CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 maggio 2023
111.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-00508 Bonafè: Sulle vicende legate alla presentazione del libro dello scrittore Luciano Luciani presso la Biblioteca Civica Agorà di Lucca.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli deputati,

   nell'interrogazione n. 5-00508 l'Onorevole Bonafè e altri riprendono alcune notizie di stampa sulla mancata concessione – da parte del Comune di Lucca – di una sala della Biblioteca civica Agorà per la presentazione di un libro, chiedendo ai Ministri dell'interno e della cultura se non ritengano necessario adottare iniziative per garantire il confronto democratico e le libertà costituzionali.
   Interessata al riguardo dalla Prefettura di Lucca, l'Amministrazione comunale ha riferito che l'8 febbraio scorso l'associazione Millimetrica ha presentato richiesta di concessione gratuita della predetta sala per la presentazione del volume Rossa e plebea. Pisa mezzo secolo fa di Luciano Luciani, in virtù dell'adesione dell'associazione al Patto locale per la lettura, che regolamenta per l'utilizzo degli spazi comunali a condizioni agevolate.
   Con riferimento a tale richiesta, il Comune di Lucca ha precisato inoltre che lo spazio richiesto per il giorno 16 marzo non è mai stato formalmente concesso, né alcuna autorizzazione comunale è stata rilasciata per la diffusione della locandina di promozione dell'evento, anche tramite social media, con lo stemma dell'Amministrazione comunale o il logo della Biblioteca civica.
   L'ente locale ha inoltre precisato che l'indisponibilità della Biblioteca, a causa di sovrapposizione di varie iniziative, è stata comunicata una settimana prima della presentazione, per consentire l'individuazione di altra data e di altro spazio per la relativa organizzazione.
   La presentazione del libro si è tenuta quindi nella data prevista – il 16 marzo – presso il Palazzo Ducale, sede della Provincia di Lucca, con la partecipazione del Sindaco.
   Nel frattempo, il 10 marzo scorso, il capogruppo consiliare del Partito Democratico, anche a nome degli altri gruppi di opposizione, ha richiesto date alternative al 16 marzo per l'utilizzo dell'Auditorium della Biblioteca civica Agorà e, dopo interlocuzioni col Comune, l'autorizzazione è stata rilasciata il 17 marzo scorso per il successivo 29 marzo 2023, alle ore 18, a titolo gratuito nel rispetto di quanto previsto dalla regolamentazione comunale per l'utilizzo degli spazi a condizioni agevolate.
   Infine, il 29 marzo la presentazione si è svolta regolarmente negli spazi della Biblioteca civica.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999. C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1041, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999;

   rilevato che:

    il disegno di legge ha la finalità di ratificare la revisione dell'Accordo dell'Aja, che consente al titolare di un disegno o modello industriale di ottenere la protezione per quell'opera in più Paesi, purché a loro volta abbiano sottoscritto il medesimo Accordo, attraverso un'unica domanda internazionale, redatta in una sola lingua e presentata presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) o presso l'ufficio nazionale di uno Stato Parte dell'Accordo;

    in particolare, il provvedimento intende ampliare il sistema di protezione inaugurato con l'Accordo dell'Aja, permettendo ai richiedenti italiani di estendere la tutela dei propri disegni e modelli industriali anche ad ulteriori aree nazionali e regionali, mediante l'utilizzo di un unico strumento, rappresentato dal deposito internazionale;

    il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca, oltre ai richiamati interventi, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il disegno di legge di ratifica è riconducibile all'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Nuovo testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone, quale risultante dalle proposte emendative approvate;

   rilevato che:

    il testo unificato prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

    l'articolo 1 istituisce una Commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale;

    l'articolo 2 disciplina la composizione della Commissione prevedendo, in particolare, che la Commissione sia composta da quindici senatori e quindici deputati, nominati dai Presidenti della Camera di appartenenza, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento;

    l'articolo 3 definisce in modo puntuale i compiti attribuiti alla Commissione, in particolare che il comma 1, lettera gg), sembra prefigurare l'eventuale costituzione di un nuovo organismo cui la Commissione d'inchiesta partecipa in collaborazione con l'Istituto superiore della sanità;

