CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 aprile 2023
100.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI QUARTINI, MARIANNA RICCIARDI, SPORTIELLO, DI LAURO

  La XII Commissione,

   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 del 2023 recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, già approvato dal Senato (AC 1112),

   premesso che:

    l'articolo 5-ter interviene sul Sistema di accoglienza e integrazione, escludendo dai servizi della rete territoriale i richiedenti asilo e prevedendo deroghe solo per i richiedenti protezione internazionale che entrino in Italia in attuazione di protocolli sui corridoi umanitari, del programma di reinsediamento o di evacuazioni umanitarie, nonché per i richiedenti che appartengono alle cosiddette categorie vulnerabili;

    il medesimo articolo prevede, quale causa di decadenza dalle misure di accoglienza, la mancata presentazione del richiedente presso la struttura individuata entro sette giorni dalla comunicazione, salvo casi di forza maggiore o di ritardo motivato; inoltre, alcune misure transitorie dispongono che le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei richiedenti protezione internazionale afghani che entrano in Italia in attuazione delle evacuazioni umanitarie, nonché ai profughi dall'Ucraina;

    a riguardo, si ricorda che le disposizioni vigenti articolano le prestazioni del Sistema di accoglienza e integrazione in due livelli e, tra i servizi di primo livello, sono comprese le prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico-culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

    all'articolo 6-bis del provvedimento all'esame, si prevede che sia attivata una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa, al fine espresso di garantire tempestività ed efficienza negli interventi di emergenza-urgenza, per tutelare la salute degli abitanti dell'isola e dei migranti; tuttavia si precisa che la predetta attivazione avvenga nell'ambito del Servizio sanitario regionale della Regione Siciliana con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché nel rispetto della normativa concernente la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni; medesima invarianza di risorse è prevista per le attività conseguenti dell'INMP;

    il successivo articolo 6-ter espunge l'assistenza psicologica, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, dalle prestazioni che devono essere assicurate nelle strutture di prima accoglienza; attualmente è previsto, invece, che nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee straordinarie di accoglienza debbano essere assicurate alcune condizioni e prestazioni, tra le quali rileva l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio;

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    l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare; di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

    il medesimo articolo 7 interviene in maniera consistente sulla protezione speciale restringendone i casi e le possibilità per cui è possibile richiedere protezione;

    nel nostro Paese vigono attualmente tre tipi di protezione: il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione speciale e, ai sensi dell'articolo 19 del testo unico sull'immigrazione, in nessun caso non può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione; ugualmente sono protette tutte le situazioni in cui vi siano rischi di tortura o trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;

    la protezione speciale, che ha sostituito quella umanitaria cancellata dal decreto sicurezza del 2018, ha durata biennale, il suo rinnovo è subordinato ad una rivalutazione e, attualmente, può essere convertita in permesso di lavoro; questo tipo di protezione consente a qualsiasi persona che non è cittadina dell'Unione europea di chiedere asilo senza nessun tipo di limitazione rispetto al Paese di provenienza;

    con le modifiche introdotte all'articolo 7 del provvedimento in esame la protezione speciale non potrà più essere convertita in permesso di lavoro, potrà solo essere rinnovata e non potrà più essere richiesta direttamente al Questore; inoltre, il permesso di soggiorno per calamità sarà rilasciato quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe far ritorno versa in una situazione di calamità «contingente ed eccezionale» e non più «grave», come attualmente previsto; conseguentemente si prevede che anche il permesso di soggiorno sia rinnovabile solo se permangono le condizioni di «eccezionale» calamità e non di «grave» calamità, con una durata del permesso di soli sei mesi e rinnovabili solo una volta;

    l'articolo 7 del provvedimento all'esame modifica altresì le condizioni di salute in presenza delle quali non è consentita l'espulsione: non si potrà procedere all'espulsione qualora le «condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non siano adeguatamente curabili nel paese di origine» e non più in presenza di «gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie»; inoltre, non si potrà più convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro;

    in sostanza, le cure mediche per cui si potrà richiedere la protezione speciale riguarderanno solo patologie particolari che non possono essere trattate nei Paesi d'origine e si escludono anche le patologie psicofisiche, restringendo in tal maniera la possibilità di protezione nel nostro paese;

   considerato che:

    il provvedimento in esame, consegue alla terribile, e non ultima purtroppo, strage di Cutro che ha provocato quasi 100 vittime e, almeno nelle intenzioni, interviene con lo scopo di mettere ordine e contrastare l'immigrazione clandestina;

