CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2023
111.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Atto n. 38.

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

   esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1187 sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) (Atto del Governo n. 38);

   rilevato che lo schema di decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2021/1187, è volto ad accelerare ad armonizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dei progetti rientranti nelle sezioni della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

   considerato che:

    lo schema di decreto legislativo è emanato in attuazione della delega recata dall'articolo 1 della legge di delegazione europea 2021 (legge 4 agosto 2022, n. 127), che a sua volta richiama i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

    tra i principi e criteri direttivi meritano di essere richiamati il principio della massima semplificazione dei procedimenti e l'introduzione, ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, delle occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativi (art. 32, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 234/2012);

   considerato altresì che:

    lo schema di decreto legislativo riproduce, in molti casi testualmente, il contenuto della direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), senza raccordarlo con la normativa vigente;

    in particolare, l'articolo 3, nel riconoscere carattere prioritario ai progetti che rientrano nell'ambito di applicazione dello schema di decreto, dispone che quando la disciplina nazionale prevede procedure specifiche di autorizzazione di progetti a carattere prioritario, dette procedure si applicano, fatti salvi gli obiettivi, i requisiti e i termini previsti dallo schema di decreto, anche ai progetti rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo;

    il quadro normativo nazionale in materia di procedure di autorizzazione per la realizzazione di opere pubbliche, interessato anche di recente da plurime modifiche, risulta peraltro assai complesso e diversificato, quanto a competenze, modalità procedurali e tempistiche;

    lo schema di decreto in esame aggiunge dunque un ulteriore tassello in un quadro molto frammentato;

    preso atto della documentazione trasmessa dal Governo nella seduta del 27 aprile 2023, che, nel riconoscere la correttezza del rilievo in base al quale spetterà agli operatori stabilire caso per caso quale sia la disciplina concretamente applicabile, fa presente tuttavia che le potenziali criticità rilevate possono considerarsi recessive alla luce di una triplice considerazione: a) in primo luogo il problema dell'interferenza tra la disciplina di matrice comunitaria e quella interna non è evitabile, in Pag. 199considerazione della finalità perseguita dalla direttiva comunitaria in corso di attuazione, volta ad assicurare la celere definizione delle procedure autorizzative di progetti strategici ricadenti nella Rete TEN-T, già attualmente disciplinati dalla normativa interna; b) in secondo luogo, agli operatori verrà comunque garantito, ai fini della risoluzione delle questioni di interpretazione normativa che dovessero presentarsi, il supporto dell'autorità designata ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 6, comma 2, dello schema di decreto in esame; c) infine, considerata l'ampiezza del termine quadriennale previsto dall'articolo 5, comma 1, peraltro prorogabile, non si ritiene che, alla luce della disciplina vigente, pur di recente ampiamente modificata come rilevato dalla Commissione, sussistano nella pratica situazioni di totale incompatibilità;

    sottolineata l'esigenza di evitare in ogni caso incertezze e dubbi nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme in materia di realizzazione delle opere pubbliche,

    preso atto della valutazione favorevole del V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione economica) del 26 aprile 2023;

    valutati favorevolmente i rilievi espressi dalla VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) nella seduta del 9 maggio 2023,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) sia data attuazione alla direttiva (UE) 2021/1187, tenendo conto delle esigenze di massima semplificazione ed accelerazione delle procedure di realizzazione delle opere pubbliche;

   b) si valuti l'opportunità di individuare specificamente i progetti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), determinando altresì i criteri per l'aggiornamento del relativo elenco e assicurando un'adeguata informazione del Parlamento;

   c) si valuti l'opportunità di prevedere specifiche disposizioni di coordinamento con la normativa nazionale in materia di realizzazione di opere pubbliche e contratti pubblici, anche allo scopo di chiarire se nell'ambito della procedura di autorizzazione siano ricomprese anche la fase della programmazione ed eventualmente quella della scelta del contraente;

   d) si valuti l'opportunità di precisare le modalità e i termini delle procedure relative ai progetti a carattere prioritario, tenendo conto delle differenti discipline vigenti a livello nazionale per tali progetti;

   e) si valuti l'opportunità di prevedere ulteriori disposizioni di coordinamento con la normativa nazionale in materia ambientale, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006;

   f) all'articolo 4, comma 3, si valuti l'opportunità di chiarire quale sia l'autorità designata ai sensi dello schema di decreto per i progetti per i quali sia individuato un Commissario straordinario in forza di disposizioni diverse dall'articolo 4 del decreto-legge n. 32/2019;

   g) risulta opportuno prevedere la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari della relazione sulle procedure di autorizzazione rientranti nell'ambito di applicazione dello schema di decreto prevista dall'articolo 9.