CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 marzo 2023
81.
XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, e del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno,

   preso atto che l'Accordo in questione è volto a definire il quadro giuridico volto ad eliminare le doppie imposizioni sui salari, sugli stipendi e sulle altre remunerazioni analoghe ricevute dai lavoratori frontalieri;

   rilevato che tale Accordo – che sostituisce il precedente accordo del 3 ottobre 1974, che regola unicamente il trattamento dei lavoratori frontalieri italiani che lavorano in Svizzera – disciplina anche il trattamento dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia, nel segno del principio di reciprocità, stabilendo un metodo di tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente, tal fine riconoscendo al lavoratore italiano un credito d'imposta per quanto versato in Svizzera;

   condiviso il principio di non discriminazione del lavoratore frontaliere nel trattamento fiscale in base alla nazionalità e alla residenza, come anche alla durata del soggiorno o alla frequenza del ritorno al proprio domicilio;

   preso atto del regime transitorio previsto per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che lavorano in Svizzera o che vi hanno lavorato con decorrenza dal 31 dicembre 2018, ai quali viene applicato il regime di tassazione esclusiva in Svizzera fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo, con previsione di una compensazione finanziaria che la Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 a favore dei comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell'imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera;

   condivise le disposizioni recate dagli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge di ratifica in favore dei lavoratori frontalieri in tema di deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori per i prepensionamentiPag. 133 di categoria, esclusione degli assegni familiari corrisposti dagli enti di previdenza dello Stato in cui è prestata l'attività lavorativa dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), modalità di calcolo della NASpI e contribuzione figurativa;

   apprezzata l'istituzione all'articolo 12 del disegno di legge di ratifica di un tavolo interministeriale, coordinato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, allo scopo di discutere proposte in materia di sicurezza sociale, mercato del lavoro e dialogo sociale nonché cooperazione transnazionale per la definizione di uno Statuto dei lavoratori frontalieri;

   evidenziata in ogni caso l'esigenza di affrontare le problematiche rimaste irrisolte derivanti dalla cessazione, dal 31 gennaio scorso, degli effetti dell'accordo amichevole tra Italia e Svizzera relativo alla prestazione lavorativa da remoto dei lavoratori frontalieri, adottato per far fronte alla pandemia da COVID-19,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 16/2023: Disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. C. 939 Governo.

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 939, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina;

   condivise le finalità del provvedimento di fare fronte all'impatto sul piano interno dell'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate russe, con misure in tema di accoglienza e potenziamento delle capacità amministrative;

   considerato che il provvedimento proroga le misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, in precedenza adottate, nonché i permessi di soggiorno in scadenza, in virtù del riconoscimento della protezione temporanea, razionalizzando inoltre le misure e le procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto;

   preso atto, per quanto riguarda le competenze della XI Commissione, che l'articolo 4 consente alla Commissione nazionale per il diritto di asilo di avvalersi, nel 2023 ed entro il limite di spesa di 150 mila euro, di non oltre 10 prestatori di lavoro con contratto a tempo determinato, in considerazione dell'eccezionale volume di richieste di protezione internazionale connesse al conflitto bellico in atto in Ucraina, al fine di assicurare la migliore funzionalità dei compiti di coordinamento del Sistema nazionale di riconoscimento della protezione internazionale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

5-00541 Soumahoro: Iniziative volte a scongiurare il licenziamento collettivo dei dipendenti della Alfasigma Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Ministero sulla situazione produttiva e occupazionale dell'impresa Alfasigma spa – una delle principali aziende farmaceutiche italiane.
  Al riguardo, è stata interessata la Direzione Generale competente del Ministero del lavoro la quale ha riferito che (in data 20 febbraio 2023), la Società ha comunicato l'avvio, ai sensi della legge n. 223 del 1991, di una procedura di licenziamento collettivo nei confronti di 333 dipendenti e 10 dirigenti in esubero, in forza presso le diverse sedi dislocate sul territorio nazionale.
  In particolare, la Società ha evidenziato la necessità di adottare misure volte alla riorganizzazione e all'efficientamento delle funzioni e delle attività svolte (con conseguente necessità di eliminazione delle duplicazioni delle funzioni) nonché alla realizzazione di una proficua integrazione delle competenze del proprio personale con le nuove tecnologie digitali.
  Nella comunicazione la Società ha, inoltre, rappresentato l'impossibilità di adottare misure alternative ai licenziamenti in quanto inidonee a risolvere in modo definitivo la situazione strutturale e funzionale venutasi a creare.
  Allo stato la procedura avviata è in fase di consultazione sindacale. Alla sua conclusione, in caso di mancato accordo tra le Parti, l'Ufficio competente del Ministero del lavoro procederà alla loro convocazione per dare avvio, in sede ministeriale, alla successiva fase amministrativa con l'obiettivo di individuare possibili soluzioni non traumatiche in favore dei lavoratori coinvolti.
  Vorrei, dunque, rassicurare gli Onorevoli Interroganti in merito all'attenzione rivolta dal Ministero che rappresento alla situazione aziendale della Alfasigma spa offrendo la più ampia disponibilità a valutare ogni possibile intervento per la salvaguardia dei lavoratori e delle loro famiglie.

