardi, Stefanazzi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Tabacci.

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  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici di cui al punto precedente:

    1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

    2) revisionare il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo la facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio d'esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei principi contabili internazionali, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi;
9.46. Governo.

ART. 12.

  All'emendamento 12.35 Governo, lettera f-bis), sostituire le parole: a distanza, anche transfrontaliera, con le seguenti: a distanza transfrontaliera
0.12.35.1. Centemero, Bagnai, Cavandoli.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere, con finalità di contrasto al mercato illecito e di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato per:

    1) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

    2) i prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
12.35. Governo.