CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 maggio 2023
114.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In considerazione dell'elevazione della percentuale di cui al primo periodo, per la copertura dei posti indicati al presente comma e al comma 2, nonché ai fini dell'inquadramento nel ruolo dei dirigenti di prima fascia nell'Amministrazione di provenienza ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, rilevano anche gli incarichi di livello dirigenziale generale conferiti presso enti pubblici non economici previo collocamento in comando o aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1.1. Giaccone, Iezzi.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nelle regioni Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1.2. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica.
1.3. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di potenziare la propria organizzazione, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché i lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità nonché i lavoratori ASU Siciliani di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5 anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.
  1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dai presenti commi con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1.6. Calderone, Paolo Emilio Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
  1-ter. Per i soggetti che abbiano superato il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal comma precedente, è disposto il ricollocamento in ruolo dal 1° gennaio 2024.
1.7. Enrico Costa, D'Alessio, Giachetti.

Pag. 19

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.
*1.10. Mari, Zaratti, Grimaldi.
*1.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
*1.9. Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.
**1.12. Mari, Zaratti, Grimaldi.
**1.13. Sarracino, Scotto, De Luca, Laus.
**1.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferire, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2026, a persone in quiescenza incarichi di vertice presso società controllate dalle stesse amministrazioni, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.
*1.15. Bellomo, Di Mattina.
*1.16. Squeri, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Calderone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 Pag. 20agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
1.18. Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il numero dei magistrati impiegati presso l'ufficio legislativo non può, in ogni caso, essere superiore al 50 per cento del personale in esso impiegato».
1.19. Enrico Costa, D'Alessio, Giachetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «65» è sostituita dalla seguente: «50».
1.20. Enrico Costa, D'Alessio, Giachetti.

  Al comma 2, primo periodo, tabella A, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2 con la seguente: 1.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, comma 3, tabella B, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2 con la seguente: 1;

   all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2;

   all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: di una delle due posizioni dirigenziali con le seguenti: della posizione dirigenziale.
1.22. Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 2, primo periodo, tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sostituire il numero: 1 con il seguente: 2.

  Conseguentemente:

   al comma 13, lettera i), sostituire le parole: di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: di euro 2.256.950,60 per l'anno 2023 e di euro 3.450.842,19 annui a decorrere dall'anno 2024;

   al comma 14, alinea, sostituire le parole: pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: pari a 43.365.453 euro per l'anno 2023, 57.606.238 euro per l'anno 2024, 59.780.872 euro per l'anno 2025, 59.780.872 Pag. 21euro per l'anno 2026 e 59.079.607 euro annui a decorrere dall'anno 2027;

   al comma 14, lettera c), alinea, sostituire le parole: quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: quanto a 5.870.827 euro per l'anno 2023, 1.574.497 euro per l'anno 2024 e 937.047 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

   al comma 14, lettera c), numero 7), sostituire le parole: per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: per 949.751,60 euro per l'anno 2023 e a 293.559 annui a decorrere dall'anno 2024.
1.23. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Al comma 3, primo periodo, tabella B, nota 8, aggiungere in fine le seguenti parole: , da assegnare all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
1.28. Urzì, Schifone.

  Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: ingegneria dei trasporti e meccanica aggiungere le seguenti: nonché in ingegneria idraulica e ambientale.
1.30. Zaratti, Mari.

  Al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi: Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026.
*1.31. Cesa.
*1.32. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.
*1.33. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026.
**1.34. Cesa.
**1.35. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 125 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrarsi nell'Area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca – Codice concorso 01 per il reclutamento di n. 85 unità, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo – giuridico – contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. La suddetta procedura può essere avviata, previa determinaPag. 22 dell'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dell'espletamento della prova orale, non si raggiunga un numero di idonei alla prova pari al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1.36. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie sono autorizzate a stipulare convenzioni volte ad attingere il necessario personale tramite scorrimento delle graduatorie RIPAM già in essere.
1.39. Casu, Laus.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in materia di pari opportunità e inclusione lavorativa.
1.43. Lucaselli.

  Al comma 5, dopo le parole: una riserva di posti aggiungere le seguenti: non inferiore al 10 per cento e.
1.44. Tenerini, Paolo Emilio Russo.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al fine di valorizzare le professionalità già selezionate mediante procedure selettive pubbliche, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riservano il cinquanta per cento delle posizioni dirigenziali di seconda fascia ai componenti esterni della struttura di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in servizio da almeno 30 mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente, a valere dei relativi capitoli di competenza.
*1.46. Paolo Emilio Russo, Tenerini.
*1.47. Kelany.
*1.48. Benvenuto, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2023, ai fini della copertura dei posti vacanti, è autorizzata allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale interna già bandita con determinazione nr. 158536/RU del 22 ottobre 2019 alla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.
1.50. Giaccone, Giagoni, Ziello.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. Allo scopo di non depotenziare il servizio di medicina fiscale e non disperdere le professionalità presenti, garantendo continuità nella effettuazione degli accertamenti medico legali sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, gli incarichi dei medici inseriti nelle liste ad esaurimento di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle liste stesse. A tal fine, la disciplina emanata ai sensi dell'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è integralmente recepita dalle convenzioni di cui al precedentePag. 23 comma, le quali assicurano un'equa distribuzione, tra tutti i medici, degli accertamenti medico legali da effettuare, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 340, legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai medici inseriti nelle liste ad esaurimento è riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento normativo ed economico previsto dalla disciplina di cui al precedente periodo, in luogo di quello stabilito dalle convenzioni. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
*1.51. Vietri.
*1.79. Pierro, Furgiuele, Giagoni.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. I dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL e disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'Istruzione e della Ricerca possono accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza che l'Agenzia o il Ministero vigilante possano opporre diniego.
1.52. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali e promuovere la rinascita occupazionale delle regioni comprese nell'obiettivo europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e migliorare la qualità degli investimenti in capitale umano, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i soggetti già inquadrati come tirocinanti nell'ambito dei percorsi di formazione e lavoro presso il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia e il Ministero dell'istruzione e del merito, a tal fine utilizzando, per il 2023, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all'articolo 50-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non utilizzate. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le unità di personale da assegnare nonché l'area di inquadramento economico.
  9-ter. Per i contratti di cui al comma 9-bis si provvede in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le procedure di tipo concorsuale di cui al medesimo comma 9-bis possono essere svolte mediante una sola prova orale, in parziale deroga alle disposizioni in materia, e sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica tramite l'Associazione Formez PA.
  9-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2023, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50-ter, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
1.54. Cannizzaro, Mangialavori, Arruzzolo, Furgiuele, Loizzo, Antoniozzi, Stumpo, Baldino, Orrico, Scutellà, Tucci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenzePag. 24 civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
1.55. Serracchiani, Gianassi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «presso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «oppure presso gli organismi dell'Unione europea in qualità di esperto nazionale distaccato»;

   b) all'articolo 32, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'esperienza maturata all'estero, per un periodo non inferiore a due anni, costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, nonché per l'ottenimento di incarichi dirigenziali»;

   c) all'articolo 32, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «5. Al termine del distacco l'amministrazione di appartenenza è tenuta a valorizzare il personale in rientro sulla base delle attività svolte, sentito il dipendente interessato. In ogni caso, a quest'ultimo è attribuita automaticamente la posizione economica immediatamente superiore a quella di appartenenza al termine del distacco».
1.56. De Monte, Gruppioni, D'Alessio.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

   «4-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma del presente articolo, l'Agenzia per l'Italia digitale può procedere, a decorrere dal 1° giugno 2024, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia medesima disponibili a legislazione vigente».
1.57. Deidda.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza Pag. 25volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti possono essere integrate, ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni.
1.58. Roscani, Testa.

  Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: può avvalersi, aggiungere le seguenti: al fine di implementare le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici nonché di promozione e sviluppo dell'efficienza energetica,
1.61. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 334, le parole: «e dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti «, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù»;

   b) al comma 337, le parole: «e la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «, la spesa di 493.640 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e la spesa di 125.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, relativamente al personale dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell'Agenzia italiana per la gioventù».

  12-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni previste dal comma 12-bis si provvede mediante il Fondo di cui al comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
  12-quater. Per gli enti pubblici nazionali istituiti allo scopo di operare come autorità nazionali di riferimento per la gestione di programmi comunitari, alle spese di funzionamento dei quali si provveda anche con fondi comunitari, gli emolumenti spettanti ai componenti dell'organo di vertice con funzioni di indirizzo politico amministrativo e al collegio dei revisori sono quelli stabiliti a normativa vigente, incrementati del 35 per cento.
  12-quinquies. Per gli organi collegiali di ciascuna amministrazione centrale formati anche da componenti designati da altre amministrazioni centrali, nell'ambito del proprio personale di ruolo, ove il collocamento in quiescenza sopravvenga per qualsiasi motivo in corso di mandato, l'amministrazione che ne ha operato la nomina o la designazione deve in ogni caso procedere a una nuova nomina o designazione entro 30 giorni dalla cessazione del componente da sostituire.
1.62. Schifone.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, la parola: «generale» è soppressa;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «il dirigente di livello generale della Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «un dirigente di livello non generale della Direzione».

  12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigentePag. 26 e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.63. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di consentire all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) il migliore svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in particolare con riferimento al supporto da offrire alle stazioni appaltanti per fronteggiare le esigenze connesse ai complessivi adempimenti riferiti alle procedure necessarie per garantire una efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC, e per assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione e dei cronoprogrammi delle relative iniziative, ivi compresa la vigilanza collaborativa alle stesse stazioni appaltanti nell'attuazione delle misure previste dai predetti Piani nonché per consentire l'implementazione delle piattaforme informatiche destinate ad offrire servizi per imprese e pubbliche amministrazioni, la medesima Autorità, è autorizzata ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di ventotto unità, di cui venticinque con la qualifica di funzionario e tre con la qualifica di impiegato, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento, con conseguente modifica della propria pianta organica, anche ricorrendo all'istituto della mobilità da altre amministrazioni di personale assunto mediante concorso pubblico, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante risorse a carico del bilancio dell'Autorità nazionale anticorruzione.
1.67. Paolo Emilio Russo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Entro il 31 dicembre 2023 le amministrazioni e gli enti pubblici statali riducono i termini di durata dei procedimenti individuati nei regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento le amministrazioni e gli enti pubblici statali inviano una relazione sui provvedimenti di rispettiva competenza, indicando i tempi e i termini di riduzione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al rispettivo Organismo indipendente di valutazione. Il mancato invio della relazione e la mancata individuazione dei procedimenti oggetto di riduzione dei termini vigenti costituiscono elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità dirigenziale e comportano il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti fino all'assolvimento dell'adempimento.
1.68. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
*1.69. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.
*1.70. Mari, Zaratti, Grimaldi.
*1.71. Scotto.

