CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 aprile 2023
100.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    l'articolo 5 assegna la qualifica rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria a funzionari e dipendenti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;

    l'articolo 7-ter interviene nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale svolto dalle commissioni territoriali per il diritto di asilo, anche al fine di ampliare le ipotesi per cui al suo mancato accoglimento deriva l'obbligo di lasciare il territorio nazionale e di restringere la facoltà di ricorso giurisdizionale;

    l'articolo 7-quinquies reca una disciplina semplificata di decisione sui ricorsi depositati entro il 31 dicembre 2021 in materia di riconoscimento della protezione internazionale;

    l'articolo 8 inasprisce le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e prevede la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina, con relative circostanze attenuanti e aggravanti; affermando quindi la sussistenza della giurisdizione italiana anche quando la morte o le lesioni si verifichino al di fuori del territorio dello Stato italiano;

    l'articolo 9 introduce alcune modifiche in materia di espulsione e ricorsi e di decisioni sul riconoscimento della protezione internazionale;

    infine, l'articolo 9-bis estende l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita ai reati commessi durante la permanenza in un centro governativo di prima accoglienza o in una struttura temporanea di accoglienza, nonché in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione, consentendo quindi che si proceda con giudizio direttissimo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 20/2023: Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (C. 1112 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PD

  La II Commissione Giustizia,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto, recante il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 10, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, A.S. 591;

   premesso che:

    l'uso dello strumento del decreto ha costretto, ancora una volta, la commissione di merito ma anche le altre Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva e tra questa la Commissione Giustizia, ad esaminare il testo con termini molto brevi limitando enormemente la possibilità di sviluppare in commissione un dibattito approfondito sul senso e la funzionalità delle modifiche proposte. L'istruttoria legislativa in commissione ne esce così mortificata e fortemente limitata. Stupisce come le forze politiche dell'attuale maggioranza che avevano garantito una rinnovata centralità delle attività delle Commissioni, nel quadro di una rinnovata centralità dell'istituzione parlamentare nell'esercizio della funzione legislativa, stiano abusando della decretazione d'urgenza in palese violazione del dettato costituzionale. L'attività della commissione diventa così necessariamente frettolosa e sommaria e costringe l'Aula ad un esame e ad un voto privo di approfondimenti e di quelle valutazioni delle proposte alternative che solo il serio e aperto esame istruttorio dei disegni di legge ordinari possono assicurare;

    occorre poi evidenziare come il decreto-legge in conversione affronti una materia – la disciplina dei flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare – che, per delicatezza e complessità, mal si presta ad essere disciplinata da un provvedimento straordinario, quale il decreto-legge: infatti, come precedentemente evidenziato, tanto le modalità di adozione del decreto-legge quanto, soprattutto, i tempi assai ristretti dell'esame parlamentare precludono per loro stessa natura la possibilità di adottare una disciplina organica e meditata di una materia che, oltre a presentare profili di complessità e delicatezza, incide direttamente sulla tenuta di principi costituzionali e diritti fondamentali che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, vincolano il legislatore nell'esercizio delle proprie funzioni;

    particolarmente grave sul piano costituzionale è l'abrogazione di molte norme relative ai permessi di soggiorno per protezione speciale, finora rilasciati agli stranieri che non rientrano nella cd. Protezione internazionale, in caso di fondato rischio di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o in forza del rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali;

    tali permessi infatti costituiscono il terzo e necessario tassello che dà attuazione al diritto sancito dall'articolo 10 della nostra Costituzione, insieme al diritto di rifugiato politico – sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 che protegge lo straniero in caso di fondato timore di persecuzioni internazionali – e alla cd. Protezione sussidiaria – riconosciuta dalla direttiva 2011/95/Ue a favore dello straniero che, se espulso verso il Paese di origine, correrebbe il fondato rischio di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, Pag. 144pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti);

    tale protezione speciale infatti, ha consentito fino ad oggi d'includere quei casi che non essendo integralmente tipizzabili, non rientravano nello status di rifugiato o non consentivano di ottenere la protezione sussidiaria, ma che rientravano pienamente nell'ampia configurazione del diritto d'asilo riconosciuto dalla nostra Costituzione, che protegge anche le persone impedite nell'esercizio delle libertà democratiche;

    come sottolineato anche da autorevoli costituzionalisti, il venir meno o la forte compressione di questa forma di protezione speciale costituisce una lesione diretta dell'articolo 10 Cost. che sancisce che lo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge;

    l'articolo 7 sopprime il divieto di respingimento o di espulsione di una persona qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale della stessa comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (di cui all'articolo 19, comma 1.1. Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 268 del 1998);

    di conseguenza, è abrogata anche la previsione secondo la quale, ai fini della valutazione del fondato rischio di violazione del diritto alla vita privata e familiare, si debba tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine;

