CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2023
88.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO
Pag. 19

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. DOC. XXII, n. 6.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri,

   esaminato il Documento recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati (DOC XXII, n. 6);

   rilevato che:

    il Documento in esame risponde all'esigenza di indagare sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, nonché, più in generale, sullo sfruttamento dei lavoratori;

    in particolare, la Commissione monocamerale di inchiesta ha il compito di indagare sulla dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro, approfondendo dati statistici relativi alle vittime di tali incidenti, per poi individuare le principali cause degli infortuni e la loro eventuale connessione con l'intermediazione o con lo sfruttamento del lavoro, valutando l'efficacia dei controlli e della normativa di prevenzione vigente;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il provvedimento, attenendo all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari, previsto dall'articolo 82 della Costituzione, può ricondursi alla materia «organi dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione;

    per quanto riguarda il rispetto degli altri principi costituzionali:

     il provvedimento rispetta la norma del primo comma dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nonché del secondo comma dello stesso articolo 82, in base al quale la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei vari gruppi e la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 20

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 338-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri,

   esaminata la proposta di legge C. 338-B recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali», approvata in prima lettura dalla Camera il 25 gennaio 2023 e modificata dal Senato il 22 marzo 2023;

   rammentato che:

    ai sensi del secondo comma dell'articolo 70 del Regolamento della Camera, il Comitato permanente per i pareri – che, nel corso dell'esame in prima lettura, nella seduta del 19 gennaio 2023, espresse un parere favorevole sul provvedimento – è chiamato a esprimere il parere esclusivamente sulle parti del testo modificate dal Senato;

   rilevato che:

    il testo in esame – il cui contenuto riproduce il testo di una proposta approvata dalla sola Camera nella scorsa legislatura – interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese con la finalità di rafforzare la tutela del professionista;

    tale disciplina è stata introdotta, nella XVII legislatura, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese;

    il Senato è intervenuto sul comma 1 dell'articolo 7 del provvedimento, nel quale si prevede la possibilità che, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150), il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista acquisti l'efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure, e se il debitore non ha proposto opposizione ai sensi dell'articolo 281-undecies del codice di procedura civile, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso;

    con riguardo a tale disposizione, l'unica modifica introdotta dal Senato è volta a sostituire il precedente riferimento all'articolo 702-bis con il richiamo all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile;

    tale modifica è resa necessaria dall'abrogazione dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile ad opera del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, il quale ha sostituito il rito sommario con il rito semplificato di cognizione a partire dal 28 febbraio 2023, successivamente quindi alla data di approvazione del testo della proposta di legge in prima lettura da parte della Camera dei deputati;

   ritenuto che:

    per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

     il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

     la proposta incide inoltre sulla materia «professioni», attribuita alla competenzaPag. 21 legislativa concorrente tra Stato e Regioni dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

     con riferimento alla materia delle professioni, la Corte costituzionale, con costante giurisprudenza, ha riconosciuto che per i profili ordinamentali che non hanno uno specifico collegamento con la realtà regionale si giustifica una uniforme regolamentazione sul piano nazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.