Pag. 27

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «non dirigenziale» sono sostituite con le seguenti: «dirigenziale e non»;

   b) al comma 7, le parole: «agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite con le seguenti: «all'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e rilevando invece quello di cui all'articolo 110 del medesimo decreto legislativo»;

   c) al comma 11, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché al personale dirigenziale e non degli enti locali».
1.72. Paolo Emilio Russo, Tenerini.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».
1.74. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

  Al comma 14, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi da 1 a 13.

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, è inserita, in fine, la seguente lettera:

   «g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'organismo nazionale, istituito dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130»;

   b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: «ed eventuali altri Ministeri» sono inserite le seguenti: «Agenzie ed Enti»;

   c) all'articolo 13, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti di ANSFISA».

  14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «dello sviluppo economico,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,», al secondo periodo, dopo le parole: «e della salute,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,» e, all'ultimo periodo, le parole: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, precisando l'autorità competente, i criteri e le modalità da seguire» sono sostituite dalle seguenti: «per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinate da ANSFISA»;

   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «della tutela del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA,»;

   c) al comma 7, alinea, dopo le parole: «del territorio e del mare,» sono inserite le seguenti: «acquisito il parere di ANSFISA»;

   d) al comma 12, le parole: «Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2. e 1.4.3 del RID» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale ANSFISA».

Pag. 28

  14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35».
1.75. Montemagni, Nisini.

  Al comma 14, le parole: dal presente articolo sono sostituite dalle seguenti: dai commi da 1 a 13.

  Conseguentemente, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività degli investimenti sulle reti di trasporto realizzati anche in attuazione delle relative misure del PNRR, potenziando lo svolgimento dei connessi servizi autorizzativi e di vigilanza di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), il personale trasferito alla medesima Agenzia, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento delle citate attività di verifica e di autorizzazione, è inquadrato nell'area dei professionisti della medesima Agenzia. Per il medesimo fine sono autorizzate, nei limiti delle posizioni vacanti, procedure di riqualificazione del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2022. I contingenti del personale da inquadrare o da riqualificare, i relativi criteri e requisiti, con conseguente rimodulazione della dotazione organica, sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare ulteriori oneri finanziari rispetto quelli stabiliti per le assunzioni di personale disponibili a legislazione vigente.
1.76. Iezzi, Giaccone, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  14-bis. All'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di cui l'uno per cento costituito da soggetti sordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e l'uno per cento costituito dai soggetti portatori di handicap intellettivo, con capacità intellettiva ridotta in misura pari almeno all'80 per cento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)».
1.77. Montaruli, Zurzolo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per i rinnovi contrattuali 2022-2024)

  1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
  2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinataPag. 29 dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
  4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
1.02. Scotto, Braga, Laus, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

  1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.03. Scotto, Braga, Laus, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis.
(Misure urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei)

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-ter:

    1) primo periodo, le parole da: «assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei» fino a: «articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91» sono sostituite dalle seguenti: «proseguirePag. 30 nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91»;

    2) primo periodo, dopo le parole: «struttura di supporto» sono inserite le seguenti: «al Direttore generale»;

    3) primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

    4) primo periodo, le parole: «nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026»;

    5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul bilancio del Parco archeologico di Pompei».

    6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Direttore generale di progetto, che assume la denominazione di “Direttore Generale per il supporto all'attuazione dei programmi”, svolge, altresì, quale Ufficio di diretta collaborazione, funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa del Ministero della cultura, con particolare riguardo ai Grandi Progetti dei beni culturali e a quelli del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto ministeriale da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto introduttivo della presente modifica».

   b) al comma 5-quater, le parole: «per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026»
1.04. Mollicone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

    2) lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 2, alinea, e ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
1.05. Scotto, Braga, Laus, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure in materia di SIAE)

  1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La SIAE è sottoposta al controllo di cui agli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, limitatamente alla gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, svolti in regime di convenzione con lo Stato o con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici».
1.06. Mollicone.

Pag. 31

ART. 2.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
*2.3. Zaratti, Mari.
*2.5. Deborah Bergamini, Tenerini, Paolo Emilio Russo.
*2.7. Schifone.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  2-bis. Per l'anno 2023 il limite di spesa per il conferimento di incarichi di incarichi di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, anche in deroga al limite percentuale ivi previsto, è incrementato di euro 100.000. Agli oneri derivanti dalla disposizione del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2.10. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

ART. 3.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3.1. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Dara, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Ai dipendenti che abbiano prestato servizio per almeno tre anni anche non continuativi presso le agenzie di stampa delle amministrazioni di cui al comma 1, e oggi di ruolo nelle suddette amministrazioni, ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risultava applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il mantenimento del trattamento allora in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di uniformare il trattamento.».
3.3. Mascaretti, De Corato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al precedente comma 5, quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni ed enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo Ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica.».
3.4. Iezzi, Bordonali, Dara, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini.

Pag. 32

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I comuni beneficiari delle risorse relative alle annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore.
3.6. Simiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole: «del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34» sono inserite le seguenti: «, dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.».
*3.7. Zaratti, Mari.
*3.8. Gribaudo, De Maria, Fossi.
*3.9. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.

  Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.».
**3.10. Gnassi, Merola.
**3.11. Zaratti, Mari.
**3.12. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il Paese, con particolare riferimento alla regione Calabria, e realizzare gli occorrenti interventi e iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche nell'ottica di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione sul territorio, le amministrazioni comunali sono autorizzate, in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad inquadrare nelle relative piante organiche, in sovrannumero, i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016.
  3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli adempimenti connessi, nonché a fronteggiare l'emergenza idrogeologica, rispetto al personale che negli anni ha acquisto adeguata esperienza lavorativa e competenza necessaria all'attuazione degli interventi previsti nei predetti progetti, ovvero con riguardo agli interventi e alle iniziative volte al superamento della suddetta emergenza.
  3-quater. Con una o più ordinanze di protezione civile emanate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'attuazione di quanto disposto dal comma 3-bis, anche con riferimento alle modalità di selezione per l'accertamento della idoneità del predetto personale.
  3-quinquies. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 3-ter.
  3-sexies. Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per le Pag. 33assunzioni previste dai commi 3-bis e 3-ter, il Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è incrementato di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi precedenti, il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.13. Cannizzaro, Mangialavori, Arruzzolo, Furgiuele, Loizzo, Antoniozzi, Stumpo, Baldino, Orrico, Scutellà, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di tutelare il principio del diritto al giusto compenso e al legittimo affidamento, le somme corrisposte da una pubblica amministrazione a lavoratori dipendenti in modo continuativo e non occasionale quale corrispettivo, anche onnicomprensivo, delle prestazioni lavorative rese non sono ripetibili, salvo che nei casi di dolo o colpa grave.
*3.15. Rubano, Tenerini, Patriarca.
*3.16. Cerreto, Zinzi, Cangiano, Pierro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche».
**3.18. Mari, Zaratti, Grimaldi.
**3.19. Scotto, De Luca, Gnassi, Merola.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
*3.20. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.
*3.21. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.
*3.24. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di tale territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2017) pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'OsservatorioPag. 34 di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.27. Bonafè, Braga, Laus, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.28. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Lupi, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*3.29. Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*3.30. Zaratti, Mari.
*3.31. Gribaudo, De Maria, Fossi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di potenziare le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in termini di personale, assicurando l'immediata capacità operativa degli Osservatori distrettuali permanenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 607-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ad avviare le procedure per il reclutamento del personale secondo le dotazioni organiche e i Piani triennali di fabbisogno del personale 2023 – 2025 deliberati dalle rispettive Conferenze Istituzionali Permanenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
3.32. Laus, Braga, Bonafè, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare quanto richiesto dall'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico-scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.
3.33. Bonafè, Braga, Laus, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro Pag. 35affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
3.34. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: Le regioni, le province, i comuni inserire le seguenti: , le unioni dei comuni;

   b) sopprimere le parole: previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
*3.37. Sarracino, Scotto, De Luca, Laus.
*3.38. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
3.39. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sopprimere le parole: non dirigenziale;

   b) al primo periodo, sostituire le parole: presso l'amministrazione che procede all'assunzione con le seguenti: presso le amministrazioni pubbliche;

   c) al secondo periodo, sostituire le parole: a valere sulle con le seguenti: anche in deroga alle.
*3.40. Gribaudo, De Maria, Fossi.
*3.41. Zaratti, Mari.
*3.42. Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
**3.50. Gribaudo, De Maria, Fossi.
**3.51. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale dirigenziale e non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
3.52. Testa, Roscani.

Pag. 36

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane del Mezzogiorno fino al 31 dicembre 2026, possono procedere alla contrattualizzazione, per un massimo di 3 anni e 18 ore settimanali, del personale non dirigenziale in esso in forze, nella qualifica ricoperta di tirocinio di inclusione sociale e/o formativo che, entro la fine dell'anno 2023, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio/tirocinio, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni, presso l'amministrazione che procede alla contrattualizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo prova orale selettiva, verifica pratica e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La contrattualizzazione di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibile a legislazione vigente all'atto della contrattualizzazione.
3.53. Orrico, Tucci, Scutellà, Baldino, Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, si applicano anche al personale della polizia locale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, nell'ambito delle iniziative in materia di sicurezza urbana oggetto di finanziamento con le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.
3.54. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, comma 3, le parole: «è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riservate procedure concorsuali in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica dei predetti enti.».
3.55. Lovecchio, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane sono stabiliti con i regolamenti dell'ente.
*3.56. Zaratti, Mari.
*3.57. Merola, Gnassi.
*3.58. Filini, Urzì.
*3.59. Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
*3.60. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono soppresse.
3.66. Messina.

  Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le parole: per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto;

Pag. 37

   b) dopo le parole: segretario comunale aggiungere le seguenti: e provinciale.
*3.74. Gribaudo, De Maria, Fossi.
*3.75. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
*3.76. Zaratti, Mari.
*3.77. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026 i tirocinanti rientranti in percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'Accordo Quadro tra la regione Calabria e le parti sociali del 7 dicembre 2016, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge stanno svolgendo i suddetti tirocini presso gli enti territoriali della regione Calabria e che siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere alla pensione anticipata al conseguimento del requisito anagrafico dei 62 anni di età, purché in possesso di un'anzianità contributiva minima di dieci anni. Qualora i soggetti di cui al primo periodo non abbiano versato contributi per almeno dieci anni, la pensione è pari al trattamento minimo INPS. La pensione di cui al presente comma non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
  6-ter. La regione Calabria è autorizzata a sostenere, con proprie risorse, gli oneri derivanti dal comma 6-bis. A titolo di concorso da parte dello stato a tali oneri è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  6-quater. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto definisce le modalità attuative delle disposizioni previste nei commi 6-bis e 6-ter.
3.84. Cannizzaro, Mangialavori, Arruzzolo, Furgiuele, Loizzo, Antoniozzi, Stumpo, Baldino, Orrico, Scutellà, Tucci.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, ed in deroga agli obblighi di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la sicurezza urbana istituito dall'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
  6-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 dicembre 2023, sono emanati i criteri e le modalità attuative per il riparto spettante a ciascun comune, di cui al comma 6-bis.Pag. 38
  6-quinquies. Il Fondo di cui al comma 6-ter, può essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno.
3.85. Cannata.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
3.90. Scotto, De Luca.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
*3.92. Sarracino, Scotto, De Luca, Laus.
*3.93. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, per gli anni dal 2023 al 2026, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po può incrementare oltre il limite di cui all'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2017, n. 75, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in misura non superiore al 5 per cento della componente stabile di ciascuno dei fondi certificati nel 2016, e comunque entro i limiti della spesa complessiva del personale.
3.94. Cavandoli, Giaccone, Giagoni.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. Per l'anno 2023, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
3.97. Simiani.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. Ai segretari comunali in quiescenza poiché oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo è conferita la facoltà di richiedere il trattenimento in servizio presso una determinata amministrazione comunale, previo accordo con la medesima. Il ricorso a tale facoltà non corrisponde in ogni caso ad un diritto di permanenza in servizio, in quanto richiede una valutazione discrezionale dell'amministrazione in ordine al trattenimento stesso. Il trattenimento in servizio non da diritto ad alcun tipo di maturazione economica sotto il profilo previdenziale, ed è soggetto alle norme di legge applicabili attualmente in vigore.
3.98. Ciaburro, Caretta.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po per gli anni 2023-2026, può computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali, per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personalePag. 39 di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possano essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over.
3.101. Cavandoli, Giaccone, Giagoni.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione» sono inserite le seguenti: «ad eccezione degli enti locali con almeno il 30 per cento di dipendenti in quiescenza entro i successivi 24 mesi, che potranno disporre l'efficacia delle graduatorie concorsuali per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».
3.102. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.
3.105. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

   «1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
3.106. Roggiani.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. Per gli anni dal 2023 al 2026, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente dell'unione può conferire l'incarico di segretario dell'unione a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*3.110. Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
*3.111. Urzì.
*3.112. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «20.000».
3.113. Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «15.000».
*3.114. Gnassi, Merola.
*3.115. Zaratti, Mari.
*3.116. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*3.117. Pella, Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*3.118. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Lupi, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

Pag. 40

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.
3.120. Ruffino, D'Alessio, Giachetti, Faraone.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:

  6-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Per le fusioni dei comuni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni.».

  6-ter. All'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «una quota non inferiore a 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore a 40 milioni di euro».
3.123. Bonafè.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. Il personale operante alla data del 31 dicembre 2022, in regime di convenzione presso i SERT e convenzionato da almeno due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è inquadrato nei ruoli ordinari previo concorso riservato.
3.124. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. L'Agenzia Interregionale per il fiume Po può attingere agli elenchi di idonei all'assunzione di personale di cui all'articolo 3-bis, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
3.125. Cavandoli, Giaccone, Giagoni.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
3.126. Guerra, Bonafè, Laus, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Scotto, Peluffo.

  Aggiungere in fine il seguente comma:

  6-bis. La disposizione di cui al comma 6 si applica anche alla spesa per i vicesegretari comunali nei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti.
3.127. Iezzi, Candiani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuataPag. 41 al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».
*3.02. Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
*3.03. Zaratti, Mari.
*3.04. Gnassi, Merola.
*3.020. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*3.021. Urzì.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di accelerazione della definizione delle istanze di concessione edilizia in sanatoria)

  1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria, presentate ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e all'articolo 32 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, per l'esecuzione delle attività istruttorie, ad avvalersi dei dipendenti in servizio presso ciascun ente, prevedendo progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, i cui corrispettivi sono esclusi dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. Gli enti locali possono costituire appositi albi di personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire incarichi per le attività istruttorie dei procedimenti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 24, comma 3, 53, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Le condizioni, i termini, i requisiti professionali necessari, le modalità di affidamento degli incarichi da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza nocumento dello stesso, e i relativi corrispettivi parametrati all'indennità di risultato per le qualifiche dirigenziali e al lavoro straordinario per le restanti qualifiche sono stabiliti con appositi accordi quadro definiti tra le amministrazioni pubbliche interessate.
**3.05. Pella, Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
**3.06. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Contratti di formazione lavoro)

  1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Fermo il rispetto dei princìpi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante procedurePag. 42 concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neo laureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione procedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.
  4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.
  5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.
  6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58.
*3.010. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*3.011. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Personale educativo, scolastico e ausiliario)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, al comma 6 è inserito in fine il seguente periodo: «Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.».
3.015. Zaratti, Mari, Quartapelle Procopio, Bonafè, Scotto.

ART. 4.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il secondo periodo è Pag. 43sostituito dal seguente: «Per il solo anno 2023, ai fini attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono ammessi alla frequenza del corso-concorso tutti i candidati risultati idonei al concorso indetto dalla Scuola Nazione dell'Amministrazione con decreto del 15 novembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 97 del 7 dicembre 2021».
*4.1. Pierro, Giagoni.
*4.2. Squeri, Tenerini, Paolo Emilio Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

   b) il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni riguardanti la Scuola nazionale dell'amministrazione, la conclusione dei concorsi e la durata delle graduatorie dei concorsi delle pubbliche amministrazioni.
4.3. Cecchetti, Iezzi.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 420, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con riferimento ai requisiti di partecipazione, in sede di prima applicazione, esclusivamente per la procedura di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi a partecipare direttamente alle prove scritte tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto, almeno per un quinquennio, con incarichi a tempo determinato, le funzioni di dirigente tecnico nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica del predetto Ministero. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.3. Faraone, Giachetti, D'Alessio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 22, comma 15-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024» e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Alle procedure selettive di cui al presente comma possono partecipare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e della percentuale dei posti di cui al comma 15, anche gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi. L'esperienza professionale maturata e utile per l'accesso alle procedure di cui al primo periodo equivale al requisito culturale previsto dalla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007».
5.4. Sasso, Latini, Loizzo, Miele.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.

Pag. 44

  Conseguentemente:

    1) sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. I soggetti di cui al comma 13 sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Per i soggetti di cui al periodo precedente, il percorso annuale di formazione e prova è integrato ai sensi del comma 8.

    2) sostituire il comma 19 con il seguente:

  19. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «riserva di posti stabilita» sono inserite le seguenti: «in misura comunque non superiore al 10 per cento»;

   b) le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse;

    3) al comma 20, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con riferimento alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di prova e immissione in ruolo di cui al medesimo articolo, per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2022/2023».
5.5. Faraone, Boschi, Giachetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.
5.7. Faraone, Boschi, Giachetti.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:

  5. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «l'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024» e dopo le parole: «per le supplenze» sono inserite le seguenti: «, e nei relativi elenchi aggiuntivi,».

  Conseguentemente:

   a) sopprimere i commi 6 , 7, 8, 9, 10 e 11;

   b) al comma 12, sostituire le parole: dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 con le seguenti: della procedura di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

   c) al comma 16, sostituire le parole: al comma 5 con le seguenti: all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

   d) sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2023/2024 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articoloPag. 45 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza.
5.8. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

  17-bis. Al fine di rafforzare e consolidare la governance della scuola, i soggetti che, ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e a seguito di provvedimenti cautelari del giudice amministrativo, abbiano partecipato con riserva al corso intensivo di formazione con superamento della prova scritta finale sostenuta durante la sessione straordinaria in data 1° agosto 2018, che abbiano superato il successivo periodo di formazione e di prova e che abbiano prestato almeno tre anni di servizio con contratto a tempo indeterminato, sono confermati nel ruolo di dirigente scolastico con il mantenimento della titolarità dell'ultima sede assegnata, venendo meno l'efficacia di ogni provvedimento di revoca della nomina o di risoluzione del contratto eventualmente adottato dall'amministrazione scolastica in esecuzione della decisione giurisdizionale di merito.
5.18. Castiglione, D'Alessio.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. All'articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i primi tre cicli dei percorsi di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, i soggetti di cui al periodo precedente possono accedere direttamente ai predetti percorsi, relativi a una sola classe di concorso, in sovrannumero, nei limiti di un numero di posti pari al 20 per cento in più di quelli previsti dall'offerta formativa per ciascuna classe di concorso».
5.21. Faraone, Giachetti, D'Alessio.

  Sostituire il comma 19, con il seguente:

  19. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «tre anni di servizio negli ultimi cinque» sono aggiunte le seguenti: «ovvero due anni laddove il docente abbia conseguito il titolo dell'abilitazione all'insegnamento,»;

   b) le parole «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.
5.22. D'Alessio, Grippo.

  Sostituire il comma 19, con il seguente:

  19. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «riserva di posti stabilita» sono inserite le seguenti: «in misura comunque non superiore al 10 per cento»;

   b) le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.
5.24. Faraone, Boschi, Giachetti.

  Sostituire il comma 19, con il seguente:

  19. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 2 è abrogato.
5.23. Faraone, Boschi, Giachetti.

