CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 aprile 2023
94.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
ALLEGATO
Pag. 33

ALLEGATO

DL 13/2023: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative. C. 1089 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.1. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, la riorganizzazione con le seguenti: il rafforzamento e sostituire le parole da: delle funzioni e delle attività fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: di personale di livello dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche e di risorse finanziarie e strumentali necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  Conseguentemente:

   1) sopprimere il comma 2;

   2) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: alla riorganizzazione con le seguenti: al rafforzamento e sopprimere il secondo e il terzo periodo;

   3) al comma 4, sopprimere le lettere a), b), c) e d).
1.2. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

  Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: alle sedute della cabina di regia con le seguenti: a tutte le sedute della cabina di regia e sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 con le seguenti: con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021. Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono identificati i membri aggiuntivi che partecipano alle sedute della cabina di regia;

   b) dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: La cabina di regia coinvolge preliminarmente le parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per l'erogazione delle risorse, come previsto dal Protocollo per la partecipazione e il confronto per il PNRR sottoscritto da Governo e sindacati confederali, nonché in caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento con ricaduta diretta o indiretta sul lavoro e in caso di progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. La cabina di regia attiva inoltre un livello di confronto specifico con le parti sociali maggiormente rappresentative anche sul monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale), sull'utilizzo delle risorse del PNRR Pag. 34e del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché sulle politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della cabina di regia. La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a prendere in esame, valutare, dibattere e infine esprimersi su eventuali contributi, proposte e raccomandazioni ricevuti dai membri. All'inizio e a metà di ogni semestre è convocata una riunione della cabina di regia, ciascuna a distanza di tre mesi dall'altra, il cui ordine del giorno è definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri stessi della cabina di regia di cui ai periodi precedenti, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.
1.3. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

  Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   1) al secondo periodo, dopo le parole: con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2021 inserire il seguente: Il decreto conferma la partecipazione delle organizzazioni della cittadinanza che hanno fatto parte del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale;

   2) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le risultanze, i verbali e ogni altro documento collegato alle riunioni è condiviso con tutti i membri della Cabina di regia. All'inizio di ogni semestre è convocata una riunione della Cabina di regia, il cui ordine del giorno viene definito tenendo conto altresì delle esigenze dei membri della stessa, al fine di una più efficace e coordinata implementazione dei target e milestone previsti per il semestre di riferimento.
1.4. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, lettera b), numero 2), capoverso comma 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono previste articolazioni territoriali della Cabina di regia nazionale, tali da rispecchiarne la composizione e le funzioni, allo scopo di assicurare la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale anche per l'attuazione a livello territoriale del PNRR.
1.5. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, lettera d), dopo il numero 1) inserire il seguente:

    1-bis) al comma 1, le parole: «nonché, per gli interventi di interesse delle regioni e delle province autonome, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie sentita la Conferenza delle regioni e delle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «nonché, per gli interventi di interesse degli enti territoriali, con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che assicura il rapporto con la Conferenza delle regioni e le province autonome, l'ANCI e l'UPI»;

   b) al medesimo comma 4, lettera e), capoverso 2, secondo periodo, dopo le parole: L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale inserire le seguenti: , di cui uno dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 20 dicembre 2020, n. 178;

   c) dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito,Pag. 35 con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, denominato "Nucleo PNRR Stato-regioni"» sono sostituite dalle seguenti: «il Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato e le autonomie territoriali, denominato "Nucleo PNRR Stato – Autonomie territoriali"».
  6-ter. Per il coordinamento degli interventi di utilizzo dei fondi europei nei territori, le regioni e le province autonome istituiscono cabine di regia regionali a cui partecipano rappresentanti delle associazioni regionali degli enti locali.
1.6. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Guerra, Lai, Mauri, Mancini, Provenzano, Roggiani.

  Al comma 4, lettera d), numero 2.2), capoverso b), aggiungere i seguenti periodi: In caso di riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro, la Cabina di regia si confronta preventivamente con le parti sociali maggiormente rappresentative. Analogamente, è previsto uno specifico livello di confronto sui progetti di investimento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro o di particolare interesse delle parti sociali. È inoltre prevista una particolare rilevanza per il monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali (transizione digitale, transizione ecologica, occupazione giovanile e femminile, Sud e coesione territoriale, inclusione sociale), per l'utilizzo delle risorse del PNRR e del Fondo complementare in relazione e sinergia con gli interventi previsti dai Fondi strutturali e di investimento europei e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché per le politiche necessarie ad assicurare processi di riconversione, con particolare riferimento alle politiche industriali ed energetiche per le quali verrà attivato un confronto specifico.
1.7. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

   e-bis) assicura un coordinamento stabile, almeno mensile, sullo stato di attuazione degli interventi di cui sono soggetti attuatori comuni e città Metropolitane, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), che a tal fine garantisce un supporto tecnico necessario per la diffusione delle informazioni necessarie presso gli enti e collabora all'individuazione delle eventuali criticità.
2.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il comma 6-bis sono inseriti i seguenti:

   «6-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Garante per l'inclusione delle micro e piccole imprese nell'attuazione del PNRR. Il Garante è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese. Il Garante verifica che nell'attuazione del PNRR sia garantita adeguata partecipazione delle micro e piccole imprese, in particolare nei contratti pubblici, segnala alla Cabina di regia di cui al comma 1 le criticità riscontrate e propone misure correttive.
   6-quater. Il Garante trasmette entro il 30 maggio di ogni anno una relazione alle Camere sull'effettiva inclusione delle micro Pag. 36e piccole imprese nell'attuazione del PNRR e sull'attività complessivamente svolta.
   6-quinquies. Presso il Garante è istituito il tavolo di consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle micro e piccole imprese, con la funzione di assistenza allo svolgimento dei compiti attribuiti al Garante.
   6-sexies. All'attuazione dei commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
2.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).
3.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) al comma 5, le parole da: «in deroga ad ogni disposizione di legge» fino a: «previa autorizzazione della Cabina di regia» sono soppresse.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
3.2. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 5-bis, dopo le parole: programma di interventi aggiungere le seguenti: ovvero a tutti i casi di inerzia o ritardi di enti terzi preposti al rilascio di pareri, nulla osta o autorizzazioni nell'ambito dei sub procedimenti relativi all'attuazione degli interventi da parte dei soggetti attuatori comuni o città Metropolitane e dagli stessi segnalati alla Struttura di missione di cui all'articolo 2, comma 1.
3.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Silenzio assenso)

  1. Al fine di garantire la realizzazione e il rispetto dei tempi fissati dei progetti già finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del PNC, ogni Autorità pubblica preposta al rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla legislazione vigente si esprime entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si applica la disciplina del silenzio assenso, di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'espressione di un eventuale diniego, l'Autorità preposta dovrà motivare adeguatamente il contemperamento dell'interesse prevalente che si intende tutelare con l'interesse pubblico al rispetto dei principi e dei tempi di attuazione del PNRR.
3.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 4.

