CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 aprile 2023
99.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e IX)
ALLEGATO
Pag. 14

ALLEGATO

DL 35/2023: Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. C. 1067 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE

DIS.1.

  Sopprimerlo.
Dis.1.1. Ghirra, Bonelli.

ART. 1.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Misure per favorire la continuità territoriale della Sicilia)

  1. In coerenza con il programma A1008 previsto nell'ambito del Contratto di Programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI Spa, di rinnovo e upgrading della flotta volto a garantire la continuità territoriale dei servizi ferroviari e marittimi per la Sicilia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato alla spesa di ulteriori 500 milioni per l'anno 2023 volti all'acquisto di nuovo materiale rotabile adeguato alle navi ferroviarie da 230 metri nonché di tre navi veloci adibite al trasporto passeggeri.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
01.01. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Sopprimerlo.
*1.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.
*1.2. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di collegamenti ferroviari nelle regioni svantaggiate).

  1. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in materia di mobilità ferroviaria nel territorio nazionale, nonché di ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le risorse di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché 50 milioni delle risorse di cui al comma 493 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono destinate alle regioni Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
  2. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a Rete ferroviaria italiana s.p.a. per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto Pag. 15linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:

   a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, finalizzate alla realizzazione, alla ristrutturazione, al riammodernamento della rete ferroviaria nei territori regionali indicati. I contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 40 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto di persone e merci ferroviarie anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana s.p.a.;

   b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi della lettera a), l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi della citata lettera, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

  4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493, sono soppressi.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli 2, 3 e 4;

   b) sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di collegamenti ferroviari nelle regioni svantaggiate.
1.3. Ghirra.

(Inammissibile limitatamente commi da 1 a 3 e alla lettera b) della parte consequenziale)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di efficientamento ecosostenibile dei collegamenti ferroviari in Sardegna)

  1. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale ferroviario tra la Regione Autonoma della Sardegna e il resto del territorio nazionale, nonché di garantire il diritto alla mobilità delle persone e favorire lo sviluppo e crescita socio-economica della regione sarda, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il potenziamento del trasporto ferroviario regionale con una dotazione di 370 milioni di euro per l'anno 2023.
  2. Al fine di sottrarre dal suo isolamento ferroviario la città di Nuoro e il suo circondario, la linea ferroviaria Nuoro-Macomer è trasferita a titolo gratuito a Rete ferroviaria italiana s.p.a. per il suo inserimento nella rete nazionale italiana in quanto linea di interesse nazionale, previa intesa con la regione Sardegna.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabiliti:

   a) le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1, finalizzate alla realizzazione, alla ristrutturazione, al riammodernamento della rete ferroviaria sarda, con particolare riguardo ai collegamenti Nuoro-Macomer e Nuoro – Olbia;

   b) i contributi che sono destinati al finanziamento, in misura non superiore al 40 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto di persone e merci ferroviarie anche nei terminal intermodali, nonché al finanziamento, nella misura del 100 per cento, degli interventi indicati alla lettera a) destinati all'efficientamento ecosostenibile di raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana S.p.a.;

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   c) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi delle lettere a) e b), l'entità del contributo riconoscibile, ai sensi della citata lettera, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalità e le condizioni di erogazione dello stesso.

  4. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493, sono soppressi.

  Conseguentemente:

   a) sopprimere gli articoli 2, 3 e 4;

   b) sostituire il titolo del decreto-legge con il seguente: Disposizioni urgenti in materia di collegamenti ferroviari in Sardegna.
1.4. Ghirra.

(Inammissibile limitatamente commi da 1 a 3 e alla lettera b) della parte consequenziale)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 487 a 493 sono soppressi.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.
1.5. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.6. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1.7. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: e dei trasporti, aggiungere le seguenti e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: al quale ultimo con le seguenti: ai quali, congiuntamente,.
1.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.9. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
1.11. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: due designati con le seguenti: uno designato.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), capoverso, primo periodo:

   a) sostituire le parole: che ricoprono con le seguenti: che ricopre;

