CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2023
127.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO
Pag. 71

ALLEGATO 1

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. C. 1134 Governo, approvato dal Senato e C. 101 Billi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Modifiche in materia di ritratti di persone, nomi e segni notori)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «senza il consenso del coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o della parte di unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76»;

   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i nomi di persona» sono aggiunte le seguenti: «gli pseudonimi».
01.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 14, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:

   «c-quinquies.1) i segni che identificano i prodotti agroalimentari tradizionali di cui al decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 nonché le indicazioni facoltative di qualità previste da norme europee e nazionali.».
*1.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
*1.3. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Divulgazione)

  1. All'articolo 34 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

   «4-bis. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.
   4-ter. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.
   4-quater. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa Pag. 72oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.
   4-quinquies. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.
   4-sexies. Il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione ad elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.».
1.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Oggetto della registrazione)

  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 2, dopo le parole: «i simboli grafici, e i caratteri topografici» sono aggiunte le seguenti: «e le rappresentazioni grafiche generate mediante un programma per elaboratore,».
1.02. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Diritto alla registrazione ed effetti)

  1. All'articolo 38 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. L'esclusione dell'accessibilità può essere interrotta in qualsiasi momento su istanza del richiedente.».
1.03. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire le parole: di disegni o modelli che con le seguenti: di disegni o modelli incorporati o applicati in prodotti che.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso «Art. 34-bis», comma 2, sostituire le parole: dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati con le seguenti: dei disegni e modelli o dei prodotti che li incorporano o ai quali sono applicati i disegni e modelli;

   al medesimo capoverso «Art. 34-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: verificata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi aggiungere le seguenti: e non prolunga i termini di cui all'articolo 4.
2.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Trasformazione della domanda di brevetto europeo)

  1. All'articolo 58 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, se è pendente davanti all'autorità giudiziaria italiana un'azione a tutela del brevetto europeo, colui che ha chiesto detta tutela può chiederne la conversione in una corrispondente azione a tutela del brevetto nazionale per invenzione o per modello di utilità.».
2.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 3.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, primo periodo, dopo le parole: di lavoro o Pag. 73d'impiego aggiungere le seguenti: o di una borsa di studio.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso «Art. 65», comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: struttura di appartenenza con le seguenti: università, gli enti pubblici di ricerca e gli IRCCS;

   al medesimo capoverso «Art. 65», comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i requisiti di brevettabilità.
3.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS).

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «Art. 65», alla rubrica, sopprimere le parole: e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico – IRCCS.
3.2. Benzoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, primo periodo, dopo le parole: a carattere scientifico (IRCCS) aggiungere le seguenti: o con gli enti che afferiscono al sistema sanitario nazionale o regionale, a partire dalle aziende ospedaliere universitarie.
3.3. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di una convenzione tra i medesimi soggetti con le seguenti: di una collaborazione tra i medesimi soggetti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 65», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: appartengono a tutte le strutture con le seguenti: spettano a tutte le strutture.
3.4. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto a favore di terzi di cui all'articolo 1411 del codice civile.
3.5. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al presente comma non si applica quando l'invenzione industriale è fatta da studenti o da ricercatori.
3.6. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, capoverso «Art. 65», comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: sei mesi con le seguenti: novanta giorni.
3.7. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

  1. Dopo l'articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è inserito il seguente:

«Art. 144.1.
(Contrasto alle pratiche di Italian Sounding)

   1. Ai fini del contrasto delle pratiche di cui all'articolo 144, comma 1-bis, l'operatore che importa, esporta, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, distribuisce, consegna o mette altrimenti in circolazione prodotti agricoli o alimentari provenienti da un Paese diverso da quello di vendita, deve riportare l'indicazione precisa e a caratteri ben chiari del paese o del Pag. 74luogo di fabbricazione o di produzione o altra indicazione che valga ad evitare qualsiasi errore sulla effettiva origine dei prodotti. Ai fini del presente articolo, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale.».
*4.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Onori, Lomuti.
*4.07. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
*4.08. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Notifica al consorzio di tutela e alla parte lesa per i casi di pirateria e le pratiche di Italian Sounding)

  1. All'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, qualora ne abbia notizia, il Ministero delle imprese e del made in Italy segnala, mediante notifica, al consorzio di tutela interessato, se costituito, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238, unitamente alla parte potenzialmente lesa, i casi di pirateria relativi alla contraffazione o all'alterazione di marchi di prodotti agricoli o di prodotti alimentari e alle pratiche di Italian Sounding.».

