CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2023
111.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 76

ALLEGATO 1

7-00098 Maschio: Iniziative volte all'istituzione a Verona di una Sezione distaccata della Corte di appello di Venezia.

RISOLUZIONE APPROVATA

   La II Commissione,

   premesso che:

    il Veneto è la quarta regione d'Italia per popolazione con 4.847.745 abitanti ed è una delle grandi regioni italiane avente un'unica sede di Corte d'appello, con un contenzioso giudiziario rilevantissimo;

    tale situazione ha determinato negli anni un sovraccarico di lavoro che impedisce una rapida ed efficiente amministrazione della giustizia, con il progressivo dilatarsi dei tempi di decisione. Basti pensare che la Corte di appello di Venezia è la quinta in Italia per carico di pendenze con 529 giudizi per magistrato, contro una media nazionale di 439 giudizi;

    giudizi pendenti a fine 2022 erano 18.176 e, immaginando di non avere giudizi nuovi, per smaltire il volume di pendenze occorrerebbero più di due anni e mezzo di lavoro dei 51 magistrati oggi in servizio;

    l'inedito spaccato di una situazione esplosiva lo ha fornito un dossier informativo realizzato dalla Cgia di Mestre, che non si è limitata, peraltro, a elencare i dati di organici e giudizi pendenti e sopravvenuti, ma li ha messi a confronto con le necessità di giustizia espressa dalla realtà sociale ed economica del Veneto;

    ne emerge una situazione preoccupante: in termini di magistrati di Corte d'appello, il Veneto può contare solo sul 4 per cento del totale in Italia, che diventa il 4,2 per cento per quanto riguarda la Procura Generale, ma questi devono occuparsi del 7,9 per cento della popolazione italiana, dell'8,3 per cento delle imprese, del 9,2 per cento degli occupati, del 9,3 per cento del valore aggiunto, del 13,7 per cento dell'export, del 16,4 per cento di presenze turistiche;

    tra i molti interessanti dati contenuti dallo studio della Cgia emerge, ad esempio, che l'aumento dei giudizi sopravvenuti in Veneto tra il 2015 e il 2017 è stato del 28,3 per cento rispetto alla media nazionale del 15,2 per cento; che la Corte d'appello di Venezia la terza in Italia per numero di abitanti ma è ultima nel rapporto tra numero di Magistrati e abitanti (1,1 magistrato ogni 100 mila abitanti contro una media nazionale del 2,1); penultima nel rapporto tra dipendenti amministrativi e cittadini (i 113 addetti sono 2,4 ogni 100 mila contro il 4,9 nazionale); ultima per quanto riguarda i magistrati della Procura Generale (che sono 11 pari allo 0,2 per centomila abitanti, metà della media nazionale); penultima per i casi sopravvenuti (214 per ognuno dei 51 magistrati contro una media nazionale di 190);

    il problema, già rilevato nel 2017, appare aggravato nel corso della prima ondata del COVID-19 dai ritardi dei processi che si sono accumulati: in ambito civile è stato rinviato il 52 per cento dei procedimenti programmati tra marzo e aprile (nella seconda fase il 30 per cento), mentre per quanto riguarda il penale addirittura il 96 per cento dei procedimenti della Corte d'appello programmati nel periodo della prima ondata; nella seconda fase il 41 per cento;

    il motivo principale dell'arretrato delle cause d'appello non può essere ricercato esclusivamente nella procedura ma è legato a doppio filo con l'irrazionalità della geografia giudiziaria e soprattutto dell'organizzazione degli uffici e dell'organico dei magistrati, al punto che si può parlare di una vera e propria emergenza, se è vero Pag. 77che la Corte d'appello di Venezia e la sua Procura Generale sono ultimi in classifica, o quasi, in Italia per dotazione di magistrati rispetto agli indicatori più rilevanti che determinano il bisogno di giustizia di un territorio: a fronte di 133 unità previste risultano in servizio 79 dipendenti tenendo presente il personale distaccato e comandato, con una percentuale di scopertura del 40,60 per cento;

    il «gap» che emerge da tale situazione non può ritenersi superato nemmeno alla luce dei piani assunzionali preventivati e solo parzialmente attuati dal Ministero della giustizia per il biennio 2019-2021;

