CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 maggio 2023
115.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO
Pag. 61

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Testo unificato C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: processi educativi inserire le seguenti: e formativi.

  Conseguentemente:

   1) al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: La professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per l'inclusione scolastica e sociale, la promozione del benessere delle persone mediante la prevenzione, l'osservazione, la valutazione e l'intervento pedagogico in risposta alle esigenze e ai bisogni educativi e formativi delle persone lungo tutto il corso della vita nei processi educativi, di apprendimento, di inserimento e reinserimento sociale;

   2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: in ambito educativo, formativo e pedagogico in relazione a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale con le seguenti: negli ambiti di riferimento formali, non formali e informali del processo di crescita della persona e della comunità;

   3) al comma 2, sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: Il pedagogista può svolgere la propria professione presso le pubbliche amministrazioni e nei servizi pubblici e privati, con compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di progettazione, coordinamento, di direzione, di programmazione, monitoraggio di strutture, servizi e attività educative e formative, di supervisione degli interventi a valenza educativa, di inclusione sociale, formativa e pedagogica, in particolare nei comparti educativo, sociale, scolastico, dei servizi educativi per l'infanzia, formativo, della genitorialità e della famiglia, sportivo, culturale, giuridico, penitenziario, socio-assistenziale, socio-sanitario e della salute, della disabilità e della marginalità, della transizione ecologica e digitale. Opera, inoltre, nell'ambito delle attività di orientamento scolastico e professionale, di promozione culturale e di consulenza pedagogica;

   4) al comma 3, dopo le parole: attività didattica inserire le seguenti: e formativa.
1.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Possono esercitare altresì la professione di pedagogista tutti i professori universitari ordinari, associati, ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane e/o straniere e in enti pubblici di ricerca italiani o stranieri;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessario essere iscritto nella sezione dell'albo dei pedagogisti dell'ordine delle professioni pedagogiche ed educative di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), previo conseguimento del titolo di studio abilitante e accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. La prova di verifica delle competenzePag. 62 professionali acquisite durante il tirocinio svolto in struttura, attestata congiuntamente dalla/e struttura/e ospitante/i e dagli organi accademici, viene svolta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. Tale prova di verifica precede la discussione della tesi di laurea, in occasione dell'esame finale avente valore abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della Legge 8 novembre 2021, n. 163, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Le lauree magistrali in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, classe LM-50, in scienze pedagogiche LM-57, in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, classe LM-93, nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia, vecchio ordinamento, abilitano all'esercizio della professione del pedagogista.»;

   sopprimere i commi 3 e 4.
2.1. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. L'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio, ai sensi del comma 595 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui formazione è funzionale al raggiungimento di conoscenze, abilità e competenze educative del livello 6 del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente di cui alla raccomandazione 2017/C 189/03 del Consiglio, del 22 maggio 2017. Svolge funzioni progettuali, di intervento, sostegno e accompagnamento educativo con propria autonomia scientifica e responsabilità deontologica e opera nei servizi educativi, ivi compresi i servizi educativi per l'infanzia, ai sensi del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, art. 14, comma 3, nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-sanitari, in tutti gli ambiti indicati precedentemente nell'art. 1 comma 2 della presente legge e in tutti gli ambiti indicati all'articolo 1, comma 594, della citata legge n. 205 del 2017. Valuta, progetta, organizza e realizza interventi e servizi educativi e formativi rivolti alle persone e ai gruppi, in ottica promozionale e preventiva e rispetto a condizioni e situazioni di fragilità, vulnerabilità, disabilità, difficoltà e/o disagio, collaborando con altre figure professionali, e stimola i gruppi e le singole persone a perseguire l'obiettivo della crescita integrale e dell'inclusione definendo interventi educativi, formativi, assistenziali e sociali in rete con tutte le agenzie.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: a carattere socio-educativo, formativo, culturale e ambientale con le seguenti: negli ambiti indicati al precedente comma e dopo le parole: attività didattica inserire le seguenti: formativa, di ricerca e.
3.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo dopo le parole: per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico inserire le seguenti: e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: socio-pedagogico inserire le seguenti: e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
4.1. Patriarca.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché il con le seguenti: ovvero essere in

Pag. 63

  Conseguentemente al medesimo comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: È altresì necessario:

   1) essere iscritti nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, di cui all'articolo 5, comma 2;

   2) aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite durante lo svolgimento del tirocinio previsto dal corso di studio. La prova di verifica delle competenze professionali acquisite durante il tirocinio svolto in struttura, attestata congiuntamente dalla/e struttura/e ospitante/i e dagli organi accademici, viene svolta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. Tale prova di verifica precede la discussione della tesi di laurea, in occasione dell'esame finale avente valore abilitante all'esercizio della professione di educatore.
4.2. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché il possesso della con le seguenti: ovvero aver conseguito la.
*4.3. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.
*4.4. Patriarca.
*4.5. Amorese.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Istituzione dell'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, con relativi elenchi).