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ALLEGATO 4

5-00542 Aiello: Dati aggiornati relativi alle assunzioni formalmente effettuate nei Centri per l'impiego, nonché alle risorse assegnate a livello territoriale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il tema sollevato dagli Onorevoli interroganti, relativo alla realizzazione del Piano di potenziamento dei Centri per l'impiego, è soggetto a continuo monitoraggio da parte del Ministero del lavoro.
  La Direzione Generale delle politiche attive del lavoro gestisce il trasferimento delle risorse finanziarie connesse al Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, sia per ciò che concerne le risorse umane (incremento del numero degli operatori dei CPI, in funzione di quanto previsto dai singoli Piani regionali) sia per quanto riguarda l'avanzamento delle attività, anche di carattere infrastrutturale, realizzate dalle regioni in attuazione del Piano straordinario e del relativo Piano regionale. Le risorse in argomento vengono trasferite, dal Ministero, previa analisi delle rendicontazioni trimestrali trasmesse a cura delle regioni.
  Allo stato, con riferimento ai dati di consuntivo al 31 dicembre 2022, rispetto al contingente massimo declinato nel Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, adottato con decreto ministeriale n. 74 del 2019 e aggiornato con successivo decreto ministeriale n. 59 del 2020, pari a complessive 11.535 unità di personale, risultano in pianta organica 4.327 unità di personale assunto e finanziato, con risorse a carico del bilancio dello Stato che vengono trasferite previa verifica della spesa sostenuta, con talune regioni (Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia) che non hanno ancora consuntivato personale assunto.
  In allegato a questa risposta, deposito la tabella riepilogativa in cui si riportano i dati aggiornati al 31 dicembre 2022 del personale assunto a tempo indeterminato nei CPI.
  Per quanto riguarda le spese relative al potenziamento, anche infrastrutturale, dei CPI, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto al trasferimento in favore delle Regioni delle risorse con le seguenti modalità:

   per l'anno 2019 il 50 per cento delle risorse è stato erogato all'esito del perfezionamento del decreto ministeriale n. 74 del 2019. La rimanente quota del 25 per cento è stata trasferita all'avvenuta adozione da parte della medesima del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI una volta valutata la coerenza dello schema del Piano attuativo regionale con le finalità e indicazioni del Piano straordinario, paragrafo «8-bis Potenziamento anche infrastrutturale, dei CPI» (euro 467.200.000);

   per l'anno 2020 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasferito il 75 per cento delle risorse previa adozione da parte della regione del Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI, nelle medesime modalità previste per la seconda quota delle risorse dell'annualità 2019 (euro 403.100.000).

  A norma dei citati decreti n. 74 del 2019 e n. 59 del 2020, le risorse devono essere utilizzate nell'ambito delle seguenti aree di attività:

   comunicazione coordinata sulle politiche attive del lavoro e sui servizi offerti dai CPI;

   formazione operatori;

   Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro;

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   adeguamento strumentale e infrastrutturale delle sedi dei CPI;

   sistemi informativi;

   spese generali e per l'attuazione.

  Per ulteriore approfondimento, deposito anche in allegato alla risposta una tabella riepilogativa delle risorse assegnate alle Regioni per i descritti interventi.