    sebbene i giudici d'appello di Venezia, nonostante l'ingente carico di lavoro, mantengano elevati ritmi di produttività, ai fini di un più celere svolgimento del secondo grado di giudizio appare non più procrastinabile l'istituzione della Corte d'appello di Verona o quantomeno di una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia presso la città di Verona. A tale proposito, è bene ricordare come tra i procedimenti civili e penali pendenti presso la Corte d'appello di Venezia quelli provenienti dai tribunali di Verona e di Vicenza costituiscono una parte preminente del contenzioso;

    l'istituzione di un'altra sede di amministrazione della giustizia d'appello comporterebbe, peraltro, una ripartizione del territorio fondata su parametri razionali e oggettivi. Infatti, dal punto di vista territoriale e logistico, è rilevabile immediatamente come la Corte d'appello di Venezia sia posta in un luogo del tutto decentrato e più difficilmente accessibile, anche dal punto di vista dei trasporti rispetto al territorio veneto amministrato e come una riorganizzazione della geografia giudiziaria nella regione comporterebbe, altresì, notevoli risparmi di tempo ai cittadini ed agli operatori;

    le problematiche che da tempo caratterizzano gli Uffici giudiziari veneziani, ad oggi, non hanno trovato soluzione e, anzi, confermato i problemi strutturali che rendono, appunto, del tutto peculiare nel panorama nazionale, la specificità veneziana;

    erogare giustizia significa agire per il superiore interesse della collettività, anche rispetto a obiettivi di celerità, accessibilità, sicurezza, e competitività;

    inequivocabili sono state le dichiarazioni dello stesso Ministro Nordio sulla chiara volontà di rivedere la riforma della geografia giudiziaria, in merito alla quale sono in fase di creazione tavoli di lavoro per la valutazione delle modalità con cui coniugare la tutela del diritto alla giustizia, soprattutto in sedi disagiate, con l'efficientamento delle infrastrutture giudiziarie, anche tramite la creazione di uffici di prossimità,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito dell'attività di revisione della geografia giudiziaria già in corso, la possibilità di istituire una sezione distaccata della Corte d'Appello di Venezia con sede in Verona.
(8-00011) «Maschio, Dondi, Palombi, Polo, Morgante, Pittalis, La Salandra, Padovani, Tosi, Ambrosi, Gardini, Giovine».

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ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 16 maggio 2023;

   premesso che:

    l'articolo 1 reca l'istituzione della Commissione di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale e ne prevede la durata per l'intera legislatura;

    l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione specificando che la nomina da parte dei presidenti delle due Camere tiene conto anche della specificità dei compiti assegnati e che i componenti sono altresì tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'inchiesta;

    l'articolo 3 disciplina compiti, che riguardano i diversi aspetti della gestione di quella fase – ed eventuali responsabilità – da parte delle autorità nazionali: Governo e Commissario straordinario;

    l'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione, prevedendo, come di consueto, che la Commissione non possa adottare provvedimenti che restringano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché la libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale;

    l'articolo 4, comma 3, disciplina le audizioni a testimonianza prevedendo, come di consueto, l'applicazione degli articoli 366 e 372 del codice penale;

    l'articolo 5 ne precisa i poteri in merito alle richieste di atti e documenti, anche con riguardo ai rapporti con l'autorità giudiziaria;

    l'articolo 6 prevede il vincolo del segreto, sanzionato penalmente (articolo 326 del codice penale), per i componenti, il personale e i collaboratori della Commissione;

    l'articolo 7, in fine, disciplina l'organizzazione interna della Commissione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Governo e sulle misure da esso adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica del COVID-19. Testo unificato C. 384 e abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL
MOVIMENTO 5 STELLE

  La II Commissione, in sede di esame della proposta di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2»,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame stabilisce che il perimetro d'azione della Commissione d'inchiesta riguarda la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e il mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito precipuo di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

    rientra tra i poteri attribuiti alla Commissione, lo svolgimento di indagini, la valutazione dell'efficacia, la tempestività e i risultati delle misure adottate dal Governo e dalle sue strutture di supporto al fine di contrastare, prevenire, ridurre la diffusione e l'impatto del SARS-CoV-2, anche nelle fasi iniziali e successive della pandemia;

   considerato che:

    tra i compiti assegnati alla commissione di inchiesta vi sono anche quelli di: valutare l'adeguatezza e la proporzionalità delle misure adottate per la prevenzione e la gestione dei contagi in ambito scolastico; stimare e valutare l'incidenza che i fatti e i comportamenti accertati nel corso dell'inchiesta possono avere avuto sulla diffusione dei contagi e sui tassi di ricovero e di mortalità per COVID-19; accertare l'entità e valutare l'adeguatezza delle risorse finanziarie stanziate nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica e verificarne l'utilizzazione e l'efficacia;

    orbene, è di tutta evidenza come, nell'assetto costituzionale vigente che assegna alle regioni le competenze in materia sanitaria, le suddette attività non possano non coinvolgere anche l'operato delle regioni;

    ogni eventuale quadro fattuale ricostruito da codesta Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati neanche menzionati dalla proposta di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute;

    come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;

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    istituire, pertanto, una commissione d'indagine senza gli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

    dubbi sorgono, in tal senso, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e dagli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato del Governo Conte II, come un vero e proprio atto d'accusa;

  considerato ancora che:

   la proposta di legge in esame, tra le tante, stabilisce espressamente che «alla Commissione, con riguardo all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario»;

   si evince, quindi, come alla stessa vengano riconosciuti poteri anche in deroga a quanto previsto dalla legge, oltrepassando i limiti di quelli, invece, attribuiti alla magistratura inquirente;

   non può non rilevarsi come tale previsione non sembra recepire pregresse prassi legislative, rappresentando, al contrario, un elemento certamente inusuale e non frequente;

   la natura parlamentare dell'inchiesta, è bene ribadire, che è volta a raccogliere elementi di conoscenza e non prove. Pertanto, è sempre preferibile utilizzare modalità di accesso a conoscenze e documenti di carattere informale;

  rilevato che:

    è di tutta evidenza come l'attività oggetto di codesta Commissione d'inchiesta si sovrapponga ineludibilmente a quella attualmente in corso da parte della magistratura inquirente, con implicazioni di non poco conto, sia sotto il profilo del rispetto dei confini dei poteri costituzionali, che in termini di corretta prosecuzione dell'attività inquirente e dell'acquisizione di utili risultanze probatorie;

    come noto, infatti, è attualmente in corso un'indagine della Procura di Bergamo, volta ad accertare circostanze ed eventuali responsabilità durante le prime fasi dell'emergenza epidemiologica. Pertanto, ogni ulteriore contemporanea attività da parte della suddetta Commissione ben potrebbe ostacolare o compromettere quella condotta dalla magistratura;

    a giudicare dal nutrito e circostanziato elenco di poteri e compiti attribuiti alla Commissione – alcuni dei quali di pertinenza minima o nulla con gli obiettivi di indagine – dalla legge istitutiva, dubbi sorgono circa la reale volontà della maggioranza proponente di utilizzare il prezioso istituto dell'inchiesta parlamentare per rispondere davvero alle reali esigenze sottese ai poteri ad essa attribuiti dall'articolo 82 della Costituzione;

   rilevato ancora che:

    nella percezione pubblica, la locuzione «Gestione dell'emergenza epidemiologica», non definendo né il perimetro temporale, né i soggetti coinvolti dall'inchiesta, potenzialmente include il periodo dal 31 gennaio 2020 ad oggi, e – soprattutto – coinvolgerebbe tutti i soggetti (Governo, regioni, aziende sanitarie, comuni, etc.) e riguarderebbe tutti i processi decisionali (politici, organizzativi, gestionali, amministrativi, clinici);

    è utile ricordare che nel periodo sopra considerato si sono avvicendati tre Governi (Conte II, Draghi e Meloni) di cui solo i primi due durante il periodo dello Stato di emergenza (31/01/2020-31/03/2022) ovvero il Governo Conte II per 379 giorni e il Governo Draghi per 411 giorni;

    l'evoluzione della pandemia durante il Governo Conte II ha visto il susseguirsi di 2 ondate e l'avvio della campagna vaccinale. Con il Governo Draghi è proseguita la campagna vaccinale e si sono verificate 5 ulteriori ondate. Infine, durante il Governo Pag. 81Meloni è proseguita la campagna vaccinale, in particolare relativamente alla somministrazione di quarte e quinte dosi;