  1. È istituito l'albo professionale dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici.
  2. L'albo comprende l'elenco dei pedagogisti e l'elenco degli educatori professionali socio-pedagogici.
  3. È consentita la contemporanea iscrizione a entrambi gli elenchi senza che questo comporti un aggravio della quota unica di iscrizione all'albo.
  4. Gli iscritti all'albo dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.
5.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

ART. 6.

  Al comma 2, sostituire le parole: e le associazioni nazionali rappresentative delle professioni pedagogiche ed educative con le seguenti: secondo le modalità definite all'articolo 10 della presente legge
6.1. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è un ente pubblico non economico e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento connessi all'esercizio professionale. È dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia; è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6.2. Cherchi, D'Orso, Amato, Caso, Orrico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il terzo periodo è soppresso.
6.3. Cherchi, D'Orso, Amato, Caso, Orrico.

Pag. 64

ART. 7.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di risiedere all'estero inserire le seguenti: in quanto e dopo la parola: educatori inserire la seguente: professionali.
7.1. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere le parole: dal presidente dell'albo professionale dei pedagogisti, dal presidente dell'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e.
8.2. Amorese.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal presidente dell'albo professionale dei pedagogisti, dal presidente dell'albo professionale con le seguenti: dal presidente dell'albo professionale dei pedagogisti e.

  Conseguentemente al comma 5:

   dopo la lettera a), inserire la seguente a-bis): elegge il presidente nazionale;

   alla lettera c), sostituire le parole: negli albi con le seguenti: all'albo;

   sostituire la lettera f) con la seguente: f) esprime pareri su richiesta degli enti pubblici o privati su questioni relative alle professioni pedagogiche ed educative;

   alla lettera g), sostituire le parole: degli albi con la seguente: all'albo.
8.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
*9.1. Cherchi, D'Orso, Amato, Caso, Orrico.
*9.2. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Al comma 2, sostituire le parole: ex L-18 con le seguenti: ex-classe 18.

  Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), sostituire le parole: ex L-18 con le seguenti ex-classe 18.
9.3. Cherchi, D'Orso, Amato, Caso, Orrico.

ART. 10.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il commissario provvede, altresì a istituire un registro pubblico e ad emanare il regolamento per l'iscrizione dell'elettorato attivo in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di pedagogista o della professione di educatore professionale socio-pedagogico.
10.1. Piccolotti, Manzi, Malavasi, Ascani, Lai.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) per l'albo professionale dei pedagogisti:

    1) ai laureati in possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 2, comma 1;

    2) ai professori universitari, ordinari e associati, e ai ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane o straniere e in enti pubblici di ricerca italiani o stranieri;

    3) a coloro che ricoprono o abbiano ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni pubbliche con un'attività di servizio attinente alla pedagogia, per l'accesso al quale è richiesta una delle lauree di cui all'articolo 2, comma 1, e che hanno superato un pubblico concorso, ovvero che hanno fruito di disposizioni in materia di stabilizzazione del rapporto di lavoro;

Pag. 65

    4) a coloro che hanno operato in qualità di pedagogisti per almeno cinque anni anche non consecutivi purché adeguatamente certificati;

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'albo professionale con le seguenti: l'elenco e dopo il numero 3) aggiungere i seguenti:

    3-bis) a coloro i quali, pur in possesso dei titoli di cui all'articolo 2, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari da almeno 5 anni anche non continuativi di un contratto di lavoro con ruolo di educatore;

    3-ter) gli educatori professionali socio-pedagogici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo di 5 anni anche non consecutivi documentati mediante dichiarazione del datore di lavoro, possono iscriversi all'elenco degli educatori professionali socio-pedagogici previo il conseguimento della qualifica da conseguirsi entro l'a.a. 2025/2026, superando un corso formativo intensivo di 60 cfu ai sensi del comma 597 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, erogato dai Dipartimenti/Facoltà di Scienze della formazione delle Università italiane.
11.2. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1;

  Conseguentemente:

   1) al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: che da almeno cinque anni fino alla fine del numero;

   2) al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4);

   3) al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: da almeno cinque anni;

   4) al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

    3-bis) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità` giuridico-pedagogica, il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità` giuridico-pedagogica;

    3-ter) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità` di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità` di personale educativo;

    3-quater) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità` di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati.
11.1. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
11.4. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: che da almeno cinque anni fino alla fine del periodo.
*11.5. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.
*11.6. Amorese.