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   b) dopo la parola: Sicilia aggiungere le seguenti: , un membro designato congiuntamente dai comuni di Villa San Giovanni e di Messina.
1.12. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Fanno altresì parte del Consiglio di amministrazione i sindaci di Villa San Giovanni e di Messina, che svolgono l'incarico a titolo gratuito.
1.13. Stumpo, Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alle riunioni del Consiglio di amministrazione sono invitati a partecipare i rappresentanti degli enti locali interessati dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera.
1.14. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo statuto della società prevede che, anche su richiesta di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di amministrazione inviti a partecipare alle singole riunioni, come osservatori, i sindaci dei comuni di Messina e di Villa San Giovanni.
1.15. Gallo.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

  1.1) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «La società concessionaria è dotata di un Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), ai sensi dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Tale organismo è composto da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, per il quale è richiesta l'iscrizione nella fascia professionale 3; gli altri due componenti possono appartenere a una delle fasce professionali 1, 2 e 3. I compensi del Presidente e degli altri due componenti sono equiparati rispettivamente ai compensi del Presidente e dei membri effettivi del Collegio sindacale.»;
1.16. Faraone, Ruffino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*1.17. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.
*1.18. Ghirra, Bonelli.
*1.20. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: I componenti del consiglio di amministrazione svolgono l'incarico a titolo gratuito.
1.23. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: I componenti del consiglio di amministrazione svolgono l'incarico a titolo gratuito fino alla data di inizio dei lavori dell'opera e comunque nei limiti previsti dal decreto ministeriale 24 dicembre 2013, n. 166.
1.22. Stumpo, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente: Alla remunerazione dei componenti del consiglio di amministrazione sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del Pag. 18decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1.21. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1.25. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
1.26. Morfino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
1.28. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1.29. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato di cui al periodo precedente, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al periodo precedente costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
1.30. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. La Stretto di Messina S.p.A., al fine di assicurare il coordinamento delle attività affidate, si può avvalere, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, utilizzando risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.31. Faraone, Ruffino.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: La società concessionaria è tenuta al rispetto degli adempimenti di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
*1.32. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.
*1.33. Bonelli, Ghirra.
*1.35. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 3-bis, sopprimere il comma 5.
**1.36. Bonelli, Ghirra.
**1.37. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1.38. Ilaria Fontana, L'Abbate, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Pag. 19

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, primo periodo, dopo la parola: concessionaria aggiungere le seguenti: nel limite massimo di 500 mila euro annui,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), capoverso comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: scelti fino alla fine del periodo con le seguenti: di cui 5 indicati dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, 3 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e 1 dal Ministero della cultura, scelti tra esperti dotati di adeguata e comprovata specializzazione ed esperienza nella realizzazione di lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e geologiche marine, ambientali e paesaggistiche.
1.39. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e assistito con funzioni di Segretario dal Provveditore alle opere pubbliche per la Calabria e Sicilia.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), capoverso comma 6, terzo periodo:

   a) dopo le parole: 9 membri aggiungere le seguenti: , oltre il Presidente e il Segretario,;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di cui almeno 3 membri dovranno essere, all'atto di nomina, in servizio presso istituzioni accademiche o enti di ricerca di rilievo internazionale.
1.40. Faraone, Ruffino.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, terzo periodo, sostituire le parole da: 9 membri fino alla fine del periodo con le seguenti: 11 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione, con criteri di multidisciplinarietà, e dotati di elevata e riconosciuta esperienza.
1.41. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, terzo periodo, dopo la parola: scelti aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni Calabria e Sicilia.
1.42. Semenzato, Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Mazzetti, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Caroppo, Raimondo, Maccanti, Cesa, Sorte, Amich, Dara, Tosi, Baldelli, Marchetti, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1.43. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.1. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sopprimere il comma 1.
2.2. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 2.
2.3. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi.

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  Sopprimere i commi 3 e 4.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 9 con i seguenti:

  9. Al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini e favorire lo sviluppo e crescita socio-economica della Regione Siciliana, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per il potenziamento del trasporto ferroviario regionale con una dotazione di 370 milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse del fondo contribuiscono a incrementare la dotazione di rete elettrificata e a doppio binario delle infrastrutture ferroviarie siciliane, e alla gestione della circolazione in sicurezza della rete ferroviaria regionale.
  9-bis. Alla relativa copertura si provvede per 320 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché per 50 milioni utilizzando le risorse di cui al comma 493 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che è conseguentemente soppresso dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.4. Ghirra, Bonelli.

