CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 giugno 2023
127.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 2.9, 6.47, 7.027 e 12.010 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 2.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «n. 39 del 25 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «n. 223 del 25 maggio 2022».
2.9. Governo.

ART. 6.

  Dopo il comma 2 inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire il rispetto dei termini per l'attuazione della misura PNRR M1C1-128, dopo il comma 22 dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 è inserito il seguente:

   «22-bis. Al fine di garantire la piena inclusione dei soggetti in divario digitale, fino al 30 novembre 2023, il gestore della piattaforma invia al destinatario sprovvisto di domicilio digitale, che non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9 lettera b), punto 3), unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo, una copia analogica dell'atto. Conseguentemente, i contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del Servizio Postale Universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento, recapito pari a 979.050 euro per l'anno 2023 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403 della legge 27 dicembre 2019 n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti di cui ai commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della capillarità dei punti di prossimità del fornitore sul territorio, ed eroga, nelle more che sia dato avvio ai contratti con tali fornitori, i servizi necessari a consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto di ripetere i relativi costi sui destinatari delle notifiche.».
6.47. Governo.

ART. 7.

  All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, sopprimere il comma 3.
0.7.027.1. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per l'anno accademico 2023/2024, in relazione all'incremento dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 febbraio 2023, n. 76, il mantenimento del rapporto docenti-Pag. 26studenti è temporaneamente derogato dalle norme in essere qualora, per raggiungerlo, in particolare nelle università del Mezzogiorno, non sia garantito il corretto avvio dei corsi di laurea in medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, del corso di laurea di scienze infermieristiche o delle professioni sanitarie e i corsi triennali della stessa area.
0.7.027.2. Lai.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 7.027 del Governo, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per consentire l'attivazione dei nuovi contratti di ricerca, di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il secondo periodo del comma 6 del medesimo articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010 è soppresso. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università e degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2023, di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.7.027.3. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Irricevibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Termini in materia di università)

  1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituita la tornata 2023-2025 dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36.
  2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Commissioni nazionali nominate per la tornata 2023-2025 dell'Abilitazione Scientifica Nazionale hanno durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle Commissioni è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.
  3. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 2 non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo è soppresso.
7.027. Governo.

ART. 12.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, sopprimere le parole: , adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e.
0.12.010.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, aggiungere in fine le parole: , previa valutazione di congruità delle scritture contabili da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
0.12.010.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

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  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, aggiungere in fine le parole: , previa relazione al Parlamento, da parte del Presidente di regione, su ogni elemento utile per la valutazione della congruità delle informazioni contabili impiegate per l'elaborazione del bilancio d'esercizio.
0.12.010.3. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 1, aggiungere in fine le parole: , previo giudizio di parificazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
0.12.010.4. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 2.
0.12.010.5. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495,.

  Conseguentemente al medesimo comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: private accreditate fino alla fine del comma con le seguenti: pubbliche per ridurre le liste di attesa attraverso incarichi di lavoro a tempo determinato.
0.12.010.6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495 con le seguenti: purché siano soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495.
0.12.010.7. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata a quanto previsto ai successivi commi 2-bis e 2-ter.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 definiscono i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2-ter. L'Intesa di cui al comma 2-bis definisce:

   a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

    la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con Pag. 28l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

    l'elenco dei soggetti autorizzati;

    gli esiti delle attività ispettive;

   b) un piano di controlli ove siano indicati:

    il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

    i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

    le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

    requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

   c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

   d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.

   e) requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
0.12.010.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.
0.12.010.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte della Regione o provincia autonoma sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.
0.12.010.11. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 29