    è del tutto evidente che il provvedimento, già in vigore da quasi due mesi, non ha prodotto alcun effetto rispetto alle intenzioni dichiarate e non contiene alcuno strumento idoneo ad incidere concretamentePag. 249 per evitare le stragi in mare, tanto che il Governo ha ritenuto di dover dichiarare lo stato di emergenza in relazione all'immigrazione irregolare;

    la decadenza dalle misure di accoglienza per nessuna ragione può comportare la privazione o diminuzione di prestazioni di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica né alcuna differenziazione può essere fatta a seconda del paese di provenienza;

    restringere i casi di salute per cui è possibile richiedere la protezione speciale, oltre ad essere sintomatico dell'inumanità che pure, Costituzione alla mano, non dovrebbe appartenere al nostro Paese, comporterà di fatto l'incremento ulteriore delle situazioni di illegalità e marginalità e il conseguente peggioramento delle condizioni di chi oggi sta tentando una integrazione;

    l'attivazione di una postazione medicalizzata del 118 presso l'isola di Lampedusa ad invarianza di risorse non può consentire idonei servizi per la tutela della salute della popolazione migrante;

    non si può in alcun modo precludere la piena garanzia del diritto alla salute, senza alcuna distinzione di cittadinanza e condizione giuridica della persona, così come affermato dall'articolo 32 della nostra Costituzione e dai trattati internazionali in vigore, in armonia con il principio indiscutibile che «la salute viaggia senza passaporto»;

    non si rileva alcuna visione programmatica di lungo periodo con riferimento alle politiche migratorie che tenga conto in primis della salute e della sicurezza delle persone immigrate, dei loro diritti e poi anche dei loro bisogni sociali ed economici;

    non si rileva alcun intervento sulla cooperazione internazionale e non si programma nulla per aiutare queste popolazioni a non dover scappare dalle proprie terre dove mancano ospedali e scuole e dove invece abbondano armi e guerre;

    le misure introdotte smantellano di fatto il sistema di accoglienza e integrazione senza alcun progetto di inclusione e si pongono in contrasto con i principi costituzionali, articolo 10 della Costituzione in primis, ed internazionali in materia di asilo laddove si intende abrogare la protezione internazionale per motivi familiari e il divieto di espulsione nell'ipotesi di protezione speciale connessa al rispetto della vita privata e personale;

    il provvedimento all'esame tradisce, com'è evidente, la consueta e ben nota logica totalmente punitiva e repressiva volta a violare i diritti e la protezione delle persone che arrivano nel nostro Paese e, finanche, il diritto fondamentale alla salute,

   per tutto quanto sopra premesso e considerato

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare. C. 1112 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI FURFARO, MALAVASI, CIANI, GIRELLI, STUMPO

  La XII Commissione,

   premesso che:

    è all'esame della Camera la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, con le modifiche apportate al Senato;

    particolarmente grave sul piano costituzionale è l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione speciale, finora rilasciati agli stranieri che non rientrano nella cd. protezione internazionale, in caso di fondato rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o in forza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali;

    tali permessi infatti costituiscono il terzo e necessario tassello che dà attuazione al diritto sancito dall'articolo 10 della nostra Costituzione, insieme al diritto di rifugiato politico – sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che protegge lo straniero in caso di fondato timore di persecuzioni internazionali – e alla cosiddetta Protezione sussidiaria – riconosciuta dalla direttiva 2011/95/Ue a favore dello straniero che, se espulso verso il Paese di origine, correrebbe il fondato rischio di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti);

    tale protezione speciale, infatti, ha consentito fino ad oggi d'includere quei casi che, non essendo integralmente tipizzabili, non rientravano nello status di rifugiato o non consentivano di ottenere la protezione sussidiaria, ma che rientravano pienamente nell'ampia configurazione del diritto d'asilo riconosciuto dalla nostra Costituzione, che protegge anche le persone impedite nell'esercizio delle libertà democratiche;

    come sottolineato anche da autorevoli costituzionalisti, il venir meno o la forte compressione di questa forma di protezione speciale costituisce una lesione diretta dell'articolo 10 della Costituzione, che sancisce che «lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge»;

    l'articolo 7 del decreto-legge in esame sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998);

    di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

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    il diritto fondamentale della tutela della vita privata e familiare è previsto dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani e dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, fonti certamente non derogabili che tutelano diritti non comprimibili;

    l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone «irregolari» che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di «prevenzione e contrasto» dell'immigrazione irregolare – come recita il Titolo del decreto-legge – finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio, per coloro che si troveranno ai margini della società, di diventare una potenziale e facile preda della criminalità;

    è inoltre probabile che l'abnorme e irragionevole compressione della protezione speciale determini l'attivazione di moltissime azioni giudiziarie volte a fare accertare la sussistenza di diritti fondamentali non adeguatamente tutelati dal legislatore;

    a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla cosiddetta Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal cosiddetto Codice Visti (regolamento 810/2009);

   considerato che:

    l'intero provvedimento è improntato ad una logica punitiva nei confronti dei migranti, assolutamente poco lungimirante e niente affatto risolutiva dei problemi legati al fenomeno della migrazione, considerato che solo una riforma profonda delle normative sugli ingressi, un solido sistema di accoglienza e di supporto all'integrazione sociale e la creazione di una cornice di diritti e di doveri per ogni migrante possono essere la risposta al fenomeno della migrazione e, non di certo, l'ingannevole e mendace promessa di allontanare dal territorio nazionale persone che richiedono protezione,

ESPRIME PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
1.1. Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia,.
1.2. Zanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine)

  1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono aggiunte, in fine, le parole: «, senza distinzioni legate al genere».
1.01. Bonetti.

