CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 maggio 2023
106.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 44/2023: Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche. C. 1114 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   rilevato che il decreto intende conseguire l'obiettivo di consentire alle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali di potenziare le proprie strutture;

   richiamato il contenuto dell'articolo 15, i cui commi da 15 a 18 istituiscono e disciplinano il reclutamento, le funzioni e la carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con una dotazione organica di 102 unità complessive, di cui 51 medici principali, 32 medici capo, 16 primi dirigenti medici e 3 dirigenti superiori medici;

   preso atto che – secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – tale intervento è finalizzato a implementare l'efficienza del Corpo, attualmente privo di personale medico, e dei dipartimenti dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021. C. 922 Governo.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'Accordo, come indicato dall'articolo 1, è finalizzato a rendere più stretta la collaborazione tra le polizie dei due Paesi nel prevenire, individuare, reprimere e investigare sui reati, regolamentando giuridicamente la collaborazione operativa e rafforzando i rapporti tra gli omologhi organismi impegnati nella lotta al crimine organizzato transnazionale, anche attraverso lo scambio di informazioni, la condivisione di esperienze in materia di criminalità organizzata;

    l'articolo 2 specifica che l'autorità competente per l'attuazione dell'Accordo per la Parte italiana è il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

    l'articolo 3 sancisce i principali settori entro i quali la cooperazione di polizia si renderà operativa, elencando una pluralità di fattispecie delittuose che però non ha carattere di esaustività, dal momento che le autorità competenti, di comune intesa, possono estendere la collaborazione anche al contrasto di ulteriori reati previsti dalle rispettive legislazioni;

    l'articolo 4 indica specifiche modalità per l'attuazione della collaborazione, che possono comprendere scambi di informazioni di interesse reciproco, attraverso richieste di assistenza disciplinate dall'articolo 5;

    a tali richieste, ai sensi dell'articolo 6, l'altra Parte può rispondere con un rifiuto motivato nel caso l'esecuzione delle stesse comporti una minaccia per i diritti, le libertà, la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altro interesse nazionale, o contrasti con le leggi o gli obblighi dell'altro Stato, o se la richiesta riguardi una condotta non penalmente rilevante per l'altra Parte;

    l'articolo 7 dettaglia le procedure da seguire per l'esecuzione delle richieste, eseguite dalle autorità competenti in conformità alla legislazione dei loro Stati;

    il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore,

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PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019. C. 1039 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'Accordo, collocandosi all'interno di un processo di intensificazione delle relazioni economiche tra l'Unione europea e il Vietnam, prevede un miglioramento del quadro entro cui si collocano gli investimenti europei in Vietnam, assicurando agli investitori Ue una condizione di non discriminazione e fissando una serie di tutele e comprende anche un nuovo meccanismo di risoluzione delle controversie, prevedendo la costituzione di un tribunale bilaterale ad hoc (ICS), in sostituzione del tradizionale meccanismo ISDS (Investor-State dispute settlement), giudicato dall'Unione inaffidabile e superato;

    il Capo I riguarda gli obiettivi e le definizioni generali e individua come obiettivo dell'Accordo il miglioramento delle relazioni tra le Parti, in materia di investimenti;

    il Capo II riguarda la protezione degli investimenti e definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo;

    il Capo III riguarda la risoluzione delle controversie ed è diviso in due sezioni: la sezione A riguarda le controversie tra le Parti mentre la sezione B è relativa alle controversie tra investitori e Parti;

    il Capo IV contiene disposizioni istituzionali, generali e finali;

    inoltre, l'accordo si compone di 13 allegati, riguardanti, tra l'altro, per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, anche il codice di condotta per i membri del tribunale, i membri del tribunale d'appello e i mediatori e le procedure di lavoro del tribunale d'appello;

    il disegno di legge di ratifica prevede l'ordinaria formula di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché le consuete clausole di copertura finanziaria e di entrata in vigore,

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PARERE FAVOREVOLE