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, sopprimere il comma 3.
0.12.010.12. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei nove esercizi successivi con le seguenti: negli esercizi successivi e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.
0.12.010.13. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei nove esercizi successivi con le seguenti: nei tre esercizi successivi.
0.12.010.14. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dal 2023, aggiungere le seguenti: previo parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla congruità del ripiano e sul rispetto dei principi contabili,.
0.12.010.15. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: del collegio dei revisori aggiungere le seguenti: nonché della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
0.12.010.16. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il ripiano del disavanzo di cui al presente comma è subordinato alla riduzione del 50 per cento dell'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale.
0.12.010.17. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi»;

   b) al capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 Pag. 30giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.
0.12.010.18. Ubaldo Pagano.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per le Regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.
  3-ter: Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni devono predisporre un Piano Operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di 10 anni.
  3-quater. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle singole regioni, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quali perdite portate a nuovo ed essere ripianto dalle Regioni e Province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.
0.12.010.19. Furfaro.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 100 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 50 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
0.12.010.20. Comaroli.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di assicurare al Comune di Lampedusa e Linosa il necessario supporto finanziario per sostenere gli oneri connessi all'attività di raccolta dei rifiuti, in relazione al particolare incremento dei flussi migratori che si sono registrati sull'isola, al medesimo Comune è riconosciuto, per l'anno 2023, un contributo pari a 452.000 euro. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.
0.12.010.21. Carrà, Sudano.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, premettere al comma 1 il seguente:

  01. All'articolo 106, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «L'importo della garanzia è ridotta del 30 per cento nel caso di imprese in possesso di Pag. 31certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».
0.12.010.22. Bonetti, Carfagna, Marattin.

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, comma 1, sostituire le parole: sono sostituiti dal seguente: con le seguenti: sono sostituiti dai seguenti: «Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché alla pubblicazione, anche su base volontaria, di informazioni non finanziarie o di sostenibilità secondo i principi di cui alla Direttiva UE 2022/2464 come recepiti nell'ordinamento italiano».
0.12.010.23. Del Barba, Giachetti, Marattin.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, comma 1, alle parole: Al fine di promuovere la parità di genere premettere le seguenti: Limitatamente agli appalti di servizi e forniture,.
0.12.010.24. Mazzetti, Pella.

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per perseguire le finalità di incremento occupazionale relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo si applicano le misure di cui ai commi da 4 a 9, dell'articolo 47, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
0.12.010.25. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 47, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Negli appalti di lavori, l'obbligo di assicurare la predetta quota all'occupazione femminile si applica soltanto nel caso di assunzioni di personale non soggetto all'obbligo di iscrizione in Cassa Edile ai sensi dell'articolo 105, comma 9, del decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e dell'articolo 119, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
0.12.010.26. Mazzetti, Pella, Paolo Emilio Russo.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «privati» è soppressa.
0.12.010.27. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 5, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra Pag. 32degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata».
0.12.010.28. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.».
0.12.010.29. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, alinea, dopo le parole: «università italiane» aggiungere le seguenti: «, il Consiglio Nazionale degli Studenti».
0.12.010.30. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, lettera d), la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «25».
0.12.010.31. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, lettera e), la parola: «nove» è sostituita con la seguente: «quindici».
0.12.010.32. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.».
0.12.010.33. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 33

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante sulla realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione si evidenzia il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvederà a rendere pubblici i dati e ad aggiornarli costantemente.».
0.12.010.34. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. All'articolo 1-bis, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Nelle more del perseguimento e dell'attuazione delle finalità previste dalla Riforma di cui al comma 1, allo scopo di porre con urgenza rimedio alle carenze dell'housing universitario, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 destinati a sostenere, per gli stessi anni, fermi restando gli altri requisiti di cui al predetto comma, le spese degli studenti fuori sede appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse di cui al precedente periodo, che tengano conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 legge 23 dicembre 2014 n. 190.».