  Al comma, 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2023, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazionePag. 37 nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
*4.1. Dori, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*4.2. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, aggiungere le seguenti: nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.
4.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.4. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

  1-ter. In coerenza con gli accordi per la definizione delle famiglie professionali di cui al CCNL Funzioni Centrali 2019/2021, le amministrazioni provvedono alla revisione dei rispettivi piani triennali dei fabbisogni. A tal fine, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato al concorso degli oneri per il corretto inquadramento del personale stabilizzato di cui al presente articolo. Al riparto, fra le amministrazioni di cui al comma precedente, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
4.5. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR o del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) e degli interventi connessi al Progetto Carta geologica d'Italia CARG), nonché di implementare l'azione amministrativa del Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), è assegnato al predetto Istituto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per l'assunzione di personale a tempo determinato. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.6. Morfino, L'Abbate, Ilaria Fontana, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

Pag. 38

ART. 4-bis.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di facilitare ed accelerare l'attuazione degli interventi che concorrono a realizzare gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, assicurando il corretto adempimento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e pagamento, le amministrazioni centrali titolari delle misure adempiono entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al completamento dei dati necessari per l'accesso da parte dei soggetti attuatori al sistema informatico REGIS sviluppato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, le amministrazioni centrali titolari sono tenute ad inserire le informazioni relative agli interventi oggetto di finanziamento, completi dei relativi CUP, e a richiedere la profilazione delle utenze dei soggetti attuatori.
  4-ter. Nel caso di variazioni dell'importo complessivo dell'intervento, ovvero di errato inserimento da parte delle amministrazioni centrali titolari del medesimo importo, i soggetti attuatori comunicano alle amministrazioni centrali gli importi corretti e le amministrazioni apportano le necessarie modifiche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione.
  4-quater. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni centrali titolari pubblicano in apposita sezione del portale «Italia domani» i manuali tecnico-operativi contenenti gli obblighi e le scadenze in capo ai soggetti attuatori e le informazioni necessarie, inclusa la parte documentale, da inserire sul sistema informatico REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. I manuali tecnico-operativi di cui al periodo precedente contengono l'indicazione del dirigente di riferimento della misura e dei contatti di assistenza tecnico-operativa dell'amministrazione centrale titolare.
  4-quinquies. I soggetti attuatori, entro 15 giorni dalla pubblicazione dei manuali di cui al comma 4-quater, sono tenuti ad adeguare le informazioni inserite sul sistema informatico REGIS di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero ad inserire tempestivamente le stesse. Le informazioni relative al monitoraggio sono aggiornate ad ogni avanzamento significativo dell'intervento.
  4-sexies. I soggetti attuatori, sulla base delle indicazioni fornite dai manuali di cui al comma 4-quater, trasmettono i rendiconti degli interventi ad avanzamenti significativi della spesa.
  4-septies. I pagamenti devono essere effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze entro quindici giorni dal caricamento nel sistema REGIS, da parte dei soggetti attuatori, della rendicontazione di cui al comma 4-sexies, eventualmente comprensiva di fattura non quietanzata.
  4-octies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, emana le disposizioni di attuazione dell'accesso, anche in modo diretto da parte dei soggetti attuatori, all'anticipo di risorse di cui all'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, in modo che sia assicurata, mediante apposita funzionalità del sistema REGIS, la provvista di liquidità richiesta per assolvere agli anticipi nei confronti delle imprese, in corrispondenza delle condizioni previste al comma 4-septies.
  4-novies. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad erogare i contributi relativi alle opere di cui ai commi 29 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ricondotte nell'ambito degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, secondo le scadenze previste dalla disciplinaPag. 39 attuativa, in deroga alle prescrizioni di cui al comma 4-septies, sulla base di semplice richiesta formulata dai soggetti attuatori sotto la responsabilità dei rispettivi RUP, ad eccezione della quota finale successiva alla conclusione dei lavori debitamente certificata, che resta condizionata alla verifica dei requisiti di attuazione di ciascun intervento. Il mancato riscontro dei requisiti di attuazione previsti dalla disciplina attuativa degli interventi di cui al presente comma comporta l'attivazione delle procedure di recupero delle quote di contributo erogate. Il Servizio centrale per il PNRR, costituito presso la Ragioneria generale dello Stato, provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a mettere a disposizione dei soggetti attuatori di cui al primo periodo una apposita scheda di richiesta nell'ambito del sistema REGIS, affinché il Ministero dell'interno possa erogare mensilmente le quote di contributo richieste nel mese precedente.
4-bis.1. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 5.

  Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: dei progetti PNRR aggiungere le seguenti: , alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

  Conseguentemente, al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   1) all'alinea sostituire le parole: I dati di cui al comma 1 sono pubblicati con le seguenti: I dati di cui al comma 1, nonché quelli previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021, ivi compresi gli indicatori di impatto sulle priorità trasversali del piano (genere, generazionali, territoriali) sono pubblicati in formato di dati aperti (open data);

   2) alla lettera b), dopo le parole: del 17 dicembre 2013 aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi;

   3) dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) sul portale Italia Domani entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente aggiornati con una frequenza non superiore a tre mesi.
5.1. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)

  1. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: «all'individuazione degli uffici competenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla costituzione dell'apposita sezione centrale competente per lo svolgimento del controllo concomitante».
5.01. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 6.

  Al comma 1, capoverso 6, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sostituire le parole: l'avvio e l'esecuzione tempestivi dei progetti PNRR con le seguenti: la tempestiva esecuzione dei progetti PNRR in corso, nonché di quelli ancora da avviare;

   b) al primo periodo, dopo le parole: ivi compresi gli enti territoriali inserire le seguenti:Pag. 40 e gli enti del Servizio sanitario regionale, quali soggetti attuatori esterni e delegati;

   c) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le anticipazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate dai soggetti attuatori di cui al primo periodo per le anticipazioni di pagamento, per i pagamenti intermedi, per i pagamenti di saldo, nonché per qualsiasi altro pagamento dovesse rendersi necessario ai fini dell'esecuzione dei progetti PNRR.
6.1. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».
6.2. Giuliano, Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presso la Cassa depositi e prestiti Spa è istituito il «Fondo di rotazione per il risanamento dell'anticipazione di tesoreria», di natura rotativa, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per l'anno 2023. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, fino ad un massimo del 30 per cento dell'importo, ai piccoli comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.
  2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 2-bis, nonché le modalità di concessione e rimborso della medesima, in un periodo massimo di 5 anni decorrente dall'anno successivo a quello di effettiva erogazione, con conseguente divieto di utilizzo di anticipazione di tesoreria fino a rimborso integrale dell'intera somma. Le quote di rimborso delle anticipazioni concesse ai sensi del comma 2-bis sono destinate all'incremento della dotazione del medesimo Fondo.
  2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma 2-bis, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.3. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento del contributo.».
  2-ter. Il termine per l'aggiudicazione dei lavori relativi ai piani urbani integrati (PUI) finanziabili, selezionati e presentati dalle Città Metropolitane ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è fissato al 30 novembre 2023. Il termine intermedio, entro il quale i soggetti attuatori devono aver realizzato almeno una Pag. 41percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, è fissato al 31 gennaio 2025.
6.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Sostegno all'assunzione a tempo determinato di personale tecnico per il superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.01. Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Flessibilità utilizzo avanzi per investimenti locali)

  1. All'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deroga di cui al periodo precedente si applica al complesso delle risorse confluite nel risultato di amministrazione di cui alle lettere c) e d), come risultante dal rendiconto approvato per l'anno 2022, da impiegare per la realizzazione di investimenti.».
6.02. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 6-ter.

  Sopprimerlo.
6-ter.1. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 9-bis, comma 15, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, provvede, altresì, a porre in essere ogni altra attività idonea a sviluppare innovative tecniche di elaborazione dei dati, a potenziare le attività di analisi per contrastare la sottrazione all'imposizione delle basi imponibili in ambito nazionale e internazionale, anche di natura contributiva, ad aggiornare la mappa del rischio di evasione, elusione fiscale e riciclaggio e a individuare le relative aree territoriali e settoriali di intervento, nonché per favorire l'implementazione dell'adempimento collaborativo, di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a.».
6-ter.2. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 42

ART. 7.