Pag. 46

  Al comma 20, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con riferimento alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di prova e immissione in ruolo di cui al medesimo articolo, per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2022/2023».
5.31. Boschi, Faraone, Giachetti, D'Alessio.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, comma 7, quinto periodo, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   b) all'articolo 16-bis, comma 9, secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

   c) all'articolo 16-ter, comma 9:

    1) la lettera c) è sostituita con la seguente: «c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    2) la lettera e) è sostituita con la seguente: «e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.33. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

   «1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è resa disponibile la percentuale del 100 per cento dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il diniego dell'Ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
   1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1 riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione prioritariamente alle altre procedurePag. 47 di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte della regione richiesta.»

  Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

  21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «A decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di centocinquanta unità di personale presso:

   a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che abbia documentatamente frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

   b) associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica;

  21-ter. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione degli interventi PNRR possono attingere alle graduatorie d'istituto per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e strettamente finalizzate alla realizzazione dei progetti finanziati dal PNRR di cui hanno la diretta responsabilità in qualità di soggetti attuatori. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche sono autorizzate a porre a carico del Piano nazionale di ripresa e resilienza esclusivamente le spese per il personale amministrativo e tecnico a tempo determinato, nei limiti della percentuale delle spese generali dell'investimento ovvero dei costi indiretti, in misura comunque non superiore al 10 per cento del correlato finanziamento PNRR».
*5.34. Cannata.
*5.35. Miele, Sasso, Giaccone, Iezzi.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso relativo alle procedure concorsuali di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissioni in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, al verificarsi delle seguenti condizioni: aver superato la prova scritta finale di cui alle citate procedure e il relativo periodo di formazione e prova; aver prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico.
**5.36. Sudano, Sasso, Latini, Loizzo, Miele.
**5.38. Messina, Ciancitto, Cangiano.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, Pag. 48al comma 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I soggetti inclusi nelle graduatorie di merito, ma non vincitori rispetto alla posizione con cui sono collocati nelle graduatorie medesime, possono partecipare, con oneri a proprio carico, al percorso di formazione di cui al quinto periodo.»

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie di merito sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in ruolo, sui posti che residuano alla conclusione delle ordinarie procedure di assunzione».
5.39. Ciancitto, Rampelli.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente:

   «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».
5.41. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 20 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «legislazione vigente e» sono inserite le seguenti: «sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali secondo le ordinarie procedure, fino alla pubblicazione delle successive graduatorie dei prossimi concorsi ordinari».
5.43. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 557 è soppresso.
5.45. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Al comma 21, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) al fine di poter utilizzare tutte le risorse umane per poter attuare il PNRR e realizzare gli obiettivi del sistema di istruzione primaria e secondaria, per ciascuno degli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, dal 1° settembre al 30 giugno, alle istituzioni scolastiche è assegnato un organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economica e delle finanze, nel limite di spesa annuale di 400 milioni di euro. Per la copertura finanziaria, entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, si interviene attraverso provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese, al netto delle risorse da attingere dai fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, e dai risparmi di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Pag. 49Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.
5.46. Cangiano.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  21-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi 83 e 83-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa, della didattica e della valutazione, della formazione in servizio, dell'orientamento, delle politiche per gli alunni, dei rapporti col territorio e con le associazioni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Fermo restando quanto previsto dai commi 83-quater e 83-sexies, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  83-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.
  83-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento.
  83-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2023 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2023 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.
  83-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  83-sexies. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti Pag. 50individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo la concessione dell'esonero o del semiesonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sono definiti per l'anno scolastico successivo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle affidate in reggenza e a quelle caratterizzate dal maggior numero di plessi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  21-ter. All'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo è soppresso.
5.48. Marattin, Giachetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  21-bis. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-quater, 5-quinquies, e capoverso 5-sexies, primo e secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
5.52. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  21-bis. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
5.53. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  21-bis. Al fine di garantire per l'anno scolastico 2024/2025 un numero congruo di docenti per la piena inclusione dei bambini disabili, il Governo riforma il modello nazionale di piano educativo individualizzato di cui al decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020 prevedendo un numero di ore frontali dell'alunno interessato pari a quello dei propri compagni di classe, salvo deroga chiesta espressamente dalle famiglie per la cura del minore.
5.54. Montaruli, Zurzolo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  21-bis. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento.
5.56. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Pag. 51

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  21-bis. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è in ogni caso prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai decreti direttoriali n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.
5.59. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  21-bis. All'articolo 14, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023».
5.61. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure a garanzia della valorizzazione della professionalità del personale docente e del diritto alla continuità didattica per gli studenti con disabilità)

  1. Nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, di cui all'articolo 1-quater, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, per il medesimo grado, viene computato con l'attribuzione di un punteggio valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente.
  2. Il titolo di specializzazione su sostegno deve essere conseguito presso Università italiana ovvero trattarsi di un titolo estero che abbia già completato la procedura di riconoscimento, secondo la normativa vigente.
  3. L'attribuzione del punteggio per il servizio prestato dal singolo docente iscritto con titolo di specializzazione su sostegno, valutato in misura doppia rispetto al punteggio spettante per il servizio prestato senza il possesso del titolo prescritto dalla normativa vigente, è prevista a partire dall'anno scolastico successivo rispetto a quello nel quale sia stato conseguito il titolo di specializzazione su sostegno.
  4. Le misure contenute nel presente articolo, che comporteranno il ricalcolo dei titoli di servizio prestato col possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, dichiarati in precedenza, sono applicate a partire dal prossimo aggiornamento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, previsto per l'anno scolastico 2024-2025.
5.01. Semenzato, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Lupi, Pisano, Romano, Tirelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici)

  1. In deroga temporanea alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V del 15/07/2010, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli anni scolastici 2023/24 e 2024/25 è reso disponibile il 100 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili in ciascuna regione e non è richiesto l'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza.
  2. L'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
5.05. Manzi, Orfini, Speranza, Scotto, Berruto, Zingaretti, Ascani.

Pag. 52

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Deroga ai limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali)

  1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».
5.06. Deborah Bergamini, Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Tassinari.

ART. 6.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: può riservare, con la seguente: riserva;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la partecipazione al concorso di cui al presente comma degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le relative prove concorsuali si svolgono in modalità da remoto.
6.2. Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2023 e di euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 800.000 per l'anno 2023 e a euro 1.600.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6.4. Il Relatore per la I Commissione.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 1.250.206 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.5. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023 e a euro Pag. 531.800.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6.6. Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa annua di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
*6.9. Billi, Formentini.
*6.10. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è incrementato di dieci unità. All'articolo 5, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il primo periodo è soppresso.
**6.11. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.
**6.12. Calovini.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

  1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il biennio 2023-2024, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi del comma 4, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.
  3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del MinisteroPag. 54 degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.
  4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al presente articolo, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del presente articolo è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per l'anno 2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.02. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata)

  1. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «trecento» e le parole: «con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 113, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alla copertura della dotazione organica si provvede mediante il ricorso a procedure di mobilità e a procedure selettive pubbliche in conformità alla legislazione vigente in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni»;

   c) al comma 4-bis, le parole: «2019/2021», sono soppresse.

  2. All'incremento della dotazione organica di cui al comma 1, lettera a), si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 552.514,85 per il 2023 e a euro 6.630.178 annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6.03. Kelany.

ART. 7.

  Al comma 2, lettera a), numero 1.2), e ovunque ricorrono, sostituire le parole: Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa con le seguenti: Ufficio per la tutela della memoria della difesa.
7.1. Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

Pag. 55

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

    1) alla lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al comma 2, le parole: «articolata in» sono sostituite dalle seguenti: «articolata nella Direzione nazionale degli armamenti, nelle», le parole: «e gli uffici centrali sono disciplinati» sono sostituite dalle seguenti: «e negli uffici centrali, è disciplinata», e dopo le parole: «l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento»;

    2) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 25, comma 2, lettera b), il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) al Segretario generale della difesa e al Direttore nazionale degli armamenti in relazione alle funzioni agli stessi affidate;»;

   b-ter) all'articolo 28:

   al comma 1, dopo le parole: «il Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti,»;

   al comma 2, dopo le parole: «limitatamente ai compiti militari dell'Arma,» sono inserite le seguenti: «per il Direttore nazionale degli armamenti e»;

   b-quater) all'articolo 33, comma 1, lettera b), le parole: «e direzioni del Segretariato generale» sono sostituite dalle seguenti: «coordinate dal Segretario generale e delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti»;

   b-quinquies) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, la rubrica della Sezione I è sostituita dalla seguente: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   b-sexies) l'articolo 40 è sostituito dal seguente:

   «Art. 40. (Configurazione della carica di Direttore nazionale degli armamenti). 1. Il Direttore nazionale degli armamenti è scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale della difesa è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.
   2. Il Direttore nazionale degli armamenti dipende dal Ministro della difesa e, per le attribuzioni tecnico-operative connesse all'efficientamento tecnologico e capacitivo dei sistemi destinati allo strumento militare, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice Direttore nazionale degli armamenti.
   3. Le ulteriori attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti sono disciplinate dal regolamento.»;

   b-septies) all'articolo 41:

   al comma 1:

   I) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   II) alla lettera b), le parole: «e tecnico amministrativa della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «nonché delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma»;

   III) la lettera c) è soppressa;

   IV) alla lettera d), le parole: «nell'area tecnico amministrativa e» sono soppresse e le parole: «Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore generale degli armamenti»;

   al comma 2, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle Pag. 56seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Attribuzioni del Direttore nazionale degli armamenti»;

   b-octies) all'articolo 42:

   al comma 1:

   I) all'alinea, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   II) alla lettera a), dopo le parole: «i direttori generali del Ministero» sono inserite le seguenti: «facenti parte della Direzione nazionale degli armamenti»;

   III) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) si avvale di un Vice direttore nazionale degli armamenti, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile, ovvero tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Direttore nazionale degli armamenti è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate. Il Vice direttore nazionale degli armamenti è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Direttore nazionale degli armamenti, ai sensi dall'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;»;

   IV) alla lettera c) le parole: «del Segretariato generale della difesa, disciplinato» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti, disciplinata»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Organi di supporto del Direttore nazionale degli armamenti»;

   b-novies) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, la rubrica della Sezione II è sostituita dalla seguente: «Direzione nazionale degli armamenti»;

   b-decies) all'articolo 43:

   al comma 1, le parole: «il Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;

   al comma 2:

   I) le parole: «del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti»;

   II) le parole: «dall'articolo 106 del» sono sostituite dalla seguente: «dal»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenze della Direzione nazionale degli armamenti»;

   b-undecies) all'articolo 44, comma 1, le parole: «il Segretariato generale della Difesa» sono sostituite dalle seguenti: «la Direzione nazionale degli armamenti»;

   b-duodecies) al Libro primo, Titolo III, Capo IV, dopo l'articolo 44 è inserita la seguente sezione:

«Sezione II-bis
SEGRETARIO GENERALE

Art. 44-bis.
(Configurazione della carica di Segretario generale della difesa)

   1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di Stato maggiore della difesa.
   2. Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della Pag. 57difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico-operative, dal Capo di Stato maggiore della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.
   3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale sono disciplinate dal regolamento.