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ALLEGATO 5

5-00543 Rizzetto: Iniziative normative per consentire il prepensionamento ai lavoratori fuoriusciti da Italiaonline (già Seat Pagine Gialle Spa) in seguito a licenziamento collettivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio gli Onorevoli interroganti per aver posto dell'attenzione del Governo la situazione degli ex dipendenti di Italiaonline (già Seat Pagine gialle Spa) che sono fuoriusciti dall'azienda in seguito ad un licenziamento collettivo del 11 gennaio 2019, e che attualmente non percepiscono alcun reddito.
  Sebbene abbiano percepito la Naspi e abbiano maturato 35 anni di contributi, gli ex dipendenti di Italiaonline non riescono a trovare una nuova occupazione e, in base alla normativa vigente (articolo 37, comma 1, lettera a), della legge n. 416 del 1981), non possono accedere al prepensionamento per i lavoratori poligrafici in quanto uno dei requisiti utili per potervi accedere è il possesso di 37 anni di contributi.
  La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015, articolo 1, commi da 295 a 297), ha previsto la facoltà di accedere al prepensionamento, con un minimo di 32 anni di contributi, per i lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali collocati in CIGS finalizzata al prepensionamento, in forza di accordi di procedura sottoscritti nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 dicembre 2013.
  In seguito, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 154), ha consentito l'accesso al pensionamento anticipato ai lavoratori dipendenti di aziende editoriali e stampatrici di periodici, collocati in CIGS e successivamente in mobilità dalle richiamate imprese che abbiano cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, e a cui sia stata accertata la crisi aziendale sulla base di specifici accordi sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, con la disciplina antecedente al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013, ossia il possesso minimo di 32 anni di contributi.
  Successivamente, la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, comma 277), è intervenuta sul predetto comma 154 esentando i soggetti citati dall'applicazione della speranza di vita a partire dal 1° gennaio 2013.
  Infine, la legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, articolo 1, comma 500), ha reintrodotto il requisito dei 35 anni di contribuzione per i lavoratori delle aziende che hanno presentato piani di ristrutturazione tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023.
  Pertanto, come correttamente segnala l'interrogante, sono rimasti esclusi dall'operatività delle deroghe i lavoratori collocati in CIGS in forza di accordi sottoscritti tra il 1° giugno 2015 ed il 31 dicembre 2019 tra cui, in particolare, gli ex dipendenti di Italiaonline (il cui accordo risale al 2 luglio 2018) ai quali continua ad essere pertanto richiesta la maturazione di 37 anni di contributi.
  Per risolvere la situazione si dovrebbe dunque intervenire normativamente, stabilendo un regime derogatorio, che consenta agli ex dipendenti di Italiaonline, che abbiano maturato i 35 anni di contributi, di accedere al prepensionamento come riconosciuto agli altri dipendenti delle imprese poligrafiche ammesse al piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
  Un simile intervento normativo dovrebbe chiaramente presupporre una necessaria quantificazione finanziaria, con la relativa copertura.
  Sul punto, segnalo l'attenzione del Ministero e la volontà di trovare uno strumento normativo utile per affrontare il problema.

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ALLEGATO 6

5-00544 Laus: Sull'esercizio del ruolo di indirizzo e controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei confronti dell'Ordine dei consulenti del lavoro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto di sindacato ispettivo con il quale si chiedono iniziative di competenza circa il ruolo di indirizzo e di controllo del Ministero del lavoro nei confronti del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
  Preliminarmente, faccio presente che sul tema, lo scorso 14 maggio, è stata già fornita ad interrogazione di analogo contenuto presentata alla Camera dei Deputati, risposta da parte del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano.
  Il principio del nostro ordinamento è quello della separazione tra politica e gestione, cristallizzato, da ultimo, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quale esito coerente dei princìpi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'articolo 97 della Costituzione. In base ad esso e alla costante giurisprudenza della Corte costituzionale, gli organi di Governo esercitano funzioni di indirizzo politico, mentre i dirigenti esercitano l'attività gestionale mediante l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, anche di natura finanziaria. Ciò impone una lettura aggiornata della legge n. 12 del 1979.
  Con riguardo alla gestione contabile dei fondi e all'organizzazione amministrativa del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti, quest'ultimo ha riferito la stretta l'osservanza dei princìpi che presiedono la contabilità pubblica, come attestato dal collegio sindacale dell'ente, secondo cui ogni spesa è caratterizzata dall'inerenza all'attività dell'ente e, in particolare, ai servizi resi agli iscritti.
  L'organizzazione amministrativa del Consiglio nazionale è caratterizzata dalla distinzione tra potere di gestione, attribuito al direttore generale unitamente al tesoriere, e potere politico di rappresentanza, attributo al Consiglio – inteso come organo collegiale – e al suo presidente: a costui, tuttavia, non sono attribuiti autonomi poteri di spesa.
  La normativa vigente, peraltro, prevede un collegio dei revisori dei conti del Consiglio nazionale, composto da 3 membri, eletti dai consigli provinciali fra i consulenti del lavoro che non siano consiglieri provinciali o nazionali. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione dei fondi e accerta la regolarità del bilancio consuntivo, riferendone al Consiglio nazionale.
  Relativamente all'ipotizzato conflitto di interessi, il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza del Consiglio nazionale ha attivato tutti i necessari approfondimenti per escludere la sussistenza di casi di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi – anche solo potenziale – in capo al presidente dell'ente, che viene eletto, a scrutinio segreto, dai componenti del Consiglio nazionale. In proposito, è stato comunicato che, ad oggi, tali approfondimenti hanno dato esito negativo.
  Sul tema si è espressa anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) che ha rilasciato un parere sulla compatibilità tra l'incarico di presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro e di presidente della Fondazione studi: l'Autorità ha concluso per l'insussistenza di profili di incompatibilità o di inconferibilità, di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013.
  Ciò perché – come testualmente previsto nel parere dell'Anac – «secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni Pag. 141che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto», circostanza che Anac, nella specie, ha escluso.
  Ciò premesso, il Governo non ritiene di superare la rigorosa posizione della competente Autorità anticorruzione.
  Sia nel caso della Fondazione studi consulenti del lavoro – ente no profit – sia nel caso della Fondazione studi consulenti del lavoro Srl, l'organo di gestione è rappresentato dal consiglio d'amministrazione quale organo collegiale che decide con delibera consiliare e assume l'intera responsabilità della gestione ordinaria, mentre, come si è detto, al presidente non è attribuito alcun autonomo potere di gestione, né deleghe operative.
  Pertanto, si ritiene che le preoccupazioni manifestate dagli Onorevoli interroganti siano prive di fondamento.