  Sopprimere il comma 1-bis.
7.1. Fede, Auriemma, Cantone, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Iaria, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Traversi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91)

  1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate» e, al sesto periodo, le parole: «effettuate e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «effettuate o contabilizzate»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I maggiori importi di cui alla presente disposizione devono essere riconosciuti comunque fino ad integrale soddisfazione ad opera della stazione appaltante. In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui al comma 5, lettere a) e b) e al comma 6-quater. La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori e i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui al comma 1, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4, del comma 6-bis e del comma 6-ter, procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili»;

   c) al comma 3, secondo periodo, le parole: «lavorazioni eseguite e contabilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «lavorazioni eseguite o contabilizzate»

   d) al comma 6-bis, primo periodo, le parole: «ivi compresi quelli affidati a contraente generale,» sono soppresse e le parole: «annualmente ai sensi dell'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del citato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 371, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

   e) al comma 12, secondo periodo, la parola: «2023» è sostituita dalle seguenti: «2022. Per le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, la percentuale di incremento è del 35 per cento, da applicarsi all'importo certificato».
7.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 8.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:

  1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 Pag. 43maggio 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente:

   al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale;

   al comma 5 dopo le parole: ai progetti del PNRR aggiungere le seguenti: e PNC.
8.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Guerra, Lai, Mauri, Mancini, Provenzano, Roggiani.

  Sopprimere il comma 1-bis.
8.2. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
8.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale.
8.4. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
8.5. Guerra, Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

  Al comma 4 sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, alla lettera d), sopprimere le parole: , da parte del consiglio comunale,.
*8.6. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*8.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, per gli anni dal 2023 al 2026, le amministrazioni aggiudicatrici, prima della revisione dei suddetti regolamenti, possono aumentare la percentuale di risorse finanziarie modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara e destinate al fondo per le funzioni tecniche, al 2,5 per cento.
8.8. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Pag. 44

  Sopprimere il comma 13.
8.9. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 13-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

  13-ter. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per la durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la spesa dei segretari comunali non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, né ai fini del calcolo del trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8.10. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 9.

  Al comma 1, sostituire le parole: Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici con le seguenti: Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Comitato centrale per la sicurezza tecnica della transizione energetica.
9.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: dei sistemi ed impianti di cui al comma 1 con le seguenti: della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e ambientale dei sistemi ed impianti di cui al comma 1, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo» di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852.
9.2. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: delle associazioni di categoria inserire le seguenti: delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative, riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
9.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Aggiornamento Catalogo dei Sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli)

  1. Al comma 2 dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio» e le parole: «15 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato aggiornamento del Catalogo o di trasmissione della relativa Relazione alle Camere e al CITE, il Ministro, entro il 30 giugno, invia alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione concernente le cause dell'inadempienza e l'indicazione tassativa della data di pubblicazione».
9.01. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

(Inammissibile)

Pag. 45

ART. 10.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e.

   dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2.1. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla lettera a) del comma 2 fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  2.2 La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla lettera b) del comma 2 fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
10.1. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2.1. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla lettera a) del comma 2 fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera a), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
  2.2 La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui alla lettera b) del comma 2 fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 7, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
10.2. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: non rinnovabile, della durata pari a trentasei mesi con le seguenti: fino al 31 dicembre 2026.

  Conseguentemente, al comma 2:

   alla lettera b), sopprimere le parole: e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera b);

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

   b-bis) il personale da assumere nell'amministrazione della giustizia ordinaria ai sensi del comma 1 accede al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
10.4. Dori, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: , non rinnovabile.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , non rinnovabile.
10.3. Dori, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

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  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: massima di con le seguenti: pari a.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sostituire le parole: massima di con le seguenti: pari a.
10.5. Dori, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Attuazione delle misure PNRR di titolarità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Al fine di garantire l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche attraverso la promozione dell'operatività e la valorizzazione economica del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio presso le sedi estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono finalizzate all'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi dell'articolo 157 del medesimo decreto.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
11.01. Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero)

  1. Al fine di agevolare l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale anche attraverso il coinvolgimento di un numero adeguato di unità di personale, la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità, appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate le immissioni di cui al comma 4 che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali ed i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo Pag. 47160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
  3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.
  4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1, in numero massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12.01. Onori, Lomuti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 14.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
14.1. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c)
*14.2. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*14.3. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 47, comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al primo periodo, le parole: «e donne» sono sostituite dalle seguenti: «, donne e lavoratori molto svantaggiati, come definiti ai sensi dell'articolo 1, numero 2), limitatamente alle categorie di cui al medesimo articolo 1, numero 1), lettere d) ed e), del decreto ministeriale 17 ottobre 2017, pubblicato nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 9 febbraio 2018»;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: «e giovanile» sono inserite le seguenti: «, nonché dei lavoratori molto svantaggiati,»;

    3) al terzo periodo, le parole da: «una quota pari» fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: «una quota pari almeno al 30 per cento Pag. 48delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile e almeno pari al 10 per cento all'occupazione dei lavoratori molto svantaggiati».
14.4. Tucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carotenuto.

  Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: infrastrutture di supporto ad essi connesse, con le seguenti: infrastrutture di supporto ad essi strettamente connesse e funzionali agli interventi,
*14.5. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*14.6. Santillo, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5, apportare le seguenti modifiche:

   a) al primo periodo, sostituire la parola: anche con le seguenti: sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,;

   b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 giorni dalla data di pubblicazione del bando o dall'invio della lettera di invito.
14.7. Santillo, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo;

   b) al capoverso 5-quater, terzo periodo, sopprimere le parole: , quantificandone altresì i relativi costi, e al quarto periodo sostituire le parole: e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato con le seguenti: imparzialità, pubblicità e trasparenza;

   c) sopprimere il capoverso 5-quinquies.
14.8. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5-bis, sopprimere il secondo periodo.
14.9. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 5-quater, sopprimere i periodi terzo e quarto.
14.10. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 4-bis.
14.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4-ter, dopo le parole: della misura PNRR, inserire le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
14.12. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

  4-quater. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi a valere su risorse Pag. 49PNRR e PNC da parte di soggetti attuatori degli interventi, stazioni appaltanti ove diverse dai soggetti attuatori, centrali di committenza e contraenti generali, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modifiche: 1) alla lettera a), al primo periodo, le parole «di importo inferiore a 139.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «di importo inferiore a 215.000 euro» 2) alla lettera b), al primo periodo, le parole: «di importo inferiore a 139.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «di importo inferiore a 215.000 euro».
14.13. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
14.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8, lettera a), dopo le parole: all'alinea inserire le seguenti: le parole: «Fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2026».
14.15. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8, lettera b) dopo le parole: o alla tutela della salute aggiungere le seguenti: , esclusi i casi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;

   b) dopo il comma 9-bis, aggiungere i seguenti commi:

  9-ter. Alle risorse del Fondo di cui al comma 369 della legge n. 197 del 29 12 2022 accedono anche gli enti locali beneficiari delle risorse PNRR M5C2 2.3. (PINQUA) che hanno avviato le procedure di affidamento delle opere pubbliche tramite Accordi Quadro prima del 18 maggio 2022, a condizione che la stipula del contratto con l'aggiudicatario dell'accordo quadro avvenga entro il 31 dicembre 2023. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i medesimi enti locali provvedono alla conferma della pre-assegnazione di cui al comma 370 della medesima legge.
  9-quater. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera a), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «, nonché gli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse statali che concorrono agli obiettivi del richiamato Piano».
*14.16. Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.
*14.17. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 9-bis.
14.18. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Sanatoria richieste di accesso al fondo MIT per compensazione aumento prezzi opere pubbliche)

  1. Al fine di garantire la realizzazione delle opere pubbliche finanziate, in tutto o in parte, a valere sulle risorse PNRR e PNC, le istanze di accesso al Fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 50 del 2022, entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore Pag. 50materiale, la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui all'articolo 26, comma 4 lettera b) del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022 sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Conseguentemente, in deroga alla scadenza prevista, le istanze di accesso al Fondo per la compensazione dell'aumento dei prezzi dei materiali presentate dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del decreto-legge 50 del 2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del 15 luglio 2022, presentate entro il termine del 31 agosto 2022, con riferimento ai Sal intervenuti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 luglio 2022, utilizzando, per mero errore materiale, la piattaforma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dedicata all'invio delle istanze di cui all'articolo 26, comma 4 lettera a) del decreto-legge n. 50 del 2022, sono trasmesse d'ufficio alla competente Direzione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, in deroga alla scadenza prevista, procede all'espletamento del procedimento istruttorio ed alla conseguente ammissione ed erogazione del pagamento ove confermato, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
14.01. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 14-bis.

