CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2023
115.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
Pag. 95

ALLEGATO 1

5-00845 Maccanti: Effettiva tutela dei cittadini rispetto al fenomeno del telemarketing aggressivo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Come ricordato, con il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) i cittadini dispongono di un nuovo strumento per tutelare l'utilizzo della propria numerazione telefonica per fini di telemarketing, teleselling e ricerche di mercato.
  Il Ministero delle imprese e del Made in Italy monitora l'efficacia del nuovo strumento. Alla luce dei dati raccolti, risulta che le utenze iscritte, ad oggi, nel RPO sono circa 24 milioni, mentre gli operatori di telemarketing registrati al servizio sono circa 1.000.
  Dall'avvio del nuovo Registro, sono oltre 400 milioni le interrogazioni effettuate dagli operatori di telemarketing prima dell'avvio delle campagne pubblicitarie; il totale complessivo, dall'avvio del servizio nel 2011, ha superato i 5 miliardi.
  Tuttavia, il Registro tutela dalle chiamate effettuate nel rispetto della legge ma non può evitare la ricezione di telefonate illegali, effettuate da soggetti che raccolgono i dati in maniera illecita e contattano gli utenti senza aver raccolto apposito consenso. Le aziende che non verificano le numerazioni periodicamente oppure non consultano il Registro prima dell'avvio di ogni campagna vanno individuate e sanzionate, come previsto dalla normativa vigente.
  Le Autorità preposte alla vigilanza del rispetto della nuova disciplina sono il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità giudiziaria, con diverse competenze al riguardo.
  Anche il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il gestore del servizio hanno ricevuto segnalazioni da parte degli utenti in merito a chiamate illecite dopo l'iscrizione nel Registro pubblico delle opposizioni ma non possono esercitare poteri ispettivi e sanzionatori.
  Le maggiori criticità riscontrate sono riconducibili al camuffamento del numero del chiamante (fenomeno noto come spoofing o manipolazione del Calling Line Identify – CLI) e all'utilizzo di numerazioni virtuali, ovvero attive solo per chiamate in uscita, che rendono complessa l'attività ispettiva e sanzionatoria. Di questi fenomeni illeciti subiscono gli effetti non solo gli utenti, ma anche gli operatori di telefonia.
  Questi fenomeni sono noti anche alle Autorità competenti, le quali stanno lavorando per individuare soluzioni.
  Il 9 marzo scorso, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha approvato il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling che stabilisce che, nei contratti stipulati dall'operatore con l'affidatario del servizio, dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.
  Nel frattempo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy sta monitorando le criticità in parola e sta valutando ulteriori azioni, anche di carattere normativo, per arginare il fenomeno del telemarketing illegale e garantire maggiore trasparenza nell'attività dei call center. Inoltre, il MIMIT sta collaborando con le Autorità competenti per potenziare la condivisione dei dati a disposizione, in modo da favorire l'individuazione di comportamenti illeciti.

Pag. 96

ALLEGATO 2

5-00846 Pastorella: Tutela del principio
del «punto passivo terminale di rete».