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ALLEGATO 7

5-00545 Tenerini: Estensione dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto anche alla quota di pensione calcolata con il sistema contributivo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Ringrazio l'Onorevole interrogante che pone il tema della applicabilità dell'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 alla pensione liquidata nel sistema contributivo.
  Sul punto, sono state acquisite dall'INPS informazioni, che riferisco.
  Ai fini del diritto e della misura dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario coinvolti in operazioni di bonifica, la norma riconosce la rivalutazione del periodo di lavoro corrispondente alla bonifica, indicato nella certificazione tecnica rilasciata dall'INAIL, e per i dieci anni successivi al termine dei lavori di bonifica, a condizione della continuità del rapporto di lavoro in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per il coefficiente del 1,5 (articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257).
  Fermo restando che l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 trova applicazione ai fini dell'accertamento del diritto a pensione (come chiarito nella circolare Inps n. 46 del 2018), ai fini della misura dei trattamenti pensionistici in esame il beneficio si applica esclusivamente sulla quota di pensione calcolata secondo il sistema retributivo, posto che solo in detto sistema l'anzianità assicurativa e contributiva – richiamata dalle previsioni dell'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257 – rileva ai fini della determinazione della misura del trattamento.
  Diversamente, nel sistema contributivo, la misura della pensione è determinata sulla base del montante contributivo e del coefficiente di rivalutazione collegato all'età di accesso al pensionamento.
  L'INPS, pertanto, si attiene alle disposizioni normative vigenti, in base alle quali, per quanto sopra esposto, i periodi di lavoro rivalutabili ai sensi della norma in esame, ancorché successivi al 31 dicembre 1995, rilevano ai fini della determinazione del trattamento pensionistico solo se valorizzati nel sistema retributivo.

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ALLEGATO 8

5-00546 Mari: Iniziative per garantire l'indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi esercenti attività essenziali.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il presente atto parlamentare viene posto all'attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un quesito concernente il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo a favore dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
  Al riguardo, è stato interpellato l'Inps che ha riferito che anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali sono destinatari di detta misura di sostegno al reddito (come già chiarito nella circolare dell'istituto n. 8 del 2022).
  L'Istituto procede alla verifica della presenza dei requisiti di accesso alla prestazione attraverso controlli automatizzati, consultando i flussi delle denunce UniEmens, nonché le Comunicazioni obbligatorie (Unilav) alle quali sono tenuti i datori di lavoro/committenti.
  Dalla verifica dei suddetti archivi (UniEmens, Unilav) è possibile, in via generale, verificare sia la data di cessazione del rapporto di lavoro per cui è stata presenta domanda di indennità di disoccupazione per lavoratori autonomi dello spettacolo, sia la circostanza che la domanda medesima sia stata presentata entro il termine legale, previsto a pena di decadenza, di 68 giorni dalla data di cessazione.
  Con specifico riferimento alla categoria dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali – considerato che gli stessi non sono tenuti a presentare la denuncia di inizio e cessazione del rapporto di lavoro attraverso la Comunicazione obbligatoria (Unilav) – i controlli automatizzati possono non restituire, ove mancante, il dato atteso ai fini del riconoscimento della prestazione. Ciò comporta che all'esito dei controlli automatizzati la domanda può essere respinta.
  Alla luce di tali considerazioni, segnalo che l'Inps ha già avviato lo studio di soluzioni tecniche finalizzate a risolvere le criticità segnalate dall'Onorevole Interrogante per la categoria di lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
  Nelle more di tale attività di approfondimento, voglio evidenziare che è comunque possibile per gli interessati presentare una apposita istanza di riesame che sarà esaminata in via prioritaria dalle Strutture territoriali dell'Inps in sede di autotutela.