  Sopprimerlo.
14-bis.1. Santillo, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino.

ART. 15.

  Al comma 1 dopo le parole: possono essere destinati inserire le seguenti: , d'intesa con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, le regioni e i comuni interessati, attraverso la stipula di apposite convenzioni di lunga durata,.
15.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 17.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e comunque fino al 31 dicembre 2023, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti finanziati in tutto o in parte a valere delle risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare al PNRR, i comuni non capoluogo, soggetti attuatori, possono operare in deroga all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ed alle modalità di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
17.1. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 18.

  Sopprimere il comma 1.
18.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 51

  Sopprimere il comma 2-bis.
18.2. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di inizio e .
18.3. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i quali, alla medesima data, non siano decorsi i termini di efficacia.
18.4. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 6.
18.5. Fede, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. Nei casi di installazione delle infrastrutture di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
18.6. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11-ter, aggiungere, in fine, il seguente:

  11-quater. All'articolo 26, comma 5, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo la parola: «inserito» sono inserite le seguenti: «nell'anagrafe di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero».
18.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: al citato comma 2-bis fino alla fine della medesima lettera.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sopprimere la lettera c-bis);

   al comma 3:

    alla lettera a), sopprimere il numero 2-bis);

    sopprimere la lettera a-bis);

   alla lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: , anche in deroga fino a: n. 165,.
19.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).
*19.2. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*19.3. Ubaldo Pagano, Manzi, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

ART. 20.

  Sopprimerlo.
20.1. Ubaldo Pagano, Manzi, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

Pag. 52

ART. 21.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, ogni amministrazione responsabile dell'attuazione di una misura del PNRR, per quanto di propria competenza, è tenuta a trasmettere all'Osservatorio di cui al comma 1, ed in relazione a ciascuna riforma o categoria di investimenti, i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. In assenza della trasmissione di cui al precedente periodo l'amministrazione titolare dell'intervento non può procedere all'avvio dei bandi o avvisi di competenza.
21.1. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'Osservatorio di cui al comma 1 verifica che gli interventi relativi alle costruzioni di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico siano realizzati nel rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi, ambienti e dotazioni per cittadini italiani e stranieri, nel rispetto della progettazione universale applicata sia agli elementi architettonici che informatici e digitali. Per la costruzione e ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla missione 6, nonché per gli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella missione 5, i predetti criteri della progettazione universale costituiscono un requisito di ammissibilità per la partecipazione ai bandi.
21.2. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, le Amministrazioni responsabili dell'attuazione di una misura del PNRR, in presenza di fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, a meno che non si tratti di interventi insostituibili per l'attuazione della misura del PNRR adeguatamente motivati, sono tenuti a individuare soluzioni alternative e a trasmetterle all'Osservatorio di cui al comma 1.
21.3. Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Sulla base del monitoraggio dell'Osservatorio di cui al comma 1, il Ministro per le disabilità presenta una relazione semestrale alle Camere recante il bilancio complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno conseguimento.
21.4. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 53

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'Osservatorio di cui al comma 1, in relazione all'attuazione della missione 5 recante modelli di progettazione personalizzati per persone con disabilità, effettua uno specifico monitoraggio e ne documenta i risultati al Ministro per le disabilità che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale, sui progetti di vita indipendente e sulla riduzione delle istituzionalizzazioni, evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità.
21.5. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi su base di uguaglianza e pari opportunità, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), di cui al comma 1, svolge una funzione di monitoraggio sulla efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18.
21.6. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione di una riforma o di una categoria di investimenti del PNRR, è obbligata ad elaborare una relazione sull'impatto e le ricadute sulle persone con disabilità. Gli elementi informativi circa l'impatto in materia di inclusione e disabilità sono pregiudiziali alla assunzione delle decisioni e dei provvedimenti attuativi delle misure del PNRR.
21.7. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

  2.1. L'Osservatorio di cui al comma 1 effettua uno specifico monitoraggio, e ne documenta i risultati al Ministero per le disabilità, che provvede alla tempestiva pubblicazione sul proprio sito istituzionale:

   a) sull'efficacia con cui sono declinate le misure attuative del PNRR in relazione al rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

   b) sull'attuazione della Missione 5, recante modelli di progettazione personalizzati per persone con disabilità, in relazione ai progetti di vita indipendente ed alla riduzione delle istituzionalizzazioni, evidenziando il numero, la tipologia di progetti, il numero di beneficiari attraverso dati disaggregati per sesso, età, distribuzione geografica e tipologia di disabilità;

   c) sul rispetto dei criteri di accessibilità e fruibilità di spazi degli interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici e strutture che ospitano servizi pubblici o aperti al pubblico, alla costruzione o ristrutturazione delle case della comunità e degli ospedali della comunità, previste dalla missione 6, nonché agli interventi di costruzione o ristrutturazione di immobili esistenti, destinati a persone con gravi disabilità o da anziani non autosufficienti, previsti nella missione 5.

  2.2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1 da parte delle Amministrazioni titolari dell'intervento, costituisce condizione di procedibilità per l'avvio dei bandi o avvisi di competenza.
  2.3. Al fine di garantire alle persone con disabilità il godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali ed assicurarne l'accesso a luoghi, beni e servizi Pag. 54su base di uguaglianza e pari opportunità, ogni Amministrazione responsabile dell'attuazione degli interventi del PNRR, elabora e trasmette all'Osservatorio di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2023, una relazione contenente:

   a) i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l'Amministrazione provvede ad assicurare l'attuazione e la verifica del rispetto dei diritti delle persone con disabilità;

   b) un rapporto relativo ai fattori che impediscono il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità, individuando altresì eventuali soluzioni alternative purché idonee a garantire la realizzazione dell'intervento;

   c) una valutazione sull'impatto e le ricadute degli interventi sulle persone con disabilità.

  2.4. Sulla base dei risultati del monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR, di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Ministero per le disabilità presenta alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione recante il rapporto complessivo sull'attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità nel PNRR, documentando i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità e precisando gli eventuali fattori che hanno favorito o impedito il loro pieno conseguimento.
21.8. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 22.

  Sopprimere il comma 2.
22.1. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 24.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: del presente articolo inserire le seguenti: , fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,.
*24.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
*24.2. Santillo, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: di importo inferiore a 215.000 euro con le seguenti: di importo inferiore a 150.000 euro.
24.3. Morfino, Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:

  6.1. Al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi e dei target relativi agli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, assicurando la massima trasparenza, il Ministero dell'istruzione e del merito, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tramite apposita piattaforma digitale, pubblica periodicamente per ciascun intervento ogni elemento utile a rappresentare e definire entità dell'investimento, finalità, ente beneficiario, soggetti affidatari dei lavori, dando evidenza di ciascuna fase progettuale, esecutiva, realizzativa, compresi termini temporali relativi, anche ai fini di monitorare la compiuta realizzazione di ciascuna opera. Il Ministro dell'istruzione e del merito è altresì tenuto a comunicare, con cadenza Pag. 55semestrale, alle Commissioni parlamentari competenti, lo stato di attuazione di tutti gli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR di titolarità del medesimo Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
24.4. Cherchi, Amato, Caso, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 25.

