CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 maggio 2023
118.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 137

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 922, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021;

   rilevato che:

    l'Accordo oggetto della ratifica, concluso prima dell'inizio del conflitto con la Russia, si compone di 14 articoli e ha lo scopo di rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale, disciplinando lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità, nonché altre forme di collaborazione tra le quali la programmazione di attività di formazione e lo scambio di esperti;

    il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo e delinea la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esecuzione dell'Accordo oltre all'entrata in vigore della legge;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 138

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1001, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021;

   rilevato che:

    l'Accordo oggetto della ratifica, concluso prima dell'inizio del conflitto con la Russia, si compone di 40 articoli e VII allegati e regola le relazioni aeronautiche tra tutti gli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina sostituendosi agli accordi bilaterali in precedenza sottoscritti tra l'Ucraina e i singoli Stati membri;

    in particolare, l'Accordo ha l'obiettivo di aprire gradualmente il mercato su base reciproca per quanto concerne l'accesso alle rotte e la capacità di trasporto, di garantire la convergenza normativa e un'effettiva osservanza da parte dell'Ucraina della pertinente normativa dell'Unione europea in materia di trasporto aereo con particolare riferimento alla sicurezza, alla gestione del traffico aereo, all'ambiente, alla tutela dei consumatori e ai sistemi telematici di prenotazione, nonché di garantire agli operatori economici parità di condizioni e assenza di discriminazioni;

    il disegno di legge prevede l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo e stabilisce altresì che l'attuazione dell'accordo debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il disegno di legge si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 139

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge Carloni C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo;

   rilevato che:

    la proposta di legge è volta ad introdurre misure di carattere normativo finalizzate alla promozione e allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo nonché a rilanciare il sistema produttivo agricolo attraverso interventi volti a favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo;

    a tal fine la proposta di legge prevede, in favore delle imprese giovanili agricole o dei giovani imprenditori agricoli, agevolazioni fiscali e contributive, erogazione di incentivi, facilitazioni per l'accesso al credito e al micro credito, esenzioni dal pagamento delle imposte per trasferimenti – per causa di morte o per donazione – di beni costituenti l'azienda agricola nonché la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata;

    in particolare, l'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo, con la dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al cofinanziamento di programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

  ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   la proposta di legge appare principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale relativa alla «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione), alla quale la Corte costituzionale ascrive gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese» (sentenza n. 14 del 2004);

   con riferimento a singole disposizioni assumono rilievo le materie di competenza esclusiva dello Stato relative al sistema tributario e contabile dello Stato, alla tutela del risparmio, all'ordinamento e all'organizzazione amministrativa dello Stato e alla previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere e), g), o), della Costituzione);

   rilevano altresì con riferimento a specifiche disposizioni la materia di competenza regionale residuale «agricoltura» nonché alcune materie di competenza legislativa concorrente come la formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);

   la Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 179 del 2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), istitutivo di un fondo per i contributi alle imprese non industriali con sede nei comuni in cui si sono verificate, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità dovute a crolli delle infrastrutture stradali, nella parte in cui non prevedeva che il relativo decreto ministeriale attuativo fosse adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

Pag. 140

   ad avviso della Corte, l'intervento previsto era infatti tale da intercettare anche ambiti materiali di competenza regionale residuale come commercio e agricoltura;

   tali considerazioni possono valere anche per il richiamato articolo 3 che, pur riconducibile in primo luogo alla competenza esclusiva statale in «materia di tutela della concorrenza», è anche riconducibile alla materia «agricoltura», di competenza regionale residuale, considerate le finalità del fondo da tale articolo istituito, volto a cofinanziare programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore agricolo;

   appare pertanto opportuno prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo della disposizione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, ad esempio attraverso l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione di un decreto ministeriale attuativo della disposizione recata dall'articolo 3 del provvedimento.