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ALLEGATO 9

5-00547 Formentini: Iniziative volte a rivedere le modalità applicative delle sanzioni per mancato versamento del premio per l'assicurazione INAIL per le casalinghe.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo richiama l'attenzione del Ministero sulle sanzioni per ritardato pagamento dell'assicurazione infortuni domestici.
  Al riguardo voglio preliminarmente ricordare che l'articolo 8, comma 1, della legge n. 493 del 1999 (recante «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici»), come modificata, della legge n. 145 del 2018, dispone che il premio assicurativo unitario è fissato in euro 24 annui e, e al comma 3, statuisce che nel caso di mancato pagamento del premio alla scadenza fissata dall'INAIL, è dovuta una somma aggiuntiva di importo non superiore all'ammontare del premio stesso.
  In adempimento a tale disposizione, con decreto interministeriale del 13 novembre 2019, sono state fissate le norme di regolamentazione dell'assicurazione nonché i parametri per la determinazione delle somme aggiuntive dovute in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento del premio.
  In merito alle scadenze, l'articolo 5, comma 2, del decreto in argomento dispone che i soggetti in possesso dei requisiti assicurativi sono tenuti all'iscrizione ed al pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione alla data di maturazione degli stessi e che la copertura assicurativa opera dal giorno successivo al pagamento del premio.
  L'articolo 6 del decreto dispone a sua volta che, nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio assicurativo, è dovuta una somma aggiuntiva di importo pari alla metà del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalle scadenze medesime, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalle scadenze medesime, ovvero pari all'ammontare del premio stesso, se il pagamento è effettuato oltre tale termine, e che nel caso di inosservanza dell'obbligo del versamento del premio per più annualità, la somma aggiuntiva è fissata nella misura massima di 24,00 euro.
  Ciò premesso è necessario evidenziare che, in considerazione delle particolari finalità dell'assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico rispetto alle altre forme di copertura assicurativa pubblica gestite dall'Inail, per tale assicurazione non vige il principio di automaticità delle prestazioni, previsto dalla legge n. 493 del 1999. Tale disposizione è confermata anche dalla previsione del citato decreto ministeriale, secondo cui i soggetti non in regola con gli obblighi di versamento e integrazione del premio, hanno diritto alle prestazioni di cui al presente decreto soltanto per gli infortuni accaduti dal giorno successivo alla data della regolarizzazione.
  Proprio per tale motivo, al fine di ricordare i termini per il corretto e puntuale rinnovo della copertura assicurativa evitando di incorrere nelle sanzioni, l'Inail ogni anno, nel mese di dicembre, provvede ad inviare a tutti gli assicurati una lettera, cui viene allegato l'Avviso di pagamento PagoPA, nella quale si riportano sia i presupposti dell'assicurazione sia le modalità ed i tempi di versamento del premio assicurativo.
  In particolare, in merito al rinnovo dell'assicurazione, è opportuno precisare che il pagamento effettuato entro il 31 gennaio consente all'assicurato di fruire della copertura assicurativa senza soluzione di continuità con quella dell'anno precedente.Pag. 145
  Devo ricordare, inoltre, che il regime sanzionatorio ha una funzione di deterrenza per evitare periodi di scopertura della tutela assicurativa.
  Con riferimento al caso segnalato dagli Onorevoli interroganti, l'Inail ha rilevato che, se il pagamento è stato effettuato il 2 febbraio 2023, la maggiorazione per il ritardo, come prevista dalle norme sopra citate, è di 12 euro, per un importo complessivo di 36 euro e non di 48 euro come indicato nell'atto di sindacato ispettivo.
  L'Inail ha infine reso noto che, da rilevazioni effettuate ieri dalla Struttura informatica dell'istituto, i pagamenti effettuati nei termini sono stati più di 408.000, mentre i pagamenti effettuati ai fini del rinnovo dell'assicurazione per l'anno 2023 oltre il predetto termine del 31 gennaio risultano essere 25.312 per il mese di febbraio, con la maggiorazione di 12 euro, e 3.042 per il mese di marzo, con la maggiorazione di 24 euro.
  Concludo assicurando l'attenzione alla questione sollevata, anche valutando con l'Inail l'eventualità di un aggiornamento del decreto interministeriale 13 novembre 2019.