  Sopprimerlo.
25.1. Bonafè, Ubaldo Pagano, Manzi, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

  Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, dopo le parole: seconda fascia del medesimo Ministero aggiungere le seguenti: nonché tra i Dirigenti Scolastici in servizio,.
25.2. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, capoverso 6, secondo periodo, dopo le parole: qualificata esperienza manageriale aggiungere le seguenti: , nonché approfondita competenza e adeguate conoscenze in materia di istruzione,.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il Ministero dell'istruzione e del merito è tenuto inoltre a bandire una selezione pubblica, ai fini della individuazione del direttore generale, rendendo pubblici il profilo da reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i curricula dei candidati e della commissione concorsuale, nonché gli esiti della selezione.;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Ministro dell'istruzione e del merito pubblica e trasmette alle competenti Commissioni parlamentari apposita relazione relativa ai criteri di valutazione, ai curricula dei candidati e della commissione di selezione, ai relativi esiti, con riferimento alle nomine del Presidente e del Comitato scientifico della Scuola di Alta formazione di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.
  1-ter. Il Ministro dell'istruzione e del merito è tenuto a presentare, con cadenza semestrale, una relazione alle competenti Commissioni parlamentari, relativa alle azioni e ai programmi formativi, agli obiettivi attesi e ai risultati, ai criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto.
25.3. Amato, Cherchi, Caso, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento della ricerca in agricoltura)

  1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

«Art. 2-bis.

   1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il ConsiglioPag. 56 per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno.
   2. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento.
   3. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
   4. Nella fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro.
   5. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto di instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati.
   6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 132 della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

   b) al titolo della legge, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria».
27.1. Caramiello.

(Inammissibile)

ART. 29.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il rispetto, per la fase di affidamento dei lavori, delle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
*29.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.
*29.2. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse annualmente stanziate per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata alla realizzazione degli strumenti di pianificazione, programmazione e gestione degli interventi strutturali e non strutturali, alla gestione e al governo della risorsa idrica, alla conservazione e al ripristino della naturalità dei suoli, alla stabilità dei versanti, alla resilienza delle opere idrauliche e al monitoraggio integrato.
29.3. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 29-bis.

  Sopprimerlo.
29-bis.1. Morfino, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Santillo.

Pag. 57

ART. 30.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, commi 42 e 42-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissato al 31 gennaio 2024. Il termine intermedio, entro il quale i predetti comuni devono aver realizzato almeno una percentuale pari al 30 per cento delle opere, pena la revoca totale del contributo assegnato, al fine dell'equa redistribuzione delle somme e contestuale scorrimento della graduatoria, è fissato al 31 luglio 2024.
30.1. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 31.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per l'affidamento, aggiungere le seguenti: sulla base del progetto definitivo o, previa adeguata motivazione, ove strettamente necessario,.

  Conseguentemente,

   al medesimo comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, il termine minimo per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a 180 dall'invio della lettera di invito.;

   al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis», dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla lettera d) tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso dei risultati della procedura di affidamento contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. Nel caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, gli inviti devono essere rivolti ad almeno dieci operatori economici, mentre, nel caso di ricorso al criterio del massimo ribasso con esclusione automatica per affidamento di contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad almeno 20 operatori economici.
31.1. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis», lettera a), sesto periodo, sostituire le parole: quantificandone i relativi costi con le seguenti: ovvero le ragioni che non consentono il superamento del dissenso, di cui occorre tenere conto nella determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato con le seguenti: imparzialità, pubblicità e trasparenza.
31.2. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 6, lettera b), capoverso «425-bis», lettera c), sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera d), sopprimere le parole da: Ai fini della procedura di gara fino alla fine della lettera.
31.3. Santillo, Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino.

  Al comma 6, lettera b), sopprimere il capoverso «425-ter».
31.4. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

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ART. 33.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sopprimere il comma 5-ter.
33.2. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

  Al comma 5-ter, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
33.3. Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5-ter, lettera a), numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: è nominato un Commissario straordinario con le seguenti: il prefetto di Taranto è nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'espletamento delle attività necessarie.

  Conseguentemente,

   alla medesima lettera a), numero 2) al terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e al compenso per il Commissario straordinario;

   sostituire il quarto periodo con i seguenti: La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata una sola volta. L'incarico è a titolo gratuito.;

   alla lettera c), capoverso 5-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, il Commissario straordinario può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata.
33.4. Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 5-ter, lettera a), numero 2), terzo periodo, sopprimere le parole e al compenso per il Commissario straordinario. Il compenso del Commissario straordinario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
33.5. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

ART. 34.

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

Art. 34-bis.
(Disposizioni per favorire il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle Politiche attive del lavoro)

  1. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 Pag. 59giugno 2019, n. 74, e successive modifiche e integrazioni, riguardante le risorse per il potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'impiego ai sensi dell'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 12, comma 8, lettera b), numero 1), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, deve intendersi nel senso di un tetto massimo di spesa per ciascuna amministrazione regionale a fini assunzionali non determinati nel numero di unità.
34.01. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

(Inammissibile)

ART. 39.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Proroga rinegoziazione mutui per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedura esecutiva)

  1. All'articolo 41-bis, comma 2, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) che la richiesta sia presentata entro il termine del 31 dicembre 2024, a condizione che al momento della presentazione sia pendente una procedura esecutiva immobiliare sul bene, il cui pignoramento sia stato notificato entro il 21 marzo 2023».
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.01. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

ART. 41.

  Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: ovvero rinnovabile con le seguenti: da elettrolisi dell'acqua.
41.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Non sono impianti chimici integrati, e quindi non sono soggetti a procedura di VIA, gli impianti di produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile destinati all'alimentazione di mezzi di trasporto e connessi alle infrastrutture ferroviarie e stradali;

   b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) All'allegato VIII, parte seconda, lettera C) è aggiunto il seguente periodo: «La produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile con elettrolizzatori di potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW non si considera produzione su scala industriale».
41.2. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    alla lettera a), sostituire le parole: punto 6-bis) con le seguenti: punto 2);

    dopo la lettera a), inserire la seguente:

   «a-bis) all'Allegato II, parte seconda, al punto 2), è aggiunto, in fine, il seguente Pag. 60capoverso: “- impianti per la produzione di idrogeno verde ovvero rinnovabile, con potenza superiore ai 25 MW”»;

    dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente:

   «b-bis) al punto 1) dell'Allegato II-bis, parte II, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   “d-bis) impianti per la produzione di idrogeno verde con potenza superiore ai 10 MW”»;

   b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  «1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo la parola: “idrogeno”, sono inserite le seguenti: “verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,”;

   b) alla lettera b), dopo le parole: “infrastrutture connesse”, sono inserite le seguenti: “, anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,”;

   c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: “di cui al numero 1)” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo”;

   d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente:

    “2-bis) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale”;

   e) alla lettera d), dopo le parole: “fonti rinnovabili”, sono inserite le seguenti: “ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione”».
41.3. L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, dopo la parola: «idrogeno», sono inserite le seguenti: «verde, i quali costituiscono interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108,»;

   b) alla lettera b), dopo le parole: «infrastrutture connesse», sono inserite le seguenti: «, anche da realizzare in connessione ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,»;

   c) alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «di cui al numero 1)» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «attraverso il procedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato III alla Parte II del medesimo decreto legislativo»;

   d) alla lettera c), dopo il numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente attraverso il procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, qualora tali progetti non siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale»;

Pag. 61

   e) alla lettera d), dopo le parole: «fonti rinnovabili», sono inserite le seguenti: «ovvero esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione».
41.4. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 46.

  Sopprimerlo.
46.1. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Potenziamento delle soprintendenze)

  1. In aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, il Ministero della cultura è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in incremento rispetto alla vigente dotazione organica, n. 100 unità di personale non dirigenziale mediante l'espletamento di procedure concorsuali pubbliche o tramite scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, da destinare al potenziamento delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui si fa fronte a norma dell'articolo 56 del presente decreto.
46.01. Pavanelli, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Caso, Cherchi.