    come rilevato in sede di audizione di esperti, molteplici sono anche le criticità insite negli stessi compiti attribuiti alla commissione d'inchiesta. Preliminarmente, alcuni compiti hanno una fattibilità minima o nulla per varie ragioni: dati assenti, insufficienti o di scarsa qualità; impossibilità di definire relazioni causa-effetto; complessità dei benchmark con altri paesi; elevato grado di soggettività del giudizio. Altri compiti risultano estremamente time & cost consuming. Infine, per altri le risposte sono già disponibili. Di conseguenza, codesta Commissione dovrà valutare fattibilità e costi dei compiti della Commissione d'inchiesta, al fine di definirne le priorità. Infine, vi è un'imprescindibile difficoltà di esprimere ex post giudizi su decisioni determinate da una situazione di emergenza mai sperimentata in passato;

    non vi sono allo stato attuale ancora evidenze probatorie che possano essere considerate eventualmente insufficienti o contraddittorie, tali da giustificare l'intervento della commissione d'inchiesta;

   valutato infine che:

    le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente – sfruttando la maggioranza numerica nell'organo- su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

    al contrario, le commissioni di inchiesta dovrebbero assumere una impostazione «mite» dei loro poteri, derivante da un lato dall'oggetto delle loro indagini – quelle materie di «pubblico interesse» che dovrebbero collocarsi (costitutivamente) fuori dalla logica maggioranza-opposizione – e, dall'altro, dai criteri che sottostanno alla loro composizione,

  per le ragioni esposte in premessa, si esprime

PARERE CONTRARIO.

D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

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ALLEGATO 4

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano. C. 887 Varchi, C. 342 Candiani, C. 1026 Lupi e petizione n. 302.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Magi.
*1.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
*1.3. Dori.
*1.4. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Norme per la trascrizione di provvedimenti stranieri in materia di rapporto di filiazione e per la disciplina dello stato giuridico del nato a seguito del ricorso a procreazione medicalmente assistita eterologa all'estero)

  1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) All'articolo 64, comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   b) all'articolo 65, comma 1, premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dall'articolo 67-bis,»;

   c) dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:

«Art. 67-bis.
(Atti, sentenze e provvedimenti stranieri formati a seguito di ricorso a surrogazione di maternità)

   1. La sentenza, l'atto o il provvedimento straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione è trascritto dall'ufficiale dello stato civile. L'atto è trasmesso senza indugio al pubblico ministero per l'impugnazione ai sensi dell'articolo 67.
   2. L'autorità giudiziaria accerta con ogni mezzo la non contrarietà del riconoscimento al preminente interesse del minore, considerate le concrete circostanze del caso. In caso di accertamento negativo, l'autorità giudiziaria ordina la cancellazione della trascrizione, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».

  2. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando una coppia di donne ricorra, in Italia o all'estero, a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Nel caso di cui al periodo precedente, l'ufficiale dello stato civile procede alla formazione dell'atto di nascita indicando come madri la donna che ha partorito e la donna che ha espresso la volontà di ricorrere alla tecnica di procreazione medicalmente assistita.».

  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Interno adotta, con proprio decreto, le formule e i modelli necessari a consentire la formazione degli atti dello stato civile in applicazione dell'articolo 8, Pag. 83comma 1-bis, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, introdotto dalla presente legge. In caso di mancata o tardiva adozione del decreto, gli ufficiali dello stato civile procedono comunque alla formazione di tali atti.
1.5. Zan, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis Al fine di garantire la tutela dell'interesse preminente del minore, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, anche ai nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate al di fuori delle condizioni e in assenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5, ovvero di altre tecniche vietate dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, praticate in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, nei confronti della persona o della coppia di persone coniugate, unite civilmente o conviventi, la cui volontà di ricorrere alle tecniche e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti.».
1.6. Magi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. In ogni caso, la violazione del divieto di surrogazione di maternità di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di maternità surrogata all'estero».

  2. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

   «8-bis. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo».
1.7. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

   «6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge».
1.8. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1 premettere il seguente:

  01. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)

   1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.
   2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggettiPag. 84 donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.
   3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.
   4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.
   5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.
   6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.
   7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla».

  Conseguentemente al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatto salvo quanto previsto all'articolo 4-bis.
1.9. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Al comma 1, dopo le parole: Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, aggiungere le seguenti: le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e» sono soppresse ed
1.10. Magi.