  Conseguentemente, all'articolo 146 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Interventi contro la pirateria e l'Italian Sounding».
4.02. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Onori, Lomuti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico)

  1. A decorrere dal 1° giugno 2023 è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy il Tavolo permanente per il trasferimento tecnologico, composto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, da rappresentanti del CNR e da rappresentanti di ENEA, nonché da ulteriori personalità con elevate competenze individuate con decreto di cui al comma 2, volto all'individuazione di un lessico condiviso tra tutti gli stakeholders in materia di trasferimento tecnologico, finalizzato a:

   a) favorire la pubblicizzazione e la promozione economica e commerciale delle privative esistenti;

   b) sviluppare progetti congiunti di sistema anche al fine di intercettare meglio risorse di finanza agevolata pubbliche ai vari livelli (locale, nazionale, europeo) e raggiungere compiutamente le finalità strategiche di sistema, in primis digitalizzazione ed economia circolare.

  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo di cui al comma 1.
4.03. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Brevettazione alternativa)

  1. All'articolo 84 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Fino alla concessione del brevetto od al rigetto della domanda, il richiedentePag. 75 ha facoltà di convertire la domanda di brevetto per modello di utilità in una domanda di brevetto per invenzione o viceversa.».
4.04. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Rivendica)

  1. All'articolo 118 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, al comma 6, la parola: «aziendale» è soppressa.
4.05. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 70-bis è sostituito con il seguente:

«Art. 70-bis.
(Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale)

   1. Nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale o di altre circostanze di estrema urgenza, per fare fronte a comprovate difficoltà nell'approvvigionamento di specifici prodotti ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso, non esclusivo, non alienabile e diretto esclusivamente all'approvvigionamento del mercato interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o delle circostanze di urgenza o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione degli stessi.
   2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con gli altri Ministri competenti e, in caso di prodotti sanitari, previo parere dell'Agenzia italiana del farmaco ovvero dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali in merito all'essenzialità e alla disponibilità dei farmaci ovvero dei dispositivi medici rispetto all'emergenza o alle altre circostanze di urgenza in corso, e sentito in ogni caso il titolare dei diritti di proprietà intellettuale.»;

   b) all'articolo 72, comma 1:

    1) le parole: «articoli 70, 70-bis e 71» sono sostituite con le seguenti: «articoli 70 e 71»;

    2) sono aggiunte, in fine, le parole: «Alle licenze obbligatorie di cui agli articoli 70, 70-bis e 71 si applicano inoltre le disposizioni dei commi seguenti, in quanto non derogate da quanto disposto nei predetti articoli.».
4.06. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Rivendicazione in proprietà)

  1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, all'articolo 169, dopo il comma 5-ter, sono aggiunti i seguenti:

   «5-ter.1. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei disegni o modelli incorporati in o applicati a prodotti che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare, alla data di deposito della domanda di registrazione, o entro tre mesi da tale data, un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento.
   5-ter.2. Se il richiedente intende rivendicare la priorità temporanea in un momentoPag. 76 successivo alla presentazione della domanda, la dichiarazione di priorità, corredata dell'indicazione della denominazione dell'esposizione e della data della prima divulgazione del prodotto nel quale è stato incorporato o al quale è stato applicato il disegno o modello, deve essere presentata entro il termine di un mese dalla data di deposito della domanda.».
5.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1», lettera b), sostituire le parole: la riproduzione con le seguenti: la rappresentazione.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, lettera e), capoverso «comma 4-bis», sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda;

   al medesimo comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

   e-bis) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tale traduzione può essere resa conforme al testo in lingua diversa dall'italiano»;

   e-ter) dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:

   «5-bis.1. Se mancano parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti sono depositati entro il termine di cui al paragrafo 2 purché tali parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione.
   5-bis.2. Se risultano erroneamente depositati parti della descrizione o, in tutto o in parte, i disegni richiamati nella descrizione e la domanda rivendica la priorità di una domanda precedente, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda se le parti corrette della descrizione o i disegni corretti sono depositati entro il termine di cui al paragrafo 2, purché le parti corrette della descrizione o i disegni corretti siano completamente contenuti nella domanda precedente e purché, entro lo stesso termine, il richiedente ne richieda l'incorporazione e presenti una copia della domanda precedente, una traduzione della domanda precedente se in lingua diversa da quella italiana e fornisca un'indicazione del punto in cui tali parti sono completamente contenute nella domanda precedente e, se del caso, nella sua traduzione.».
7.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Efficacia erga omnes e decorrenza degli effetti della decadenza e della nullità)