  Sopprimere il comma 3.
2.5. Traversi, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 4.
2.6. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 5.
2.7. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 6.
2.8. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 7.
2.9. Fede, Cantone, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Sopprimere il comma 8.
2.10. Traversi, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 8, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fatta salva la responsabilità del contraente generale per eventuali ritardi nell'esecuzione dell'opera.
*2.11. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.
*2.12. Ghirra, Bonelli.
*2.13. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 8, lettera b), sostituire le parole da: con la previsione fino alla fine della lettera con le seguenti: predisposto dal concessionario e sottoscritto dal contraente generale, che riguardi l'arco temporale dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2031 e preveda l'approvazione del progetto esecutivo entro il 31 luglio 2024 da parte della conferenza di servizi di cui all'articolo 3, comma 4.
2.14. Faraone, Ruffino.

  Al comma 8, lettera c), numero 2), dopo la parola: aggiornato, aggiungere le seguenti: che consideri un arco temporale di esercizio di almeno venti anni e sia redatto da istituzioni o enti di ricerca iscritti all'anagrafe del Ministero dell'università e della ricerca,.

Pag. 21

  Conseguentemente, al medesimo comma 8, lettera c), al numero 5), dopo le parole: costo complessivo dell'opera aggiungere le seguenti: , inclusi i costi di realizzazione della opere infrastrutturali complementari in Calabria e Sicilia.
2.15. Faraone, Ruffino.

  Al comma 8, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) la vigilanza ed il controllo sulle attività di gestione dell'opera da parte della concessionaria in relazione, in particolare, agli investimenti per manutenzione e sicurezza e sull'esercizio finanziario della concessione nel quadro di un comprovato interesse pubblico, che sono assicurati attraverso la istituzione di una specifica Direzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e presso il Ministero dell'economia e delle finanze o altro specifico organismo ministeriale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'economia e delle finanze presentano alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione annuale sulla attività di vigilanza e controllo sulla manutenzione, la sicurezza e sull'esercizio finanziario della concessione.
2.16. Morassut, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), comprende l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. A tal fine, sono applicati ai prezzi contrattuali, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2014/24/UE, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati ed è quantificato, con riferimento ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dalla acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari alla esecuzione dell'opera, l'ulteriore adeguamento dei prezzi, la cui spettanza è subordinata alla stipula degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dal 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2014/24/UE.
  8-ter. L'ulteriore adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipula degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari alla differenza tra l'incremento dei corrispettivi ottenuto applicando l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater, a far data dal 1 gennaio 2022 fino alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e l'aggiornamento dei prezzi conseguente all'applicazione, nel medesimo periodo, degli indici di rivalutazione monetaria di cui al comma 8-bis.
  8-quater. A tal fine, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi da RFI e ANAS nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. La variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo è rappresentata dal rapporto tra:

   a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara le tariffe vigenti alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8;

   b) il valore ottenuto con l'applicazione delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3:

   a) all'alinea, dopo la parola: rinunzie aggiungere la seguente: e condizioni;

   b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   «b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata da parte del contraente generalePag. 22 dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater;

   b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera delle anticipazioni e delle clausole di revisione prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalità di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge».
2.17. Zinzi, Mattia, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuto, Benvenuti Gostoli, Mazzetti, Bof, Foti, Montemagni, Iaia, Pizzimenti, Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Maccanti, Raimondo, Caroppo, Cesa, Dara, Amich, Sorte, Marchetti, Baldelli, Tosi, Pretto, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Realizzazione dell'Alta Velocità in Sicilia e Calabria)

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, sono realizzate le tratte ferroviarie AV Salerno-Villa San Giovanni e l'AV Messina-Catania-Palermo.
  2. Le opere sono inserite nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte.
2.02. Stumpo, Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Marino, Iacono.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
*3.1. Bonelli, Ghirra.
*3.2. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera)