ART. 2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   e) tre rappresentanti delle associazioni dei familiari di persone affette da diabete 1.
2.1. Zanella.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'osservatorio studia le risultanze dello screening di cui all'articolo 1, evidenziando le eventuali criticità riscontrate nella sua attuazione, ed elabora, altresì, proposte di intervento che pubblica con cadenza annuale nel sito internet istituzionale del Ministero della salute.
2.2. Zanella.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , uniformemente sul territorio nazionale e d'intesa con le regioni e le province autonome,.
3.1. Zanella.

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ALLEGATO 4

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

EMENDAMENTO DELLA RELATRICE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

   b) all'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

   c) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
1.50. La Relatrice.

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ALLEGATO 5

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: a decorrere dall'anno 2024.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo articolo 1, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

   b) all'articolo 3, comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.;

   c) all'articolo 4, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 530, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
1.50. La Relatrice.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
1.1. (Nuova formulazione) Zanella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: della presente legge, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia,.
1.2. (Nuova formulazione) Zanella, Quartini.

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ALLEGATO 6

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il Documento di economia e finanza (DEF) 2023 (Doc. LVII, n. 1, Annesso-bis e Allegati),

   premesso che:

    il DEF conferma l'intenzione del Governo di proseguire, nei prossimi anni, lungo la linea di un progressivo potenziamento del Fondo sanitario nazionale, che sarà incrementato di 2,15 miliardi per l'anno 2023, di 2,3 miliardi per l'anno 2024 e di 2,6 miliardi a decorrere dall'anno 2025;

    alle predette risorse si aggiungono quelle, pari a circa 1,4 miliardi di euro, recentemente stanziate con il decreto-legge n. 34 del 2023, attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati;

    dal documento emerge l'impegno del Governo per assicurare una gestione efficace delle relazioni finanziarie tra Stato e regioni nonché per rafforzare gli strumenti di programmazione e per la misurazione e la valutazione dei rapporti tra fabbisogni, stanziamenti e servizi erogati;

    tra i temi specifici affrontati dal Piano nazionale di riforma vi è la riorganizzazione e il potenziamento dell'assistenza sanitaria territoriale tramite l'implementazione congiunta di un pacchetto coordinato di interventi, quali la realizzazione delle Case della comunità e degli Ospedali di comunità, il potenziamento della funzione dei medici del ruolo unico di assistenza primaria e delle farmacie dei servizi, lo sblocco degli investimenti sull'edilizia sanitaria, la sempre crescente diffusione della telemedicina e dell'assistenza domiciliare integrata;

    il Piano nazionale di Riforma sottolinea la connotazione strategica della digitalizzazione dei sistemi sanitari, con tutto ciò che essa implica sia in tema di ammodernamento tecnologico degli ospedali che di ingegnerizzazione dei dati, con particolare attenzione al tema della generalizzazione, per tutta la popolazione, del fascicolo sanitario elettronico (FSE);

    il DEF delinea chiaramente l'intenzione del Governo di affrontare in modo strutturale la questione, oramai indifferibile, del potenziamento del personale sanitario, indicando in particolare l'obiettivo di procedere a una concreta ed effettiva rivalutazione del trattamento economico, con la duplice finalità di ristorare il personale già in servizio e di attrarre nuovi professionisti, consentendo così, con l'immissione di nuovi assunti, di superare l'attuale fase di carenza di personale;

    il documento indica, tra le priorità del Governo in materia di politiche sociali, quella di dare il massimo sostegno alle fasce di popolazione a rischio povertà, nei confronti delle quali saranno prioritariamente destinati gli interventi di riduzione del cuneo fiscale previsti, oltre alle misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi energetici;

    stante il quadro attuale caratterizzato da un considerevole calo demografico e da una forte denatalità, il Governo conferma la propria intenzione di procedere con l'adozione di misure di sostegno alle famiglie, tramite il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia e la promozione di iniziative di conciliazione dei tempi lavoro-famiglia, anche attraverso l'attuazione della legge n. 32 del 2022, recante delega per il sostegno e la valorizzazione della famiglia;

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    la Relazione di accompagnamento, di cui all'Annesso-bis, specifica che le risorse che si renderanno disponibili a seguito del ricorso all'indebitamento per il quale il Governo chiede l'autorizzazione alle Camere saranno utilizzate, nel 2023, con un provvedimento normativo di prossima adozione finalizzato a sostenere, oltre che il reddito disponibile e il potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti, anche le famiglie con figli;

    il documento conferma l'intenzione di dare rapida attuazione alla legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane (legge n. 33 del 2023) e alla legge delega in materia di disabilità (legge n. 227 del 2021), approvando i relativi decreti legislativi attuativi nei termini previsti, al fine di fornire adeguato sostegno ad alcune delle categorie più fragili della popolazione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.