CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2023
115.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale. C. 1151 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1151, di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale;

   considerate, per quanto concerne le norme di diretto interesse della XI Commissione, le disposizioni all'articolo 1, che recano un complesso di modifiche alla disciplina di alcuni organi dell'INAIL e dell'INPS, sopprimendo la figura del vicepresidente e modificando alcune norme, relative al presidente, al consiglio di amministrazione e al direttore generale, introducendo i requisiti di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia;

   rilevato che tale articolo 1 contempla poi, attraverso una disciplina in via transitoria, la nomina di un commissario straordinario per ciascuno dei predetti enti, scelto anch'esso tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia;

   preso atto delle disposizioni recate dall'articolo 2, comma 1, in materia di divieto di conferimento, nelle fondazioni lirico-sinfoniche, di incarico a titolo oneroso, ora riferito a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età, invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza;

   rilevato che le disposizioni del comma 2 del richiamato articolo 2 intervengono in materia di cessazione dalla carica del sovrintendente delle medesime fondazioni lirico-sinfoniche;

   rilevato che l'articolo 3, ai commi 1 e 2, prevede l'estensione al 31 dicembre 2023 del periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria, disponendo in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga opera limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

   segnalato che l'articolo 8 differisce dal 30 giugno al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del regolamento, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, sulla formazione degli assistenti bagnanti e, conseguentemente, proroga per il medesimo periodo la validità delle autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, autorizzando infine il rilascio di autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale, alla luce delle nuove finalità di interesse pubblico per le quali il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è ora autorizzato ad apportare modifiche al predetto regolamento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Atto n. 43.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   preso atto che il presente provvedimento apporta modifiche allo statuto Anpal, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108, alla luce delle modifiche alla governance dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive per il lavoro, introdotte dall'articolo 46 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

   osservato, dunque, che il provvedimento ridefinisce le attribuzioni del Direttore, in coerenza con le funzioni conferitegli dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, come modificato dal richiamato articolo 46 del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73;

   ricordato che la modifica della governance di tale Agenzia che ha condotto alla soppressione della figura del Presidente e attribuzione delle relative funzioni al Direttore – è stata ritenuta utile ad allineare l'assetto dell'Agenzia a quello delle altre Agenzie, in particolare fiscali, la cui struttura consente una più efficace, pronta, veloce e funzionale operabilità con la individuazione di un interlocutore unico,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.