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla richiesta presentata, si premette che – come anche osservato nell'interrogazione – la materia è di competenza regolamentare dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).
  Quest'ultima, sentita a riguardo, ha informato che al fine di garantire la libertà di scelta del terminale per la connessione ad Internet è stata adottata la delibera n. 348/18/CONS, come modificata dalla Delibera 34/20/CONS, la quale ha stabilito che gli utenti finali hanno il diritto di utilizzare apparecchiature terminali di accesso ad Internet di loro scelta.
  Inoltre, è stato previsto che gli accordi tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet quali prezzo, volumi di dati e velocità nonché le pratiche commerciali adottate dai fornitori di servizi di accesso a Internet, non possono limitare l'esercizio dei diritti degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta.
  Inoltre l'Agcom nella delibera sopra citata ha chiarito che nell'ambito delle apparecchiature ricadono tutti gli apparati per l'accesso ad Internet installati presso la sede dell'utente che siano alimentati elettricamente, tra cui l'ONT (Optical Network Termination), che quindi ricadrebbe nella libertà di scelta.
  In via generale all'utente finale deve essere consentito di scegliere di acquistare apparecchi che ritiene più prestanti, sicuri e adatti alle proprie esigenze e gli operatori di telecomunicazioni non possono imporre l'utilizzo di un loro modem o router.
  Tuttavia, gli operatori che fornivano servizi di tipo Fiber To The Home (FTTH) avevano riportato che l'utilizzo di una ONT non compatibile con la propria rete poteva comportare disservizi per diverse decine di utenti.
  Dopo un'approfondita analisi, tenuto conto della possibilità consentita dal Regolamento n. 2015/2120 e dalle relative linee guida del BEREC di verifica la sussistenza di oggettive difficoltà tecniche rispetto alla libertà di scelta del terminale, l'Autorità ha chiarito che, considerato il mercato attuale, per le offerte in tecnologia FTTH è ammessa la restrizione in materia di scelta dell'ONT a condizione che la stessa non sia integrata con il router. Nel caso in cui l'offerta preveda una ONT integrata con il router deve essere sempre possibile per l'utente richiedere la fornitura e l'installazione di una ONT esterna.
  In tal caso, la volontà dell'utente di avere una ONT esterna dev'essere accertata esplicitamente già in sede di conclusione del contratto. Inoltre, qualora l'utente nel corso dell'esecuzione del contratto decida successivamente di volere usare un proprio apparato, i tempi di installazione dell'ONT esterna devono essere tempestivi (segnatamente entro 5 giorni lavorativi).
  L'Autorità ha proseguito con la vigilanza sulle condizioni economiche di fornitura dei servizi FTTH, assicurandosi che la ONT sia sempre fornita in comodato d'uso gratuito all'utente, senza costi di mancata restituzione. Ad oggi, sulla base delle risultanze tecniche, l'utilizzo di ONT diverse da quelle forniti dall'operatore richiede una certificazione di interoperabilità (delibera n. 11/23/CIR).
  In conclusione, rappresento che – alla luce delle recenti determinazioni in materia di interoperabilità e a valle dell'acquisizione di dati sulla concreta implementazione di tale procedura da parte degli operatori – l'Autorità ha informato che potrà valutare di rivedere la posizione di cui alla comunicazione del 2 luglio 2019 qualora si riscontrino condizioni tecniche favorevoli in tal senso.

Pag. 97

ALLEGATO 3

5-00847 Ghirra: Riconoscimento per gli utenti domestici di un contributo per l'acquisto di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Com'è noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2022 ha previsto per l'anno 2022 un contributo per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici.
  La misura è stata estesa al 2023 e al 2024 dall'articolo 12, comma 3, del DL 198/2022, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023.
  Il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha altresì previsto che con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy vengano individuate le disposizioni procedurali per l'erogazione degli incentivi. Tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato pubblicato in GURI il 4 ottobre 2022.
  Sentiti gli Uffici competenti, si informa che tale Decreto direttoriale è in fase di pubblicazione.
  Attualmente sono in corso una serie di adempimenti amministrativi relativi alla convenzione con Invitalia (soggetto gestore), necessari alla predisposizione della piattaforma informatica, posto che tale misura sarà destinata ad un bacino particolarmente ampio di utenti domestici.
  Si conta, dunque, di procedere alla pubblicazione del citato Decreto nelle prossime settimane.