  Al comma 1, dopo le parole: Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, aggiungere le seguenti: le parole: «con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro» ed
1.11. Magi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Le pene stabilite fino alla fine del comma, con le seguenti: Al fine di garantire la tutela dell'interesse preminente del minore, i nati a seguito dell'applicazione di surrogazione di maternità o di altre tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate in violazione delle presente legge, ovvero in un Paese estero ai sensi della normativa ivi vigente, assumono, in ogni caso, lo stato di figli della persona o della coppia di persone coniugate, unite civilmente o conviventi la cui volontà di ricorrere alle tecniche e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti.
1.12. Magi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Le pene stabilite fino alla fine del comma, con le seguenti: Se il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano si applicano la pena Pag. 85della reclusione da un anno a tre anni e la multa da 600.000 a un milione di euro.
1.13. Calderone, Pittalis, Patriarca.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a eccezione dei casi in cui, per la donazione di gameti o embrioni, siano previste forme di ristoro e rimborso spese per i donatori o le donatrici.
1.14. Quartini, Sportiello, Di Lauro, Marianna Ricciardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. In ogni caso, la violazione del divieto di surrogazione di maternità di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di maternità surrogata all'estero».

  1-ter. All'articolo 6 legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

   «8-bis Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da maternità surrogata o da fecondazione assistita di tipo eterologo».
1.15. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

   «6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge».
1.16. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, al comma 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «e 5» sono sostituite con le seguenti: «, 5 e 6»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non è punibile, altresì, la persona o la coppia di persone che abbia intrapreso un percorso di procreazione medicalmente assistita vietato dalla presente legge, ivi inclusa la surrogazione di maternità, in un Paese estero ai sensi della relativa normativa, la cui volontà di intraprendere il percorso e di assumere la responsabilità genitoriale è desumibile da atti concludenti»
1.17. Magi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Riconoscimento dello status giuridico del nato in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata)

   1. I figli concepiti all'estero a seguito dell'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, nonché quelli nati all'estero, attraverso il ricorso alla maternità surrogata, in violazione dei divieti posti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 12, comma 6, ma in conformità alle norme ivi vigenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto dalla coppia coniugata o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, secondo le modalità previste dal presente articolo. Al fine del riconoscimento, i genitori congiuntamente, o anche solo il genitore d'intenzione, devono esprimere il consenso informato nelle forme previste dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, e devono richiedere al Tribunale per le persone Pag. 86per i minorenni e per le famiglie competente che sia disposta la procedura di riconoscimento dello stato di figlio della coppia, secondo quanto previsto dal presente articolo.
   2. La richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia è effettuata da entrambi i genitori congiuntamente o anche solo dal genitore d'intenzione e deve essere presentata entro tre mesi dalla nascita, ovvero entro dodici mesi nel caso di minori nati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
   3. Sulla richiesta di riconoscimento dello stato di figlio della coppia da parte dei soggetti di cui al comma 2, il tribunale si pronuncia con assoluta urgenza, non oltre trenta giorni dalla presentazione della stessa, dopo aver accertato la corrispondenza al superiore interesse del minore e aver sentito il pubblico ministero e i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita, omessa ogni altra formalità procedurale, con sentenza in camera di consiglio, che decide in merito alla richiesta di fare luogo al riconoscimento dello stato di figlio della coppia.
   4. Avverso la sentenza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero e dalla coppia. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
   5. L'udienza di discussione dell'appello è fissata entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
   6. La sentenza sul riconoscimento dello stato di figlio della coppia, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione dà immediata comunicazione della definitività della sentenza al cancelliere del tribunale per i minorenni.
   7. Il riconoscimento avvenuto in base a quanto previsto dal presente articolo, produce dal momento della definitività della sentenza, gli stessi effetti derivanti dalla sentenza di adozione ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 184 del 1983».
1.01. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Disposizioni concernenti la tutela del nato in caso di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e di maternità surrogata)

   1. I figli concepiti all'estero a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo e della maternità surrogata, praticate in violazione dei relativi divieti posti dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 12, comma 6, ma in conformità alle norme ivi vigenti, acquistano lo stato di figlio riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 dalla coppia coniugata o unita civilmente ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76.»
1.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis.
(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)

   1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre Pag. 87trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
   2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 c.c.».
1.03. Appendino, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.