CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 giugno 2023
120.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.

EMENDAMENTI DEI RELATORI DI RECEPIMENTO
DELLE CONDIZIONI POSTE DALLA V COMMISSIONE

ART. 1.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
1.84. I Relatori.

  Al comma 13, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,.
1.85. I Relatori.

  Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
1.86. I Relatori.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso 13-sexies, secondo periodo, dopo le parole: La remunerazione del sub-commissario aggiungere le seguenti: , il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,.
8.7. I Relatori.

ART. 12.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Alla relativa copertura con le seguenti: Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,.
12.5. I Relatori.

ART. 14.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tabella A dell'allegato 1 con le seguenti: tabella B dell'allegato 2.
14.14. I Relatori.

ART. 15.

  Al comma 10, sostituire le parole: euro 865.434 con le seguenti: euro 828.567.
15.20. I Relatori.

  Al comma 36, sostituire le parole: 31 e 35 con le seguenti: 34 e 35.
15.21. I Relatori.

ART. 19.

  Al comma 8, sostituire le parole: euro 6.130.495 con le seguenti: 6.130.425.
19.19. I Relatori.

ART. 22.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: euro 286.200 con le seguenti: euro Pag. 30229.609 e sostituire le parole: euro 429.300 con le seguenti: euro 344.414.
22.15. I Relatori.

ART. 24.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da svolgere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
24.3. I Relatori.

ART. 25.

  All'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzato a costituire aggiungere le seguenti: nell'anno 2023;

   al comma 11, sostituire le parole: ai commi da 1 a 10 con le seguenti: al comma 1 e sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale.
25.15. I Relatori.

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ALLEGATO 2

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.

PROPOSTE EMENDATIVE DEL GOVERNO
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'emendamento 1.87 del Governo, capoverso 9-bis, al comma 4, sostituire le parole: A favore degli operatori volontari con le seguenti: A favore dei giovani operatori volontari.
0.1.87.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservato il 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Se la riserva non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con la riserva relativa ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero è utilizzata nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».
1.87. Il Governo.

  All'emendamento 1.88 del Governo, capoverso 10, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
0.1.88.2. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 1.88 del Governo, capoverso 10, lettera a), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
0.1.88.3. Scotto, Bonafè.

  All'emendamento 1.88 del Governo, capoverso 10, sopprimere la lettera b).
0.1.88.1. Bonafè, Scotto.

  Sostituire il comma 10, con il seguente:

  «10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   “3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale, nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma Pag. 322, lettera b), in possesso dei requisiti richiesti per l'inquadramento nel ruolo dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, hanno prestato servizio continuativo per almeno due anni a favore della medesima.”;

   b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   “8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale nel limite di cinquanta unità appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con i rispettivi soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il citato personale può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, nonché delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego in Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del quarto periodo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma I, anche in materia di opzione del trattamento previdenziale. Secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo, il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo rientra nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4.”».
1.88. Il Governo.

  All'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo, capoverso articolo 1-bis., comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
0.1.09.3. Bonafè, Scotto.

  All'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo, capoverso articolo 1-bis., comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: entro 6 mesi con le seguenti: entro 2 anni.
0.1.09.2. Alfonso Colucci.

  All'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo, capoverso articolo 1-bis., al comma 1, sopprimere la lettera b).
0.1.09.4. Bonafè, Scotto.

  All'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo, capoverso articolo 1-bis., al comma 1, sopprimere la lettera c).
*0.1.09.5. Bonafè, Scotto.
*0.1.09.1. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  All'articolo aggiuntivo 1.09 del Governo, capoverso articolo 1-bis., al comma 1, sopprimere la lettera d).
0.1.09.11. Bonafè, Scotto.

  Alla lettera b), capoverso 2-bis sopprimere il capoverso 1-ter.
0.1.09.6. Bonafè, Scotto.

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  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 5, dopo le parole «Formez PA» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.»;

    2) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocatisi, nella graduatoria finale, entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del lavoratore intervenute entro 6 mesi dall'assunzione l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo.»;

   b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis.
(Concorsi su base territoriale)

   1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi prevedono che i candidati non possano presentare domanda di partecipazione per più di un profilo oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per più di un ambito territoriale.
   2. L'amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del medesimo profilo in altri ambiti territoriali confinanti con il maggior numero di idonei.»;

   c) all'articolo 35-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso possono prevedere, per profili non apicali, lo svolgimento della sola prova scritta.»;

   d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: «dall'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni».

Art. 1-ter.
(Modifiche alla legge 19 giugno 2019, n. 56)

  1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) Al comma 13, dopo il primo periodo, è aggiunto in fine il seguente: «Le regioni, le autonomie locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi di cui al presente comma»;

   b) Al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego» inserire le seguenti: «presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
1.09. Il Governo.

ART. 7.

  Apportare le seguenti modifiche:

   a) al comma 2:

    1) alla lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

    1-bis) al comma 2:

     1-bis.1) le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle»;

     1-bis.2) le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, è disciplinata»;

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    2) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Ministro della difesa,» sono soppresse;

    3) dopo la lettera h), inserire la seguente:

   h-bis) all'articolo 1051, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) condannato per delitto non colposo con sentenza di condanna in primo grado, anche con esecuzione della pena condizionalmente sospesa, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna;»;

   b) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

  4-bis. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente:

    «3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;

   b) all'articolo 28:

    1) al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti e»;

   c) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti; «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;

   d) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   e) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 40.
(Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti)

   1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della difesa.
   2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato Maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
   3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;

   f) all'articolo 41:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti»;

    2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

     2.2) alla lettera b), le parole: «e tecnico amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle attività di innovazione c ricerca tecnologica e Pag. 35sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;

     2.3) la lettera c) è abrogata;