Pag. 98

ALLEGATO 4

5-00849 Iaria: Sostegno alla ricerca sull'implementazione dell'idrogeno nel settore dei trasporti.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Tra gli assi strategici del PNRR c'è senz'altro quello dedicato alla transizione ecologica, volta a rendere il sistema paese più sostenibile, efficiente e competitivo. In quest'ottica, l'Italia è tra i molti Paesi che stanno investendo nelle diverse tecnologie a base di idrogeno.
  Le azioni del MIMIT a sostegno della catena strategica nazionale dell'idrogeno ricomprendono quattro progetti IPCEI, in corso di costruzione o recentemente autorizzati.
  Uno è l'IPCEI «Idrogeno Technology», finalizzato allo sviluppo di componenti per la produzione, lo stoccaggio, la trasmissione e la distribuzione dell'idrogeno, fino agli elementi per il settore dei trasporti. L'Italia vi partecipa con 6 imprese (Iveco, Ansaldo Energia, Enel Green Power, Fincantieri, De Nora Italy Hydrogen Technologies, Alstom Ferroviaria) più 2 centri di ricerca (ENEA e FBK).
  Il 15 luglio 2022 la Commissione Europea ha autorizzato ufficialmente questo IPCEI con la possibilità per l'Italia di erogare fino ad un massimo di 1,078 miliardi di Euro, cui si aggiungono 73 milioni di euro per finanziare i progetti delle RTO.
  Poi si ricorda l'IPCEI Idrogeno Industry per l'applicazione dell'idrogeno nei settori industriali definiti «Hard-to-Abate», ovvero difficili da decarbonizzare, attraverso la conversione di specifiche linee produttive (attualmente alimentate con combustibili fossili o idrogeno grigio) con sistemi a idrogeno pulito che consentirà di ridurre o azzerare le emissioni di CO2. L'Italia, in particolare, partecipa con 4 imprese (Nextchem, Rina Consulting Centro Sviluppo Materiali, Southy Italy Green Hydrogen, Sardhy Green Hydrogen).
  Il 21 settembre 2022, la Commissione Europea ha autorizzato ufficialmente questo IPCEI, con la possibilità per l'Italia di erogare fino ad un massimo di 497 milioni di Euro.
  L'altro progetto è l'IPCEI Idrogeno INFRA per la realizzazione e/o potenziamento di infrastrutture interconnesse, a livello europeo (la cosiddetta dorsale idrogeno), veri e propri ecosistemi dimostrativi integrati (le cosiddette Hydrogen Valleys). L'Italia partecipa con 3 imprese. Il 29 aprile scorso vi è stata la pre-notifica. A riguardo, rappresento che sono state appena avviate le interlocuzioni tra la Commissione e ogni singola impresa per l'analisi di ogni progetto.
  Infine, ricordo l'IPCEI Idrogeno Mobility & Transport, che intende coprire l'intera catena del valore nel settore trasporti, promuovendo tecnologie e soluzioni innovative per le diverse applicazioni della mobilità (componenti, veicoli, infrastrutture e stazioni di rifornimento, etc.). L'Italia partecipa con una sola impresa. Il 3 ottobre 2022 il progetto è stato pre-notificato, l'esame dei progetti è nella sua fase iniziale.
  L'uso dell'idrogeno per l'autotrazione rappresenta un passo significativo nella decarbonizzazione del settore della mobilità nonché uno strumento complementare alla trazione elettrica a batterie e alle celle combustibili a idrogeno, nella corsa all'azzeramento delle emissioni nel trasporto su strada, anche pesante.
  In questo ambito, segnalo inoltre l'investimento, che vede quale soggetto attuatore il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – MIT, relativo allo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno, nel quadro delineato dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2014/94/UE, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. Per la realizzazione dell'investimento il PNRR prevedePag. 99 risorse per 230 milioni di euro e, quale target, lo sviluppo di almeno 40 stazioni di rifornimento a base di idrogeno, per veicoli leggeri e pesanti entro il mese di giugno 2026.
  Fanno capo al MIT, inoltre, anche gli investimenti per un totale di 530 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per realizzare la sperimentazione dell'uso dell'idrogeno nel trasporto ferroviario, in ambito locale e regionale, e nel trasporto stradale, con particolare riferimento al trasporto pesante.

Pag. 100

ALLEGATO 5

5-00848 Morassut: Tutela della salute dei cittadini di Acquappesa in relazione all'installazione di una stazione radio mobile.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  La questione oggetto dell'interrogazione in parola, relativa all'installazione di un'antenna di telefonia mobile da parte della compagnia Wind3 nel Comune di Acquappesa, concerne competenze trasversali.
  In particolare, alla luce del quadro normativo vigente, la competenza dell'attività autorizzatoria e di controllo in parola ricade in capo a enti diversi dal Ministero delle imprese e del Made in Italy.
  La legge 22 febbraio 2001, n. 36, Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, fondata tra l'altro proprio sul principio di precauzione, attribuisce allo Stato le funzioni relative alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, con lo scopo di dettare criteri unitari e normative omogenee, anche al fine di tutelare l'ambiente, la salute e il paesaggio.
  Tale compito è stato attuato con l'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 2003, (G.U. n. 199 del 28 agosto 2003) recante «Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz». La disciplina di cui al predetto D.P.C.M. 8 luglio 2003, in attuazione del principio di precauzione, è molto più restrittiva rispetto ai limiti contenuti nella Raccomandazione 1999/519/CE, emanata in recepimento dei risultati delle ricerche scientifiche esposti nelle Linee guida redatte dall'ICNIRP (Commissione Internazionale per la Protezione dalle radiazioni non Ionizzanti) per la protezione della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
  La medesima legge n. 36 del 2001 all'articolo 8, comma 1, lettera c), nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, attribuisce alle Regioni la competenza, di definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti radioelettrici, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti.
  Le Regioni, inoltre, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, i quali possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (articolo 8, comma 4).
  L'installazione di tutte le infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi viene autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 259/2003 dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli (ARPA), della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.
  Proprio a tutela della salute della popolazione, la citata legge n. 36/2001, all'articolo 14, ha attribuito alle Amministrazioni provinciali e comunali l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ed ambientale da svolgere avvalendosi delle strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
  Sentito anche il Ministero della salute sulla questione, quest'ultimo ha ribadito Pag. 101che i valori fissati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 rappresentano una misura di cautela nei confronti di effetti che sono ancora definiti «possibili» in quanto non ancora dimostrati dalle attuali conoscenze scientifiche (alla luce di numerosi studi pubblicati sull'argomento dal 2003 ad oggi). Tuttavia, nonostante non si trovi supporto nella letteratura scientifica nello stabilire un limite certo e definito all'esposizione a tali campi per la prevenzione di effetti cancerogeni, l'impianto normativo italiano vigente, con la definizione dei valori di attenzione, si prefigge di garantire al meglio la tutela della salute umana, avendo l'obiettivo di minimizzare, in via precauzionale, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
  Si ritiene opportuno, dunque, che l'Amministrazione competente fornisca evidenza dell'eventuale regolamento adottato secondo l'art. 8 della legge n. 36/2001 e che l'ARPA di competenza dimostri di aver effettuato le misurazioni necessarie a dimostrare che i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici in prossimità dell'istituto scolastico e del centro abitato siano al di sotto dei valori di attenzione fissati e introdotti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003.