ART. 47.

  Al comma 1, sopprimere la lettera 0a).
47.2. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire la lettera 0a) con la seguente:

   0a) all'articolo 2, dopo la lettera hhh), è aggiunta, in fine, la seguente:

   «hhh-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo energia elettrica e/o cascami termici.»;

   b) dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.
(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriali)

   1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

   a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 MWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno Pag. 62specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

   b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

   c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

    2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

   d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 MW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

    2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al punto 1).».
47.3. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, dopo la lettera 0a), inserire la seguente:

   0a-bis) All'articolo 18, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «4. Nella procedura di approvazione e pianificazione di installazione di impianti di produzione di energia elettrica e termica a fonti rinnovabili gli enti competenti, in sede di ponderazione degli interessi giuridici, accordano priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai procedimenti in corso. Resta fermo il rispetto delle disposizione di cui agli articoli 3, comma 2 e 6 del regolamento UE 2022/2577 del 22 dicembre 2022.».
47.4. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, lettera a), numero 01) , premettere il seguente:

    001) l'alinea è sostituita dalla seguente: «Sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo:».
47.5. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Pag. 63

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), numero 01), sostituire il capoverso a) con il seguente:

    a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, le aree in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici e le aree entro 500 metri da questi ove sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;

   b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

   1.1. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sostituire le parole: «senza variazione dell'area interessata» con le seguenti: «nei limiti di cui al medesimo articolo 20, comma 8, lettera a)».
47.6. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere il numero 2.1).
47.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, lettera a), al numero 2.1) apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole: di tre chilometri con le seguenti: di sette chilometri;

   b) dopo le parole: di cinquecento metri inserire le seguenti: . Per gli impianti eolici, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano una valutazione sull'opportunità di autorizzare impianti ad una distanza non inferiore ai tre chilometri sulla base della specificità dei singoli territori.
47.8. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera a-bis), al capoverso 8-bis, premettere i seguenti:

  8.1. L'individuazione delle aree idonee ai sensi del comma 4 lascia impregiudicata la classificazione di idoneità delle aree indicate al comma 8. La classificazione di idoneità di cui allo stesso comma 8 prevale su eventuali diverse classificazioni e regolamentazioni di livello regionale e locale e è preclusiva di limitazioni generalizzate in tali zone anche in termini di area occupata dagli impianti rispetto all'area disponibile o di richiesta di asservimento di aree.
  8.2. Nel caso in cui un impianto sia ubicato in area classificata idonea ai sensi del presente articolo, il procedimento autorizzativo applicabile all'impianto in ragione della sua collocazione in aree idonea comprende le opere connesse, ivi incluse le opere per il collegamento dell'impianto alla rete elettrica, anche ove queste ultime non siano in area idonea.
47.9. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

   a-bis.1) all'articolo 22, comma 1, lettera a), alle parole: «nei procedimenti» sono premesse le seguenti: «qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003».
47.10. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 64

  Al comma 1, dopo la lettera a-bis), inserire la seguente:

   a-bis.1) all'articolo 22, comma 1, lettera a), alle parole: «nei procedimenti» sono premesse le seguenti: «anche qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003».
47.11. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le seguenti parole: , con qualunque modalità,;

   b) sostituire le parole: e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le con le seguenti: ed è subordinata alla previa verifica della sussistenza dei requisiti di compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica, idraulica, paesaggistica e sismica, nonché alle.
47.12. L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   a) sopprimere le seguenti parole: e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie;

   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e delle opere connesse agli impianti di cui al periodo precedente, ubicate nelle medesime aree, ovvero ricadenti nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20.
47.13. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, dopo le parole: ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, inserire le seguenti: nonché, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di bonifica dei suoli inquinati, nelle aree inserite nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) e nei Siti di Interesse Regionale (SIR) ai fini della bonifica.
47.14. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. L'installazione semplificata di cui al comma 1 è esclusa per le seguenti tipologie di siti:

   a) terreni classificati agricoli, ma non adibiti ad uso agricolo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, se riadattabili a tale uso;

   b) terreni marginali con funzione eco-sistemica ovvero paesaggistica;

   c) all'interno di cave dismesse e ripristinate, se utilizzabili per mitigare gli effetti dei fenomeni meteorologici e climatici estremi, ovvero come invasi di acque per usi umani per il contrasto alla siccità e come vasche di laminazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.
47.15. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) all'articolo 32, comma 3, lettera e), dopo le parole: «per le isole minori non interconnesse» sono aggiunte le seguenti: Pag. 65«e per i piccoli comuni fino a 5.000 abitanti».
47.16. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a) dopo le parole: piani o programmi inserire le seguenti: o del piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC;

   b) alla lettera b), dopo le parole: piani o programmi inserire le seguenti: o del piano regionale integrato Energia e Clima PRIEC.
47.17. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1-bis, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:

    1) dopo le parole: produzione di energia da fonti rinnovabili inserire le seguenti: di cui al medesimo comma 1-bis;

    2) dopo le parole: energia rinnovabile inserire le seguenti: prodotta dai predetti impianti;

    3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ferma restando la positiva valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'esenzione di cui al comma 1-bis non si applica ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.;

   b) sopprimere il comma 1-quater.
47.18. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1-ter apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: produzione di energia da fonti rinnovabili inserire le seguenti: di cui al medesimo comma 1-bis;

   b) dopo le parole: energia rinnovabile inserire le seguenti: prodotta dai predetti impianti.

  Conseguentemente, sostituire il comma 1-quater con il seguente:

  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del Titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
47.19. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sostituire il comma 1-quater con il seguente:

  1-quater. I commi 1-bis e 1-ter non si applicano ai progetti ivi previsti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia in corso un procedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
47.20. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Pag. 66

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, di qualunque potenza o estensione, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000 e in aree non vincolate di cui all'allegato 3, lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219, nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici ai sensi degli articoli 142 e 136 del decreto legislativo n. 42 del 2004, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se ricorrono le seguenti condizioni:

   a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni o le coltivazioni tali da rendere compatibile l'esercizio dell'attività agricola, ovvero ad altezza compatibile con l'allevamenti, con fondazioni amovibili a fine vita;

   b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata o di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti. L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore del fondo;

   c) le opere di connessione elettriche dell'impianto prevedono: 1) elettrodotti aerei di tensione nominale inferiori a 100 kV e di lunghezza inferiore a 3 km da realizzare esclusivamente lungo le aree di pertinenza di strade pubbliche, 2) cavidotti interrati che interessano esclusivamente strade pubbliche, 3) cabine o stazioni elettriche già autorizzate o esistenti o da realizzare sulla medesima area dell'impianto fotovoltaico. Tutte le opere di connessione di cui alla presente lettera c), devono interessare aree non vincolate di cui all'allegato 3 lettera f), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219. Per queste tipologie di opere connesse non è possibile attivare la procedura ablativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.».
47.21. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3.1. In deroga al comma 3, per gli impianti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione unica è rilasciata dalla medesima amministrazione competente ai fini della valutazione di impatto ambientale, ferma, nel caso in cui tale amministrazione sia statale, l'intesa della regione interessata ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica.».
47.22. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione, ove previsto, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è pari a centocinquanta giorni. Nel caso di impiantoPag. 67 assoggettato a procedimento di VIA di competenza regionale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del PAUR di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Nel caso di impianto assoggettato a procedimento di VIA di competenza statale l'autorizzazione è rilasciata nell'ambito del Provvedimento Unico di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per i procedimenti di valutazione ambientale in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il proponente ha facoltà di proseguire gli stessi procedimenti secondo la previgente disciplina qualora già in corso.».
47.23. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: nei cui territori sono ubicati fino a: del PNRR,.