     2.4) alla lettera d), le parole: «nell'area tecnico amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale degli armamenti»;

    3) al comma 2, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   g) all'articolo 42:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;

    2) al comma 1:

     2.1) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

     2.2) alta lettera a), dopo le parole: «i direttori generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti»;

     2.3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;

     2.4) alla lettera c) le parole: «del Segretariato generale della difesa, disciplinato», sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;

   h) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: «Direzione nazionale degli armamenti»;

   i) all'articolo 43:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze della Direzione nazionale degli armamenti»;

    2) al comma 1:

     2.1) le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;

     2.2) le parole: «la ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «l'innovazione e ricerca tecnologica»;

    3) al comma 2:

     3.1) le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti»;

     3.2) le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;

   l) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;

   m) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, dopo l'articolo 44 è inserita la seguente sezione:

«Sezione II-bis
SEGRETARIO GENERALE

Art. 44-bis.
(Configurazione della carica di Segretario generale della difesa)

   1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, ovvero tra gli ufficiali in servizio Pag. 36permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della difesa.
   2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato Maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
   3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-ter.
(Organi di supporto del Segretario generale della difesa)

   1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale:

   a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice Segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II-bis, del presente capo e nel regolamento.»;

   n) all'articolo 47:

    1) al comma 1, lettera b), le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

    2) al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

   o) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa», sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

   p) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa», sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

   q) all'articolo 282, comma 3, lettera a) le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   r) all'articolo 306:

    1) al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;

    2) al comma 5-bis le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;

   s) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque compaiono, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;

   t) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»;

   u) all'articolo 357, comma 1, le parole: «segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio centrale competente»;

   v) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato generale della difesa »,Pag. 37 sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;

   z) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di interesse,», sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti e»;

   aa) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente»;

   bb) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: «Segretario generale», sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

   cc) all'articolo 1041:

    1) al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;

    2) al comma 2:

     2.1) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;

     2.2) alla lettera a), le parole: «il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;

   dd) all'articolo 1094:

    1) al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti»;

    2) al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti»;

   ee) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale;»;

   ff) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: «Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti,»;

   gg) all'articolo 1473, comma 1:

    1) dopo la lettera e), è inserita la seguente:

   «e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;»;

    2) alla lettera f), le parole «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;

   hh) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;

   ii) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

   ll) all'articolo 2259-ter:

    1) al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree»;

    2) al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti,».

  4-ter. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione del Ministero della difesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al Pag. 3831 dicembre 2023, le disposizioni regolamentari di organizzazione relative al medesimo Ministero recate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono adeguate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato.
  4-quater. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione del Ministero della difesa di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgerne le funzioni.
7.11. Il Governo.

ART. 20.

  All'emendamento 20.4 del Governo, sopprimere la lettera b).
0.20.4.3. Enrico Costa, Giachetti, D'Alessio.

  All'emendamento 20.4 del Governo, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente comma prevedono il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria, nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale».
0.20.4.2. D'Orso.

(Inammissibile)

  All'emendamento 20.4 del Governo, alla lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera a).
0.20.4.6. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, alla lettera b), capoverso 2-bis sopprimere la lettera b).
0.20.4.7. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, alla lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere la lettera c).
0.20.4.8. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.
0.20.4.9. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quater.
0.20.4.10. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera b), sopprimere il capoverso 2-quinquies.
0.20.4.11. Bonafè, Scotto.

Pag. 39

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   1) dopo il capoverso 2-quinquies, inserire i seguenti:

  2-sexies. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni demandate all'amministrazione penitenziaria e per il potenziamento dei servizi istituzionali, la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario è aumentata di 30 unità nella qualifica di dirigente di istituto penitenziario.
  2-septies. La tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modifiche, è sostituita dalla tabella E di cui all'allegato 7-bis, che costituisce parte integrante della presente legge.
  2-octies. La tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modifiche, è sostituita dalla tabella E di cui all'allegato 7-ter, che costituisce parte integrante della presente legge.
  2-novies. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi del comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2023-2025, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi, un corrispondente contingente di personale dirigenziale in aggiunta alle normali facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente.
  2-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-sexies a 2-novies, valutato in euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le risorse stanziate nella missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

   2) dopo il capoverso 2-sexies, aggiungere il seguente:

  2-septies. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n° 443, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. In presenza di scoperture nell'organico della carriera dei funzionari, agli ispettori superiori e ai sostituti commissari possono essere conferiti gli incarichi elencati dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. Lo svolgimento di uno di tali incarichi costituisce titolo di servizio nelle procedure di avanzamento alle qualifiche superiori del ruolo degli ispettori e nel concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari.».

  Conseguentemente,

   dopo l'allegato 7, inserire i seguenti:

Allegato 7-bis
(articolo 7-bis)

  Sostituisce la tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modifiche

«Tabella C
(articolo 16, comma 4)

  Ministero della giustizia

  Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale

  Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa

  Dotazione organica

  Dirigenti 1ˆ fascia

  20

  Dirigenti 2ˆ fascia

  392

  Totale Dirigenti

  412

  Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria

  Dotazione organica

  Dirigenti generali penitenziari

  18

  Dirigenti penitenziari

  382

  Totale Dirigenti

  400

».

Pag. 40

Allegato 7-ter
(articolo 7-bis)

  Sostituisce la tabella E allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e successive modifiche

«Tabella E
(articolo 6)

  Ministero della giustizia

  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria

  Dotazione organico complessiva del personale amministrativo

  Qualifiche dirigenziali

  Dotazione organica

  Dirigenti penitenziari

  Dirigenti generali penitenziari

  17

  Dirigenti istituti penitenziari

  330

  Dirigenti Area 1ˆ

  Dirigenti 2ˆ fascia - carriera amministrativa

  29

  Aree

  Dotazione organica

  Terza Area

  2.319

  Seconda Area

  2.377

  Prima Area

  93

  Totale qualifiche dirigenziali

  346

  Totale aree

  4.789

  Totale complessivo

  5.165

».
0.20.4.5. Donzelli.