    l'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti della Commissione;

    l'articolo 5 riguarda l'acquisizione di atti e documenti;

    l'articolo 6 stabilisce l'obbligo del segreto per i componenti della Commissione;

    l'articolo 7 prevede le disposizioni sull'organizzazione interna della Commissione e sul limite di spesa;

   ritenuto che:

  sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   la materia oggetto del testo unificato attiene alla disciplina degli organi dello Stato, riservata dall'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

  per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali:

   il testo unificato prevede, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, l'istituzione per tutta la durata della XIX legislatura di una commissione bicamerale di inchiesta alla quale affida l'obiettivo di svolgere indagini e valutare la gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia, anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità,

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   a) valuti la Commissione di merito di prevedere che la Commissione d'inchiesta possa avvalersi della collaborazione e delle ricerche di soggetti esterni in coerenza con la prassi delle Commissioni parlamentari d'inchiesta, invece di ricorrere alla costituzione di un nuovo organismo cui la Commissione d'inchiesta partecipa come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera gg).

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ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. Nuovo testo unificato C. 384 Molinari, C. 446 Bignami e C. 459 Faraone.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  La I Commissione,

   in sede di esame del provvedimento in titolo,

   premesso che:

    il testo è volto ad istituire e disciplinare una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

    il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del predetto virus «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» e, successivamente, l'11 marzo 2020, riconosciuta, dalla stessa OMS, una «situazione pandemica»;

    il Governo del nostro Paese ha immediatamente attivato misure di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza per sei mesi – fino al 31 luglio 2020 – in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato sulla base del suo evolversi;

    la Delibera ha disposto che si provvedesse con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata;

   rilevato che:

    la Commissione assume, tra i compiti in elenco all'articolo 3 e, segnatamente, alle lettere m), n), z) e aa), quello di «valutare» atti e fatti – dal dizionario, «valutare»: «espressione ai fini di un giudizio di merito»; «stima morale o considerazione d'altro genere» (fig.) – che appare inappropriato ed esorbitante rispetto all'attività di inchiesta e di indagine tesa all'accertamento e alla verifica degli atti e dei fatti e all'acquisizione di dati ed elementi, ad acquisire conoscenza e non ad operare dirette decisioni; in particolare, la «valutazione» di non pochi ambiti e aspetti di alto rilievo e profilo scientifici non pare poter essere assolta dal consesso;

    con la sentenza n. 231/1975 la Corte costituzionale ha affermato che «compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è di “giudicare”, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere», in quanto le inchieste hanno «semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso»;

    gli ambiti, gli atti e i fatti nonché le determinazioni che la Commissione si propone di esplorare escludono del tutto gli enti territoriali, in particolare le Regioni, scelta che appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma Pag. 53non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale – ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria che per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali, sia, ad esempio, in ordine all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;

    nel testo non compare alcun riferimento alla necessità di indagare l'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute: come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;

    istituire, pertanto, una commissione d'inchiesta in assenza degli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

    alla lettera g) erroneamente si attribuiscono alla cosiddetta task force, istituita presso il Ministero della salute, compiti completamente diversi da quelli effettivi, menzionandosi «attività di coordinamento di ogni iniziativa relativa al virus» in luogo del «compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità», come si evince dall'atto relativo al suo insediamento;

    nel complesso, dubbi sorgono, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e degli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato del Governo Conte II, come un vero e proprio atto d'accusa;

    le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente – sfruttando la maggioranza numerica nell'organo- su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

   per le ragioni sopra esposte,

  esprime

PARERE CONTRARIO

Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi

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ALLEGATO 5

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 Madia, C. 88 Magi, C. 424 Grippo, C. 769 Zanella e C. 907 Pavanelli.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di residenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio.
  2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegate la copia di un documento di identità valido, la documentazione attestante una delle circostanze di cui al medesimo comma 1, rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di lavoratore autonomo, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.
  3. Il comune di residenza, dopo avere verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al comune di temporaneo domicilio entro il settimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione.
  4. Il comune di temporaneo domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui egli può esercitare il diritto di voto.
  5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli, previa presentazione di un documento di identità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 4, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione.
  6. Del nominativo dell'elettore è presa nota nel verbale dell'ufficio medesimo.
  7. Le procedure previste dai commi da 1 a 6 si applicano alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per gli elettori di cui al medesimo comma 1.
  8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie,

   sopprimere gli articoli 2 e 3.
1.1. Pavanelli, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino.

