ALLEGATO
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo.
EMENDAMENTI APPROVATI
ART. 3.
Al comma 1, sostituire le parole: dalle spese con le seguenti: da quota parte delle spese.
3.1. Il Relatore.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni finanziarie)
1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli 4 e 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
3.2. Il Relatore.