(Irricevibile)

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera b), sopprimere il capoverso 2-sexies.
0.20.4.12. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-bis.
0.20.4.27. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere la lettera a).
0.20.4.22. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), capoverso 3-bis, sopprimere la lettera b).
0.20.4.23. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c) capoverso 3-bis, sopprimere la lettera c).
0.20.4.24. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-ter.
0.20.4.13. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-quater.
0.20.4.14. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c) sopprimere il capoverso 3-quinquies.
0.20.4.15. Bonafè, Scotto.

Pag. 41

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c) sopprimere il capoverso 3-septies.
0.20.4.16. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-octies.
0.20.4.17. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-novies.
0.20.4.18. Bonafè, Scotto.

  All'emendamento 20.4 del Governo, lettera c), sopprimere il capoverso 3-decies.
0.20.4.19. Bonafè, Scotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: (Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze);

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: “politiche fiscali e sistema tributario,” sono inserite le seguenti: “inclusa l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,”;

   b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d), è inserita la seguente: “d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria, nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle Corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; supporto al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria;”;

   c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sei”.

  2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate nell'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 300 del 1999. Ferma restando l'assegnazione all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di due posizioni dirigenziali di livello non generale, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e diciotto uffici dirigenziali non generali, nonché 124 uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento è composta da quattro posti funzione dirigenziale di livello generale, di cui un Capo del Dipartimento, nonché da cinquantacinque posti funzione dirigenziale di livello non generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque presso gli uffici territoriali con corrispondente riduzione dei posti funzione di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti di livello non generale del Dipartimento delle finanze. Il contingente del personale non dirigenziale è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, incluse le 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di aree, nella tabella C allegata al Pag. 42decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.
  2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del Capo del Dipartimento della giustizia tributaria che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria individuati dagli articoli 11, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, 4, comma 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021 e 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado del Dipartimento delle finanze individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di riorganizzazione del Ministero ai sensi del comma 2-quinquies.
  2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa».

   c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

  «3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, le parole; “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” e “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite con le parole: “Con provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli” e “con provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane dei monopoli”, rispettivamente:

   a) nell'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

   b) nell'articolo 1, comma 728, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo periodo, e successive modificazioni;

   c) nell'articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, primo periodo, e successive modificazioni;

   d) nell'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023”.
  3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, Pag. 43n. 25, è incrementata di 300.000 euro a decorrere dal 2023.
  3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per tali enti restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
  3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del CCNL funzioni centrali relativo al triennio 2019/2021, possono essere disposte con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2,del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e previa verifica della erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'Amministrazione.
  3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento da parte del Dipartimento del tesoro delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7-2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali di cui all'articolo 18 del CCNL del personale del comparto funzioni centrali triennio 2019-2021, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 20 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

   a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, o in diritto europeo e internazionale;

   b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

  3-octies. Il bando di selezione di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

   a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

   b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, da intendersi come requisito di accesso;

   c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertate la conoscenza di altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)”;

   d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice ed i tempi di conclusione della procedura.

  3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies è autorizzata la spesa di euro 1.018.724 a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di euro 350.937 per l'anno 2023, di cui euro 300.000 per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma ed euro 50.937 per gli oneri di funzionamento e di euro 10.188 per gli stessi oneri di funzionamento a decorrere dall'anno 2024.
  3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a euro 2.650.937 per l'anno 2023 ed euro 3.328.912 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Pag. 44“Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa».

Allegato 1

1. La riga titolata Ministero dell'economia e delle finanze e le relative note sono sostituite dalla seguente:

  Ministero
  dell'economia
  e delle finanze

  5(6)

  10(7)

  20(7-bis)

  ...

(6) di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e n. 3 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.
(7) n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) e n. 9 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.
(7-bis) n. 20 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE).
20.4. Il Governo.

ART. 22.

  All'emendamento 22.16 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a):

    al capoverso 7-sexies, al primo periodo dopo le parole: comma 7-ter sono inserite le seguenti: nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater;

  Conseguentemente, al capoverso 7-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: 1.335.764 euro per l'anno 2023 e in 2.995.990 euro sono sostituite dalle seguenti: 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro;

   b) alla lettera b), le parole: quanto a 1.663.307 euro sono sostituite dalle seguenti: quanto a 820.257 euro.
0.22.16.1. I Relatori.

  All'articolo 22 apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

   «7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo ed il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
   7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento Pag. 45per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 253.572 per l'anno 2023 e di euro 608.572 a decorrere dall'anno 2024 a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies.
   7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri e con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 422.320 per l'anno 2023 e di euro 1.013.567 a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies.
   7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e già attribuito alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023. Con il decreto di nomina per ciascun componente è, altresì, determinato il trattamento economico, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di euro 75.000 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico e nel limite di spesa complessivo annuo di euro 530.800, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies.
   7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, alla data di cui al comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, di fuori ruolo o di altro analogo provvedimento adottato secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli Uffici di cui al comma 7-ter, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salvo comunicazione da parte del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza dei Consiglio dei ministri alle amministrazione di provenienza, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, di fuori ruolo ovvero del provvedimento adottato in conformità ai rispettivi ordinamenti di appartenenza in base al quale ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione, alla data di cui al comma 7-bis, si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.Pag. 46
   7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi in complessivi euro 1.335.764 per l'anno 2023 e in euro 2.995.990 a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) a decorrere dall'anno 2024, quanto ad euro 1.332.683 mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e quanto ad euro 1.663.307 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;

   b) al comma 8, dopo le parole: del Dipartimento per le politiche della famiglia aggiungere le seguenti: , del Dipartimento per le politiche europee.