Pag. 55

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, sostituire le parole da: Nel rispetto fino alla fine della lettera a), con le seguenti:

  1. In attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, un decreto legislativo al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini al voto e agevolare l'esercizio del diritto agli elettori che si trovano in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto.
  1-bis. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi ivi indicati, i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere che l'esercizio del diritto di voto sia garantito agli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione;

   b) prevedere gli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possano dichiarare al comune di residenza, entro un congruo termine prestabilito rispetto alla data della consultazione elettorale, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio e che ad esso siano ascritti gli effetti elettorali riferiti al voto presso il seggio di appartenenza.
0.1.2.25. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea:

    1) sostituire le parole: Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di con le seguenti: Al fine di dare piena attuazione all'articolo 48 della Costituzione e;

    2) sopprimere le parole: , nel rispetto dei principi di segretezza e sicurezza del voto;

   b) alla lettera a) dopo le parole: atte a garantire inserire le seguenti: , con modalità che ne assicurino la libertà e la segretezza,.
0.1.2.18. Grippo, Madia, Magi.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, alinea, dopo le parole: ad adottare inserire le seguenti: , entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
0.1.2.1. Magi..

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, alinea, dopo le parole: ad adottare inserire le seguenti: , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo,.
*0.1.2.21. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.
*0.1.2.9. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   1. sostituire le parole: decreto legislativo volto con le seguenti: , entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti;

   2. alla lettera b), sostituire le parole: ulteriore riduzione con la seguente: rimodulazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel terminePag. 56 di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora il decreto di cui al presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, quest'ultimo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
0.1.2.28. Bordonali, Urzì, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, alinea, sostituire le parole: un decreto legislativo volto con le seguenti: , entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti,.
0.1.2.27. Bordonali, Urzì, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto dei principi di inserire le seguenti: uguaglianza, personalità, libertà,.
0.1.2.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, lettera a), dopo le parole: le modalità inserire le seguenti: , anche digitali,.
0.1.2.19. Grippo.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, lettera a), dopo le parole: diritto di voto inserire le seguenti: presso il comune di domicilio.
0.1.2.2. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o referendarie con le seguenti: inerenti le elezioni politiche, le elezioni europee o quelle referendarie, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione, attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, la cui domanda va inoltrata tramite SPID e prevedendo in particolare la possibilità di esercitare il voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.
0.1.2.7. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, lettera a), sostituire le parole: o referendarie con le seguenti: inerenti le elezioni politiche, le elezioni europee o quelle referendariePag. 57 ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione.
0.1.2.5. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, in particolare prevedendo la possibilità di esercitare il voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.
0.1.2.4. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: , attraverso il meccanismo del voto anticipato presidiato, la cui domanda va inoltrata tramite SPID, e prevedendo in particolare la possibilità di esercitare il voto presso una struttura pubblica ubicata nel comune di temporaneo domicilio o nella stessa provincia, nonché disciplinando le modalità di trasmissione del voto esercitato in via anticipata alla sezione elettorale nelle cui liste l'elettore risulta iscritto.
0.1.2.6. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ulteriore riduzione con la seguente: rimodulazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora il decreto di cui al presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, quest'ultimo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
0.1.2.26. Bordonali, Urzì, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

   c) quanto prima tutte le risorse necessarie atte a dare completa attuazione all'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in Pag. 58caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.
0.1.2.8. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

  All'emendamento 1.2 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
0.1.2.10. Madia, Magi, Zaratti, Grippo, Baldino.