  1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'opera è inserita nell'Allegato infrastrutture del Documento di economia e finanza, con l'indicazione del costo stimato, delle coperture finanziarie, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte.
  2. Il progetto del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente e opere connesse è realizzato in funzione dello sviluppo della progettazione di fattibilità tecnico-economica delle possibili alternative progettuali e localizzative.
  3. Al fine di consentire la corretta informazione e la più ampia partecipazione dei portatori di interesse e del pubblico, la realizzazione della progettazione di fattibilità tecnico-economica è subordinata allo svolgimento obbligatorio del dibattito pubblico da svolgersi, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76. Il dibattito pubblico si avvia sul documento di fattibilità tecnico-economica delle alternative progettuali, tenendo conto delle indicazioni del gruppo di lavoro della Commissione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 2021, relative alla sostenibilità ambientale, trasportistica ed economico-finanziaria dell'intervento. Nell'ambito del dibattito pubblico è valutata, altresì, la compatibilità di ciascuna alternativa progettuale con le opere finanziate in tutto o in parte con il PNRR e il PNC relative all'adeguamento delle infrastrutture portuali soprattutto in termini di pescaggi e ormeggi, onde consentire a vettori di maggiori dimensioni di operare in condizioni di piena funzionalità e sicurezza.
  4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenza di Pag. 23servizi relativa all'opera sottoposta al dibattito pubblico.
3.3. Simiani, Barbagallo, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Ai fini della realizzazione dell'opera, deve essere preventivamente indicato il costo complessivo della medesima comprensivo delle opere compensative e delle opere complementari stradali, le relative coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e il fabbisogno residuo.
  1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 487 è soppresso.
3.4. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 1, sopprimere le parole: disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le parole: , e del fabbisogno residuo.
3.5. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 2, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza dello stesso alle prescrizioni ottemperate o non ottemperate dettate dal parere n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla Verifica di ottemperanza sul Progetto Definitivo e approvazione Varianti Sostanziali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3.6. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: integrato aggiungere le seguenti: con gli approfondimenti tecnici richiesti per il progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   «0a) ai contenuti e agli adeguamenti progettuali richiesti dal progetto di fattibilità tecnico-economica di cui al primo periodo»;

   b) al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole da: che non modificano fino alla fine del periodo;

   c) al comma 5, sopprimere il quarto periodo;

   d) al comma 6, sopprimere il secondo e terzo periodo.
3.7. Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: integrato aggiungere le seguenti: dal progetto di fattibilità tecnico-economica delle opere complementari e di adduzione funzionali all'operatività dell'opera e.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 7.
3.8. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole da: da una relazione del Pag. 24progettista fino alla fine del periodo con le seguenti: , subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, da una relazione proposta del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Conseguentemente:

   a) sostituire il comma 3 con il seguente:

   «3. Il progetto definitivo integrato corredato dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella relazione di cui al comma 2 è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. Di tale approvazione sono informate le competenti Commissioni parlamentari ed il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per le eventuali valutazioni anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica»;

   b) al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto con il contraente generale;

   c) al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo.
3.9. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Iaria, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: da una relazione del con le seguenti: , subordinatamente alla integrale accettazione delle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, da parte del contraente generale, da una relazione proposta dal.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La relazione è approvata dalla società concessionaria, sentito il Ministro per le infrastrutture e trasporti;

   b) al comma 3, sostituire le parole: La relazione di cui al comma 2, con le seguenti: Il progetto definitivo integrato,;

   c) al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3 del presente decreto con il contraente generale;

   d) al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ed utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo.
3.10. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: del progettista con le seguenti: dei progettisti.
*3.11. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.
*3.12. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire la parola: preliminare con la seguente: definitivo.
3.13. Morfino, Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

Pag. 25

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo la parola: stesso aggiungere le seguenti: e alle prescrizioni parzialmente ottemperate o non ottemperate contenute nel parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS n. 1185 del 15 marzo 2013 sulla verifica di ottemperanza sul progetto definitivo e sue varianti sostanziali.
3.14. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, dopo le parole: alla compatibilità ambientale aggiungere le seguenti: , alla sicurezza statica, anche in relazione al carico eolico, alla vulnerabilità sismica.
3.15. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 2, alinea, primo periodo, sostituire le parole: e alla localizzazione dell'opera con le seguenti: , alla localizzazione dell'opera e all'altezza della stessa rispetto alla superficie marittima, che non può in ogni caso essere inferiore a settanta metri.
3.16. Faraone, Ruffino.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: modifiche aggiungere le seguenti: alla modellazione geologica e.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2:

   a) alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e alla compatibilità geologica e geomorfologica dell'opera;