  Conseguentemente, gli Allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

  Incremento dotazioni organiche

  Amministrazioni

  Dir. 1^ f.

  Dir. 2^ f.

  Categoria A-F1

  Categoria B-F5

  Presidenza del Consiglio dei ministri

  4 (1)

  6 (2)

  3 (3)

  1 (4)

  Area
  Funzionari

  Area
  Assistenti

  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

  -

  -

  -

  100

  Ministero dell'interno

  -

  1 (5)

  300

  -

  Ministero della difesa

  2

  Ministero dell'economia e delle finanze

  2 (6)

  1 (7)

  20 (7)

  Ministero delle imprese e del made in Italy

  -

  2 (8)

  -

  -

  Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  2

  6

  60

  30

  Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

  4

  -

  -

  -

  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  1

  22

  -

  -

Pag. 47

  Ministero del lavoro e delle politiche sociali

  -

  -

  50

  -

  Ministero dell'università e della ricerca

  2

  2

  -

  -

  Ministero della cultura

  5

  6

  -

  -

  Ministero del turismo

  2

  4

  75

  60

  ANVUR

  -

  -

  15 (9)

  -

  AREA III - FI

  AREA II - F2

  Avvocatura dello Stato

  2

  -

  -

  100

  1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
  2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
  3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
  4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
  5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali- Direzione centrale per la finanza locale;
  6) di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  7) presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
  8) da assegnare all'«Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti»;
  9) di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile.

Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

  Assunzioni straordinarie

  Amministrazioni

  Dir. 1^ f.

  Dir. 2^ f.

  Categoria A-F1

  Categoria B

  Presidenza del Consiglio dei ministri

  4 (1)

  6 (2)

  63 (3)

  40 (B-F3) (4) 1 (B-F5) (4)

  Area Funzionari

  Area Assistenti

  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

  -

  -

  -

  100

  Ministero dell'interno

  -

  1 (5)

  300

  -

  Ministero della difesa

  2

  -

  -

  -

  Ministero dell'economia e delle finanze

  2 (6)

  1 (7)

  20 (7)

  -

Pag. 48

  Ministero delle imprese e del made in Italy

  -

  4 (8)

  -

  -

  Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  2

  6

  60

  30

  Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

  4

  -

  -

  -

  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  1

  22

  -

  -

  Ministero del lavoro e per le politiche sociali

  -

  50

  -

  Ministero dell'università e della ricerca

  2

  2

  -

  -

  Ministero della cultura

  5

  6

  -

  -

  Ministero del turismo

  2

  4

  75

  60

  ANVUR

  -

  -

  15 (9)

  -

  Dir. 2^ f.

  Dir. 2^ f.
  Professioni
  sanitarie

  Area Funzionari

  Ministero della salute

  -

  1 (10)

  1 (10)

  2 (11)

  Area di dirigenti medici e PTA

  Area dei professionisti della salute e dei funzionari

  Area degli assistenti

  AGENAS

  -

  3 (12)

  63 (12)

  5 (12)

  Dir. 2^ f.

  AREA III - FI

  AREA II - F2

  Avvocatura dello Stato

  2

  -

  -

  100

  1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
  2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
  3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile, n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia;
  4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B-F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B-F5);
  5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali-Direzione centrale per la finanza locale;
  6) di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
  8) di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026;
  9) n. 10 unità per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabile;Pag. 49
  10) n. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata «Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale», istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
  11) si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata «Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale»; istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
  12) n. 2 unità dell'area dirigenti PTA (n. 1 Dirigente Amministrativo e n. 1 Dirigente Ingegnere Informatico) e n. 1 Dirigente Medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinti: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali - Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali - Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori Tecnici Professionali - Statistici, n. 6 Collaboratori Tecnici Professionali - informatici, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali - settore giuridico, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali - settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli Assistenti con qualifica di Assistente Amministrativo.

».
22.16. Il Governo.

Pag. 50

ALLEGATO 3

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca, – codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1.36. (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

  Dopo il comma 9, inserire il seguente:

  9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

   «4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si Pag. 51procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».
1.87. Il Governo.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia»;

   b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4».
1.88. Il Governo.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.
1.84. I Relatori.

  Dopo il comma 12 inserire i seguenti:

  12-bis. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Pag. 52legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

   b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101».
1.83. Il Governo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255.
1.82. (nuova formulazione) I Relatori.

  Al comma 13, alinea, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,.
1.85. I Relatori.

  Al comma 14, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi da 1 a 13.

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

   b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «, agenzie ed enti»;

   c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali».

  14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

    3) al terzo periodo, le parole da: «per le merci assimilabili» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA»;

Pag. 53

   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

   c) al comma 7, alinea, dopo le parole :«del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere dell'ANSFISA,»;

   d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2. e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA».

  14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».

  14-quinquies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.75. (nuova formulazione) Montemagni, Nisini.

  Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.
1.86. I Relatori.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

   «7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi».
1.80. I Relatori.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

  14-bis. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.
1.77. (nuova formulazione) Montaruli, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale)

  1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che può essere Pag. 54utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma»;

    2) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo»;

   b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

   «Art. 35.1. – (Concorsi su base territoriale) – 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.
   2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei»;

   c) all'articolo 35-quater,dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta»;

   d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: «dall'amministrazione di appartenenza» sono sostituite dalle seguenti: «dalle amministrazioni».

