CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 giugno 2023
131.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 e abb.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 107, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti;

   rilevato che:

    l'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti di start-up innovativa e di piccola e media impresa innovativa (PMI);

    l'articolo 2 introduce incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in piccole e medie imprese (PMI) innovative, intervenendo in particolare sulla disciplina della detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche cosiddetta de minimis (pari al 50 per cento della somma investita, ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), al fine di consentirne la fruizione anche in caso di incapienza del contribuente, ovvero qualora la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal contribuente;

    l'articolo 3 modifica in più punti l'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 – che interviene in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start-up innovative e PMI innovative;

    l'articolo 4 innalza da 25 a 50 milioni di euro il limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS), intervenendo sul testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    la proposta di legge appare riconducibile alla materia «sistema tributario e contabile dello Stato», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale. Nuovo testo C. 418.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo la proposta di legge C. 418, recante «Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale»;

   rilevato che:

    la proposta di legge prevede che, nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, sia introdotto, in via sperimentale e su base volontaria, un nuovo metodo didattico in grado di sviluppare negli studenti competenze non cognitive e trasversali, al fine di prevenire la povertà educativa e la dispersione scolastica;

    l'articolo 1 regola il sostegno allo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici;

    l'articolo 1-bis prevede la mappatura delle esperienze e dei progetti, già esistenti negli istituti scolastici italiani, concernenti la lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa;

    l'articolo 2 concerne la formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi scolastici;

    l'articolo 3 disciplina la sperimentazione per lo sviluppo delle già citate competenze;

    l'articolo 4 stabilisce che tale sperimentazione sia estesa anche ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale;

    in particolare, il comma 2 dell'articolo 4 prevede che, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui sopra, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale;

   ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

    le disposizioni della proposta di legge sono prevalentemente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di «norme generali dell'istruzione» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

    con riferimento specifico all'articolo 4, comma 2, che rimette a un decreto del Ministro dell'istruzione l'adozione di criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, assume rilievo Pag. 51anche la competenza residuale regionale in materia di formazione professionale, riconducibile all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tali disposizioni prevedono, quale forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto,

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PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

DL 48/2023: Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro. C. 1238 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1238, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro;

   rilevato che:

    il decreto-legge, composto da 53 articoli, interviene in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro;

    il Capo I disciplina nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, istituendo l'assegno di inclusione come una misura nazionale di contrasto alla povertà, delineando la platea dei beneficiari, le modalità di richiesta, riconoscimento e erogazione;

    il Capo II prevede interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi;

    il Capo III reca misure in materia di politiche sociali e del lavoro;

    il Capo IV reca misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     le disposizioni del Capo I e del Capo III del decreto-legge sono riconducibili alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e alla materia «previdenza sociale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione;

     nell'ambito del Capo I e del Capo III, assumono altresì rilievo disposizioni riconducibili alla materia «ordinamento civile», oggetto di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

     nell'ambito del Capo II rileva la materia «tutela e sicurezza del lavoro» attribuita alla competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e la materia di competenza legislativa residuale delle regioni concernente le politiche sociali, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

     le disposizioni del Capo IV appaiono principalmente riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), della Costituzione;

    alla luce di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali mediante la previa intesa in sede di Conferenza unificata come procedura concertativa con le Regioni:

     in particolare, l'articolo 4, comma 7 disciplina l'adozione – previa intesa in sede di Conferenza unificata – di decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della definizione delle modalità di richiesta dell'assegno di inclusione, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato;

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     l'articolo 5, comma 3, stabilisce l'adozione – previa intesa in sede di Conferenza unificata – di decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della predisposizione di un piano di attivazione e interoperabilità delle piattaforme del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa;

     l'articolo 6, comma 10, prevede l'adozione – previa intesa in sede di Conferenza unificata – del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare ai fini dell'approvazione di linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione;

     l'articolo 13, comma 7, prevede l'adozione – previa intesa in sede di Conferenza unificata – del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali volto a stabilire le modalità di attivazione per l'accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa, ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza,

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PARERE FAVOREVOLE.