Art. 44-ter.
(Organi di supporto del Segretario generale della difesa)

   1. Il Segretario generale della difesa per l'esercizio delle sue attribuzioni, si avvale:

   a) di un Vice segretario generale scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato, se il Segretario generale è un generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, ovvero, tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Segretario generale riveste la qualifica dirigenziale civile. Il Vice Segretario generale è nominato su proposta del Ministro della difesa, sentito il Segretario generale, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

   b) del Segretariato generale della difesa, disciplinato nella sezione II-bis, del presente capo e nel regolamento.»;

   b-terdecies) all'articolo 47:

   al comma 1, lettera b), le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

   al comma 3, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

   b-quaterdecies) all'articolo 50, comma 1, le parole: «, nominato con decreto del Ministro della difesa,» sono soppresse;

   b-quinquiesdecies) all'articolo 54, comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa», sono aggiunte le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

   b-sexiesdecies) all'articolo 57, comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «Segretario generale della difesa», sono aggiunte le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

    3) dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) all'articolo 282, comma 3, lettera a), le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti»;

   f-ter) all'articolo 306:

   al comma 4, le parole: «la Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio centrale competente»;

   al comma 5-bis, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;

   f-quater) all'articolo 307, comma 10, le parole: «Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio centrale competente»;

   f-quinquies) all'articolo 324, comma 10, le parole: «alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio centrale competente»:

   f-sexies) all'articolo 357, comma 1, le parole: «Segretario generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «direttore dell'Ufficio centrale competente»;

   f-septies) all'articolo 553, comma 1, dopo le parole: «Segretariato generale della difesa» sono inserite le seguenti: «e alla Direzione nazionale degli armamenti»;

    4) dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

   h-bis) all'articolo 751, comma 4, dopo le parole: «e, per quanto di interesse,» Pag. 58sono inserite le seguenti: «il Direttore nazionale degli armamenti e»;

   h-ter) all'articolo 833-bis, comma 2, le parole: «della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «della Direzione generale dei lavori, dell'Ufficio centrale competente»;

   h-quater) all'articolo 909, comma 2, lettera c), dopo le parole: «Segretario generale» sono inserite le seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti»;

   h-quinquies) all'articolo 1041:

   al comma 1, le parole: «partecipa, quale componente,» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti, ovvero il Vice direttore nazionale degli armamenti militare se il Direttore nazionale degli armamenti riveste qualifica dirigenziale civile, partecipano, quali componenti,»;

   al comma 2:

   I) all'alinea, le parole: «Il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «Il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;

   II) alla lettera a), le parole: «il Vice Segretario generale militare del Ministero della difesa,» sono sostituite dalle seguenti: «il Vice Segretario generale e il Vice Direttore nazionale degli armamenti del Ministero della difesa, se militari,»;

   h-sexies) all'articolo 1051, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) condannato per delitto non colposo con sentenza di condanna in primo grado, anche con esecuzione della pena condizionalmente sospesa, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna;»

   h-septies) all'articolo 1094:

   al comma 2-bis, le parole: «e Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti»;

   al comma 3, le parole: «e il Segretario generale» sono sostituite dalle seguenti: «, il Segretario generale ovvero il Direttore nazionale degli armamenti»;

   h-octies) all'articolo 1378, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) al Segretario generale della difesa o al Direttore nazionale degli armamenti, se militari, ovvero, quando gli stessi rivestono la qualifica dirigenziale civile, al Vice Segretario generale o al Vice direttore nazionale degli armamenti, nei confronti del personale militare dipendente, dell'area tecnico-amministrativa e dell'area tecnico-industriale»;

   h-novies) all'articolo 1380, comma 3, lettera d), dopo le parole: «Segretario generale,» sono inserite le seguenti: «Direttore nazionale degli armamenti,»;

   h-decies) all'articolo 1473, comma 1:

   dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) per i militari in servizio presso la Direzione nazionale degli armamenti e i dipendenti enti e organismi, dalla Direzione nazionale degli armamenti;»

   alla lettera f), le parole: «ed e)» sono sostituite dalle seguenti: «, e) ed e-bis)»;

   h-undecies) all'articolo 2186, comma 2, dopo le parole: «del Segretariato generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «della Direzione nazionale degli armamenti,»;

   h-duodecies) all'articolo 2190, comma 2, le parole: «dal Segretariato generale della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione nazionale degli armamenti»;

    5) dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   i-bis) all'articolo 2259-ter:

   al comma 2, le parole: «per l'area» sono sostituite dalle seguenti: «e il Direttore nazionale degli armamenti per le aree»;

   al comma 3, dopo le parole: «del Segretario generale della difesa,» sono inserite le seguenti: «del Direttore nazionale degli armamenti,».

Pag. 59

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione del Ministero della difesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni regolamentari di organizzazione relative al medesimo Ministero recate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, sono adeguate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio di Stato.
  4-ter. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riorganizzazione del Ministero della difesa di cui al presente articolo, il Segretario generale della difesa mantiene anche l'incarico di Direttore nazionale degli armamenti e continua a svolgerne le funzioni.
7.2. Urzì, Schifone.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. A decorrere dall'anno 2023 e per l'anno 2024 gli operatori a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 della legge n. 124 del 1985 e all'articolo 1, commi 519 e 521, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il personale a tempo determinato assunto da almeno cinque anni ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, sono inseriti nei ruoli del Ministero della difesa, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso, volta a verificare il possesso delle competenze nel settore della lotta contro gli incendi boschivi, di monitoraggio e di protezione dell'ambiente, di tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, compresa la conservazione della biodiversità nonché la migliore gestione delle aree protette di interesse nazionale e le attività didattiche e amministrative connesse. La dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di conseguenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a un milione di euro annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
7.7. Maiorano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  7-bis. All'articolo 1 della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Il trattamento di cui ai commi precedenti è applicato altresì ai dipendenti privati richiamati in servizio nei corpi militari ausiliari delle forze armate, per le attività di specifica ed esclusiva ausiliarietà alle stesse».
7.8. Coppo, Comba.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri e istituzione della figura di Ispettore ambientale)

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 161, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare», e la rubrica è sostituita dalla seguente: «Funzioni di polizia giudiziaria, sicurezza pubblica e polizia forestale, ambientale e agroalimentare»;

Pag. 60

   b) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

«Art. 161-bis.
(Personale ispettivo con competenza in polizia ambientale)

   1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale da parte dell'Arma dei Carabinieri, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
   3. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri sono individuati:

   a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa ambientale internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale;

   b) i requisiti che deve possedere il predetto personale, nonché la relativa attività di formazione e aggiornamento».
7.01. Paolo Emilio Russo, Tenerini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Formazione dei dipendenti)

  1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione delle università e degli enti di ricerca, nell'ambito delle attività di gestione delle risorse umane e finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al presente comma individuano al proprio interno i dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze per realizzare attività di formazione con risorse interne e creare figure di docente e di tutor, destinatari di specifici percorsi formativi.
  2. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione e al FormezPa. Il piano di formazione confluisce nel Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, contribuendo alla strategia dell'amministrazione sul capitale umano.
*7.02. Malagola.
*7.05. Giaccone, Nisini, Caparvi, Giagoni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa)

  1. Il Ministero della difesa, a decorrere dal 1° settembre 2023, è autorizzato a incrementare di 20 unità di personale il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, così come ridotto ai sensi dell'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del medesimo articolo 17, al quale è corrisposto il trattamento economicoPag. 61 omnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 154.605 per il 2023 e a euro 463.816 a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7.03. Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Indennità di valorizzazione della funzione di direzione)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria in servizio nei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e nel Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, al fine di riconoscere la specificità delle funzioni in relazione alle responsabilità e peculiarità connesse allo svolgimento dell'incarico di direzione conferito, è corrisposta un'indennità annua, lordo stato, nelle seguenti misure:

   a) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello con incarico superiore: 18.000 euro;

   b) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di primo livello: 15.500 euro;

   c) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di secondo livello: 13.500 euro;

   d) dirigente di istituto penitenziario per adulti e per minorenni, dirigente di esecuzione penale esterna con posto di funzione di direzione di terzo livello: 12.500 euro.

  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in euro 2.974.115 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante le risorse stanziate nella missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
7.04. Donzelli.

ART. 8.

  Al comma 1, capoverso «13-sexies», primo periodo, dopo le parole: un sub-commissario, aggiungere le seguenti: scegliendolo fra il personale dirigente in forza alla regione autonoma della Sardegna,
8.5. Ghirra, Zaratti, Mari.

ART. 9.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: «e-bis) un rappresentante designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri».
*9.1. Patriarca, Paolo Emilio Russo, Tenerini.
*9.2. Loizzo.

Pag. 62

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «È fatta salva altresì l'assunzione di incarichi presso enti pubblici e privati, anche a scopo di lucro, purché tali incarichi siano svolti in regime di indipendenza ovvero non prevedano compiti gestionali.»;

   b) al comma 10 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le università possono stabilire nel limite del 10 per cento, la quota dei compensi riferiti alle attività o agli incarichi di cui al presente comma da destinare, nell'ambito dei rispettivi bilanci, all'esercizio delle proprie attività istituzionali.».