Pag. 66

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
11.7. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4-bis) a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
11.8. Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:

    01) a coloro che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
11.9. Patriarca.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore per i servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 594, 595, 596, 597, 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
11.10. Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sopprimere le parole: che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti al ruolo di educatore presso enti o istituzioni pubblici o privati.
11.11. Amorese.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: da almeno cinque anni.
11.12. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti numeri:

    3-bis) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità` giuridico-pedagogica;

    3-ter) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo;

    3-quater) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati.
11.13. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    3-bis) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo professionale di funzionario della Pag. 67professionalità giuridico-pedagogica, di cui al contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia del 29 luglio 2010, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, il cui bando sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero della giustizia nel profilo di funzionario della professionalità giuridico-pedagogica.
11.14. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    3-bis) a coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità di personale educativo dei convitti e degli educandati, nonché, nelle more dello svolgimento di nuovi concorsi e fino alla scadenza delle vigenti graduatorie, agli idonei di concorsi pubblici per personale educativo dei convitti e degli educandati il cui bando di concorso sia stato pubblicato entro la data di entrata in vigore della presente legge, che siano assunti a tempo indeterminato nei ruoli del Ministero dell'istruzione in qualità` di personale educativo.
11.15. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    3-bis) coloro che siano assunti a tempo indeterminato con inquadramento nei ruoli degli enti locali in qualità` di personale educativo per i servizi educativi dei convitti e degli educandati.
11.16. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in sede di prima applicazione della presente legge ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno svolto l'attività di educatore per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è consentita l'iscrizione agli albi ferme restando le condizioni e nelle stesse modalità di cui al comma 1, ai fini di poter continuare ad esercitare detta attività; per tali soggetti, il mancato possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore per i servizi educativi non può costituire, direttamente o indirettamente, motivo per la risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro in corso alla data di entrata in vigore della presente legge né per la loro modifica, anche di ambito, in senso sfavorevole al lavoratore, ai sensi dell'articolo 1, comma 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
*11.17. Manzi, Orfini, Malavasi, Ascani, Berruto, Zingaretti, Lai.
*11.18. Piccolotti.

TIT.

  Sostituire le parole: dei relativi albi professionali con le seguenti: del relativo albo professionale.
Tit.1. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

Pag. 68

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Testo unificato C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
1.2. Il Relatore

Pag. 69

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali. Testo unificato C. 596 D'Orso, C. 659 Varchi, C. 952 Patriarca e C. 991 Manzi.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.
1.2. Il Relatore.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Possono esercitare altresì la professione di pedagogista i professori universitari ordinari e associati e i ricercatori che insegnano o abbiano insegnato discipline pedagogiche in università italiane o estere e in enti pubblici di ricerca italiani o esteri;

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Per l'esercizio della professione di pedagogista è necessaria l'iscrizione nell'albo dei pedagogisti dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 5, previo conseguimento del titolo di studio abilitante e accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. Lo svolgimento della prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestata congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è effettuato alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova di valutazione di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di pedagogista.

   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua – classe LM-50, in scienze pedagogiche – LM-57, in teorie e metodologie dell'e-learning e della media education – classe LM-93, nonché le lauree in scienze dell'educazione o in pedagogia – vecchio ordinamento, abilita all'esercizio della professione di pedagogista»;

   sopprimere i commi 3 e 4.
2.1. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

ART. 4.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico inserire le seguenti: e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché ai sensi dell'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: socio-pedagogico inserire le seguenti: e di educatore nei servizi educativi Pag. 70per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
4.1. (nuova formulazione) Patriarca, Dalla Chiesa.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nonché il con le seguenti: ovvero essere in

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: È altresì necessario:

   1) essere iscritti nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5;

   2) aver conseguito il titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. Lo svolgimento della prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestata congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è effettuato alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova di valutazione di cui al secondo periodo è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico.
4.2. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

ART. 7.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di risiedere all'estero inserire le seguenti: in quanto e dopo la parola: educatori inserire la seguente: professionali.
7.1. Manzi, Piccolotti, Ascani, Malavasi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Lai.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere le parole: dal presidente dell'albo professionale dei pedagogisti, dal presidente dell'albo professionale degli educatori professionali socio-pedagogici e.
8.2. Amorese.

ART. 11.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole da: che da almeno cinque anni fino alla fine del periodo.
*11.5. D'Orso, Cherchi, Amato, Caso, Orrico.
*11.6. Amorese.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:

    4-bis) a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
11.8. Patriarca, Dalla Chiesa.