   b) il comma 13 è abrogato.
0.12.010.35. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000 euro» e le parole: «una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023».
  2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
0.12.010.36. Manzi, Bonafè, Serracchiani, Orfini, Ascani, Ubaldo Pagano, Zingaretti, Berruto.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 11, comma 2, lettera a), secondo periodo, della legge 15 luglio Pag. 342022, n. 99, dopo le parole: «interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi» sono aggiunte le seguenti: «, alloggi per studenti e campus».
0.12.010.37. Bonafè, Manzi.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more di una complessiva revisione della disciplina della responsabilità amministrativo-contabile e delle modalità della sua applicazione ai fini del più tempestivo controllo in ordine all'attuazione e gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), all'articolo 22, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo le parole: «dell'economia nazionale» sono inserite le seguenti: «con particolare riferimento e priorità per quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (CE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
0.12.010.38. Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130 sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 1-ter:

    all'alinea, le parole: «nei confronti» sono sostituite con le seguenti: «e garanzie a favore»;

    alla lettera a), dopo le parole: «i prenditori dei finanziamenti» sono aggiunte le seguenti: «e i soggetti garantiti»;

    alla lettera b), dopo le parole: «l'erogazione dei finanziamenti» sono inserite le seguenti: «o la concessione delle garanzie»;

   b) al comma 1-quater, dopo le parole: «Nel caso in cui il finanziamento» sono inserite le seguenti: «o la garanzia».
*0.12.010.39. Marattin.

(Irricevibile)
*0.12.010.40. Comaroli.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010, capoverso Art. 12-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7 del PNRR in materia di alloggi per gli studenti e al fine sopperire alla carenza di nuovi posti letto, entro 90 giorni il Governo procede a un censimento degli immobili non utilizzati di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici che possono essere riconvertibili in tempi rapidi, in accordo con gli enti territoriali, le università e gli enti del terzo settore, in residenze per studenti o in progetti di co-abitazione.
0.12.010.41. Bonetti, Richetti, Sottanelli, Carfagna.

  All'articolo aggiuntivo 12.010 del Governo, capoverso Art. 12-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. A decorrere dal 1° luglio 2023, il comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioniPag. 35 dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è abrogato.
0.12.010.42. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010, dopo il capoverso Art. 12-ter, aggiungere il seguente:

Art. 12-ter.1.
(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

   a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

   b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

   c) ferma restando, nei confronti dei subcontraenti, la responsabilità solidale degli operatori economici temporaneamente riuniti o consorziati e della società di esecuzione, le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà tra istituti di credito;

   d) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del dieci per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire;

   e) la stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori.

  2. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e controgaranti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  3. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
  4. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma Pag. 361, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
0.12.010.43. Marattin.

(Irricevibile)

  All'articolo aggiuntivo 12.010, dopo il capoverso Art. 12-ter, aggiungere il seguente:

Art. 12-ter.1.
(Garanzie Fondo Centrale di Garanzia per PNRR)

  1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'art. 4 comma 1 dal regolamento Europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento Europeo 2401/2017.
  2. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) Le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra 12 e 180 mesi;

   b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto interministeriale del 14 novembre 2017, non può superare il 10% per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

   c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

  3. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
0.12.010.44. Marattin.

(Irricevibile)

  Nel capo III, dopo l'articolo 12, aggiungere i seguenti:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di enti territoriali)

  1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazionePag. 37 obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
  3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Art. 12-ter.
(Ulteriori disposizioni per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
  2. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato.

  Conseguentemente:

   alla rubrica del capo III aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di enti territorialiPag. 38 e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 1 e l'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 e dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.
12.010. Il Governo.

Pag. 39

ALLEGATO 2

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo.

PROPOSTE DI NUOVA FORMULAZIONE

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 , sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera a), la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «secondo».
3.24. (proposta di nuova formulazione) Calderone.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
  3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
4.17. (proposta di nuova formulazione) Ottaviani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga termini di interesse degli enti locali)