    l'effetto di questa scelta improvvida e del tutto ingiustificabile, sia alla luce del diritto internazionale sia del nostro sistema delle fonti, sarà inoltre quello di incrementare ulteriormente il numero delle persone «irregolari» che non potranno essere allontanate, in mancanza di accordi per il rimpatrio con la maggioranza dei Paesi dai quali provengono, dando luogo, così, ad una situazione che, lungi dall'essere di «prevenzione e contrasto» dell'immigrazione irregolare – come recita il Titolo del decreto-legge – finirà, inevitabilmente, per alimentare lo sfruttamento, il lavoro nero ed accrescere il rischio che coloro che verranno messi ai margini della società diventino preda della criminalità;

    è inoltre probabile che l'abnorme e irragionevole compressione della protezione speciale determini l'attivazione di moltissime azioni giudiziarie volte a fare accertare la sussistenza di diritti fondamentali non adeguatamente tutelati dal legislatore;

    a differenza di quanto sostenuto dal Governo, sono molti i Paesi dell'Unione europea in cui sono in vigore norme assimilabili alla protezione speciale: tale possibilità è del resto espressamente prevista dalla c.d. Direttiva rimpatri (n. 2008/115/CEE), dal Codice frontiere Schengen (regolamento 2016/399), dal Regolamento Dublino (2013/604) e dal c.d. Codice Visti (regolamento 810/2009);

    occorre sottolineare come l'articolo 8 rechi disposizioni penali volte, da un lato, a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina e, dall'altro, a prevedere la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina. A tal fine, interviene sul Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 nonché, a fini di coordinamento, su alcune disposizioni dell'ordinamento penitenziario e del codice di procedura penale;

    in particolare, il comma 1, alla lettera a) apporta modifiche al testo unico sull'immigrazione, intervenendo sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 di cui all'articolo 12, innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva previsti Pag. 145e dunque punendo le condotte previste al comma 1 con la pena della reclusione da due a sei anni in luogo dei precedenti limiti edittali fissati nella pena della reclusione da uno a cinque anni. Per i casi di cui al comma 3, invece, la pena della reclusione è innalzata a un minimo di sei e a un massimo di sedici anni; il comma 1, lettera b), introduce nel predetto Testo unico sull'immigrazione l'articolo 12-bis, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina;

    tale fattispecie punisce con la reclusione da venti a trenta anni chi promuove, dirige, organizza, finanzia e realizza trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, quando il trasporto o l'ingresso sono attuati con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita o per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano o degradante, se dal fatto derivi, quale conseguenza non voluta, la morte di più persone ovvero se dal fatto derivino la morte di una o più persone e lesioni gravi o gravissime a una o più persone; le medesime condotte sono punite con la pena da quindici a ventiquattro anni, se dal fatto derivi la morte di una sola persona e con la pena da dieci a venti anni se dal fatto derivino lesioni gravi o gravissime a una o più persone;

    al riguardo, occorre rilevare come la predetta fattispecie penale, pur perseguendo l'obiettivo di contrastare le condotte illecite di traffico di esseri umani, è strutturata con una formulazione indeterminata che solleva, in particolare rispetto al principio di tassatività della fattispecie penale, rischi di violazione dell'articolo 25 della Costituzione;

    inoltre applicare questa nuova fattispecie di reato a chi «dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato» rischia di porre sullo stesso piano condotte profondamente diverse tra loro e rischia, attraverso interpretazioni estensive, di punire anche chi interviene per garantire aiuti, soccorso e assistenza umanitaria: la nuova fattispecie delittuosa non è infatti accompagnata da alcuna causa di giustificazione analoga a quella recata dall'articolo 12, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 con la quale si chiarisce che «fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato»;

    al riguardo, giova sottolineare, ancora una volta come l'operato di chi interviene per operazioni di salvataggio e soccorso in mare risponde all'obbligo inderogabile previsto dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e in particolare: dall'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta il 10 dicembre 1982 a Montego Bay e ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689; dal Cap. V, Regola 33 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 17 giugno 1960, resa esecutiva in Italia con legge 22 giugno 1980, n. 313, nonché dal diritto interno – in tal senso si pensi agli articoli 1113 e 1158 del Codice della Navigazione;

   alla luce di quanto espresso in premessa, esprime

PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2023. Doc. LVII, n. 1 e Annesso-bis e Allegati.

PARERE APPROVATO

  La II Commissione (Giustizia),

   esaminato, per le parti di competenza, il Documento di Economia e Finanza 2023 (Doc. LVII, n. 1, e Annesso-bis e Allegati);

   rilevato che esso reca, per le parti di competenza, i medesimi contenuti del Documento già esaminato in data 19 aprile 2023, con l'approvazione di un parere favorevole;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.