CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 maggio 2023
103.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. C. 1115 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1115, di conversione, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech;

   considerato che:

    il decreto-legge in conversione reca disposizioni per adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT pilot regime) (Capo I, sezioni da I a VI) nonché per introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech (Capo I, sez. VII);

    il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione di tecnologie trasformative nel settore finanziario, compresa la tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari;

    l'obiettivo del decreto in esame è dunque quello di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza;

   ritenuto che:

  sotto il profilo dei presupposti di necessità ed urgenza:

   il provvedimento risponde all'esigenza di adottare, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformare l'ordinamento giuridico nazionale alla modifica dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che introduce una nuova definizione di strumento finanziario includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito;

   viene inoltre rilevata di conseguenza anche la straordinaria necessità e urgenza di introdurre una disciplina in materia di emissione e circolazione tramite il ricorso a tecnologie a registro distribuito (DLT) al fine di evitare che gli operatori italiani si trovino in svantaggio competitivo rispetto ad altri operatori stabiliti in Stati membri;

  sotto il profilo del rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   il decreto-legge si inquadra nell'ambito della materia di esclusiva competenza legislativa statale «sistema tributario e contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1067, di conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, recante disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria;

   considerato che:

    l'articolo 1 del decreto-legge interviene sull'assetto societario della Stretto di Messina S.p.A., attribuendone la quota di maggioranza al Ministero dell'economia e delle finanze e la quota restante a R.F.I. S.p.A., Anas S.p.A., e alle regioni Sicilia e Calabria e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze eserciti i propri diritti d'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale a sua volta esercita le funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla Stretto di Messina S.p.A. in ordine alle attività oggetto di concessione;

    l'articolo 2 ridefinisce il rapporto di concessione fra il Ministero delle infrastrutture e la Stretto di Messina S.p.A.;

    l'articolo 3 prevede che l'opera sia inserita nell'Allegato infrastrutture al DEF e prevede la presentazione di una relazione sul progetto definitivo dell'opera su cui è chiamato ad esprimersi il Consiglio di amministrazione della concessionaria: al termine del procedimento di approvazione della relazione da parte della società concessionaria, è prevista una conferenza di servizi istruttoria sul progetto definitivo, per la quale sono dettati tempi e procedure speciali, che si applicheranno anche alla valutazione d'impatto ambientale (VIA) sul progetto definitivo;

    l'articolo 4 introduce disposizioni finali e di coordinamento al fine di consentire, in tempi rapidi, la riattivazione della società e la ridefinizione dei rapporti contrattuali dalla medesima stipulati;

   rilevato che:

  sotto il profilo dei presupposti della necessità e urgenza:

   il provvedimento risponde all'esigenza di pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, al fine di contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e sviluppo;

   ritenuto che:

  per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

   le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alle materie di competenza legislativa concorrente «grandi reti di trasporto e di navigazione» e «governo del territorio» (di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione). Per quanto riguarda quindi il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, questo potrà avvenire nell'ambito della conferenza dei servizi e della valutazione di impatto ambientale come disciplinate dall'articolo 3;

   l'articolo 14, comma 1, lettera g) dello Statuto della Regione Siciliana individua i lavori pubblici come competenza legislativa esclusiva della regione, con esclusione però delle «grandi opere pubbliche di interesse prevalentemente nazionale», fattispecie alla quale appare riconducibile il ponte sullo Stretto, come segnala anche l'inserimento Pag. 63nell'Allegato infrastrutture del DEF ad opera dell'articolo 3 del decreto-legge nonché la qualificazione come prioritaria e di preminente interesse nazionale ad opera dell'articolo 1, comma 487, della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022);

  per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

   il decreto-legge prevede interventi volti a realizzare un collegamento stabile, agevole e rapido, tra la Sicilia e la Calabria, per rendere più semplice il transito dalla terraferma all'isola e viceversa, dando così seguito ai principi affermati dall'articolo 16 della Costituzione, che enuncia il diritto di ogni cittadino a circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, e dall'articolo 119 della Costituzione, che nel nuovo sesto comma recentemente inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale n. 2 del 2022, dispone che la Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

   la realizzazione dell'opera necessariamente comporterà l'adozione di provvedimenti volti all'esproprio dei terreni di proprietà privata interessati dal passaggio dei collegamenti stradali e/o ferroviari o dalla costruzione dell'infrastruttura del Ponte stesso e a tali fini viene in rilievo l'articolo 42 della Costituzione, il quale, al terzo comma, consente l'espropriazione per motivi d'interesse generale, con le garanzie della necessaria previsione per legge dei casi in cui ciò è possibile e della corresponsione di un indennizzo al proprietario,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.