  1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati al rendiconto 2022 degli enti locali concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'art. 13, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto aggiornato è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.Pag. 40
  2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies, d-sexies e d-octies, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.
*1.017. (proposta di nuova formulazione) Trancassini.
*1.018. (proposta di nuova formulazione) Roggiani.
*1.019. (proposta di nuova formulazione) Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.
*1.020. (proposta di nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*1.021. (proposta di nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi.
*4.28. (proposta di nuova formulazione) Roggiani.
*4.51. (proposta di nuova formulazione) Steger.
*4.52. (proposta di nuova formulazione) Trancassini.
*4.53. (proposta di nuova formulazione) Zaratti, Grimaldi.
*4.54. (proposta di nuova formulazione) Roggiani.
*4.55. (proposta di nuova formulazione) Pella, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*4.56. (proposta di nuova formulazione) Frassini, Iezzi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Lazzarini.
*4.57. (proposta di nuova formulazione) Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*4.012. (proposta di nuova formulazione) Lazzarini, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Frassini, Ottaviani.
*4.013. (proposta di nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Pella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il termine del 30 giugno 2023 di cui all'articolo 64 comma 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è differito al 30 settembre 2023.
**4.028. (proposta di nuova formulazione) Schullian.
**4.029. (proposta di nuova formulazione) Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
**4.035. (proposta di nuova formulazione) Comaroli, Barabotti, Frassini, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di Pag. 41conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura del 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa e il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro quindici giorni dalla detta richiesta. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
*6.045. (proposta di nuova formulazione) Tremaglia.
*6.046. (proposta di nuova formulazione) Roggiani.
*6.047. (proposta di nuova formulazione) Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Riproduzione di carte-valori postali a scopo commerciale).

  1. L'utilizzazione per finalità commerciali dell'immagine, da parte di terzi, delle cartevalori postali è vietata.
  2. Ove non sia lesivo delle Istituzioni della Repubblica, dell'immagine del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi, il Ministero delle Imprese e del made in Italy, in qualità di autorità emittente e titolare esclusivo dei diritti, può concedere l'utilizzo dell'immagine a terzi.
  3. Con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzo. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di versamento all'entrata del bilancio dello stato, per la successiva riassegnazione alla spesa dei diritti di utilizzo da destinare dall'autorità emittente al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico delle comunicazioni. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi prioritariamente perseguiti dal terzo utilizzatore, il decreto può individuare casi di esonero dal regime autorizzatorio, o di esenzione o riduzione dell'ammontare dei diritti.
11.09. (proposta di nuova formulazione) Lucaselli.

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ALLEGATO 3

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «n. 39 del 25 gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «n. 223 del 25 maggio 2022».
2.9. Governo.

ART. 3.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «secondo».
3.24. (nuova formulazione) Calderone, Pella, Paolo Emilio Russo.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026» e le parole: «850 assistiti» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 assistiti».
3.25. Schifone, Paolo Emilio Russo, Gusmeroli.

ART. 4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «15-quater» sono soppresse;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024».
4.15. Lucaselli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
  3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti:Pag. 43 «31 ottobre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1 milione di euro».
4.17. (nuova formulazione) Ottaviani.

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ALLEGATO 4

DL 51/2023: Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE 3.036, 4.8, 4.036 E 6.48 DEI RELATORI

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Sviluppo della disciplina per i dispositivi medici)

  1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa dei dispositivi medici entro il 2026 che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di Health technology assessment (HTA) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 137 e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 138, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute sentita la conferenza Stato regioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  2. All'articolo 8 comma 3 del decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, le parole «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2023».
3.036. I Relatori.

ART. 4.

  Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

  3-bis. Il termine di cui al comma 134 dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e il termine di cui al comma 135, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono differiti al 30 settembre 2023.
  3-ter. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2023 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al periodo precedente possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-ter si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. Pag. 451, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1.
4.58. I Relatori.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati con le modalità ordinarie)

  1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 3-ter, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023 e la notificazione di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 3-ter si esegue con le modalità ordinarie. Nell'ipotesi di cui al primo periodo, per il soggetto notificante la notificazione si perfeziona al momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.
4.036. I Relatori.

ART. 6.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;
  2-ter. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i componenti sono prorogati fino al completamento delle relative procedure di nomina e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
  2-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.48. I Relatori.