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la possibilità di stabilire altri criteri di aggiudicazione ivi inclusi quelli che valorizzino la partecipazione dei soggetti che consumano energia più vicino agli impianti da costruirsi nonché di dare priorità ai soggetti che intendano promuovere un accordo ai sensi degli articoli 55 o 56 del decreto legislativo, n. 117 del 2017, ovvero di fare accordi diretti con altre amministrazioni aggiudicatrici.
47.24. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: nei cui territori sono ubicati fino a: del PNRR,.

  Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando la possibilità di stabilire ulteriori criteri di aggiudicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici compresi quelli volti a valorizzare la partecipazione locale, il partenariato con le organizzazioni no profit e con gli altri enti pubblici nonché a promuovere gli accordi di co-progettazione e co-programmazione e le convenzioni con gli enti del terzo settore così come previsto rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
47.25. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:

  4-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Autorità di sistema portuale» sono inserite le seguenti: «nonché i consorzi di sviluppo industriale, di cui all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317»;

   b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree.».
47.26. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 6-bis.
47.27. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:

  10. Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente Pag. 68da piccole e medie imprese agricole e artigiane, in forma individuale o societaria, anche per il tramite delle loro organizzazioni di categoria, da cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, da cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, da cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443, possono accedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di aiuti di Stato, agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW e, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 2021. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità.
  11. Le medesime previsioni e deroghe di cui al comma 10 si applicano altresì alle altre configurazioni di autoconsumo diffuso da fonte rinnovabile di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, realizzate da:

   a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;

   b) imprese artigiane, in forma individuale o di società;

   c) imprese agroindustriali, operanti nel settore delle industrie alimentari (codice Ateco 10), delle industrie delle bevande (codice Ateco 11) e nel settore della trasformazione del sughero;

   d) cooperative agricole che svolgono attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e cooperative o loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 indipendentemente dai propri associati;

   e) cooperative artigiane che svolgono attività di cui all'articolo 3 della 8 agosto 1985, n. 443, nonché da consorzi, società consortili, anche in forma cooperativa, e associazioni tra imprese artigiane di cui all'articolo 6 della 8 agosto 1985, n. 443.
*47.28. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.
*47.29. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11, inserire i seguenti:

  11.1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto europeo Repower EU di produrre entro l'anno 2030 almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili». Tale fondo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle Comunità energetiche rinnovabili, previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944. Il Fondo ha una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  11.2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in meritoPag. 69 alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  11.3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 12 e 13, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni per il 2025 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
47.30. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11.1. Al punto 2 dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) il sesto paragrafo è sostituito dal seguente: «laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2), lettera d), dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'articolo 27-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale.»;

   2) il settimo paragrafo è sostituito dal seguente: «laddove il procedimento avviato ai sensi del punto 2, lettera b) dell'Allegato IV alla parte seconda (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano) non abbia prodotto quanto prescritto all'articolo 27-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la competenza si intende trasferita allo Stato per impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale».
47.31. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:

  11.1. All'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «I giudizi di compatibilità ambientale per progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili che ricadono in terreni aree da bonificare in siti di interesse nazionale o di interesse regionale, che siano stati già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242, possono essere rilasciati a condizione che il presentatore del progetto si impegni ad effettuare preliminarmente la bonifica.».
47.32. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  11-quinquies. Al fine di assicurare il rispetto delle tempistiche di attuazione del PNRR per la realizzazione degli obiettivi di Pag. 70efficientamento energetico, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, realizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 90 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale.
  11-sexies. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 11-quinquies, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui sono titolari regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.
47.33. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47.1.
(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)

  1. I parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).
  2. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

   b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

   c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;

  I gestori dei parcheggi di cui al comma 2, lettera a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.
  3. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

   a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

Pag. 71

   b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi dei Codice dei beni culturali e del paesaggio;

  4. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m2, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m2.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 4, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.
47.01. Pavanelli, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47.1.
(Mini eolico domestico)

  1. Al fine di incrementare la produzione domestica di energia elettrica da fonti rinnovabili, per le nuove installazioni di impianti di mini-eolico domestico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
47.02. Pavanelli, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

Art. 47.1.
(Installazione di pannelli fonoassorbenti sulla rete autostradale e stradale nazionale)

  1. Al fine di alimentare o manutenere i punti di ricarica di veicoli elettrici già esistenti, ovvero per favorirne la creazione di ulteriori, i soggetti concedenti della rete autostradale italiana, nonché i soggetti gestori della rete stradale nazionale promuovono l'installazione di pannelli fonoassorbenti solari presso i tratti della rete autostradale o stradale limitrofi a centri o aree abitate o adibite a sosta di veicoli.
  2. Le finalità di cui al comma 1, sono perseguite dai soggetti concedenti, tenuto conto del rapporto concessorio in essere.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 nonché apposite procedure di semplificazione finalizzate alla riduzione dei tempi relativi all'installazione dei pannelli fonoassorbenti.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 50 milioni per il 2024, si provvede a norma dell'articolo 56.
47.03. Pavanelli, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

(Inammissibile)

ART. 48.

  Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente: e.1) alla gestione delle terre e rocce da scavo naturali contenenti livelli di radioattività naturale o di amianto naturale;.
48.1. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

ART. 49.

  Sopprimerlo.
49.1. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Pag. 72

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis). All'articolo 6, dopo il comma 9-ter, è inserito il seguente:

   «9-quater. Nei casi previsti dal comma 9-bis, il limite è elevato a 20 MW indipendentemente dal fatto che sia scelta la procedura abilitativa semplificata o la procedura di autorizzazione unica. Il proponente ha, in ogni caso, facoltà di presentare istanza di autorizzazione separatamente per l'impianto rispetto alle opere connesse e, ai fini della procedura abilitativa semplificata o della dichiarazione di inizio lavori asseverata, deve unicamente dimostrare di avere la disponibilità dell'area d'impianto e i requisiti richiesti per l'accesso alle suddette procedure che sono valutati con esclusivo riguardo all'area d'impianto».
49.2. Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , con qualunque modalità, e aggiungere, in fine, le seguenti: , fermo restando il rispetto della normativa a protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE;

   b) al terzo periodo, sopprimere le parole da: decorso il quale, fino alla fine del periodo.
49.3. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando il rispetto della normativa a protezione delle specie di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE e all'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE.
49.4. Ilaria Fontana, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo il comma 1, inserire il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli singoli o associati o da società in agricoltura la cui compagine sociale deve essere rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli così come la quota di partecipazione agli utili con conferimento, in quest'ultimo caso, di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli e se ricorrono le seguenti condizioni:

   a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;

   b) le modalità di realizzazione prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, da attuare sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazionePag. 73 con il Gestore dei servizi energetici (GSE);

   c) nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sugli stessi di impianti agrivoltaici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.».
49.5. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sopprimere le seguenti parole: sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e;

   b) sostituire le parole: ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, con le seguenti: in modo da consentire il passaggio delle macchine agricole, ivi comprese le macchine agricole e gli strumenti di agricoltura digitale e di precisione, ai fini della lavorazione e della raccolta delle coltivazioni presenti al di sotto dei pannelli stessi,.
49.6. Caramiello, L'Abbate, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti;

   b) dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

   «1-ter. Gli impianti di cui al comma 1-bis possono essere installati solo previa relazione di un tecnico agronomo abilitato, la quale dimostri un miglioramento per la coltura in atto in seguito alle operazioni di installazione, oppure un miglioramento in termini di sensibili riduzioni di input agronomici a parità di resa del prodotto agricolo ovvero in termini di maggior resa.».
49.7. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le parole da o da società a partecipazione congiunta fino a condizioni con le seguenti: singoli o associati o da società operanti nel settore agricolo la cui compagine sociale è rappresentata per almeno il 25 per cento da imprenditori agricoli e la quota di partecipazione agli utili con conferimento di azienda agricola o di ramo d'azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli è pari ad almeno il 25 per cento, e se ricorrono le seguenti condizioni;

   b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nel caso di conferimento di azienda o ramo d'azienda da parte degli imprenditori agricoli con esclusione dei terreni o dei fondi rustici, l'installazione sui detti terreni o fondi rustici è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario imprenditore agricolo e alla stipula di un apposito atto di trasferimento a titolo oneroso dei terreni o dei fondi rustici interessati.
49.8. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, capoverso 1-bis, ultimo periodo, dopo la parola: L'installazione inserire le seguenti: non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale ed.
49.9. Caramiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere i commi 4, 5 e 6.
49.10. Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Pag. 74

  Al comma 6-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

   b) dopo il capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

   «1-ter. I pannelli fotovoltaici installati sugli impianti incentivati ai sensi dei citati decreti del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012, anche a seguito di revamping parziale o totale, devono sempre essere coperti da garanzia finanziaria per tutta la durata del periodo di incentivazione compresa la gestione del fine vita.».
49.12. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 50.