  Al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:

    01) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
11.9. Patriarca, Dalla Chiesa.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sopprimere le parole: che da almeno cinque anni svolgono in maniera continuativa attività di collaborazione o consulenza attinenti al ruolo di educatore presso enti o istituzioni pubblici o privati.
11.11. Amorese.

Pag. 71

ALLEGATO 4

Disposizioni per la prevenzione della dispersione scolastica mediante l'introduzione sperimentale delle competenze non cognitive nel metodo didattico. C. 418 Lupi.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

  Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale

Art. 1.
(Sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici

  1. Al fine di promuovere la cultura della competenza, di integrare i saperi disciplinari e le relative abilità fondamentali e di migliorare il successo formativo prevenendo analfabetismi funzionali, povertà educativa e dispersione scolastica, il Ministero dell'istruzione e del merito, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, favorisce lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado.
  2. Al termine della sperimentazione di cui all'articolo 3, sulla base dei risultati della stessa, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sono definite le Linee guida per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui al comma 1, che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con il documento Indicazioni nazionali e nuovi scenari e con le Indicazioni nazionali per i licei e le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

Art. 2.

(Formazione dei docenti per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  1. Per favorire lo sviluppo delle competenze non cognitive nelle attività educative e didattiche, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano straordinario di azioni formative, rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, da attuare a partire dall'anno scolastico 2023/2024.
  2. Alla formazione dei docenti per lo sviluppo delle competenze non cognitive di cui all'articolo 1 si provvede, a decorrere dall'anno 2023, mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  3. La formazione dei docenti è organizzata dal Ministero dell'istruzione e del merito con la collaborazione dell'INDIRE, delle istituzioni scolastiche, nonché delle università e degli enti accreditati per la formazione.

Art. 3.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi scolastici)

  1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 e Pag. 72per un triennio, di una sperimentazione nazionale ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, finalizzata allo sviluppo delle competenze non cognitive nei percorsi scolastici.
  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le modalità della partecipazione alla sperimentazione delle istituzioni scolastiche, singolarmente o in rete, alla sperimentazione sulla base dei progetti presentati dalle medesime, nonché le procedure di valutazione dei progetti stessi.
  3. La sperimentazione di cui al comma 1 è finalizzata:

   a) all'individuazione delle competenze non cognitive il cui sviluppo è più funzionale al successo formativo degli alunni e degli studenti;

   b) all'individuazione di buone pratiche relative alle metodologie e ai processi di insegnamento che favoriscono lo sviluppo delle competenze non cognitive, nonché dei criteri e degli strumenti per la loro rilevazione e valutazione;

   c) all'individuazione di percorsi formativi innovativi, caratterizzati da metodologie didattiche di sperimentazione che favoriscano il recupero motivazionale degli studenti, con specifico riguardo sia alla dispersione manifesta sia alla dispersione implicita, improntate alle migliori pratiche anche derivanti da progetti di scuola-lavoro o di partenariato con organizzazioni del terzo settore e del volontariato, comprese parrocchie e associazioni sportive;

   d) alla verifica degli effetti dello sviluppo delle competenze non cognitive sul miglioramento del successo formativo e sulla riduzione della dispersione scolastica e della povertà educativa.

  4. La partecipazione delle istituzioni scolastiche alla sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata, a seguito di positiva valutazione dei progetti presentati, con decreti dei direttori degli uffici scolastici regionali. Il Ministero si avvale della collaborazione dell'INDIRE e dell'INVALSI nelle procedure di valutazione dei progetti.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è costituito il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio e la valutazione complessiva della sperimentazione. Del Comitato tecnico-scientifico fanno parte rappresentanti dell'INVALSI, dell'INDIRE, della dirigenza scolastica, dei dirigenti tecnici e del personale docente per ogni ordine e grado di scuola.
  6. Nessuna indennità o compenso o gettone di presenza o altra utilità comunque denominata è dovuta ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
  7. Al termine dei tre anni di sperimentazione di cui al comma 1 il Ministro dell'istruzione e del merito presenta al Parlamento una relazione sugli esiti della stessa.
  8. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia, senza la previsione di ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.

Art. 4.
(Sperimentazione per lo sviluppo di competenze non cognitive nei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti e nei percorsi di Istruzione e formazione professionale)

  1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, anche nell'ambito dei percorsi dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), nonché le modalità di partecipazione alla sperimentazione, i requisiti dei soggetti ammessi alla presentazione di progetti, nonché le procedure di valutazione dei progetti medesimi.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del Pag. 73decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri generali per lo svolgimento della sperimentazione avente le finalità di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).