   b) alla lettera e), dopo la parola: tecnologica aggiungere le seguenti: , ivi inclusa quella conoscitiva dei modelli geo-strutturali e sismo-tettonici,.
3.17. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: modifiche aggiungere le seguenti: alla modellazione geologica e.
*3.18. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.
*3.19. Ghirra, Bonelli.
*3.20. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Raimondo, Maccanti, Caroppo, Cesa, Amich, Dara, Sorte, Baldelli, Marchetti, Tosi, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo, per le azioni sismiche, accelerazioni di picco al suolo almeno pari all'accelerazione di gravità (PGA di 1g).
3.21. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi compresa quella relativa ai materiali da utilizzare per la realizzazione dell'infrastruttura.

  Conseguentemente, al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) le prescrizioni relative all'inserimento tra i criteri di valutazione dell'offerta dell'approvvigionamento di materiali prodotti per almeno il 90 per cento da impianti appartenenti ad un Paese ricadente in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, privilegiando la minore distanza dal luogo di produzione di detti materiali;».
3.22. Almici.

(Ritirato)

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche alla luce del Pag. 26cambiamento climatico in atto, secondo i modelli predittivi più sfavorevoli all'opera.
3.23. Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e alla conformità al Regolamento n. 2020/852/UE.
3.25. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e alla conformità al Regolamento n. 2020/852/UE in relazione alla protezione delle risorse marine.
3.24. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: evoluzione tecnologica aggiungere le seguenti: , ivi inclusa quella conoscitiva dei modelli geo-strutturali e sismo-tettonici,.
*3.26. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.
*3.27. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   f-bis) al fenomeno del gigantismo navale.
3.28. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini dell'adeguamento del progetto definitivo di cui al comma 2, sono acquisiti i seguenti documenti:

   a) i fogli geologici 588 (Villa San Giovanni), 589 (Palmi) e 602 (Motta San Giovanni) della Carta Geologica d'Italia al 50.000 (Progetto CARG), con relative banche dati, e le carte geotematiche (morfologiche, idrogeologiche e di pericolosità geologica) riferite ai medesimi fogli e al foglio 601 (Messina Reggio di Calabria);

   b) i risultati dell'esecuzione di nuovi rilievi di sismica a riflessione, secondo le più moderne tecniche in alta risoluzione, nell'area dello Stretto di Messina, sia onshore che offshore.
3.29. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al progetto di cui al comma 2 si applica quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di dibattito pubblico.
3.30. Ghirra, Bonelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Il progetto definitivo integrato e corredato dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto, in relazione alle prescrizioni contenute nella relazione di cui al comma 2, è trasmesso per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge n. 1158 del 1971, si esprime entro i successivi trenta giorni. Di tale approvazione sono informate le competenti Commissioni parlamentari ed il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile per le eventuali valutazioni, anche in relazione agli aspetti di finanza pubblica.
3.31. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
3.32. Stumpo, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Marino, Iacono.

Pag. 27

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: la relazione di cui al comma 2 aggiungere le seguenti: al Consiglio superiore dei lavori pubblici per l'espressione di un nuovo parere entro 90 giorni dalla ricezione e.
3.33. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ad eccezione di quella prevista dalla lettera g) del medesimo articolo,
3.34. Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque assicurato e garantito il dibattito pubblico ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
3.35. Santillo, Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
3.36. Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 5, settimo periodo, sopprimere le parole da: , decorso il quale fino alla fine del comma.
3.37. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Ai fini della valutazione d'impatto ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 225, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici.
3.38. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , comma 2-bis,.
3.39. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
3.40. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: è limitata ai contenuti fino alla fine del comma con le seguenti: è effettuata su tutti i contenuti del progetto definitivo integrato. Nel corso del procedimento, l'autorità competente può richiedere integrazioni documentali o istruttorie. Gli esiti della valutazione sono trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3.41. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: , secondo periodo.
3.42. Fede, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, L'Abbate, Morfino, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 6, quinto periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: , fatta eccezione per i progetti di cui al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR),
3.43. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

Pag. 28

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti trasmette il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8, e le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono un parere entro il termine di sessanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , acquisiti i pareri parlamentari di cui al comma 6-bis,.
3.44. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo la parola: trasmette aggiungere le seguenti: al Consiglio superiore dei lavori pubblici e.
3.45. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, Cantone, Fede, L'Abbate, Morfino, Traversi, Orrico.

