CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 giugno 2023
129.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: anche con la seguente: soprattutto.
2.23. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anche al fine di sostenere le famiglie inserire le seguenti: , in particolare quelle in cui sia presente una persona con disabilità.
*2.27. Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Cavandoli, Centemero, Bagnai.
*2.28. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: le famiglie aggiungere le seguenti: , i giovani che non hanno compiuto il trentesimo anno di età.
**2.30. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
**2.31. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
**2.33. (Nuova formulazione) Roscani, La Porta, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, lettera a), premettere le seguenti parole: fermi restando i princìpi della progressività e dell'equità del sistema tributario,.
*2.2. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*2.4. (Nuova formulazione) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.5. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*2.6. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*2.17. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*2.20. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*2.21. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
*2.37. (Nuova formulazione) Grimaldi, Fratoianni, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), alinea, dopo la parola: prevenire inserire la seguente: , contrastare
**2.42. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
**2.43. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

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**2.44. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.
**2.45. (Nuova formulazione) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di riduzione del debito, prevedere la possibilità di destinare alla compensazione della riduzione della pressione fiscale le risorse, accertate come permanenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.
2.58. (Nuova formulazione) Bagnai, Centemero, Cavandoli.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: compensazioni di gettito con le seguenti: misure compensative
2.67. (Nuova formulazione) De Palma, Rubano.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: e le associazioni di categoria e dei professionisti con le seguenti: le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e dei professionisti maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
2.131. (Nuova formulazione) Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 2, dopo le parole: e dei professionisti aggiungere le seguenti: e le associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale.
*2.135. (Nuova formulazione) Bonetti, Marattin, Del Barba, Sottanelli.
*2.136. (Nuova formulazione) Centemero, Cavandoli, Bagnai.
*2.137. (Nuova formulazione) Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche valutando la possibilità di adeguarla all'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.
3.3. (Nuova formulazione) Toni Ricciardi, Merola, D'Alfonso, Guerra, Stefanazzi, Tabacci.

ART. 4.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) disciplinare l'istituto della consulenza giuridica, distinguendolo dall'interpello e prevedendone presupposti, procedure ed effetti, assicurando che non ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
*4.20. (Nuova formulazione) De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.
*4.23. (Nuova formulazione) Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) prevedere l'istituzione e la definizione dei compiti del Garante nazionale del contribuente, quale organo monocratico con incarico di durata quadriennale, rinnovabile una sola volta, e la contestuale soppressione del Garante del contribuente, operante presso ogni direzione delle entrate regionale e delle province autonome, di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio Pag. 852000, n. 212, e assicurando la complessiva invarianza degli oneri finanziari.
**4.35. (Nuova formulazione) Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
**4.36. (Nuova formulazione) De Palma, D'Attis, Caroppo, Rubano.
**4.38. (Nuova formulazione) Centemero, Cavandoli, Bagnai.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
DAI RELATORI E DAL GOVERNO

ART. 3.

  All'articolo 3, comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

   d-bis) recepire la direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, seguendo altresì l'approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sull'imposizione minima globale, con l'introduzione, tra l'altro, di:

    1) un'imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;

    2) un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l'imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

   d-ter) semplificare e razionalizzare il regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), rivedendo i criteri di determinazione dell'imponibile assoggettato a tassazione in Italia e coordinando la conseguente disciplina con quella attuativa della lettera d-bis).
3.15. Il Governo.

ART. 5.

  All'articolo 5, comma 1, lettera a), sostituire il numero 2.4) con il seguente:

  2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata, sui premi di produttività, sulle retribuzioni per lavoro straordinario che eccedono un determinato limite di importo e sui redditi indicati all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riferibili alla percezione della tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito introdotto, per l'anno 2023, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni.
5.175. Il Governo.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo il numero 2.4), aggiungere il seguente:

  2.4-bis) attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, con specifico riferimento alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e da tutti i contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, mantenendo l'attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, prevedendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva introduzione della periodicità mensile degli acconti e dei saldi e l'eventuale riduzione Pag. 87della ritenuta d'acconto, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;.
5.176. I Relatori.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) riduzione dell'aliquota IRES in caso di impiego in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni, eventualmente attraverso il potenziamento dell'ammortamento, di una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. Tale riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel citato biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa, presumendosi l'avvenuta distribuzione degli stessi se è accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa, senza possibilità di cumulo dei relativi benefici e prevedendo il mantenimento della possibilità di fruire degli eventuali incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati nonché l'eventuale accesso ad incentivi finalizzati alle nuove assunzioni, per le imprese che non possono beneficiare della riduzione di cui al primo periodo;.
6.45. I Relatori.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) introduzione della disciplina fiscale relativa alla scissione societaria parziale disciplinata dall'articolo 2506.1 del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;.
6.46. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) procedere al graduale superamento dell'imposta, con priorità per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Istituzione di una sovrimposta determinata secondo le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero secondo regole particolari per gli enti non commerciali, con invarianza del carico fiscale. Alle regioni è assicurato un gettito in misura equivalente a quello attuale da ripartire tra le stesse sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP;.
8.6. I Relatori

ART. 9.

  Al comma 1, dopo lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) semplificare e razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali e delle società commerciali, stabilendo la definitività del reddito relativo a ciascun periodo di imposta, salva la facoltà del contribuente, se la liquidazione non si protrae rispettivamente per più di tre o cinque esercizi, di determinare il reddito d'impresa compreso tra l'inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell'imposta;.
9.45. I Relatori.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al fine di garantire il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici di cui al punto precedente:

    1) semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di Pag. 88bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni;

    2) revisionare il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, prevedendo la facoltà, per i soggetti che adottano i principi contabili IAS/IFRS per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio d'esercizio, fatte salve le eccezioni ritenute necessarie per colmare eventuali lacune dei principi contabili internazionali, coordinare il bilancio di esercizio con la sua funzione organizzativa ed evitare eccessivi aggravi amministrativi;.
9.46. Il Governo.

ART. 12.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) istituire un regime di tassazione delle parti della canapa coltivata di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, suscettibili di essere utilizzate come succedanei dei prodotti da fumo ovvero da inalazione, prevedendo:

   a) la loro assimilazione ai prodotti da fumo ovvero da inalazione di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e la conseguente applicazione dei relativi regimi fiscali;

   b) l'introduzione di un regime autorizzatorio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per la loro commercializzazione;

   c) a miglior garanzia della tutela della salute dei consumatori, la loro commercializzazione e vendita esclusivamente per il tramite:

    1) di depositi fiscali autorizzati ai sensi della legislazione vigente, con la previsione di particolari misure di vigilanza per i depositi fiscali abilitati all'attività di fabbricazione;

    2) delle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, con possibilità peraltro che la loro vendita ai consumatori sia ammessa anche tramite punti di vendita specializzati che rispettino i requisiti e le modalità di cui agli articoli 6 e 23 della legge n. 1293 del 1957;

   d) idonee misure di garanzia e protezione della tutela della salute e dei minorenni quali:

    1) il divieto di vendita ai minori di diciotto anni, di cui all'articolo 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316;

    2) il divieto di fumo di cui all'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

    3) il divieto di vendita a distanza e tramite distributori automatici;

    4) il divieto di pubblicità e promozione di cui alla legge 10 aprile 1962, n. 165, e al decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300;

    5) le misure di notifica ed etichettatura di cui agli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.
12.34. Il Governo.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) prevedere, con finalità di contrasto al mercato illecito e di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato per:

    1) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

    2) i prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
12.35. Il Governo.

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ART. 13.

  Al comma 2, lettera o), le parole: del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono sostituite dalle seguenti: dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di concerto con il Comando generale della Guardia di Finanza,.
13.22. Il Governo.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 1038 Governo e C. 75 Marattin.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE PRESENTATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) alla revisione e al riordino delle tasse automobilistiche, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*2.68. (Nuova formulazione) Marchetti, Centemero, Maccanti, Bagnai, Cavandoli, Dara, Furgiuele, Pretto.
*10.17. (Nuova formulazione) De Bertoldi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Ciaburro, Marchetto Aliprandi.

ART. 4.

  Al comma 1, alinea sostituire le parole: quale legge generale tributaria con le seguenti: le cui disposizioni costituiscono principi generali dell'ordinamento e rappresentano criteri di interpretazione adeguatrice della legislazione tributaria.
*4.1. (Nuova formulazione) Cannizzaro, Arruzzolo, De Palma, Rubano.
*4.2. (Nuova formulazione) Marattin, Del Barba, Sottanelli.