Art. 1-ter.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame)

  1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma»;

   b) al comma 14, dopo le parole: «concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001».
1.09. Il Governo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei)

  1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: «Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili».
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-ter:

    1) al primo periodo, le parole da: «assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei» fino a: «articoloPag. 55 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91»;

    2) al primo periodo, dopo le parole: «struttura di supporto» sono inserite le seguenti: «al direttore generale di progetto»;

    3) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

    4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dal 2024 al 2026»;

    5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei»;

    6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il direttore generale di progetto assume la denominazione di “direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi” e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44»;

   b) al comma 5-quater, le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026».
1.04. (nuova formulazione) Mollicone.

ART. 3.

  Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma».
**3.10. Gnassi, Merola.
**3.11. Zaratti, Mari.
**3.12. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-sexies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e Pag. 56in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
  3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi nonché di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisto l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
  3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo.
  3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-bis e 3-ter, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3.13. (nuova formulazione) Cannizzaro, Mangialavori, Arruzzolo, Furgiuele, Loizzo, Antoniozzi, Stumpo, Baldino, Orrico, Scutellà, Tucci.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016)

  1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68».
3.131. I Relatori.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere , nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso Pag. 57gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo.
3.52. (ulteriore nuova formulazione) Testa, Roscani.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione)

  1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
  2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni.
  3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltàPag. 58 assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.
  4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
*3.010. (nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*3.011. (nuova formulazione) Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 5.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

  20-bis. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.
*5.36. (nuova formulazione) Sudano, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
*5.38. (nuova formulazione) Messina, Ciancitto, Cangiano.

ART. 6.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonché a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio.
**6.11. (ulteriore nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.
**6.12. (ulteriore nuova formulazione) Calovini.

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale)

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, Pag. 59n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato»;

   b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri»;

   c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

   «Art. 161-bis. – (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) – 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
   2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

   a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

   b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento».

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7.01. (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa)

  1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico omnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.03. (nuova formulazione) Urzì, Schifone.

Pag. 60

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso comma 13-sexies, secondo periodo, dopo le parole: La remunerazione del sub-commissario aggiungere le seguenti: , il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,.
8.7. I Relatori.

ART. 9.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   «10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza».

  2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9.6. (nuova formulazione) Latini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.39. (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 12.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: Alla relativa copertura con le seguenti: Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,.
12.5. I Relatori.

ART. 14.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: tabella A dell'allegato 1 con le seguenti: tabella B dell'allegato 2.
14.14. I Relatori.

Pag. 61

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito.
14.6. Schifone.

ART. 15.

  Al comma 10, sostituire le parole: euro 865.434 con le seguenti: euro 828.567.
15.20. I Relatori.

  Al comma 19 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), alinea, le parole: «616 unità» sono sostituite dalle seguenti: «617 unità»;

   b) alla lettera a), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente: «1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative»;

   c) il comma 22 è sostituito dal seguente:

  22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
15.8. (nuova formulazione) Coppo, Comba, Candiani.

  Al comma 36, sostituire le parole: 31 e 35 con le seguenti: 34 e 35.
15.21. I Relatori.

ART. 18.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito,Pag. 62 con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: «ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR,».
*18.23. (nuova formulazione) De Maria, Fossi.
*18.24. (nuova formulazione) Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*18.25. (nuova formulazione) Zaratti, Mari.
*18.26. (nuova formulazione) Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*18.27. (nuova formulazione) Urzì.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027»;

   b) al secondo periodo, le parole: «ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria» sono sostituite dalle seguenti: «in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
18.28. (nuova formulazione) Cannizzaro, Mangialavori, Arruzzolo.

ART. 19.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «addetto al servizio di emergenza-urgenza» sono soppresse.
19.10. Il Relatore per la I Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime».
19.16. (nuova formulazione) Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

  Al comma 8, sostituire le parole: euro 6.130.495 con le seguenti: euro 6.130.425.
19.19. I Relatori.

Pag. 63

ART. 20.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

  2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: «politiche fiscali e sistema tributario,» sono inserite le seguenti: «comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,»;

   b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria»;

   c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei».

  2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e diciotto uffici dirigenziali non generali, nonché 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in quattro posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in cinquantacinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.
  2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del Pag. 64decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo.
  2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito dei programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa;

   b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

  3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
  3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».
  3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001».
  3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali – triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su propostaPag. 65 del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.
  3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

   a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;

   b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

  3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

   a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

   b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;

   c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

   d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.

  3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.
  3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa.

   c) la rubrica è sostituita dalla seguente: Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze.

Pag. 66

  Conseguentemente, alla tabella A, di cui all'allegato 1, la voce «Ministero dell'economia e delle finanze» è sostituita dalla seguente:

   Ministero dell'economia e delle finanze

  5(6)

  10(7)

  20(7-bis)

(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e n. 3 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.
(7) N. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea e n. 9 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.
(7-bis) Presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.
20.4. Il Governo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
20.2. (nuova formulazione) De Palma.

ART. 22.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: euro 286.200 con le seguenti: euro 229.609 e sostituire le parole: euro 429.300 con le seguenti: euro 344.414.
22.15. I Relatori.

  All'emendamento 22.16 del Governo, apportare le seguenti modificazioni:

   alla lettera a):

    al capoverso comma 7-quinquies, secondo periodo, le parole: annuo di euro 530.800 sono sostituite dalle seguenti: di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    al capoverso comma 7-sexies, al primo periodo dopo le parole: comma 7-ter sono inserite le seguenti: nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater.

  Conseguentemente, al capoverso comma 7-septies, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: 1.335.764 euro per l'anno 2023 e in 2.995.990 euro sono sostituite dalle seguenti: 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro;

   b) alla lettera b), le parole: quanto a 1.663.307 euro sono sostituite dalle seguenti: quanto a 820.257 euro.
0.22.16.1. I Relatori.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 7 inserire i seguenti:

  7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere Pag. 67dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
  7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
  7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2023, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
  7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-ter, Pag. 68anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza dei Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
  7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 1.335.764 euro per l'anno 2023 e 2.995.990 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 1.663.307 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) al comma 8, dopo le parole: del Dipartimento per le politiche della famiglia sono inserite le seguenti: , del Dipartimento per le politiche europee.