  Al comma 7, alinea, secondo periodo, dopo le parole: per l'approvazione aggiungere le seguenti: , entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
3.46. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

  Al comma 7, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   e-bis) i progetti di fattibilità tecnico economica delle infrastrutture complementari, di tipo stradale e ferroviario, da realizzare in Calabria e Sicilia in concomitanza con la durata del cantiere dell'intervento.

  Conseguentemente, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La medesima approvazione riguarderà i progetti delle infrastrutture complementari per le quali ne scaturisce la localizzazione e si provvede all'assegnazione della dotazione finanziaria mediante successive deliberazioni e dispositivi legislativi.
3.47. Faraone, Ruffino.

  Al comma 8, dopo la parola: maggioranza aggiungere le seguenti: di almeno i due terzi.
3.48. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.

  Sopprimere il comma 9.
3.49. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: , previa formalizzazione degli impegni di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto con il contraente generale.
3.50. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 11, dopo le parole: del progetto esecutivo aggiungere le seguenti: e delle relative varianti.
3.51. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Raimondo, Maccanti, Caroppo, Cesa, Amich, Dara, Sorte, Baldelli, Marchetti, Tosi, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , previa verifica ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ed utilizzo in sede di progettazione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo.
3.52. Bonelli, Ghirra.

Pag. 29

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di garantire adeguato supporto alle attività di monitoraggio ambientale e di verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA, di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e adottare le opportune misure correttive, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Osservatorio ambientale ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i compiti e le funzioni di cui al decreto del Ministero della transizione ecologica del 25 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021.
3.53. Ilaria Fontana, Iaria, L'Abbate, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Garanzie per l'esecuzione delle opere infrastrutturali)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
  2. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
  3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

   a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

  4. La società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  5. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE S.p.A. è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e contro-garanti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  6. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-quater del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142.
  7. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 Pag. 30del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2020, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 23 del 2020.
3.01. Almici.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Garanzie per l'esecuzione delle opere infrastrutturali)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
  2. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
  3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

   a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

  4. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e previa ricognizione degli strumenti disponibili.
  5. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.
3.02. Almici.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Applicazione delle clausole ambientali ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e coinvolgimento delle imprese di fornitura italiane nella realizzazione dell'opera)

  1. La stazione appaltante inserisce tra i criteri di valutazione delle offerte l'approvvigionamento di materiali prodotti in impianti ricadenti in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta e privilegiando altresì la minore distanza dal luogo di produzione di detti materiali.
  2. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, gli operatori economici, ivi compresi i subappaltatori e le società di esecuzione da essi costituite, si impegnano in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante,Pag. 31 a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza dei materiali utilizzati rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO2 di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario non sia temporaneamente in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta.
3.03. Almici.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Semplificazione in materia di finanza di progetto)

  1. Qualora, nell'ambito di una iniziativa di finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente, ovvero se il provvedimento autorizzatorio è già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'ente concedente e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.
3.04. Almici.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifica al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di semplificazione in ambito di finanza di progetto)

  1. All'articolo 193 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Se il promotore o altro soggetto abbia già avviato un procedimento volto al rilascio di un provvedimento autorizzatorio per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità, il soggetto aggiudicatario potrà subentrare nel relativo procedimento pendente ovvero se il provvedimento autorizzatorio sia già stato rilasciato, lo stesso potrà essere oggetto di voltura in favore del medesimo soggetto aggiudicatario, previo impegno di quest'ultimo a recepire le modifiche eventualmente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice e a presentare l'eventuale ulteriore documentazione necessaria per il completamento del procedimento.».
3.05. Almici.

