CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 marzo 2023
83.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 15

ALLEGATO 1

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

  All'emendamento 1.41 del Relatore, dopo la lettera b) inserire la seguente:

   b-bis) dopo il comma 6-quater aggiungere il seguente:

   6-quater.1 Qualora, successivamente al deposito della CILAS, risulti l'iscrizione nel registro degli indagati di uno o più soggetti coinvolti nella realizzazione degli interventi, i soggetti di cui al comma 1, possono richiedere all'Amministrazione finanziaria la cancellazione dei crediti fiscali presenti nei cassetti fiscali per la parte di lavori asseverati e non realizzata alla data della richiesta, sulla base di una perizia giurata di tecnico abilitato disposta dai medesimi soggetti. A seguito della cancellazione, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, anche qualora non sia stata rispettata la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, spetta nella misura del 110 per cento.
0.1.41.1. Guerra.

(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 6-bis, alinea, dopo le parole: Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 inserire le seguenti: e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4,;

   b) sostituire il capoverso comma 6-ter con il seguente:

   «6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, fermo restando il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.».
1.41. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le lettere c), g) e i) con le seguenti:

    «c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;»;

    «g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la Pag. 16riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;»;

    «i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione all'uopo incaricata;»;

   b) dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

    «i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;”;

    i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente.».
1.42. Il Relatore.

  All'emendamento 1.43 del Relatore, al primo periodo sostituire le parole: nel limite del 10 per cento con le seguenti: nel limite del 50 per cento.
0.1.43.1. Del Barba.

  All'emendamento 1.43 del Relatore, all'ultimo periodo sostituire le parole: 1° gennaio 2028 con le seguenti: 1° gennaio 2024.
0.1.43.2. Del Barba.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire il seguente:

  1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, è consentito in tutto o in parte utilizzare detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, già utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
1.43. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, secondo periodo, le parole: «entro il 31 marzo 2023», sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 settembre 2023».
*01.03. (Nuova formulazione) Sala, Rubano, De Palma.
*01.07. (Ulteriore nuova formulazione) Fenu, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*01.05. (Ulteriore nuova formulazione) Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Bagnai, Miele.
*01.09. (Ulteriore nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.178. (Ulteriore nuova formulazione) Sala, Rubano, De Palma.
*2.189. (Ulteriore nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.206. (Ulteriore nuova formulazione) Mazzetti.
*2.207. (Ulteriore nuova formulazione) Sala, Rubano, De Palma.
*2.210. (Ulteriore nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.
*2.132. (Ulteriore nuova formulazione) Tenerini, Rubano, De Palma, Sala, Tassinari.

  Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso comma 6-bis, alinea, dopo le parole: Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6 inserire le seguenti: e fermo restando il divieto di acquisto di cui all'articolo 122-bis, comma 4,;

   b) sostituire il capoverso comma 6-ter con il seguente:

   «6-ter. L'esclusione di cui al comma 6-bis opera anche con riguardo ai cessionari che acquistano i crediti d'imposta da una banca o da altra società appartenente al gruppo bancario della medesima banca, o da una società quotata o da altra società appartenente al gruppo della medesima società quotata facendosi rilasciare una attestazione di possesso, da parte della banca, della società quotata o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione di cui al comma 6-bis, fermo restando il divieto di cui all'articolo 122-bis, comma 4.».
1.41. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis apportare le seguenti modificazioni:

   a) sostituire le lettere c), g) e i) con le seguenti:

   «c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi,Pag. 18 oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;»;

   «g) nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso di interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza;»;

   «i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e 42 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto è una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientra fra i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2007, un'attestazione di osservanza di analoghi controlli di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione all'uopo incaricata;»;

   b) dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

   «i-bis) nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, di modifica del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati;”;

   i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori ed il committente.».
1.42. Il Relatore.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso comma 1-quinquies, inserire il seguente:

  1-sexies. Alle banche, agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione agli interventi effettuati sino all'anno di spesa 2022, è consentito in tutto o in parte utilizzare detti crediti al fine di sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per cento della quota annuale eccedente i crediti di imposta, sorti a fronte di spese di cui all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, già utilizzati in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso in cui il cessionario abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni caso, il primo utilizzo può essere effettuato in relazione alle emissioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2028.
1.43. Il Relatore.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Con esclusivo riferimentoPag. 19 alle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche alle spese per gli interventi già rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 119 e dell'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riqualificazione urbana comunque denominati, che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge e che concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti.
2.58. (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

  3-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con riguardo ai soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.
  3-ter. Con riferimento a quanto previsto dal secondo periodo di cui al comma 3-bis, il requisito della non percezione di compensi o indennità di carica da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, è soddisfatto qualora, indipendentemente da quanto previsto nello statuto, sia dimostrato, con qualsiasi mezzo di prova oppure con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che i suddetti membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero vi hanno rinunciato o li hanno restituiti.
*2.18. (Ulteriore nuova formulazione) Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.
*2.29. (Ulteriore nuova formulazione) Mari, Borrelli, Bonelli, Grimaldi.
*2.30. (Ulteriore nuova formulazione) Zanella, Borrelli, Grimaldi, Mari, Bonelli.
*2.31. (Ulteriore nuova formulazione) Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo.
*2.32. (Ulteriore nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.
*2.33. (Ulteriore nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
*2.44. (Ulteriore nuova formulazione) Borrelli, Zanella, Grimaldi, Mari.
*2.60. (Ulteriore nuova formulazione) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nevi.
*2.62. (Ulteriore nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.63. (Ulteriore nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.64. (Ulteriore nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.