  Conseguentemente, gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Incremento delle dotazioni organiche

Amministrazioni

Dir. 1a f.

Dir. 2a f.

Categoria A – F1

Categoria B – F5

Presidenza del Consiglio dei ministri

   4(1)

   6(2)

   3(3)

   1(4)

Area

Funzionari

Area

Assistenti

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

-

-

-

   100

Ministero dell'interno

-

   1(5)

   300

-

Ministero della difesa

   2

Ministero dell'economia e delle finanze

   2(6)

   1(7)

   20(7)

Ministero delle imprese e del made in Italy

-

   2(8)

-

-

Pag. 69

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

   2

   6

   60

   30

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

   4

-

-

-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

   1

   22

-

-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

-

-

   50

-

Ministero dell'università e della ricerca

   2

   2

-

-

Ministero della cultura

   5

   6

-

-

Ministero del turismo

   2

   4

   75

   60

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

-

-

   15(9)

-

AREA III – F1

AREA II – F2

Avvocatura dello Stato

   2

-

-

   100

(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.
(4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.
(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.
(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
(7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.
(8) Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti.
(9) Di cui 10 per funzioni valutative, statistiche e informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabili.

Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

   Assunzioni straordinarie

Amministrazioni

Dir. 1a f.

Dir. 2a f.

Categoria A – F1

Categoria B

Presidenza del Consiglio dei ministri

   4(1)

   6(2)

   63(3)

   40 (B – F3)(4) 1 (B – F5)(4)

Area Funzionari

Area Assistenti

Pag. 70

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

-

-

-

   100

Ministero dell'interno

-

   1(5)

   300

-

Ministero della difesa

   2

-

-

-

Ministero dell'economia e delle finanze

   2(6)

   1(7)

   20(7)

-

Ministero delle imprese e del made in Italy

-

   4(8)

-

-

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

   2

   6

   60

   30

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

   4

-

-

-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

   1

   22

-

-

Ministero del lavoro e per le politiche sociali

-

   50

-

Ministero dell'università e della ricerca

   2

   2

-

-

Ministero della cultura

   5

   6

-

-

Ministero del turismo

   2

   4

   75

   60

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

-

-

   15(9)

-

Dir. 2a^ f.

Dir. 2 a f.

Professioni

sanitarie

Area Funzionari

Ministero della salute

-

   1(10)

   1(10)

   2(11)

Area di dirigenti medici e PTA

Area dei professionisti della salute e dei funzionari

Area degli assistenti

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

-

   3(12)

   63(12)

   5(12)

Dir. 2 a f.

AREA III – FI

AREA II – F2

Pag. 71

Avvocatura dello Stato

   2

-

-

   100

(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile e n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia.
(4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B – F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B – F5).
(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.
(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
(7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.
(8) Di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026.
(9) N. 10 unità per funzioni valutative, statistiche e informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabili.
(10) N. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, istituita presso il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.
(11) Si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, istituita presso il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.
(12) N. 2 unità dell'area dirigenti PTA (n. 1 Dirigente amministrativo e n. 1 Dirigente ingegnere informatico) e n. 1 Dirigente medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinte: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori tecnici professionali – Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori tecnici professionali – Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori tecnici professionali – Statistici, n. 6 Collaboratori tecnici professionali – informatici, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali – settore giuridico, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali – settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli Assistenti con qualifica di Assistente amministrativo.

».
22.16. Il Governo.

ART. 23.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:
   «11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata “Acque del Sud Spa”, il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le Pag. 72politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante».

  2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui Pag. 73al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.
  2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché costituzione della società Acque del Sud Spa.
23.2. (nuova formulazione) Urzì.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina e fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli d'amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria».
23.14. (nuova formulazione) Urzì.

Pag. 74

ART. 24.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: da svolgere aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,.
24.3. I Relatori.

ART. 25.

  All'articolo 25, apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: autorizzato a costituire aggiungere le seguenti: nell'anno 2023;

   al comma 11, sostituire le parole: ai commi da 1 a 10 con le seguenti: al comma 1 e sostituire le parole: parte capitale con le seguenti: conto capitale.
25.15. I Relatori.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

  9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
25.13. Urzì, Schifone.

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ALLEGATO 4

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 7.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero della giustizia e di misure organizzative finalizzate al rafforzamento delle competenze in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa)

  1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo le parole «per titoli e prova scritta» sono aggiunte le seguenti: «, in deroga all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
  2. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento e innovazione, in coerenza con le linee progettuali del PNRR, attraverso la parziale copertura delle vacanze della dotazione organica del personale di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia è autorizzato, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, a bandire, nel biennio 2023- 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 70 unità di personale dirigenziale di livello non generale. Il 30 per cento del predetto contingente è riservato al personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una quota non superiore al 15 per cento del medesimo contingente è altresì riservata al personale che ha ricoperto incarichi di livello dirigenziale non generale, anche se cessati, per almeno un triennio e con valutazione positiva, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2023 per la gestione delle procedure concorsuali, di euro 9.074.837, di cui euro 315.000 per le spese di funzionamento, per l'anno 2024, e di euro 8.791.337, di cui euro 31.500 per le spese di funzionamento, a decorrere dall'anno 2025 cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  4. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero della giustizia in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, in coerenza con lo specifico obiettivo del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2023, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro della giustizia, in aggiunta all'attuale dotazione organica ministeriale, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazionePag. 76 delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
  5. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma precedente, il direttore generale si avvale delle specifiche professionalità indicate all'articolo 7, comma 3, del D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 100, dei delegati dai vertici delle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa anche attraverso convenzioni con università e formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ripartite a favore del Ministero della giustizia, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b) con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e formazione.
  6. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2023-2025, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di sette unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
  7. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 144.775 per l'anno 2023 e di euro 289.550 annui a decorrere dal 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
7.04. (nuova formulazione) Donzelli.