(Ritirato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Accordo di programma)

  1. La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, di durata pluriennale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, la Regione Calabria, la Regione Siciliana, la città metropolitana di Reggio Calabria, la Città metropolitana di Messina, il comune di Villa San Giovanni.
  2. L'accordo di programma di cui al comma 1 disciplina le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguentiPag. 32 obiettivi, da realizzare preliminarmente alla realizzazione dell'opera e coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione, nei territori di cui al comma 1:

   1) interventi straordinari nel settore dei trasporti, della portualità, dello sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile nelle aree urbane, congruenti e propedeutiche alle opere di collegamento stabile e di mobilità dinamica;

   2) previsione di un sistema tariffario per l'attraversamento dello Stretto di Messina che garantisca un'effettiva continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria;

   3) previsione di opere mitigatrici, compensative e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale;

   4) favorire la stipulazione tra la società concessionaria, il contraente generale e le regioni Siciliana e Calabria, anche con la partecipazione delle organizzazioni di settore, di appositi accordi finalizzati sia alle iniziative di formazione dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera, sia alla progettazione esecutiva, al fine di valorizzare al massimo la partecipazione del territorio in termini di forniture di beni e servizi.

  3. L'accordo di programma deve includere il cronoprogramma degli interventi ivi previsti e lo stanziamento delle relative risorse.
3.06. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Procedure espropriative relative all'opera)

  1. Con riguardo alle procedure espropriative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, relative alle opere di realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria, l'autorità espropriante costituisce uno spazio internet ad accesso riservato, denominato «cassetto virtuale», finalizzato a dematerializzare lo scambio diretto di comunicazioni e documenti con i destinatari delle procedure, favorendo l'accesso agli atti, nonché uno spazio internet a libero accesso, denominato «fascicolo virtuale», finalizzato a incrementare la pubblicità e la trasparenza delle procedure e ad ospitare le comunicazioni indirette.
  2. Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale, del deposito degli atti di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e del decreto di esproprio, nonché il flusso informativo fra l'autorità espropriante e i soggetti destinatari della procedura espropriativa, anche ai fini della notifica degli atti ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, sono stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi nel termine di giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:

   a) l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con allegazione degli eventuali atti di delega dei poteri espropriativi e dei provvedimenti di designazione del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni e del responsabile del procedimento espropriativo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

   b) i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità;

   c) il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;

   d) i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001;

   e) una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;

   f) le comunicazioni di avvio del procedimento;

   g) i decreti di accesso, occupazione, esproprio;

Pag. 33

   h) le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.
3.07. Mattia, Zinzi, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Cesa, Raimondo, Maccanti, Caroppo, Amich, Dara, Sorte, Baldelli, Marchetti, Tosi, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Stumpo, Marino, Iacono.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La società concessionaria seleziona il contraente generale, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
*4.2. Morfino, Ilaria Fontana, Iaria, Cantone, Fede, L'Abbate, Santillo, Traversi, Orrico.
*4.3. Bonelli, Ghirra.

  Al comma 3, alinea, dopo la parola: manifestare aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La manifestazione di volontà di cui al comma 3 implica quanto segue:

   a) che saranno a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali, mentre gli saranno riconosciuti gli eventuali maggiori costi e tempi unicamente se conseguenti a varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi;

   b) l'obbligo per il contraente generale di fare fronte a eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento;

   c) l'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP;

   d) l'obbligo di indicare negli atti contrattuali che saranno stipulati che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

   e) l'obbligo di avvalersi di operatori economici, anche subappaltatori, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, Pag. 34con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
**4.4. Santillo, Iaria, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.
**4.5. Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Stumpo, Marino, Iacono.

  Al comma 3, alinea, dopo la parola: manifestare aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
4.6. Bonelli, Ghirra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. La manifestazione di volontà di cui al comma 3 è subordinata alle seguenti condizioni:

   a) sono a totale carico del contraente generale gli oneri riconducibili a carenze progettuali, mentre saranno riconosciuti gli eventuali maggiori costi e tempi unicamente se conseguenti a varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi;

   b) l'obbligo per il contraente generale di far fronte ad eventuali criticità che dovessero sorgere nel corso dell'intervento;

   c) l'obbligo di prevedere nelle procedure relative ai sub-affidamenti il rispetto dei principi dell'evidenza pubblica, mediante la formulazione di clausole tese a garantire la massima trasparenza e controllabilità dei processi, anche prevedendo la completa digitalizzazione delle procedure, con interconnessione alla BDNCP;

   d) l'obbligo di indicare negli atti contrattuali che le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, ove subappaltabili, non potranno formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche delle lavorazioni e dell'esigenza – tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare – di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

   e) l'obbligo di avvalersi di operatori economici, anche subappaltatori, iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4.7. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle relazioni tecniche specialistiche.
*4.8. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.
*4.9. Ghirra, Bonelli.

  Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e degli studi geologici.
4.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Iaria, Morfino, Santillo, Cantone, Fede, Traversi, Orrico.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In considerazione della complessità dell'opera, del rilevante contenzioso tuttora in corso tra la concessionaria e le parti private, nonché delle ingenti risorse pubbliche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ogni sei mesi alla redazione di una relazione informativa da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.
4.11. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Al comma 5, sostituire le parole: Consiglio e, con le seguenti: Consiglio, con particolarePag. 35 riguardo al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 72, in materia di obbligo di nuova procedura d'appalto in caso di aumento di prezzo eccedente il 50 per cento del valore del contratto iniziale, nonché.
4.12. Ghirra, Bonelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive un accordo di programma quadro con la regione Calabria, la città metropolitana di Reggio Calabria e il comune di Villa San Giovanni volto a prevedere lo sviluppo integrato del territorio del comune di Villa San Giovanni sotto il profilo urbanistico, trasportistico e ambientale, con particolare riguardo alla ridefinizione dei servizi di mobilità intermodale, viabilità congruente con le opere di collegamento e di mobilità dinamica, allo sviluppo del porto turistico, delle attività commerciali, fieristiche, e alla riqualificazione dell'area costiera, allo spostamento degli approdi a Sud, già oggetto degli accordi di programma del 1990, nonché alla riqualificazione e valorizzazione delle aree collinari cittadine.
4.13. Iaria, Cantone, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Orrico.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Qualora il costo complessivo dell'opera registri un incremento superiore al 50 per cento rispetto al valore del costo originario in sede di prima aggiudicazione, si provvede alla selezione di un nuovo contraente generale nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, della Direttiva 2014/24/UE e delle disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici e gare internazionali, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di non discriminazione.
4.14. Bonelli, Ghirra.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operatività dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato apposito Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi di riqualificazione dell'Autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi. Con il decreto di cui al primo periodo, è stabilito il compenso del Commissario straordinario e dei sub-commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare. Con il medesimo decreto è, altresì, stabilita una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllatePag. 36 direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4.15. Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato, Mazzetti, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Caroppo, Raimondo, Maccanti, Cesa, Sorte, Amich, Dara, Tosi, Baldelli, Marchetti, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione Sicilia e la Regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera.
4.16. Cannizzaro, Zinzi, Mattia, Semenzato, Mazzetti, Benvenuto, Benvenuti Gostoli, Bof, Foti, Montemagni, Iaia, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cortelazzo, Arruzzolo, Caroppo, Maccanti, Raimondo, Cesa, Sorte, Dara, Amich, Tosi, Marchetti, Baldelli, Pretto, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'Autorità di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture esistenti e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti esistenti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine l'Autorità di sistema portuale verifica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, quelle che possono essere destinate alla rifunzionalizzazione delle infrastrutture di cui al primo periodo.
4.17. Cannizzaro, Semenzato, Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Mazzetti, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Arruzzolo, Caroppo, Raimondo, Maccanti, Cesa, Sorte, Amich, Dara, Tosi, Baldelli, Marchetti, Cangiano, Pretto, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: può avvalersi aggiungere le seguenti: del personale di amministrazioni pubbliche, organi, enti o istituzioni, che è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché.

  Conseguentemente, al medesimo comma 8, secondo periodo, dopo le parole: modalità del distacco aggiungere le seguenti: , comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, organi, enti o istituzioni di appartenenza.
4.18. Maccanti, Mattia, Cortelazzo, Semenzato, Benvenuto, Benvenuti Gostoli, Mazzetti, Bof, Foti, Montemagni, Iaia, Pizzimenti,Pag. 37 Lampis, Milani, Fabrizio Rossi, Rachele Silvestri, Cannizzaro, Arruzzolo, Zinzi, Raimondo, Caroppo, Cesa, Dara, Amich, Sorte, Marchetti, Baldelli, Tosi, Pretto, Cangiano, Frijia, Longi, Ruspandini, Gaetana Russo.

  Al comma 8, primo periodo, sostituire la parola: cento con la seguente: cinquanta.
4.19. Stumpo, Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Marino, Iacono.