  2-ter. L'articolo 6, comma 10, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si interpreta, con specifico riferimento alle attività di consulenza, nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito, indipendentemente dalla retribuzione, lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento.
  2-quater. Il regime delle incompatibilità dei professori e ricercatori universitari e delle relative sanzioni è regolato esclusivamente dall'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e ad esso non si applica l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9.6. Latini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

   «6-bis. I professori di prima e seconda fascia, di cui al comma 1, che siano già in ruolo presso un Ateneo e che risultino vincitori in una procedura concorsuale bandita da diverso Ateneo e, per l'effetto, cessino il rapporto con l'Ateneo di provenienza e contestualmente prendano servizio presso l'Ateneo chiamante, hanno diritto al reintegro nell'Ateneo di provenienza, nella medesima posizione precedentemente ricoperta, qualora intervengano, entro cinque anni dalla presa di servizio, provvedimenti di cessazione dal ruolo conseguenti a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura, non derivanti da iniziative del docente medesimo».
9.10. Serracchiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la Missione 4, «Istruzione e Ricerca» – Componente 2, «Dalla ricerca all'impresa» – Linea di investimento 3.1, «Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione» e favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca, nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro e non oltre il 31 dicembre 2025, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, le università statali e non statali, direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. La disposizione di cui al presente comma non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
*9.12. Faraone, Giachetti, D'Alessio.
*9.13. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Tassinari, Deborah Bergamini.

Pag. 63

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

   b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.»
**9.17. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.
**9.18. Pastorino.
**9.19. Torto, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Riccardo Ricciardi, Tucci.
**9.20. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 30 giugno 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine, all'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,», sono soppresse.
  4-ter. Al fine di rafforzare il processo di statizzazione dell'Accademia di belle arti di Genova, dal 1° novembre 2023 la dotazione organica dell'istituto è incrementata di 50 unità del personale docente e di 10 unità di personale tecnico e amministrativo. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per il 2023 e a 3.000.000 di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  4-quater. Ai fini di cui al comma 4-bis, dall'anno accademico 2023/2024 gli incarichi di docenza non rientranti nella dotazione organica sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del medesimo comma.
9.22. Pastorino.

Pag. 64

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, è costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 di cui:

   a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;

   b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;

   c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4-bis.
9.23. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri vigilanti sui citati enti e istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.
9.24. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementare l'unitarietà dello sviluppo degli enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo destinato a incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
*9.25. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.
*9.26. Mari, Zaratti.

Pag. 65

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Il personale del comparto ricerca dipendente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro – ANPAL al quale è applicato il contratto collettivo nazionale degli Enti Pubblici di Ricerca, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione può chiedere il trasferimento presso altro ente di ricerca tra quelli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 senza possibilità di diniego da parte dell'Agenzia o del ministero vigilante.
9.27. Tenerini, Paolo Emilio Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «tenendo conto della numerosità dei ricercatori e tecnologi in servizio presso ciascuna istituzione.».
9.28. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso lettera l-bis) è soppresso.
*9.30. Pastorino.
*9.31. Torto, Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. In relazione alle accresciute attività, connesse anche alla attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare, a decorrere dall'anno 2023, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a euro 1.250.000. Alla copertura delle spese derivanti dagli interventi di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
9.39. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Agevolazioni enti non vigilati dal MUR e definizione di un comparto di contrattazione autonomo per la ricerca pubblica)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310 è aggiunto il seguente:

   «310-bis. I ministeri vigilanti di Istat, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Superiore di Sanità, Crea, Inapp, Anpal, Inail Ricerca, Ispra, ISIN ed Enea destinano risorse del proprio fondo ordinario all'applicazione del comma 310, anche attraverso l'utilizzo di graduatorie di selezioni riservate al personale in oggetto emesse dagli enti nel triennio 2019-2022».

  2. Le risorse per Istat ed Asi sono quantificate in 4,5 milioni per la lettera b) e in 2,5 milioni per la lettera c); le risorse per l'Istituto superiore di sanità sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera a), 4 milioni di euro per la lettera b) e 2 milioni di euro per la lettera c); le risorse per Crea sono quantificate in 2 milioni di euro per la lettera a), 6 milioni di euro per Pag. 66la lettera b) e 3 milioni di euro per la lettera c); le risorse per ISIN, ISPRA ed ENEA sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera a), 20 milioni di euro per la lettera b) e 5 milioni di euro per la lettera c); le risorse per INAPP, Anpal e Inail Ricerca sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera a), 5 milioni di euro per la lettera b) e 2 milioni di euro per la lettera c).
  3. All'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   «2-bis. A partire dal 1° giugno 2023, anche in considerazione del Patto Europeo per la Ricerca e l'Innovazione e degli investimenti relativi all'applicazione del PNRR, viene costituito il comparto nazionale di contrattazione della ricerca pubblica, in cui confluisce il personale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Aran e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative definiscono la composizione definitiva del comparto su specifico atto di indirizzo del Ministero dell'università e ricerca di concerto con gli altri Ministeri vigilanti.».

  4. Allo scopo di facilitare la ricaduta del PNRR negli enti di ricerca pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero dell'università e ricerca ed AFAM, di concerto con la Presidenza del Consiglio e i ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la ricerca e l'innovazione. Gli enti di ricerca pubblica di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente decreto legislativo».
  5. Per le funzioni di ricerca del Crea, l'ente è autorizzato ad assumere operai agricoli a tempo indeterminato fuori organico nei limiti di 100 unità attraverso una selezione riservata per titoli e colloquio specialistico sulle attività in campo per il personale che abbia prestato servizio presso i propri centri di ricerca almeno 540 giorni nei 5 anni precedenti alla pubblicazione della presente legge.
  6. Il personale ANPAL che ha mantenuto il contratto degli enti pubblici di ricerca può entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge chiedere la mobilità, senza possibilità di diniego da parte dell'agenzia o del ministero vigilante, presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «15-bis. Per agevolare l'applicazione del PNRR, le misure di cui al comma 15 sono prorogate per il triennio 2023-2025 anche attraverso l'utilizzo di graduatorie di selezioni riservate pubblicate nel triennio precedente.».
9.01. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
  2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), del medesimo articolo.
  3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa Pag. 67di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.
*9.02. Mari, Zaratti, Grimaldi.
*9.03. Scotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «non rinnovabile,», ovunque ricorrono, sono soppresse;

   b) le parole: «massima di» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «pari a».
9.04. D'Orso, Giuliano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1 deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto operano per la società affidataria del servizio.
11.1. Morfino, Carmina, D'Orso, Aiello, Cantone, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 12.

  Al comma 1, capoverso 1., dopo la parola: nominano aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
12.2. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale)

  1. Al fine di assicurare la pianificazione e programmazione per la gestione della risorsa idrica nonché per la gestione e mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del Distretto dell'Appennino Meridionale, la competente Autorità di Bacino Distrettuale è autorizzata, nei limiti dei posti disponibili nella vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo, all'esito della valutazione positiva della attività lavorativa svolta, a procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale assunto a tempo determinato a seguito di procedura concorsuale di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compreso altresì il personale dipendente assunto a tempo determinato, con funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 marzo 2024 abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativi presso l'Amministrazione che procede alla assunzione.
  2. Nelle more del processo di stabilizzazione di cui al comma 1 e fino alla conclusione dello stesso, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale è autorizzata a procedere alle proroghe dei contratti a tempo determinato.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse economiche di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, nonché con i fondi residui per il personale di competenza del Pag. 68Commissario Straordinario di Governo di cui all'articolo 1, comma 154 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che costituiscono limite di spesa.
12.01. Zinzi.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6:

    1) al primo periodo, le parole: «relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo,» sono soppresse, e le parole: «una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo appartenenti alla stessa Direzione, uno dei quali con funzioni di coordinatore» sono sostituite dalle seguenti: «la Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «di ISPRA,» sono inserite le seguenti: «nonché di Unioncamere per l'implementazione informatica del Portale di cui al comma 8»;

   b) al comma 7, le parole: «, rispettivamente, dall'ENAC mediante la stipula di appositi Accordi di cooperazione e dal GSE, mediante la stipula di apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ENAC e dal GSE mediante la stipula di appositi accordi di collaborazione»;

   c) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini di cui al comma 6, istituisce, presso la Direzione generale competente per materia, una Segreteria tecnica composta da cinque membri e da un coordinatore nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Dei cinque membri, uno è designato da ISPRA, uno da ENAC, uno dal GSE, uno dalla società in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avente compiti in materia di ETS, nonché uno da Unioncamere. Il coordinatore, scelto tra persone dotate di comprovata esperienza nel settore ETS, è designato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

   d) al comma 12:

    1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della Segreteria tecnica di cui al comma 7-bis»;

    2) il secondo periodo è soppresso.

  1-ter. All'articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole: «ed il Ministro dello sviluppo economico» sono soppresse;

   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La commissione è composta da tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
13.1. Paolo Emilio Russo, Tenerini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Al fine di meglio supportare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR nel suo ruolo di soggetto attuatore anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della Pag. 69magistratura contabile e di un diretto esponente del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, all'ultimo periodo, dopo le parole: «componenti effettivi» sono aggiunte le seguenti: «e uno supplente» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Un componente effettivo, con funzioni di Presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi contabili, un ulteriore componente effettivo tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica da collocare fuori ruolo per la durata del mandato con contestuale indisponibilità di posti di funzione dirigenziale equivalenti sul piano finanziario e un suo supplente. Stante la cogente finalità il decreto ministeriale di nomina del nuovo Collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione dell'attuale, dovrà essere adottato nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione».
*13.2. Bof, Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*13.3. Battistoni, Paolo Emilio Russo, Tenerini.

ART. 14.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le risorse di cui al capitolo 1007 – Piani di gestione 3 e 4 – del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di euro 1.018.100 a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, pari a euro 1.018.100 a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni dal 2023 al 2025, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
14.1. Urzì, Schifone.

  Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: L'unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze dei predetti, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia.
14.3. Calovini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di 20 unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al comma 1, possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti che svolgono la loro attività a titolo gratuito.
14.6. Schifone.

  Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
*14.8. Bof, Zinzi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.
*14.9. Battistoni, Tenerini, Paolo Emilio Russo.

Pag. 70

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  6-bis. Al fine di garantire la più elevata valorizzazione dell'attività di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, da ripartire tra l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), di cui:

   a) 0,5 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

   b) 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per l'espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello per l'accesso al secondo livello professionale in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui al periodo precedente, nel limite massimo di 1 milione di euro annui, può essere utilizzata dagli enti pubblici di ricerca per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

   c) 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica.

  6-ter. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 6-bis. Con il medesimo decreto sono stabiliti i princìpi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle risorse di cui al comma 6-bis, lettera c) al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione dello stesso a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al presente comma.
  6-quater. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
14.10. Paolo Emilio Russo, Tenerini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Pag. 71presente decreto, è definita la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di «Struttura per la prevenzione antimafia», e sono individuate le aliquote di personale delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui la stessa può avvalersi, sulla base di intese che ne definiscono anche le modalità di assegnazione. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui al citato articolo 39, comma 9, individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per velocizzare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 300.000 per il 2023 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2024. Ai relativi oneri, pari a euro 300.000 per l'anno 2023 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
14.11. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 15.

  Al comma 2 , dopo la parola: Ancona, aggiungere la seguente: Campobasso,
15.1. Lancellotta.

  Al comma 2, dopo la parola: l'Aquila, aggiungere la seguente: Modena,
15.2. Vaccari, Guerra.

  Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 4, lettera e), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;

   al comma 4, lettera f), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;

   al comma 4, lettera g), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2026 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;

   al comma 4, lettera h), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2027 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;

   al comma 4, lettera i), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2028 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;
15.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, sin dall'anno 2023, lo scorrimento fino all'esaurimento della graduatoria degli idonei del concorso indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza del 16 maggio 2022 per l'assunzione di 1381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazionePag. 72 del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
15.4. Maiorano, Messina, Foti, Almici, Ambrosi, Amich, Amorese, Antoniozzi, Baldelli, Benvenuti Gostoli, Buonguerrieri, Caiata, Calovini, Cangiano, Cannata, Caramanna, Caretta, Cerreto, Chiesa, Ciaburro, Ciocchetti, Colosimo, Comba, Congedo, Coppo, De Bertoldi, De Corato, Deidda, Di Giuseppe, Di Maggio, Dondi, Filini, Frijia, Gardini, Giorgianni, Iaia, Kelany, Lampis, Lancellotta, La Salandra, Loperfido, Lucaselli, Maccari, Malagola, Malaguti, Mascaretti, Maschio, Matera, Matteoni, Mattia, Maullu, Michelotti, Milani, Mollicone, Morgante, Mura, Osnato, Padovani, Palombi, Pellicini, Perissa, Polo, Pozzolo, Pulciani, Raimondo, Rampelli, Roscani, Angelo Rossi, Fabrizio Rossi, Rotelli, Ruspandini, Sbardella, Schifone, Rachele Silvestri, Testa, Tremaglia, Tremonti, Urzì, Varchi, Vietri, Vinci, Zucconi, Zurzolo, Gallo.

  Al comma 19, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno vengono istituite nell'elenco del personale del CNVVF due sottosezioni in cui, a domanda, vengono iscritti i giovani sotto i 18 anni per attività legate alla diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione incendi dell'autoprotezione e del soccorso ed il personale del CNVVF cessato dal servizio, per svolgere attività tecnico logistiche presso i distaccamenti volontari o di compiti rivolti ad attività formativa ed addestrativa del personale volontario, nei limiti delle competenze acquisite. Le attività delle due sottosezioni, una che individua i giovani allievi e l'altra denominata «complemento» che contempla il personale del CNVVF cessato dal servizio, sono a titolo gratuito e al personale, in caso di infortunio, si applicano le disposizioni previste all'articolo 26, punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76.
15.8. Coppo, Comba, Candiani.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

  19-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
15.9. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'ultimo periodo, dopo le parole: «due anni» sono aggiunte le seguenti: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale».
15.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

Pag. 73

  Al comma 23, sostituire le parole: per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con le seguenti: per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
15.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 31, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente:

   a) sopprimere il comma 32;

   b) al comma 33, sostituire le parole: di cui ai commi 31 e 32 con le seguenti: di cui al comma 31.
15.12. Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

  Al comma 31, sopprimere la lettera a).
15.13. Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

  Al comma 31, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 222, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le posizioni organizzative di cui al presente articolo sono conferite, in via transitoria, al personale di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;».
15.14. Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

  Sostituire il comma 33, con i seguenti:

  33. Le disposizioni di cui al comma 31, lettera a), e di cui al comma 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
  33-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.
15.15. Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

  Al comma 33, sostituire le parole: 1° luglio 2023 con le seguenti: 1° luglio 2024.
15.16. Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  36-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'ultimo periodo, dopo le parole: «due anni» sono aggiunte le seguenti: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale»
15.18. Tenerini, Paolo Emilio Russo.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, comma 1, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
15.04. Serracchiani, Gianassi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a Pag. 74quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
15.05. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)

  1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
15.06. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di magistrati ordinari)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.
15.07. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Obbligo di formazione continua delle forze di Polizia, della Guardia di finanza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria nonché norme per la continenza linguistica)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi Istituti di Formazione specifici corsi, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, da inserire in percorsi formativi permanenti, volti a far acquisire, anche mediante il confronto interdisciplinare e la partecipazione di Pag. 75esperti esterni, competenze mirate al rafforzamento della presunzione di non colpevolezza, alla luce della direttiva (UE) 343/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.
  2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
16.01. D'Alfonso.

ART. 17.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) all'articolo 2196-bis dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente:

   «1-sexies. Il personale di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), cui non sia prescritta la tutela giurisdizionale con riferimento alla procedura bandita dal Ministero dei trasporti con decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 67 del 24 agosto 2007, in deroga all'articolo 655, viene richiamato, previo consenso, entro il 1° gennaio 2024, ed è immesso in servizio, con il grado di cui all'articolo 628, comma 1, lettera c), nel ruolo di cui all'articolo 812, comma 1, lettera n), ove viene iscritto nel termine di venti giorni successivi alla data di pubblicazione del medesimo decreto del 24 agosto 2007, previo giudizio favorevole delle competenti commissioni ordinarie d'avanzamento espresso sulla base dei complessi di elementi di cui all'articolo 1058. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 78.175,44 annui, nonché la spesa per l'onere derivante da ricostruzione di carriera, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
17.1. Urzì.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni concernenti la tutela degli operatori dei corpi e servizi di polizia locale e dei corpi forestali regionali e delle province autonome)

  1. All'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni, diversi dai capoluoghi di provincia o da quelli con popolazione superiore a centomila abitanti, che riuniscono i seguenti requisiti: a) appartengono a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) ed i), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) hanno istituito, con regolamento comunale o provvedimento del sindaco, l'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano non superiori a quindici, abbiano predisposto appositi armadi metallici in possesso delle caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto n. 145 del 1987.».

  2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano portare, senza licenza e durante il servizio, strumenti di autodifesa non impiegabili sull'uomo, che nebulizzano un principio attivo Pag. 76naturale a base di capsaicina, individuati sulla base di decreti adottati, rispettivamente, dai presidenti della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e Bolzano, acquisito il parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento dell'ente di appartenenza, sono determinati i servizi per i quali il personale di cui al presente comma porta, in conformità a quanto previsto dal medesimo comma, i citati strumenti di autodifesa, la durata dei relativi corsi di addestramento all'uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli stessi.
*17.01. Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Bof, Cavandoli, Steger.
*17.02. Kelany, Urzì.

ART. 18.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.1. Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, deve essere inteso nel senso che sono tenuti alla modalità di ripiano ivi prevista soltanto gli enti locali che hanno riportato un eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019, rispetto all'esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 e al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall'esercizio 2021.
18.3. Trancassini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, dopo le parole: «autorizzate per l'anno 2022,» sono aggiunte le seguenti: «ovvero previste nel Piano triennale del Fabbisogno 2022/2024,».
18.4. Varchi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Pag. 77Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.
*18.8. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
*18.9. Zaratti, Mari.
*18.10. De Maria, Simiani, Fossi.
*18.11. Urzì.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2 – componente 3 – Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «nonché del target connesso alla Missione 4 – Componente 1 Investimento 3.3»;

   b) le parole: «4 milioni di euro», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «20 milioni di euro».
**18.15. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
**18.16. Zaratti, Mari.
**18.17. De Maria, Fossi.
**18.18. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Lupi, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41 le parole: «ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR» sono soppresse.
*18.23. De Maria, Fossi.
*18.24. Tenerini, Paolo Emilio Russo, Deborah Bergamini.
*18.25. Zaratti, Mari.
*18.26. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*18.27. Urzì.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «130 milioni» e le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
18.28. Cannizzaro, Mangialavori, Arruzzolo.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Articolo 18-bis.
(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle Isole Minori)

  1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata su un'isola minore, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Pag. 78Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.03. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 19.

  Al comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: possono essere destinate con le seguenti: sono destinate;

   b) sopprimere le parole: e nella misura.
*19.4. De Luca.
*19.5. Kelany.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
**19.7. Mari, Zaratti, Grimaldi.
**19.8. Scotto.
**19.9. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: «addetto al servizio di emergenza-urgenza» sono soppresse.
19.10. Il Relatore per la I Commissione.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, le risorse, pari ad euro 3.460.000, previste dall'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono destinate al funzionamento ordinario delle Istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui una quota, pari a 400.000 euro, è destinata al funzionamento ordinario dell'Istituto musicale pareggiato della Valle d'Aosta – Conservatoire de la Vallée d'Aoste. Nell'ambito delle risorse destinate dal precedente periodo al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali, stanziate nell'anno 2023, una quota pari euro 3.020.790 è destinata alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle istituzioni AFAM statali per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 303 e 304, dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. A decorrere dall'anno 2024, le risorse di cui al primo periodo relative al funzionamento ordinario delle Istituzioni AFAM statali sono destinate prioritariamente alla copertura finanziaria degli oneri relativi ai compensi degli Organi delle istituzioni AFAM statali, secondo quanto previsto dall'articolo 1, Pag. 79commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
19.15. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università, nell'ambito della propria autonomia, istituiscono un docente delegato, rispettivamente dal direttore e dal rettore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione, nonché di sostegno ad azioni specifiche per promuovere l'inclusione degli studenti, ivi comprese l'attivazione o il potenziamento di servizi di supporto al benessere psicologico nell'ambito dell'istituzione o dell'ateneo».
19.16. Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini, Tassinari.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

  1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito. A tal fine all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa».
  2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)».
*19.01. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello.
*19.02. Malagola.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ruolo unico dirigenti sanitari per l'Agenzia Italiana del farmaco)

  1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 30 aprile 2023, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.».