  All'emendamento 1.2 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2023. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.
  1-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

  Conseguentemente, alla parte conseguenziale, capoverso «al Titolo», aggiungere, in fine, le seguenti parole: e aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni per la sperimentazione del certificato digitale elettorale ai fini dell'espressione del voto.
0.1.2.20. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli.

  All'emendamento 1.2 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Pag. 59Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  1-ter. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 1-bis, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono resi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione, decorsi i quali i decreti legislativi possono comunque essere adottati.
  1-quater. Se i termini per l'espressione dei pareri di cui ai commi 1-bis e 1-ter scadono nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  1-quinquies. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la procedura di cui al presente articolo, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo medesimo.
  1-quater. Lo schema di decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al comma 1 è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al suo interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. A tale fine, per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo attuativo della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.
0.1.2.22. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

  All'emendamento 1.2 del relatore, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il decreto legislativo è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza in ordine alle misure di cui al comma 1, lettera b), del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
0.1.2.23. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura)

  1. Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare, nel rispetto dei principi di segretezza e sicurezza del voto:

   a) le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie;

   b) una ulteriore riduzione della tariffa agevolata applicata dagli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei propri comuni di iscrizione elettorale.

Pag. 60

  Conseguentemente:

   sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

   al Titolo, sostituire le parole: Disposizioni per l'esercizio con le seguenti: Delega al Governo in materia di esercizio.
1.2. Il Relatore.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini e per gli effetti della presente legge sono equiparati ai motivi di lavoro di cui al comma 1 la pratica sportiva, l'allenamento o le competizioni sportive, anche a carattere dilettantistico, che comportino durante lo svolgimento delle tornate elettorali la permanenza delle sportive e degli sportivi in un comune sito in regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza. Ai fini del comma 3, lettera b), l'elettore allega al momento della domanda un'attestazione della società di appartenenza.
1.3. Berruto.

ART. 5.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Esonero dalla raccolta di sottoscrizioni per le elezioni comunali)

  1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati, anche con simbolo composito, che alla data di indizione delle elezioni comunali risultino essere espressione di gruppi parlamentari costituiti in almeno una delle due Camere».
5.01. Alessandro Colucci.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Qualora il regolamento non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del regolamento, invia al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Decorsi comunque venticinque giorni dalla data di trasmissione dello schema, il regolamento è adottato anche in mancanza dei pareri.
6.1. Zaratti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo, con una dotazione pari a un milione di euro per l'anno 2023, allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.Pag. 61
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

  Conseguentemente, all'articolo 7, sostituire le parole da: valutati fino a: 2023 con le seguenti: valutati in due milioni di euro per l'anno 2023 e un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
6.01. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Pavanelli.

Pag. 62

ALLEGATO 6

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura. C. 115 Madia, C. 88 Magi, C. 424 Grippo, C. 769 Zanella e C. 907 Pavanelli.

PROPOSTE EMENDATIVE E SUBEMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   sostituire le parole: decreto legislativo volto con le seguenti: , entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti;

   alla lettera b), sostituire le parole: ulteriore riduzione con la seguente: rimodulazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'Interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora il decreto di cui al presente articolo determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nell'ambito del medesimo decreto, quest'ultimo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
0.1.2.28. Bordonali, Urzì, Paolo Emilio Russo, Alessandro Colucci.

  All'emendamento 1.2 del relatore, comma 1, alinea, dopo le parole: nel rispetto dei principi di inserire le seguenti: uguaglianza, personalità, libertà,
0.1.2.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Baldino, Pavanelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da Pag. 63quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura)

  1. Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo volto a disciplinare, nel rispetto dei principi di segretezza e sicurezza del voto:

   a) le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie;

   b) una ulteriore riduzione della tariffa agevolata applicata dagli enti e le società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei propri comuni di iscrizione elettorale.

  Conseguentemente:

   sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;

   al Titolo, sostituire le parole: Disposizioni per l'esercizio con le seguenti: Delega al Governo in materia di esercizio.
1.2. Il Relatore.