  1. All'articolo 184-sexies del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, comma 3, le parole: «data della registrazione» sono sostituite con le seguenti: «data di deposito della registrazione, ivi compresa eventuale rivendicazione di priorità».
7.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Pag. 77

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Digitalizzazione documentazione Camere di commercio)

  1. All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di non disperdere la documentazione cartacea relativa ai depositi, la cui consultazione è necessaria anche in momenti temporali distinti rispetto data di deposito, dal 1° aprile 2023 è avviato un programma di digitalizzazione degli atti e dei documenti conservati in forma cartacea presso le Camere di Commercio e presso l'Ufficio Italiano brevetti e marchi. Agli oneri di cui al presente comma, nel limite di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
12.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2.» sostituire le parole: e a quelli agroalimentari di prima trasformazione con le seguenti: e alimentari.

  Conseguentemente:

   dopo le parole: l'Ufficio aggiungere le seguenti: , previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,;

   dopo le parole: con le medesime modalità aggiungere le seguenti: e previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente.
14.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Onori, Lomuti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2.» sostituire le parole: e a quelli agroalimentari di prima trasformazione con le seguenti: e alimentari.

  Conseguentemente:

   sostituire le parole: indicazioni geografiche o indicazioni di origine con le seguenti: nomi o segni geografici;

   aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Decorso inutilmente il termine di venti giorni dalla richiesta di parere ai fini della registrazione, questa si intende respinta.
*14.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.
*14.3. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 2.» dopo le parole: l'Ufficio aggiungere le seguenti: , previa acquisizione di un parere preliminare da parte del consorzio di tutela interessato, ove presente, riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o della legge 12 dicembre 2016, n. 238,.

  Conseguentemente, dopo le parole: con le medesime modalità aggiungere le seguenti: e previa acquisizione del parere preliminare di cui al periodo precedente.
14.4. Todde, Pavanelli, Cappelletti, Appendino, Onori, Lomuti.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1.», dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente Pag. 78della stessa con funzione di vice-presidente;.
18.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 2, lettera b), le parole: «almeno due anni» sono sostituite con le seguenti: «almeno 18 mesi».
18.2. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 20.

  Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 60», comma 1, sostituire le parole: con lo spirare dell'ultimo istante del giorno con le seguenti: alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno.
20.1. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1.», sostituire le parole: con lo spirare dell'ultimo istante del giorno con le seguenti: alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno.
20.2. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22.1. Benzoni.

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità)

  1. All'articolo 160 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, in sostituzione della descrizione ed eventualmente delle rivendicazioni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente»;

   b) al comma 3, lettera b), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «oppure, in sostituzione dei disegni, il riferimento ad una domanda anteriore di cui sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente»;

   c) al comma 4:

    1) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di riferimento ad una domanda anteriore, il riferimento deve indicare che sostituisce la descrizione e gli eventuali disegni e può indicare che sostituisce le rivendicazioni.»;

    2) dopo le parole: «al momento del deposito» sono aggiunte le seguenti: «oppure ove il riferimento alla domanda anteriore non indichi le rivendicazioni».
24.01. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 25.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La documentazione fornita dall'opponente è immediatamente trasmessa dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi al richiedente, che può formulare le proprie osservazioni entro sessanta giorni dalla data di comunicazione della stessa da parte dell'Ufficio.».
25.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 27.

  Al comma 1, capoverso «comma 1.», sostituire le parole: istanza comune con le seguenti: istanza congiunta.

Pag. 79

  Conseguentemente:

   al capoverso «comma 1.», aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché qualsiasi documento presentato dal richiedente;

   al capoverso «comma 3.», sostituire le parole: dalla ricezione della comunicazione con le seguenti: dal termine di cui al comma 1;

   dopo il capoverso «comma 3.», aggiungere il seguente:

  3-bis. Le osservazioni depositate dalle parti sono comunicate all'altra parte dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.
27.1. Evi, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

Pag. 80

ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. Nuovo testo C. 752 Carloni.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo (nuovo testo C. 752 Carloni);

   condivisa la finalità del provvedimento che intende dare sostegno ai giovani che intendano investire in un settore innovativo come quello dell'agricoltura;

   preso atto con favore, in particolare, dell'articolo 13 che promuove misure volte a favorire l'accesso al credito e dell'articolo 14 che introduce misure per favorire l'accesso al microcredito,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.