Pag. 102

ALLEGATO 6

5-00850 Cangiano: Portabilità dei numeri mobili verso un nuovo operatore da parte dei reali utilizzatori.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Con la delibera 86/21/CIR, L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha provveduto a ridefinire le procedure con cui gli operatori di telefonia devono gestire le richieste di cambio della SIM, inclusi i casi di richiesta MNP («Mobile Number Portability», ossia: portabilità del numero mobile), introducendo anche modifiche al processo di portabilità del numero mobile di cui alla precedente delibera n. 147/11/CIR.
  L'AGCOM è intervenuta sia prevedendo meccanismi di rafforzamento dei controlli che attraverso l'introduzione di notifiche che garantiscono l'aggiornamento sullo svolgimento di eventuali attività di sostituzione della SIM (SIM Swap), al fine di consentire all'utente di dare conferma alla prosecuzione dell'iter di sostituzione o portabilità della scheda.
  L'Autorità, in particolare, ha inteso introdurre meccanismi di prevenzione e di contrasto a eventuali tentativi di truffa a danno degli utenti finali di telefonia mobile, alla luce delle segnalazioni ricevute.
  La delibera in parola è stata emanata all'esito della procedura di consultazione pubblica sull'integrazione delle procedure di portabilità del numero mobile e sulle misure volte ad aumentare la sicurezza nei casi di sostituzione della SIM.
  Ai sensi della citata delibera, l'AGCOM ha altresì convocato il Tavolo tecnico sulla MNP per agevolare il mercato nella realizzazione dei nuovi processi. All'esito del Tavolo tecnico, è stato predisposto un Accordo Quadro tra gli operatori per l'applicazione delle norme riguardanti la portabilità del numero mobile, che annulla e sostituisce il precedente. La proposta di Accordo Quadro è stata presentata dai principali operatori di telefonia.
  Sulla questione, si è espresso recentemente anche il TAR Lazio (sentenza n. 17720 del 28 dicembre 2022), che ha respinto il ricorso proposto da Iliad Italia S.p.A. per l'annullamento della citata delibera AGCOM n. 86/21/CIR.
  Con la citata pronuncia è stato ritenuto che la modifica operata dall'AGCOM sia coerente con i principi generali – che identificano ordinariamente nella controparte contrattuale il soggetto legittimato a chiedere modifiche del servizio – oltre che con ragioni di sicurezza e identificabilità dell'utente, previste dalla disciplina di settore. Il TAR ritiene, dunque, ammissibili misure di sicurezza e precauzione che evitino che il diritto di un cliente di cambiare operatore possa essere esercitato da terzi per procurarsi un indebito vantaggio o anche solo per occultare la propria identità; al contempo, ritiene che la modifica operata dall'AGCOM non leda i principi della concorrenza tra gli operatori di telefonia.
  Sulla questione sollevata dagli Onorevoli interroganti, è stata sentita infine anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM – Antitrust), la quale riferisce di aver ricevuto segnalazioni da parte di operatori del settore delle comunicazioni, i quali lamentano che talune modifiche apportate dalla citata delibera 86/21/CIR producano restrizioni concorrenziali sproporzionate rispetto ai condivisibili obiettivi di sicurezza del processo. Orbene, presso l'AGCM è attualmente in corso la valutazione della rilevanza dei profili segnalati, ai fini dell'applicazione delle «Norme per la tutela della concorrenza e del mercato», di cui alla legge n. 287 del 1990.
  In conclusione, è necessario ponderare i diversi interessi coinvolti, valutando se Pag. 103l'onerosità delle nuove procedure sia adeguatamente e legittimamente bilanciata dall'esigenza di identificazione certa, di legittimazione del consumatore richiedente e di tutela della riservatezza dei dati personali, nel rispetto delle valutazioni dell'Antitrust e delle pronunce della giustizia amministrativa.

Pag. 104

ALLEGATO 7

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» (C. 1114 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 105

ALLEGATO 8

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021. C. 1001 Governo.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021» (C. 1001 Governo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.