CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 7 giugno 2023
123.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 97

ALLEGATO

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti. C. 107 Centemero.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.».
1.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinamento esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote Pag. 98o di azioni da parte della società emittente.»;

   b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinamento esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.».
1.03. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

   «7-ter. Ai fini della determinazione del periodo d'imposta di riferimento per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, l'investimento tramite strumenti finanziari partecipativi o nella forma del finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, si intende effettuato alla data del successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale».
1.04. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «7-ter. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, gli investimenti non possono determinare l'acquisizione di una partecipazione qualificata nella start-up innovativa destinataria dell'investimento da parte del contribuente, né l'attribuzione a esso di facoltà o diritti maggiori di quelli previsti per una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. Qualora il contribuente, anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio, venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, decade dal beneficio dal periodo d'imposta in cui si verificano le predette condizioni.
   7-quater. I benefici di cui al presente articolo non spettano qualora il contribuente o la società che sottoscrive l'investimento o altri soggetti a essi riconducibili siano anche prestatori di servizi a pagamento in favore della start-up innovativa destinataria dell'investimento, anche in forma indiretta o mediante soggetti collegati, per un valore dei servizi resi superiore al 25 per cento della somma investita. Nel caso in cui il corrispettivo per la prestazione di servizi superi, nel corso del triennio successivo all'investimento, il valore indicato al primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
1.05. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di Pag. 99incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.»;

   b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione è concessa in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 entro il limite previsto dal regime de minimis. Sulla quota dell'investimento che eccede il limite massimo ammissibile ai sensi del regime de minimis si applica la detrazione di cui all'articolo 29, commi 1, 7 e 7-bis.»;

   c) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 300.000»;

   d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Salvo quanto diversamente disposto dalla start-up innovativa con propria deliberazione assembleare, nel caso di investimenti effettuati attraverso aumenti di capitale ovvero sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o finanziamenti mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, in qualsiasi forma realizzati, anche mediante raccolta di capitali di rischio tramite i portali on line di cui all'articolo 30, il cui importo complessivo sia superiore al valore massimo agevolabile ai sensi del regime de minimis, il diritto alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, nell'ordine risultante dalla data di ricezione del versamento da parte della società.».
1.06. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 2.

  All'articolo 2, premettere i seguenti:

Art. 02.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il Venture Capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.
  3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono Pag. 100costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
  4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up e PMI innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 02-bis.
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 02-bis.
(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

  1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».
  2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.
  4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
  5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2.1. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  All'articolo 2, premettere i seguenti:

Art. 02.
(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

  1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 02-bis al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.Pag. 101
  3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.
  4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
  5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

    1. impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

    2. scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

    3. individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

    4. raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

  6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
  7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 02-bis.
(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

  1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.
2.2. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

Pag. 102

  All'articolo 2, premettere il seguente:

Art. 02.
(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

  1. Al fine di sostenere le start-up e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono start-up o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.3. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l'investimento. La quota di creditoPag. 103 d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dell'articolo 29-bis con le seguenti: degli articoli 29 e 29-bis e le parole: comma 9-ter con le seguenti: commi 9 e 9-ter.
2.5. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.6. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

    1. le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up e PMI innovative;

    2. nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

  3. Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up o PMI innovative costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;
  4. Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di start-up o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.
2.7. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, Pag. 104n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.
   7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.».
2.01. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

  1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital – FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
  2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.
  3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
  4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.
2.02. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

Pag. 105

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

  1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da Angel Network o in società di investimento.
  2. Gli enti e i fondi di cui al comma 1 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 1.
  3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 1 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da Angel Network o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative.
2.03. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi all'aggregazione)

  1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
  2. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
  5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al Pag. 106periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.
2.04. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Credito d'imposta per le spese relative a operazioni di acquisizione di start-up o PMI innovative)

  1. Alle persone giuridiche che acquistano almeno la maggioranza del capitale sociale di una start-up innovativa di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero di una PMI innovativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, aventi nella propria compagine sociale un Fondo di Venture Capital gestito da SGR, SICAF, OICR, anche stranieri, imprese di investimento anche straniere ovvero un business angel, nel caso di perfezionamento dell'operazione di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta, fino ad un importo massimo nella misura di 300.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2025 per la predetta finalità, nonché fino ad un importo massimo nella misura di 200.000 euro, del 20 per cento del controvalore dell'operazione di acquisizione avvenuta entro il 31 dicembre 2025.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si è perfezionata l'operazione di acquisizione di cui al precedente comma, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in relazione all'individuazione delle procedure di accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e delle revoche nonché alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma.
  4. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in materia di tipologie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 18 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle PMI per servizi di consulenza.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.05. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli.

Pag. 107

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital – CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative).

  1. Le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC – o in iniziative di Corporate Venture Capital – CVC – per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.
  2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

    1. in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;

    2. in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;

    3. in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.
2.06. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative con sede in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei piccoli borghi, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1, che istituiscono o trasferiscono la propria sede legale o operativa in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa, ivi incluso la concessione di fabbricati in locazione o il pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di euro 3.000.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
2.07. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esonero contributivo e welfare aziendale per lavoratori dipendenti di start-up innovativePag. 108 e PMI innovative con domicilio in piccoli borghi)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei piccoli borghi, per i rapporti di lavoro dipendente stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con start up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1, è riconosciuto un esonero totale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, a condizione che lo stesso:

   a) abbia o trasferisca il proprio domicilio in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

   b) svolga la propria prestazione lavorativa in modalità agile in misura non inferiore all'80 per cento dell'orario complessivo di lavoro;

   c) percepisca una retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

  2. L'esonero contributivo di cui al precedente comma è riconosciuto per un periodo non superiore a 36 mesi.
  3. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione in modalità agile, ivi incluso il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.
2.08. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
2.09. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Estensione delle agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambitoPag. 109 di start-up innovative a emittenti negoziati su MTF)

  1. Alle società i cui titoli azionari sono negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione si applica l'articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.010. Cavandoli, Bagnai, Gusmeroli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Sostegno alle start-up e alle piccole e medie imprese innovative situate nelle aree interne)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative situate nelle aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
  2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.011. Cavandoli, Bagnai, Gusmeroli.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a) e la lettera b), n. 2).
3.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: all'articolo 29 con le seguenti: agli articoli 29 e 29-bis e le parole: comma 9 con le seguenti: commi 9 e 9-ter.
3.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 1) con il seguente:

    1) dopo le parole: «derivanti dalla cessione di partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, in possesso dell'investitore da più di 5 anni,».
3.3. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, Pag. 110l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
  4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
  5. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.
  7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Pag. 111Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
  4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
3.02. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.03. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a Pag. 112decorrere dal 2023, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
  4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.04. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità alle start-up innovative)

  1. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
3.05. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esonero dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per start-up e PMI innovative)

  1. Le start-up e le PMI innovative sono esonerate dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
3.06. Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali in favore di start-up innovative)

  1. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali.».
  2. L'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.07. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

Pag. 113

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29-bis è aggiunto il seguente:

Art. 29-ter.
(Incentivi agli investimenti in forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione con opzioni convertibili)

   1. Le detrazioni e le deduzioni di cui ai precedenti articoli 29 e 29-bis trovano applicazione, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche agli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative effettuati dal contribuente direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, che assumono la forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione che prevedano la successiva conversione della somma investita in capitale sociale al verificarsi di determinate condizioni o termini. Il diritto all'agevolazione spetta all'atto dell'esercizio dell'opzione di conversione e il successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.
   2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma.
   3. Limitatamente agli investimenti al di fuori del regime del de minimis, l'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ove richiesto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle imprese e dal made in Italy.
3.08. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Servizi di consulenza in favore di start-up innovative)

  1. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:

   a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 3I – Investire in innovazione);

   b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

   2. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento de minimis ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato, nonché del Quadro temporaneo COVID-19 e della Comunicazione 2014/C198/01.Pag. 114
   3. Una quota delle entrate dello Stato di cui al comma 216 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui dal 2024 al 2027, è riassegnata per le finalità di cui al comma 1.
   4. Al fine di stabilizzare il sostegno alle start-up innovative e PMI innovative, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede annualmente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure di sostegno agli investimenti, gestite direttamente o per i tramite di soggetti gestori.
3.09. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo da parte di start-up e PMI innovative)

  1. All'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 204 è aggiunto il seguente:

   «204-bis. Limitatamente alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 è consentita, su base opzionale ed in alternativa alla fruizione diretta del credito d'imposta mediante compensazione ai sensi del precedente comma 204, la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 esclusivamente in favore di banche, ovvero di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La cessione è ammessa previo il rilascio di una idonea certificazione attestante l'effettiva attività svolta resa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122».
3.010. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito di contratti extra muros stipulati con start-up innovative)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare.
3.011. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 4.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Banca dati unica e portale web)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

   a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Pag. 115Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

   b) un portale web unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale web sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.01. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni)

  1. Alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 5, comma 9, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.
  3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.
4.02. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Titoli di debito emessi dalle start-up innovative e PMI innovative costituite in forma di S.r.l.)

  1. Al fine di incrementare il ricorso delle start-up innovative e delle PMI innovative a strumenti di finanziamento alternativi al credito bancario, in deroga all'articolo 2483 del codice civile, i titoli di debito emessi dalle start-up innovative e dalle PMI innovative costituite in forma di S.r.l. possono essere sottoscritti anche da:

   a) investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipularePag. 116 per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;

   b) investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno centomila euro in un'offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;

   c) investitori non professionali che effettuano l'investimento nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti.
4.04. Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.