Pag. 77

ALLEGATO 5

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1:

   al comma 1, la parola: «percentuali» è sostituita dalla seguente: «quote»;

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «, che è parte integrante del presente decreto, e» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto;» e al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «, che è parte integrante del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

   al comma 6, le parole: «presso ENIT» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'ENIT»;

   al comma 10, capoverso 8.1, primo periodo, dopo la parola: «individuate» sono inserite le seguenti: «d'intesa»;

   al comma 11, lettera a), le parole: «, nonché per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dei titolari»;

   al comma 12, primo periodo, dopo le parole: «per energia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di»;

   al comma 13, lettera h), le parole: «a decorrere dall'anno 2024 annui» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2024»;

   al comma 14, lettera c):

   all'alinea, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”»;

   ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), le parole: «2023 e a» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e»;

   al numero 11), le parole: «2023 e a 22.350 annui» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e 22.350 euro annui»;

   ai numeri 12) e 13, le parole: «2023 e a» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e».

  All'articolo 2:

   al comma 2, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».

  All'articolo 3:

   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 4, le parole: «di revisione.»» sono sostituite dalle seguenti: «di revisione»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

  All'articolo 4:

   al comma 2, le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica» e la parola: «renderli» è sostituita dalla seguente: «renderle».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «un'anzianità complessivaPag. 78» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al numero 3), capoverso 7, alinea, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

    alla lettera b):

     all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

     al capoverso 1, la lettera c) è soppressa;

     dopo il capoverso 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»;

   al comma 3, dopo le parole: «“e 2021/2022”» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

   al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;

   al comma 10, le parole: «dei commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 6»;

   al comma 11, le parole: «dalle graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie» e le parole: «e dai relativi elenchi aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «e nei relativi elenchi aggiuntivi,»;

   al comma 15, primo periodo, le parole: «nel corso di vigenza» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso della vigenza»;

   al comma 18, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”»;

   al comma 21, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».

  All'articolo 6:

   al comma 1, dopo le parole: «dell'allegato 2» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto,»;

   al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno».

  All'articolo 7:

   al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dal»;

   al comma 2, lettera a), numero 2), la parola: «Libro», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «libro» e la parola: «Titolo» è sostituita dalla seguente: «titolo»;

   al comma 3, le parole: «dalla tabelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tabella» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annessi al presente decreto».

  All'articolo 8:

   al comma 1, capoverso 13-sexies, le parole: «de La Maddalena» sono sostituite dalle seguenti: «della Maddalena».

  All'articolo 9:

   al comma 2, lettera d), numero 1), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

   al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata» sono sostituite dalle seguenti: «assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta»;

   al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «dirigenti di ricerca, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «dirigentiPag. 79 di ricerca nonché» e le parole: «riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata» sono sostituite dalle seguenti: «assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta».

  All'articolo 10:

   al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, le parole: «Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «“Fondi di riserva e speciali”».

  All'articolo 11:

   al comma 2, le parole: «del programma dei «Fondi» sono sostituite dalle seguenti: «del programma «Fondi».

  All'articolo 12:

   al comma 1, capoverso 3:

   al secondo periodo, le parole: «o altra analoga posizione» sono sostituite dalle seguenti: «o in altra analoga posizione»;

   al terzo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente»;

   al comma 2, terzo periodo, le parole: «Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

  All'articolo 13:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «si avvale» sono inserite le seguenti: «di personale» e le parole: «per ciascun ente» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascun ente,»;

   alla rubrica, le parole: «Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

  All'articolo 14:

   al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «al comma 1, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del presente articolo nonché»;

   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto»;

   al comma 3, secondo periodo, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto».

  All'articolo 15:

   al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

   al comma 2, le parole: «, sono preposti» sono sostituite dalle seguenti: «sono preposti»;

   al comma 3, al primo periodo, le parole: «Con regolamento di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo» e, al secondo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della sua entrata in vigore»;

   al comma 5, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 6, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 9, le parole: «2032, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2032 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

Pag. 80

   al comma 10, le parole: «2023, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 13, le parole: «2036, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2036 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 14, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni», le parole: «2026, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 15:

    alla lettera a), capoverso Art. 19-ter, comma 1:

     alla lettera c), le parole: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo»;

     alla lettera e), le parole: «fermo restando le previsioni di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le disposizioni dell'articolo»;

     alla lettera g), dopo le parole: «della polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     alla lettera b), le parole: «, che costituiscono parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annessi al presente decreto»;

   al comma 16, alinea, al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e, al secondo periodo, dopo le parole: «della polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 17, le parole: «2041, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2041 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 18, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni», le parole: «2040, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2040 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 19:

    all'alinea, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;

    alla lettera a), numero 2), le parole: «dei ruoli del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e dopo le parole: «di dirigente superiore che espleta funzioni operative» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera e), dopo le parole: «del 15 novembre 2016» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «e, per il rimanente 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, e, per il rimanente 30 per cento,» e le parole: «legge 27 novembre 2017, n. 205» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

    alla lettera o), le parole: «legge 27 novembre 2017, n. 205» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

   al comma 20, le parole: «2035, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2035 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 21, le parole: «2026, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 22, le parole: «2041, a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2041 e a euro»;

   al comma 25:

    al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, le parole: «nel 2032, e» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2032 e» e le parole: «e a di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro»;

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   al comma 28, le parole: «agli organici» sono sostituite dalle seguenti: «negli organici» e dopo le parole: «di pubblica sicurezza e» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 32, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

   al comma 34, le parole: «dall'anno 2024 all'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 35, dopo le parole: «dall'articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 36, le parole: «per euro 450.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per 450.000 euro».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

    alla lettera b):

     al numero 2), le parole: «al 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «al 2032» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

     al numero 3), le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

     al numero 4), la parola: «ricorrano» è sostituita dalla seguente: «ricorrono» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

     ai numeri 5) e 6), le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere».