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*2.65. (Ulteriore nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.
*2.135. (Ulteriore nuova formulazione) Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.
*2.136. (Ulteriore nuova formulazione) Pastorino.
*2.137. (Ulteriore nuova formulazione) Maullu.
*2.138. (Ulteriore nuova formulazione) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
*2.139. (Ulteriore nuova formulazione) Ubaldo Pagano, Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Simiani, Roggiani.
*2.142. (Ulteriore nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.
*2.143. (Ulteriore nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.144. (Ulteriore nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Rosato.
*2.145. (Ulteriore nuova formulazione) Sala, Rubano, De Palma.
*2.146. (Ulteriore nuova formulazione) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.147. (Ulteriore nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Trancassini.
*2.148. (Ulteriore nuova formulazione) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele, Cattoi.
*2.163. (Ulteriore nuova formulazione) Varchi, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.172. (Ulteriore nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.
*2.171. (Ulteriore nuova formulazione) Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Cattoi.
*2.177. (Ulteriore nuova formulazione) Del Barba, Faraone, Gadda, Rosato.
*2.185. (Ulteriore nuova formulazione) Pastorino.
*2.044. (Ulteriore nuova formulazione) Mari, Borrelli, Grimaldi, Bonelli.
*2.67. (Ulteriore nuova formulazione) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.
*01.01. (Ulteriore nuova formulazione) De Palma, Rubano, Sala.
*01.04. (Ulteriore nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.
*2.69. (Ulteriore nuova formulazione) Trancassini, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.70. (Ulteriore nuova formulazione) Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele.
*2.71. (Ulteriore nuova formulazione) Torto, Fenu, Dell'Olio, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.76. (Ulteriore nuova formulazione) Carloni, Marchetti.
*2.152. (Ulteriore nuova formulazione) Sottanelli, Del Barba, Rosato.
*2.174. (Ulteriore nuova formulazione) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.175. (Ulteriore nuova formulazione) Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nazario Pagano.

Pag. 21

*2.182. (Ulteriore nuova formulazione) Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
*2.183. (Ulteriore nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Sottanelli, Rosato.
*2.184. (Ulteriore nuova formulazione) Borrelli, Mari, Bonelli, Grimaldi, Zanella.
*2.181. (Ulteriore nuova formulazione) Curti, D'Alfonso, Manzi, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

  3-bis. All'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,»;

   b) le parole: «31 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

  3-ter. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-quater è aggiunto il seguente:

   «8-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 relative agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in 10 quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione, irrevocabile, è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. L'opzione di cui al periodo precedente è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2022 non sia indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.».
*1.37. (Ulteriore nuova formulazione) Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti.
*2.75. (Ulteriore nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.141. (Ulteriore nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Rosato.
*2.201. (Ulteriore nuova formulazione) Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nevi.
*2.202. (Ulteriore nuova formulazione) Alifano, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Lovecchio, Raffa, Fenu.
*2.203. (Ulteriore nuova formulazione) Lovecchio, Alifano, Raffa, Santillo, Dell'Olio, Cappelletti, Fenu.
*2.204. (Ulteriore nuova formulazione) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.
*2.205. (Ulteriore nuova formulazione) Fenu, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.
*2.226. (Ulteriore nuova formulazione) Fenu, Dell'Olio, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.010. (Ulteriore nuova formulazione) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
*2.011. (Ulteriore nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*2.012. (Ulteriore nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
*2.027. (Ulteriore nuova formulazione) Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Nevi.
*2.028. (Ulteriore nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

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*2.029. (Ulteriore nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.030. (Ulteriore nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*2.032. (Ulteriore nuova formulazione) Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Peluffo, Simiani, Malavasi.
*2.033. (Ulteriore nuova formulazione) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

  1. L'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che la compensazione ivi prevista può avvenire, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche tra debiti e crediti, compresi quelli di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei confronti di enti impositori diversi.
2.131. (Ulteriore nuova formulazione) Comaroli, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

  1. La comunicazione dell'opzione per la cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2.045. (Nuova formulazione) Il Relatore.

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ALLEGATO 3

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

CORREZIONI DI FORMA APPROVATE

  All'articolo 1:

   al comma 1, lettera b):

    al capoverso 6-bis:

     all'alinea, le parole: «Ferme le ipotesi di dolo di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui al comma 6,» e la parola: «dimostrano» è sostituita dalla seguente: «dimostrino»;

     alle lettere a) e b), dopo le parole: «dell'articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

     alla lettera e), le parole: «di congruità» sono sostituite dalle seguenti: «della congruità» e le parole: «corredate da» sono sostituite dalle seguenti: «corredate di»;

     alla lettera g), dopo le parole: «dell'articolo 47 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

    al capoverso 6-quater:

     al primo periodo, le parole: «o non gravità» sono sostituite dalle seguenti: «o della non gravità»;

     al terzo periodo, le parole: «comma 1.bis.sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis.1».

  All'articolo 2:

   al comma 4, le parole: «del 2013, sono» sono sostituite dalle seguenti: «del 2013 sono».