  Sopprimerlo.
50.1. Scutellà, Bruno, Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere i commi da 1 a 17;

  Conseguentemente:

   al comma 17-bis, sopprimere le parole: Per le stesse finalità di cui al comma 17,;

   sopprimere il comma 18.
50.2. Sarracino, Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

  Dopo il comma 17-bis, aggiungere il seguente:

  17-ter. Per le stesse finalità di cui al comma precedente, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del personale assunto con rapporto d lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.
50.3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

ART. 51.

  Dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:

  1-quinquies. Al fine di garantire la trasparenza e il monitoraggio relativo all'utilizzo dei nuovi fondi del Repower EU previsti per accelerare la transizione energetica e rifinanziare il PNRR, il Governo, entro il 30 giugno 2023, predispone una Relazione dettagliata su ciascun investimento e riforma chiave previsto per il raggiungimento degli obiettivi del Repower EU, con i relativi impegni di spesa, da sottoporre all'approvazione parlamentare.
51.1. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

ART. 51-bis.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla con le seguenti: unitamente alla;

   b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché relative alle misure poste in essere al fine di contrastare il divario retributivo di genere.
51-bis.2. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

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  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla con le seguenti: unitamente alla;

   b) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché relative alle misure poste in essere al fine di garantire efficacemente il principio della parità salariale.
51-bis.3. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: entro trenta giorni dalla con le seguenti: unitamente alla.
51-bis.1. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 31 dicembre 2009, n. 196 inserire le seguenti: una relazione sull'applicazione e sugli effetti della clausola di condizionalità del PNRR su occupazione femminile e giovanile, corredata da una valutazione d'impatto ex ante ed ex post sui singoli interventi, e sul rispetto della stessa da parte delle stazioni appaltanti, nonché.
51-bis.4. Bonafè, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

ART. 52.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale del sito di interesse nazionale «Orbetello – area ex Sitoco», di cui all'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dalla regione Toscana e dai comuni di Orbetello e Monte Argentario per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di «Orbetello – area ex Sitoco» e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021, sono stanziati 30 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
52.1. Simiani, Bonafè.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 9, sono inseriti i seguenti:

   «9-bis. Il Commissario Unico, oltre a quanto già previsto al comma 9, si può avvalere altresì di una struttura di supporto composta da 10 unità di personale, di cui 2 di livello dirigenziale di seconda fascia, amministrativo e tecnico, e 8 di livello non dirigenziale, appartenenti ad amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità stabiliti dal Commissario per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale di cui al precedente periodo è individuato mediante apposite procedure di interpello. Il predetto personale è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo e per tutta la durata di esso, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Gli eventuali oneri relativi alle suddette spese di personale, come già previsto al comma 9 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, Pag. 76n. 18, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
   9-ter. Il Commissario per gli interventi di propria diretta competenza e ove assuma le funzioni di stazione appaltante può conferire incarichi di Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche a soggetti collocati in quiescenza in possesso di specifica esperienza e professionalità. Ai suddetti soggetti potrà essere corrisposto esclusivamente un corrispettivo, in analogia all'incentivo previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, posto a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare.»;

   b) dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari a garantire l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia Europa o per le procedura di infrazione comunitaria in corso, di competenza del Commissario Unico, ove lo stesso assuma le funzioni di stazione appaltante, può operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
   10-ter. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento della normativa dell'Unione europea e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, anche a mezzo di ordinanze, se del caso contingibili e urgenti, per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione degli interventi di competenza.
   10-quater. In caso di mancato rispetto dei termini perentori previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), a Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), dimezzati ai sensi del comma 2-ter, sui progetti di competenza del Commissario Unico non sono dovuti gli oneri istruttori previsti all'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.».
52.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 5-bis.
52.3. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 53.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sopprimere la parola infrastrutturali e sostituire le parole: risultino pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori con le seguenti: risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori;

   b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali, finanziati con le risorse FSC 2021/2027, di cui alla delibera CIPESS n. 35/2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punto 3 e punto 4 si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).
53.2. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.

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  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) sostituire le parole: risultino pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento dei lavori con le seguenti: risultino approvati i progetti esecutivi ovvero pubblicati i bandi o avvisi per l'affidamento congiunto dei lavori;

    2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Dipartimento per le politiche di coesione presenta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, entro il 30 aprile 2023, una relazione sull'istruttoria effettuata ai sensi del presente comma.;

   b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le risorse assegnate agli interventi in relazione ai quali, alla data del 31 dicembre 2022, non risultino approvati i progetti esecutivi o pubblicati i bandi o gli avvisi per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte per l'affidamento dei lavori ovvero per l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione e lo sviluppo sostenibile sono redistribuite in forma aggiuntiva alle risorse da assegnare nei Piani di sviluppo e coesione 2021-2027 alle regioni originariamente destinatarie delle predette risorse ai sensi di precedenti delibere di assegnazione.;

   c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: 2-bis. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del 2 agosto 2022, n. 35 del 2022, le scadenze ivi previste all'articolo 2, comma 2, punti 3 e 4, si aggiornano rispettivamente al 31 dicembre 2024 (OGV) e al 31 marzo 2024 (pubblicazione del bando o dell'avviso per l'indizione della procedura di gara, ovvero la trasmissione della lettera di invito).
53.1. Scutellà, Bruno, Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 55.

  Sopprimerlo.
*55.1. Ubaldo Pagano, Bonafè, Cuperlo, Guerra, Lai, Mancini, Mauri, Provenzano, Roggiani.
*55.2. D'Orso, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, e ovunque ricorrano, nell'articolo sostituire le parole: Agenzia italiana per la gioventù con le seguenti: Agenzia Nazionale Giovani e Futuro.
55.3. D'Orso, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, al medesimo articolo:

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili con le seguenti: di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili;

   dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. L'Agenzia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle Pag. 78attività svolte in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni di cui al comma 2, in ordine ai risultati conseguiti ed al loro impatto;

   al comma 5, primo periodo, dopo le parole: su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili aggiungere le seguenti: e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione.
55.4. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia sono esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili e dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
55.5. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di cui uno con funzioni di Presidente dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili con le seguenti: di cui uno con funzioni di Presidente dotato di alta professionalità, capacità manageriale nonché qualificata e comprovata esperienza nel settore della formazione, nell'ambito delle politiche giovanili.
55.6. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. È trasmessa alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sulle attività svolte dall'Agenzia italiana per la gioventù, in ordine ai risultati conseguiti e al loro impatto, in attuazione delle attribuzioni e delle funzioni individuate dal comma 2.
55.7. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili aggiungere le seguenti: e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di sport e con i Ministri per le politiche europee, dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e per la pubblica amministrazione.
55.8. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di politiche giovanili aggiungere le seguenti: e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
55.9. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.