  All'articolo 17:

   al comma 1:

    alla lettera d), le parole: «per l'anno 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2027 e»;

    alla lettera e), le parole: «, che è parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «2037, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 ed euro» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «2028, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2028 ed euro» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”».

  All'articolo 18:

   al comma 1, lettera d), dopo le parole: «comma 11, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «della Regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della regione autonoma Valle d'Aosta,»;

   al comma 3, secondo periodo, le parole: «del decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge».

  All'articolo 19:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «di euro a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «di euro annui a decorrere»;

    al secondo periodo, le parole: «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata» e le parole: «di euro a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «di euro annui a decorrere»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «(AGENAS) di cui» sono sostituite dalle seguenti: «(AGENAS), di cui» e le parole: «, a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

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   al comma 3, primo periodo, le parole: «afferenti la contrattazione» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alla contrattazione» e le parole: «del decreto-legge n. 78 del 2010» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 78 del 2010.»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «ad essi applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso applicabile»;

   al comma 7, primo periodo, le parole «dall'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo» e le parole: «per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

   al comma 8, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno».

  All'articolo 20:

   al comma 1, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,», le parole: «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti: «siano avviate» e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»;

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e, al secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

  All'articolo 21:

   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «commi 8 e 9» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 22:

   al comma 1:

    al secondo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente»;

    al terzo periodo, le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

   al comma 3, le parole: «del presente decreto, cessano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto cessano»;

   al comma 4, le parole: «fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e le parole: «supporto tecnico operativo» sono sostituite dalle seguenti: «supporto tecnico-operativo»;

   al comma 5, primo periodo, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «potenziamento», le parole: «dei ministri, si articola» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri si articola» e dopo le parole: «all'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 6, le parole: «contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del dissesto»;

   al comma 7:

    all'alinea, le parole: «comma 6, è» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 è»;

    alla lettera b), le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

   al comma 9, secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare» e le parole: «decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo».

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  All'articolo 23:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 2:

     alle lettere d) ed e), le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;

     alla lettera f), le parole: «all'export» sono sostituite dalle seguenti: «all'esportazione»;

     alla lettera b), numero 2), le parole: «ed è titolo» sono sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»;

     alla lettera c), numero 2), le parole: «ed è titolo» sono sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»;

     alla lettera d):

   all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19,» sono soppresse;

   al capoverso «Indici»:

    al numero 2, sub-unità 2.4, le parole: «Coordinamento richieste» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento delle richieste»;

    al numero 3, sub-unità 3.2, le parole: «Coordinamento attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento delle attività istituzionali»;

    al numero 4:

     all'alinea, le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;

     alle sub-unità 4.1, 4.2 e 4.3, le parole: «Coordinamento controlli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento dei controlli ufficiali»;

    al numero 5, alinea, le parole: «all'export» sono sostituite dalle seguenti: «all'esportazione»;

    al numero 6, sub-unità 6.3, le parole: «Predisposizione piani» sono sostituite dalle seguenti: «Predisposizione di piani»;

    al numero 7:

     all'alinea, le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;

     alla sub-unità 7.1, le parole: «tenuta dei registri varietali e e» sono sostituite dalle seguenti: «Tenuta dei registri varietali e»;

     alla sub-unità 7.2, le parole: «Coordinamento controlli» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento dei controlli»;

    al numero 8, le parole: «art. 53 reg 1107/2010» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;

    al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)», le parole: «del predetto Ente, è» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto Ente è», dopo le parole: «alla stabilizzazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «previsti».

  All'articolo 24:

   al comma 1:

    alla lettera a), n. 1.1), le parole: «numero 2),» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»:

     alla lettera b), numero 2), le parole: «al comma 3 le parole» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, le parole»;

   al comma 2, le parole: «a Formez PA» sono sostituite dalle seguenti: «all'associazione FORMEZ PA-Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamentoPag. 84 delle PA», le parole: «predetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «predetto Dipartimento» e le parole: «ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualità dei servizi dalla stessa resi».

  All'articolo 25:

   al comma 2, alinea, primo periodo, le parole: «ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del» sono sostituite dalle seguenti: «La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

   al comma 4, le parole: «ENIT S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La società ENIT S.p.A.»;

   al comma 6, le parole: «ad ENIT S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ENIT S.p.A.»;

   al comma 8, le parole: «presso ENIT – Agenzia nazionale per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo»;

   al comma 9, capoverso 4:

    all'alinea, le parole: «Ferma l'operatività» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'operatività»;

    alla lettera c), le parole: «nell'ambito turismo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del turismo»;

   al comma 10, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto,».

  All'articolo 26:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «l'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «il potenziamento», dopo le parole: «una quota» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e le parole: «riconosciuto in favore della» sono sostituite dalle seguenti: «concesso alla».

  All'articolo 27:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5,» e le parole: «tecnologico del Paese può» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologico del Paese, può»;

    alla lettera b), le parole: «al comma 6 il» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 6, il», le parole: «, prevalente e dedicata,» sono sostituite dalle seguenti: «prevalente e specifica» e le parole: «con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;

   al comma 2, le parole: «30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'allegato 2, tabella B, prima colonna, le parole: «Ministero del lavoro e per le politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

  All'allegato 3, tabella A, livello di funzione E, qualifica primo dirigente, colonna funzione, le parole: «o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente».