CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2023
111.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 312

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 2.

  Al comma 1, lettere b) e c), sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni compiuti;

  Conseguentemente:

   all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: di età inferiore ai quarantuno anni con le seguenti: di età inferiore ai quarantuno anni compiuti;

   all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni compiuti;

   all'articolo 14, comma 1, sostituire le parole: quarantesimo con le seguenti: quarantunesimo.
2.100. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria
giovanile nel settore agricolo
. C. 752 Carloni.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Al comma 1, lettere b) e c), sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni compiuti.

  Conseguentemente:

   all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole: di età inferiore ai quarantuno anni con le seguenti: di età inferiore ai quarantuno anni compiuti;

   all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni compiuti;

   all'articolo 14, comma 1, sostituire la parola: quarantesimo con la seguente: quarantunesimo.
2.100. Il Relatore

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Contributo di costruzione in agricoltura)

  1. Il contributo di costruzione per i nuovi edifici non è dovuto per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e del coltivatore diretto di cui agli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 modificata dalla legge 9 gennaio 1963, n. 9.
11.01. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 13

  Al comma 1, sostituire le parole: «modalità e i criteri di accesso» con le seguenti: «modalità, tempistiche perentorie e i criteri di accesso».
13.3. Caretta, Ciaburro, Cerreto, Almici, La Porta, La Salandra, Marchetto Aliprandi, Malaguti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i predetti finanziamenti e le altre forme di prestito bancario agevolato sono assistiti, a titolo gratuito, dalle garanzie rilasciate da ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2004, n. 102.».
13.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

ART. 14

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 111, comma 5, lettera a), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e, nel caso di impresa giovanile agricola, una durata del preammortamento finanziario che tenga conto delle specifiche caratteristiche delle colture,Pag. 314 in particolare di quelle arboree permanenti».
*14.1. (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.
*14.5. (Nuova formulazione) Castiglione, Pastorella, Gadda.

ART. 15

  Al comma 1, dopo le parole: alla costituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile nell'agricoltura (ONILGA), composto da rappresentanti inserire le seguenti: del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA.
15.5. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) raccolta elaborazione ed analisi delle procedure amministrative adottate per l'attuazione delle iniziative in favore dei giovani operanti nel settore agricolo al fine di individuare proposte di riforma dell'ordinamento giuridico aventi lo scopo di diminuire i tempi e la complessità delle procedure amministrative vigenti.
15.6. La Porta.

  Al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni».
15.7. Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

  Al comma 1 dopo la lettera h) inserire la seguente: h-bis) sostegno per l'organizzazione e la realizzazione di esperienze formative e scambi aziendali.

  Conseguentemente:

   a) dopo la lettera i) inserire la seguente: «i-bis) supporto per la partecipazione delle imprese agricole condotte da giovani agricoltori a fiere di settore nazionali e internazionali»;

   b) dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-bis) monitoraggio sull'attuazione delle misure d'intervento di cui alla presente legge e verifica dell'efficacia delle stesse anche al fine di proporre modifiche o integrazioni».
*15.8. Davide Bergamini, Bruzzone, Carloni.
*15.12. (Nuova formulazione) Castiglione, Pastorella, Gadda.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la pubblicazione di tutti i bandi statali e regionali nonché dall'Unione europea riguardanti la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo in Italia
15.9. La Porta.

  Al comma 1 dopo la lettera l) inserire le seguenti:

   m) con l'obiettivo di accrescere l'interesse dei giovani verso il settore agricolo, realizzazione di campagne informativo-promozionali orientate a stimolare la diffusione di temi a carattere agricolo e rurale nel dibattito culturale del Paese e a valorizzare la cultura agricola;

   n) promozione di convenzioni tra Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e Centri e/o Istituti di formazione professionale per lo svolgimento di corsi orientati alla preparazione dei giovani agricoltori;

   o) promozione di servizi di coaching e tutoraggio aziendale, a favore dei giovani, Pag. 315realizzati da altri imprenditori agricoli con idonei requisiti e competenze.
*15.10. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.
*15.11. Cerreto.

ART. 16

  Al comma 1, sostituire le parole: quaranta anni con le seguenti: quarantuno anni compiuti.
16.1. (Nuova formulazione) Caramiello, Sergio Costa, Francesco Silvestri.

ART. 18

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
18.01. Schullian.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo. C. 752 Carloni.

CORREZIONI DI FORMA

ART. 2

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra diciotto e quarantuno anni compiuti.

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ALLEGATO 4

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione Agricoltura

   esaminato, per quanto di competenza, il provvedimento in esame,

   rilevato che le disposizioni di interesse per il comparto primario sono contenute nell'articolo 23 che:

    al comma 1, prevede che il Servizio Fitosanitario Nazionale possa disporre di addetti – ispettore fitosanitario e agente fitosanitario – anche nell'ambito della dotazione organica del CREA al fine di implementare gli standard operativi per fronteggiare la crescente diffusione, sul territorio nazionale, di nuove emergenze fitosanitarie;

    al comma 2, autorizza il Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.) ad adottare iniziative volte a stabilizzare unità di personale non dirigenziale assunte a tempo determinato, al fine di garantire la funzionalità del predetto Ente e ad assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico nelle regioni Puglia, Basilicata, una parte della Campania (Irpinia) e una parte della Calabria (Cosentino);

    al comma 3, attribuisce ad ISMEA 28 milioni di euro per promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura attraverso le operazioni di riordino fondiario;

   considerate con favore le disposizioni richiamate, anche alla luce dell'attività parlamentare che la Commissione Agricoltura sta svolgendo nell'ambito della proposta di legge C. 752, recante disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.