CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 marzo 2023
82.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
Pag. 48

ALLEGATO 1

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

ARTICOLO AGGIUNTIVO 2.045 DEL RELATORE
E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 2.

  All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, al comma 2, inserire, in fine, il seguente periodo: Nei casi di rifiuto della cessione per cause non imputabili al cedente o non attinenti alla regolarità formale e sostanziale dell'opzione esercitata, è sempre ammessa la possibilità per il beneficiario della detrazione di procedere con una nuova cessione del credito.
0.2.045.5. Fenu.

  All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 30 giorni dalla comunicazione del rifiuto della cessione da parte delle banche, degli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, delle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, ovvero delle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è consentito ai beneficiari della detrazione un ulteriore esercizio dell'opzione, mediante una nuova comunicazione all'Agenzia delle entrate che indichi un nuovo soggetto cessionario, anche diverso da quelli indicati nel presente periodo.
0.2.045.3. Del Barba.

  All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione delle modificazioni di cui ai precedenti commi, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, attualmente fissato al 31 marzo 2023 ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è prorogato al 30 giugno 2023.
0.2.045.4. Fenu.

  All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2, inserire il seguente:

  2-bis. È concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in relazione al termine di trasmissione all'Agenzia delle entrate della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito.
0.2.045.6. Fenu.

  All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel caso in cui l'accordo di cessione di cui al comma 1 non fosse concluso, ovvero nelle more dell'istruttoria del medesimo accordo di cessione già comunicato, Pag. 49i beneficiari della detrazione possono altresì avvalersi di un nuovo esercizio dell'opzione di cessione del credito nei confronti di altro soggetto entro il termine del 30 novembre 2023, comunicando tempestivamente all'Agenzia delle entrate il nuovo soggetto cessionario.
0.2.045.1. Del Barba.

  All'emendamento 2.045 del Relatore, capoverso Art. 2-bis, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Nel caso in cui l'accordo di cessione di cui al comma 1 non fosse concluso, ovvero nelle more dell'istruttoria del medesimo accordo di cessione già comunicato, i beneficiari della detrazione possono comunque avvalersi dell'opzione di cessione del credito nei confronti di altro soggetto entro il termine del 30 novembre 2023, fruendo dell'istituto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e comunicando tempestivamente all'Agenzia delle entrate il nuovo soggetto cessionario.
0.2.045.2. Del Barba.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

  1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito a banche, a intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico ovvero a imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, relativa a interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2022, n. 14, per le spese sostenute nell'anno 2022 nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione anche prima della conclusione dell'accordo di cessione.
  2. Se l'accordo di cessione di cui al comma 1 non è concluso, ferma restando la possibilità per i beneficiari della detrazione di comunicare all'Agenzia delle entrate la revoca dell'opzione, le banche, gli intermediari finanziari, le società appartenenti a un gruppo bancario o le imprese di assicurazione di cui al medesimo comma 1 comunicano all'Agenzia delle entrate, entro quindici giorni dalla data di chiusura dell'istruttoria, il rifiuto della cessione, con le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 121, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2.045. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. C. 889 Governo.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL GOVERNO

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis, lettera i), sostituire le parole: che intervengono con le seguenti: che sono controparti.
1.21. (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*2.6. (Nuova formulazione) Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Miele.
*2.9. (Nuova formulazione) Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.
*2.12. (Nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.23. (Nuova formulazione) Braga, Merola.
*2.47. (Nuova formulazione) Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.
*2.134. (Nuova formulazione) Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.
*2.179. (Nuova formulazione) Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.
*2.180. (Nuova formulazione) Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.
*2.186. (Nuova formulazione) Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.
*2.187. (Nuova formulazione) Roggiani.
*2.193. (Nuova formulazione) Loperfido, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.02. (Nuova formulazione) Santillo, Alifano, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde, Torto, Carotenuto, Amato, Ilaria Fontana, Penza, Quartini, Sportiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Comunicazioni per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito)

  1. La comunicazione dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di Pag. 51banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2.045. (Nuova formulazione) Il Relatore.

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ALLEGATO 3

DL 11/2023: Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (C. 889 Governo)

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6-bis, lettera i), sostituire le parole: che intervengono con le seguenti: che sono controparti.
1.21. (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.

ART. 2.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
*2.42. Zanella, Grimaldi, Borrelli, Mari.
*2.43. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Malavasi.
*2.6. (Nuova formulazione) Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli, Miele.
*2.9. (Nuova formulazione) Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.
*2.12. (Nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.23. (Nuova formulazione) Braga, Merola.
*2.47. (Nuova formulazione) Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.
*2.134. (Nuova formulazione) Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.
*2.179. (Nuova formulazione) Torto, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Raffa, Santillo, Cappelletti.
*2.180. (Nuova formulazione) Cattaneo, Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti, Tenerini.
*2.186. (Nuova formulazione) Gadda, Ruffino, Faraone, Del Barba, Rosato.
*2.187. (Nuova formulazione) Roggiani.
*2.193. (Nuova formulazione) Loperfido, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.02. (Nuova formulazione) Santillo, Alifano, Appendino, Cappelletti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fenu, Lovecchio, Pavanelli, Raffa, Todde, Torto, Carotenuto, Amato, Ilaria Fontana, Penza, Quartini, Sportiello, Cherchi, Sergio Costa.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'inizio dei lavori o della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione Pag. 53sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;

   b) sostituire la lettera c) con la seguente:

   «c) risulti presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi».
*2.46. (Nuova formulazione) Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.55. (Nuova formulazione) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala.
*2.77. (Nuova formulazione) Sottanelli, Del Barba, Rosato.
*2.78. (Nuova formulazione) Mazzetti, Rubano, De Palma, Sala, Nazario Pagano.
*2.79. (Nuova formulazione) Testa, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu.
*2.80. (Nuova formulazione) Lovecchio, Alifano, Fenu, Raffa.
*2.82. (Nuova formulazione) Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.88. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Miele.
*2.89. (Nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani, Peluffo.
*2.90. (Nuova formulazione) Dell'Olio, Torto, Fenu, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.91. (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.
*2.92. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Di Mattina, Miele, Toccalini.
*2.93. (Nuova formulazione) Fenu, Cappelletti, Santillo, Dell'Olio, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.94. (Nuova formulazione) Bagnai, Gusmeroli, Cavandoli, Centemero, Miele.
*2.95. (Nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.96. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Bonelli, Mari, Merola.
*2.97. (Nuova formulazione) De Palma, Rubano, Sala, Mazzetti.
*2.98. (Nuova formulazione) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.99. (Nuova formulazione) Cavandoli, Andreuzza, Bagnai, Barabotti, Centemero, Gusmeroli, Di Mattina, Miele, Toccalini.
*2.100. (Nuova formulazione) Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*2.101. (Nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Rosato.
*2.102. (Nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Rosato.
*2.103. (Nuova formulazione) Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli, Miele, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.
*2.104. (Nuova formulazione) Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Tenerini, Nevi.
*2.105. (Nuova formulazione) Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*2.106. (Nuova formulazione) Matera, Congedo, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.107. (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.108. (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala.

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*2.109. (Nuova formulazione) Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*2.110. (Nuova formulazione) Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Miele.
*2.111. (Nuova formulazione) Cesa.
*2.112. (Nuova formulazione) Iaia, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.113. (Nuova formulazione) Steger, Manes, Gebhard, Schullian.
*2.114. (Nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, D'Alessio, Rosato.
*2.115. (Nuova formulazione) Borrelli, Grimaldi, Mari, Merola.
*2.116. (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.117. (Nuova formulazione) De Palma, Rubano, Sala.
*2.118. (Nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
*2.119. (Nuova formulazione) Centemero, Miele, Pierro, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Zinzi.
*2.121. (Nuova formulazione) Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.122. (Nuova formulazione) Ciocchetti, Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.124. (Nuova formulazione) Miele, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Bof, Montemagni, Pierro, Zinzi.
*2.123. (Nuova formulazione) Fenu.
*2.125. (Nuova formulazione) Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.
*2.126. (Nuova formulazione) Squeri, Rubano, De Palma, Sala.
*2.127. (Nuova formulazione) Filini, Congedo, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.
*2.128. (Nuova formulazione) Fenu, Dell'Olio, Torto, Santillo, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.129. (Nuova formulazione) Donno, Fenu, Alifano, Dell'Olio, Lovecchio, Raffa, Torto, Santillo, Cappelletti.
*2.130. (Nuova formulazione) Squeri, Rubano, De Palma, Sala, Nevi.
*2.170. (Nuova formulazione) Dell'Olio, Santillo, Torto, Lovecchio, Raffa, Cappelletti, Fenu, Alifano.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di varianti degli interventi edilizi agevolati)

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto si interpretano nel senso che la presentazione di un progetto in variante alla CILA o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti. Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva, agli stessi fini, l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
*2.150. (Nuova formulazione) Dell'Olio, Fenu, Cappelletti, Santillo, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.153. (Nuova formulazione) Manes, Steger, Gebhard, Schullian.
*2.154. (Nuova formulazione) Del Barba, Benzoni, Rosato.
*2.155. (Nuova formulazione) Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Mari, Merola.
*2.156. (Nuova formulazione) Santillo, Fenu, Dell'Olio, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa.
*2.157. (Nuova formulazione) Rubano, De Palma, Sala, Mazzetti.

Pag. 55

*2.160. (Nuova formulazione) Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Ubaldo Pagano, Simiani.
*2.026. (Nuova formulazione) Sala, Rubano, De Palma.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme di interpretazione autentica)

  1. Al fine di garantire la certezza del diritto e di prevenire e ridurre il contenzioso in materia di incentivi per le spese relative agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:

   a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge, la liquidazione delle spese per i lavori in base a stati di avanzamento costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

   b) gli articoli 119, comma 15, e 121, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in cui prevedono la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità ivi previsto, si interpretano nel senso che, ai fini della predetta detraibilità, l'indicazione di tali spese nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità delle spese a cura dei tecnici abilitati costituisce una mera facoltà e non un obbligo;

   c) è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 rispetto all'obbligo di presentazione nei termini dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, ai fini delle detrazioni fiscali di cui all'articolo 16, commi 1-quater, 1-quinquies e 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e all'articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; in relazione a tali benefìci fiscali, la lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 2012 si interpreta nel senso che la prima dichiarazione utile è la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell'agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l'agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione di opzione di cui al comma 7 del medesimo articolo 121;

   d) l'articolo 10-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, si interpreta nel senso che:

    1) per i contratti di appalto e di subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022, è sufficiente che la condizione di essere in possesso dell'occorrente qualificazione di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 10-bis oppure di documentare al committente o all'impresa appaltatrice l'avvenuta sottoscrizione di un contratto di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 risulti soddisfatta entro il 1° gennaio 2023;

    2) il limite di 516.000 euro di cui all'alinea del comma 1 e al comma 2 del predetto articolo 10-bis è calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto;

    3) le disposizioni del predetto articolo 10-bis, essendo riferite alle spese sostenute per l'esecuzione di lavori, non si applicano con riguardo alle agevolazioni concernenti le spese sostenute per l'acquisto di unità immobiliari.
2.019. (Nuova formulazione) Congedo, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.