  2. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), è soppresso l'ultimo periodo;

Pag. 80

   b) al comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari a 3.238.917 euro per l'anno 2022 ed a 3.412.973 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».

  3. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.» sono soppresse;

   b) il comma 4 è abrogato.
**19.05. Mari, Zaratti, Grimaldi.
**19.06. Scotto.

ART. 20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle Entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sino al compimento del sessantasettesimo anno di età.
20.1. Lacarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di contrastare la carenza di personale e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, a decorrere dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2026, i dipendenti dell'Agenzia delle entrate e delle dogane/monopoli possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età e sino al compimento del sessantasettesimo anno di età.
20.2. De Palma, Paolo Emilio Russo, Tenerini.

ART. 21.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro trenta giorni dall'inquadramento in ruolo, ai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'Ente nazionale previdenza e assistenza medici (ENPAM), in analogia a quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254, e dall'articolo 72, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
21.2. Loizzo, Rosso.

Pag. 81

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accredito figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.
21.5. D'Alfonso.

ART. 22.

  Sopprimere i commi da 1 a 4.

  Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: del Dipartimento per lo sport,
22.1. Lacarra, Tucci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
22.2. Lacarra, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le politiche di coesione, assegnataria del medesimo personale, è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.
*22.9. Scotto.
*22.10. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, i periodi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «Il personale collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individuato dai Commissari Straordinari delle ZES mediante apposite procedure di interpello esperite nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti, transita, previo consenso del dipendente, nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri presso le suddette strutture commissariali ZES per l'intera durata delle stesse.».
22.12. Castiglione, D'Alessio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 11, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola Pag. 82volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo.»;

   b) al comma 12, il secondo periodo è soppresso.
22.14. Urzì, Schifone.

ART. 23.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:

   «11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata “Acque del Sud S.p.a.”; il capitale sociale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze che può trasferirle nel limite del cinque per cento a soggetti pubblici e, nei limiti del trenta per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti sono nominati dal Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli altri, tra i quali viene individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Lo statuto è adottato con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio d'amministrazione. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione della società sono trasferite ad “Acque del Sud S.p.a.” le funzioni del soppresso Ente con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste su proposta del commissario liquidatore di EIPLI è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società di nuova costituzione e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società di nuova costituzione è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della Gestione stralcio del medesimo funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10 sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva Gestione Stralcio. A far data dalla soppressione di cui al comma 10 e fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le Pag. 83procedure per la liquidazione dell'Ente e snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima. A far data dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come Gestione Stralcio sino all'esito dell'esecuzione del piano di riparto, concluso il quale si estingue definitivamente con decreto del Commissario Liquidatore trasmesso al Ministero vigilante.».

  2-ter. Per la società di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto-legge tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azione previsti dalle vigenti disposizioni.
23.2. Urzì.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto d'instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati»

   b) al titolo, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Lucania ed Irpinia, aggiungere le seguenti: , per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
23.3. Caramiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché all'implementazione della filiera biologica e tradizionale.
23.7. Zaratti, Mari.

Pag. 84

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-bis. Al fine di realizzare l'efficientamento dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, i consigli di amministrazione dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) sono ridotti a tre membri. I Presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri membri sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, è nominato, entro venti giorni dalla predetta data, un commissario straordinario per ciascun ente con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. I commissari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, nonché di indiscussa moralità e indipendenza nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina e fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono ricostituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli d'amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: e per la riorganizzazione dell'Istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.
23.14. Urzì.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Rafforzamento della capacità amministrativa dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA)

  1. In complementarietà con l'attuazione delle misure del PNRR del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di assicurare continuità all'attuazione della politica agricola comune per il periodo 2021-2027 e rafforzare le strutture amministrative preposte alla gestione del Piano strategico della PAC approvato con decisione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 è istituito un ufficio di livello generale e l'ufficio di livello non generale per specifiche e contingenti esigenze dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA.
  2. Le strutture dirigenziali di cui al comma 1 sono preposte allo studio della normativa nazionale e comunitaria con particolare riferimento al Piano Strategico Nazionale della PAC, ciò anche al fine di formulare proposte di miglioramento, nuove iniziative strategiche e/o risparmi attuabili nella propria attività istituzionale.
  3. Per la copertura degli incarichi dirigenziali di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 101.656,34 per l'anno 2023, e di euro 406.625,37 annui a decorrere dall'anno 2024; conseguentemente, la vigente dotazione organica dell'AGEA è incrementata di 2 posizioni dirigenziali, di Pag. 85cui 1 di prima fascia, conferiti anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura provvede all'adeguamento della propria struttura organizzativa e dei propri uffici.
  5. Per le stesse finalità di cui ai commi 1 e 2, l'AGEA è autorizzata, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2023-2024, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, 50 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'area dei funzionari prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – Comparto Funzioni centrali, mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 745.930,70 per l'anno 2023 e di euro annui 2.983.722,79 a decorrere dall'anno 2024.
  6. Alla copertura degli oneri previsti dei commi 3 e 5, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante riduzione di pari importo del fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
23.01. Urzì.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita con la seguente:

   «b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington CITES, recepita dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta».
23.02. Urzì.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito Pag. 86della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
23.03. Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

ART. 24.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di Enti parco nazionale)

  1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga a ogni diversa disposizione di legge.
24.02. Frijia.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni per l'adeguamento della dotazione organica del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna ai fini della partecipazione e realizzazione del progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza «Etic»)

  1. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001, in attuazione dell'articolo 114, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è autorizzato, per il triennio 2023-2025 a dotarsi di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nei limiti della dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire la partecipazione alla realizzazione del progetto Etic, nell'ambito della Missione 4 coordinata dal Ministero dell'Università e della Ricerca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzato all'installazione dell'Einstein Telescope nella miniera di Sos Enattos.
  2. Il Parco di cui al comma 1 è autorizzato, per il medesimo triennio, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a euro 222.695 a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 100.200 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
24.03. Lampis, Deidda, Mura, Polo.

Pag. 87

ART. 25.

  Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
25.4. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

  8-bis. Al fine di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzazione dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il personale risultante assunto a tempo indeterminato, alla data del 31 marzo 2022, presso l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita il 19 dicembre 1945, transita, al momento della costituzione della società ENIT S.p.A., nella medesima società ENIT S.p.A., con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Alla società ENIT S.p.A. sono attribuite le funzioni dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per consentirne la prosecuzione dell'attività istituzionale e l'utilizzo del relativo marchio identificativo.
  8-ter. Alla completa definizione e conclusione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, il commissario di cui al comma 6 effettua la ricognizione dei residui beni mobili e immobili della medesima Associazione da trasferire al Ministero del turismo, che ne acquisisce la titolarità.
  8-quater. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ovvero ostelli per la gioventù, possono, per la loro massima valorizzazione funzionale, avvalersi della società ENIT S.p.A.
*25.5. Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Tenerini, De Palma, Mazzetti, Pittalis.
*25.6. Pastorino.
*25.7. Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*25.8. Merola, Casu, Malavasi, Graziano, Peluffo, Stefanazzi, Lacarra, Ubaldo Pagano.
*25.9. Zinzi, Toccalini, Gusmeroli, Pretto, Giaccone, Carloni.
*25.10. Porta.
*25.11. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

  9-bis. Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio Nazionale del Turismo, il cui Presidente e i componenti sono nominati con decreto del Ministro medesimo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio ha lo scopo di creare, in raccordo con le Regioni e con l'ISTAT, un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche economico-sociali e tecnologiche, quantitative e qualitative, connesse al fenomeno turistico, in modo da fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore per la conseguente adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.Pag. 88
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.
25.13. Urzì, Schifone.

  Al comma 10, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale di cui alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023 , n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del presente decreto purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni e con quelle del presente comma e dell'articolo 1, commi 6 e 7, del presente decreto.
25.14. Urzì, Schifone.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Articolo 25-bis.
(Disposizioni relative all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e misure a sostegno del turismo giovanile, sociale, scolastico e sportivo)

  1. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente riga: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  2. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture e i servizi turistici strategici.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, in forza al 31 marzo 2022, strumentali e finanziarie. Il personale transita con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonchéPag. 89 il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il commissario straordinario di cui al comma 4 è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 1 luglio 2019.
  7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 2, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*25.02. Zinzi, Toccalini, Gusmeroli, Pretto, Giaccone, Carloni.
*25.03. Mari, Zaratti.
*25.04. Malavasi, Casu, Merola, Graziano, Peluffo, Stefanazzi, Lacarra, Ubaldo Pagano.
*25.05. Deborah Bergamini, Paolo Emilio Russo, Tenerini, De Palma.
*25.06. Pastorino.
*25.07. Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai Pag. 90XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»)

  1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
  2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria, incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.
  3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro straordinario previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.
  4. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.
  5. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale 17 marzo 2020 recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i comuni di cui al comma 4 possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.
*27.01. Giaccone, Caparvi, Giagoni, Nisini.
*27.02. Alessandro Colucci, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Lupi, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*27.03. Pella, Paolo Emilio Russo, Tenerini, Deborah Bergamini.
*27.04. Zaratti, Mari.
*27.05. Gnassi, Merola.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione.)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presentePag. 91 decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: «razza» è sostituito dal seguente: «nazionalità».
27.08. Scotto.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Fondo per la riforma strategica delle istituzioni pubbliche)

  1. Al fine di promuovere le necessarie azioni di riforma delle istituzioni pubbliche, finalizzate a massimizzare l'efficacia, l'efficienza e la competitività della pubblica amministrazione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, denominato «Fondo per la riforma strategica delle Istituzioni Pubbliche», con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023, di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 1 milione di euro per l'anno 2025.
  2. A valere sul Fondo di cui al comma 1 è definito un contributo alla Fondazione Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana, con sede in Roma, per il perseguimento delle finalità istituzionali, con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e approfondimento scientifico, a supporto dei percorsi di riforma e in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, nel campo della pubblica amministrazione, delle istituzioni pubbliche e del regionalismo.
27.09. Giovine.